Il nuovo ruolo degli organi di controllo nel contesto delle procedure di allerta

25 Ottobre 2017

La legge che delega al Governo “la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, appena approvata in via definitiva dal senato, impone di tener conto della normativa dell'Unione Europea e, in particolare, del regolamento UE 2015/848 – che supera, mediante il riconoscimento di cd “procedure ibride”, di prevenzione e di sovraindebitamento, il previgente modello fallimentare di natura preminentemente liquidatoria; essa introduce a livello comunitario, adeguati strumenti per garantire la conservazione della impresa, assicurandone, ove possibile la sopravvivenza.
Premessa

La legge che delega al Governo “la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, appena approvata in via definitiva dal Senato, impone di tener conto della normativa dell'Unione Europea e, in particolare, del Regolamento UE 2015/848 – che supera, mediante il riconoscimento di cd “procedure ibride”, di prevenzione e di sovraindebitamento, il previgente modello fallimentare di natura preminentemente liquidatoria; essa introduce a livello comunitario, adeguati strumenti per garantire la conservazione della impresa, assicurandone, ove possibile la sopravvivenza.

La delega

Molte sono le novità contenute nella delega e tra queste è opportuno ricordare in questa sede:

  • l'attribuzione di particolari doveri di azione ai soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa;
  • l'introduzione di un obbligo per le srl che per due esercizi consecutivi presentano un attivo patrimoniale o ricavi superiori ai due milioni di euro ovvero dieci unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo, della nomina di un organo sindacale, anche in forma monocratica o di un revisore;
  • l'introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita delle crisi per incentivare l'anticipata emersione della crisi agevolando le trattative tra debitore e creditori.

Nell'ambito delle procedure di allerta, assoluta rilevanza pratica ed operativa assumono pertanto le attività del collegio sindacale e del revisore legale (società di revisione), organi ai quali la delega attribuisce importante centralità facendoli divenire attori di rilievo per monitorare e incentivare l'emersione anticipata della crisi, sempre con l'obiettivo (ove possibile) di salvaguardare la continuità di impresa.

Il ruolo del Collegio Sindacale nella crisi di impresa: attuale contesto normativo

La legge delega, all'art. 4, lett. c), prevede che il Governo debba: “porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo i parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera b)”.

Gli organi di controllo avranno, di conseguenza, una funzione propulsiva della procedura di allerta, stante l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo dei fondati indizi della crisi, nonché, in caso di inerzia o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di composizione assistita della crisi.

Preliminarmente all'analisi dei nuovi compiti attribuiti dalla riforma ai citati organi, risulta opportuno inquadrare le funzioni del collegio sindacale, funzioni diverse da quelle del revisore legale ovvero della società di revisione, così come ora normativamente previste.

Il codice civile, agli articoli da 2403 a 2409, racchiude l'intera disciplina del collegio sindacale disciplinandone doveri, poteri, funzionamento e responsabilità. L'art. 2409-bis c.c. tratta invece della revisione legale dei conti (ovvero della società di revisione).

Passando in rassegna la disciplina civilistica si rammenta, in particolare, che il collegio sindacale:

  • “vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento … ” (art. 2043 c.c.) ;
  • può procedere anche individualmente con “atti di ispezione e di controllo” potendo inoltre “chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi della società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale …” (art. 2403-bis c.c.);
  • “deve riunirsi almeno ogni novanta giorni …” dovendosi inoltre per le riunioni del collegio “redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti … ” (art. 2404 c.c.);
  • deve “assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo … ” (art. 2405 c.c.);
  • “in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori … deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere” (art. 2406 c.c.);
  • deve adempiere ai propri doveri “con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica … ” (art. 2407 c.c.);
  • accoglie le denunzie dei singoli soci rispetto a fatti censurabili e ne deve tener conto in assemblea. “Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea ….” (art. 2408 c.c.);
  • qualora abbia fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più controllate può denunziare tali fatti al Tribunale, perché lo stesso provveda ad assumere gli opportuni provvedimenti (art. 2409 c.c.).

Per quanto concerne la revisione legale dei conti (società di revisione) il codice civile si limita a prevedere che la stessa sia “esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro” (art. 2409-bis c.c.). Per quanto riguarda le funzione del revisore legale dei conti (società di revisione) è opportuno rifarsi al D.lgs. 139/2010, peraltro recentemente modificato dal D.Lgs. 135/2016, dove all'art. 14 è previsto che “il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.” Tra i vari giudizi sul bilancio richiesti al revisore (ovvero la società di revisione) la norma prevede che lo stesso dovrà nella propria relazione comprendere un “giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio” (art. 14, lett. c), D.Lgs. 139/2010).

