La gestione di una farmacia conferita in una società di capitali

25 Ottobre 2017

Alcuni farmacisti intendono conferire le loro aziende in una S.r.l. di nuova costituzione. E' possibile prevedere nell'atto costitutivo che la società sia retta da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea e nel contempo attribuire a ciascun socio conferente, quale "particolare diritto" ex art. 2468 c.c., il diritto di amministrare in (sostanziale) autonomia la farmacia conferita, pur non essendo questi (salvo nomina da parte dell'assemblea) membri del consiglio di amministrazione?

Alcuni farmacisti intendono conferire le loro aziende in una S.r.l. di nuova costituzione. E' possibile prevedere nell'atto costitutivo che la società sia retta da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea e nel contempo attribuire a ciascun socio conferente, quale "particolare diritto" ex art. 2468 c.c., il diritto di amministrare in (sostanziale) autonomia la farmacia conferita, pur non essendo questi (salvo nomina da parte dell'assemblea) membri del consiglio di amministrazione?

Una prima risposta al quesito in epigrafe può essere data facendo esclusivo ricorso all'ampio grado di autonomia che il legislatore ha inteso riconoscere alle società a responsabilità limitata. Prendiamo in esame il tema prescindendo, per un momento, dal suo peculiare oggetto, consistente nella circostanza che si tratta della gestione di quattro farmacie conferite in una società a responsabilità limitata. Ipotizziamo, allora, che la nostra società sia titolare di quattro compendi aziendali, magari distinti non tanto per il settore di attività che viene condotto in ciascuno, ma anche solo per la relativa localizzazione geografica. Tali rami aziendali sono stati, come nel caso in esame, conferiti da quattro distinti imprenditori che vogliono, comunque, mantenerne la gestione. Per raggiungere tale risultato potrebbe essere sufficiente predisporre un organo amministrativo composto dagli stessi soci conferenti e prevedere l'assegnazione a ciascuno di deleghe esclusive di gestione e conduzione degli stessi rami aziendali conferiti. Peraltro, tale soluzione potrebbe essere frustrata qualora l'assemblea non provveda a nominare gli stessi soci conferenti quali componenti del consiglio di amministrazione o qualora l'organo amministrativo, una volta nominato, non deliberi l'assegnazione delle deleghe nel senso voluto dai soci. In questa eventualità lo scopo dei soci potrebbe essere rafforzato a livello statutario prevedendo a favore di ciascun imprenditore conferente un diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., impostato in due ambiti distinti: un primo, avente ad oggetto il diritto personale di nominare il soggetto che condurrà la gestione del determinato compendio aziendale, con facoltà di indicare anche lo stesso socio attributario del diritto particolare come referente amministrativo; un secondo che potrebbe completare, sotto il profilo patrimoniale, il primo. Infatti, ogni socio, potrebbe avere interesse a ricavare una posizione peculiare di tipo patrimoniale sugli utili prodotti dal ramo singolarmente gestito e tale interesse potrebbe avere una importante risonanza proprio a livello statutario. E' evidente che in tal modo l'autonomia statutaria delle società a responsabilità limitata è in grado di ricreare quella segmentazione di settori nell'ambito della medesimo società che, per esempio, è possibile costruire, sotto il profilo patrimoniale, con l'istituto delle azioni correlate.

Passando, ora, a trattare lo specifico oggetto dell'attività esercitata dalla nostra società – la gestione di farmacie – non vi è dubbio che, a seguito dell'art. 1, comma 157, L. n. 124/2017, anche una società di capitali può essere titolare dell'esercizio di una farmacia privata. Nella novella normativa, contenuta nel provvedimento in tema di mercato e concorrenza, viene fatta cadere l'esclusività dell'oggetto sociale e la limitazione della partecipazione alla compagine di soli farmacisti iscritti all'albo ed in possesso dei requisiti di idoneità. Tuttavia, occorre che la direzione della farmacia sia affidata ad un farmacista: il terzo comma dell'art. 12 L. n. 475/1978, nel testo modificato dall'art. 1, comma 157, della citata legge n. 124/2017, prevede che la direzione della farmacia gestita dalla società debba essere affidata ad un farmacista in possesso del requisito di idoneità a norma di legge. In questo caso, il diritto amministrativo riservato ad ogni socio potrebbe consistere proprio nel diritto di assumere in prima persona la direzione della farmacia da ciascuno conferita.

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