La banca è responsabile anche se l’investitore ha avuto aliunde conoscenza del rischio
25 Ottobre 2017
In tema di operazioni di investimento, le informazioni che l'intermediario è tenuto obbligatoriamente a fornire al cliente non sono surrogabili da conoscenze che quest'ultimo abbia assunto aliunde. Lo ha affermato la Cassazione, nell'ordinanza n. 24946 del 23 ottobre. Il caso. La titolare di un deposito titoli conveniva in giudizio la Banca, ritenendola responsabile per violazione degli obblighi informativi in relazione ad un'operazione di acquisto di obbligazioni argentine e al successivo default dei titoli. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande attoree e la cliente proponeva ricorso per cassazione. Gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario. Assume centrale rilevanza l'adempimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 21, comma 1, TUF e 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998, che impongono, appunto, all'intermediario di fornire all'investitore le necessarie indicazioni circa l'operazione finanziaria da compiere. La giurisprudenza ha precisato nel dettaglio il contenuto e i confini di questo obbligo informativo: si è così affermato che esso deve essere specifico, e deve sostanziarsi nella rappresentazione della natura, della quantità e della qualità dei prodotti finanziari, oltre a precise indicazioni del grado di rischio (Cass. n. 8089/2016). E ancora, quanto alla rischiosità del prodotto finanziario offerto, deve fornirsi la precisa individuazione del soggetto emittente, il rating nel periodo di esecuzione e le eventuali carenze di informazioni, il c.d. grey market (Cass., n. 1376/2016). La Banca non è esonerata dall'obbligo informativo anche se il cliente ha già acquistato titoli in passato. Per altro verso, le informazioni che l'intermediario è tenuto a fornire all'investitore non possono ritenersi surrogabili da conoscenze che questi abbia assunto in altro modo, come nel caso di precedenti operazioni finanziarie. Lo speciale rapporto contrattuale intercorrente tra cliente e intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per il cliente di assumere direttamente le informazioni. Nel caso di specie, la S.C. censura le motivazioni della sentenza impugnata, ritenendo che non potesse darsi rilevanza alla circostanza per cui il cliente dovesse conoscere la tipologia dei titoli, in quanto essi erano già stati oggetto di un precedente investimento. Il precedente acquisto di titoli della medesima tipologia da parte del cliente non esonera l'intermediario dall'obbligo di fornire adeguate informazioni. La S.C., dunque, accoglie il ricorso. |