Si rammenta che, in particolari circostanze, puntualmente previste nell'art. 2409-bis c.c., il collegio sindacale può anche assumere l'incarico della revisione legale della società: qualora lo statuto della società lo preveda e siano società non tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Quello che in sintesi rileva, dalla attuale struttura normativa, è che al collegio sindacale compete:

  • la vigilanza sulla osservanza della legge, dello statuto e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile,

mentre al revisore legale compete:

  • la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle strutture contabili.

Espressa previsione normativa (art. 2409-septies c.c.) prevede che i due organi, collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale dei conti, si scambino tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi incarichi.

Le norme del codice civile non pongono a carico del collegio sindacale o del revisore legale (società di revisione) specifiche attribuzioni in materia di crisi di impresa. Una disciplina in tale ambito si rinviene tuttavia dai seguenti contributi:

  • dalle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (emanate da CNDCEC il 5/03/2015 in vigore dal 1/01/2015) che, nella norma 11, prevede espressamente l' “attività del collegio sindacale nella crisi di impresa”: in tali norme vengono previste specifiche attività di vigilanza che il collegio sindacale deve attuare nell'ambito delle procedure concorsuali e preconcorsuali di gestione della crisi di impresa;
  • dal principio di revisione internazionale ISA 570 (continuità aziendale) in vigore dal 1/01/2015: postulato che costituisce, oggi, il migliore strumento per gli amministratori, per il collegio sindacale nonché per i revisori contabili, allo scopo di effettuare la valutazione del presupposto della continuità.

Degna di nota, nell'ambito delle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, è la n. 11, denominata “Prevenzione ed emersione della crisi”, poiché fortemente aderente al nuovo contesto di riforma per la tempestiva emersione della crisi. Essa prevede testualmente che “Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il Collegio può richiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti”.

Il nuovo ruolo degli organi di controllo e di revisione nella riforma organica (legge delega) della legge fallimentare

La riforma della disciplina della crisi di impresa attribuisce assoluta rilevanza alla fase preventiva di allerta per una tempestiva emersione della crisi. La delega prevede, infatti, specifiche competenze per consentire l'intercettazione dei primi sintomi di crisi con il fine di prevenire l'insolvenza. Il meccanismo previsto dalla riforma coinvolge taluni soggetti (sia interni che esterni all'impresa) in una attività di costante monitoraggio, così da poter segnalare tempestivamente eventuali indizi di crisi.

In primis, l'art. 14, comma 1, lett. b), pone a carico dell'imprenditore e degli organi sociali l'istituzione di assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. A seguire, soggetti coinvolti sono l'organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) ed il revisore legale, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni. E' poi anche prevista una procedura di segnalazione esterna attribuita ai creditori istituzionali qualificati (Agenzia delle entrate, enti previdenziali, agenti di riscossione etc.).

Nello schema di riforma, la figura centrale del nuovo organismo da istituirsi presso ciascuna camera di commercio che assista il debitore nella procedura di composizione della crisi (previsione contenuta nell'art. 4, lett. b) è accompagnata da un'importante attività di vigilanza prospettica attribuita all'organismo di controllo e al revisore legale chiamati ad intercettare e segnalare i primi indizi di crisi.

In tale contesto l'art. 4 della legge delega prevede:

  • alla lettera c), che il Governo, nell'esercizio della delega, debba “porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo i parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera b)”
  • alla lettera f), di “determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di cui alla lettera b), non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione”;
  • alla lettera h), (nel ravvisare la necessità di prevedere misure premiali in favore dell'imprenditore che abbia tempestivamente messo in atto, secondo le indicazioni contenute nella lettera b) della delega, misure volte a prevenire/risolvere la situazione di crisi) che “il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità”.

Perno della nuova attività di vigilanza attribuita all'organo di controllo ed al revisore legale è quindi l'esistenza di fondati indizi che segnalino la potenziale e/o probabile futura insolvenza peraltro ancora in uno stadio di crisi reversibile. La riforma, nella lettera h), identifica in specifici indicatori finanziari i parametri d'allerta (rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, gli indici di rotazione di scorte e crediti e l'indice di liquidità).

Trattasi di indicatori che rispettivamente:

  • analizzano il rapporto dell'indebitamento (l'indice dovrebbe assumere valori inferiori a 30);
  • verificano il numero delle volte in cui in un certo periodo di tempo, il materiale si rinnova o ruota in magazzino (un elevato numero di rotazione evidenzia una veloce rotazione e quindi una positiva attività);
  • evidenziano la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni di breve periodo in modo tempestivo ed economico.

La nuova attività di vigilanza richiesta dalla delega ai due organi – seppur ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni – risulta strettamente connessa all'attività già prevista a loro carico di monitoraggio della continuità aziendale. Sul tema, importante contributo è certamente fornito dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570, che, analizzando in modo puntuale, nell'ottica della revisione, il principio di continuità, individua indicatori da assumere quali segnalatori di criticità sulla continuità d'impresa. Tale principio evidenzia i seguenti indicatori di natura finanziaria, gestionale e di altra natura, la cui evidenza deve indurre ad un approfondimento adeguato sulla continuità così da consentire al revisore, verificati gli elementi probatori acquisiti, di esprimere un giudizio sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Indicatori finanziari

• situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

•indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;

•bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;

•principali indici economico-finanziari negativi;

•consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;

•difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;

•incapacità di pagare i debiti alla scadenza;

•incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

•cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;

•incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

•intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;

•perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;

•perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

•difficoltà con il personale;

•scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;

•comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori

•capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;

•procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;

•modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa

•eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti

In tale direzione si esprime anche il documento del 15/10/2015 a cura della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che, nell'analizzare “La continuità aziendale nella crisi di impresa sottolinea come gli indicatori rappresentino sintomi presuntivi di una situazione di difficoltà senza dimenticare che l'analisi della crisi si fonda soprattutto su considerazioni prospettiche …”.

Anche l'OIC5 nel capitolo 7.2 testualmente recita: “in merito alla rilevanza di tali indicatori ai fini della individuazione del momento in cui è necessario abbandonare i criteri di funzionamento, va qui osservato che alcuni di essi non sono idonei a segnare l'esistenza attuale di una situazione di insolvenza o di una situazione di crisi di impresa ... La rilevanza di tali eventi o circostanze, può spesso essere esclusa o sensibilmente non attuata da altri fattori”.

La continuità aziendale nelle crisi di impresa nell'attuale contesto normativo

Nelle imprese in crisi l'indagine sulla presenza o meno della continuità aziendale presuppone specifici approfondimenti, posto che diverse sono le ricadute ai fini della redazione del bilancio, sia dal punto di vista formale, sia sostanziale, nel caso di mancanza di tale principio.

In ambito formale, qualora ricorra tale postulato, si ricorda come la struttura obbligatoria del bilancio sia quella prevista dagli artt. 2424, 2425 e ss. c.c., mentre, in caso contrario, la mancanza di continuità aziendale rende, ad esempio, non necessaria la distinzione tra le immobilizzazioni e le altre attività così come non vanno più rappresentate le immobilizzazioni immateriali (qualora non trasferibili contro corrispettivo).

In ottica sostanziale ben diversi sono i criteri di valutazione; ricorrendo la continuità aziendale, i criteri di valutazione saranno quelli previsti dall'art. 2426 c.c.; in mancanza, rileveranno per le attività e i crediti, il corrispondente valore di realizzo, mentre, per le passività, il valore di estinzione.

La mancanza della continuità può, infatti, determinare che il patrimonio dell'impresa cessi di essere un complesso produttivo destinato alla creazione di reddito, trasformandosi in un coacervo di beni finalizzati ad essere realizzati.

L'accertamento della sussistenza del presupposto della continuità aziendale per un futuro prevedibile non inferiore a 12 mesi è innanzitutto compito dell'organo amministrativo; nel caso sorgessero incertezze tali da rendere dubbia la continuità aziendale, gli amministratori devono sviluppare, sul tema, specifica e approfondita analisi. Gli stessi principi contabili internazionali (IAS 1) sul tema prescrivono che “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come entità in funzionamento … Qualora la direzione aziendale, sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate”.

Il documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6/02/2009 ben analizza, nell'ottica del principio della continuità, le situazioni in cui possono trovarsi gli amministratori, individuando in capo ad essi i seguenti scenari:

1) hanno ragionevole aspettativa che la società continui ad operare in un futuro prevedibile, con la conseguenza che le eventuali incertezze non risultano di significativa rilevanza;

2) hanno identificato fenomeni da cui emergano dubbi significativi circa la prosecuzione operativa della società, ma considerano che sia comunque appropriato andare avanti ad operare nel presupposto della continuità;

3) considerano improbabile la possibilità per la società di operare in un futuro prevedibile e, di conseguenza, non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità.

Il documento citato così analizza le tre ipotesi.

Nel primo caso, le eventuali incertezze andranno descritte nella relazione sulla gestione e nella nota Integrativa congiuntamente alle determinazioni che hanno indotto gli amministratori a ritenere superabili tali situazioni e a valutare positivamente la ricorrenza della continuità.

Nel secondo caso, è necessario, nelle note di bilancio (relazione sulla gestione e nota integrativa) dare evidenza chiara delle incertezze riscontrate dalle quali possano discendere seri dubbi sulla continuità; l'analisi di tali situazioni dovrà concludersi con le motivazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio sulla base del principio di continuità.

Nel terzo caso infine, necessita, nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa, analizzare in modo chiaro e completo, le motivazioni alla base delle quali il bilancio viene redatto sulla base dell'inesistenza del principio di continuità.

Coerentemente con quanto precede, l'OIC 29, recentemente aggiornato nel dicembre 2016 per recepire le novità del D. Lgs. n. 139/2015, prescrive espressamente che qualora “il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale”.

La legge delega in analisi, con riferimento al tema in esame, ha tradotto in norme i principi testé enunciati.

Considerazioni conclusive e spunti di riflessione sul nuovo ruolo degli organi di controllo e di revisione legale

Senza alcun dubbio, ad avviso dello scrivente, l'impianto della riforma va nella giusta direzione: preservare la continuità di impresa, colmando peraltro alcune criticità che sin d'ora hanno finora penalizzato i creditori coinvolti nelle procedure di gestione concorsuale/preconcorsuale della crisi.

L'estensione dell'obbligo di nomina degli organi di controllo nelle SRL [l'art. 14, comma 1, lett. g) prevede l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (anche monocratico) o del revisore per le srl che abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale due milioni di euro, ricavi delle vendite e prestazioni due milioni di euro oppure dieci dipendenti], che amplia la platea di soggetti che dovranno dotarsi di un organo di controllo, nonché il nuovo ruolo di vigilanza spettante agli addetti ai lavori, dovranno necessariamente comportare, ad avviso di chi scrive, un perfezionamento del ruolo di sindaco e revisore legale oltre che orientarsi ad una diversa organizzazione del lavoro dei due organismi.

La delega segna difatti un sostanziale cambiamento nella attività degli organi di controllo delle società (collegio sindacale e revisore legale), i quali, da una posizione di vigilanza limitata a valutazioni a posteriori o in itinere, ma indotta da situazioni e comportamenti, sono chiamati a compiere anche un'attività di tipo prognostico, con la chiara finalità (si veda l'art. 4, comma 1) di “incentivare l'emersione anticipata della crisi ed agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori …”.

La legge di riforma richiede che detti organi, già nella fase di “incubazione” della crisi – dove peraltro gli indicatori di insolvenza non sono ancora chiaramente visibili –, si attivino al fine di prevenire la situazione di insolvenza. In tale contesto si inserisce la previsione civilistica dell'obbligo in capo all'imprenditore e agli organi sociali di creare strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi. Trattasi di adempimento di notevole impegno, non solo qualitativo, ma anche quantitativo, che coinvolgerà le imprese, anche di dimensioni limitate (determinando costosi ed impegnativi interventi). E' evidente quindi il rilevante mutamento dei doveri posti a carico degli organi di controllo, che dovranno strutturare l'attività per operare anche in ottica preventiva, incrementando in modo significativo le attività sino ad ora svolte.

L'organizzazione del sistema dei controlli dovrà necessariamente subire una drastica modifica, posto che gli organi preposti a tale attività saranno tenuti a monitorare l'andamento dell'impresa anche e soprattutto in ottica previsionale.

Avuto riguardo alla “adeguatezza dell'assetto organizzativo …”, il controllo dovrà analizzare la specifica struttura interna all'impresa istituita per consentire la tempestiva rilevazione della crisi. Diventa quindi indispensabile che tali organi siano in grado di monitorare l'adeguatezza del sistema organizzativo (nel quale si innesta la novità di cui si è detto), amministrativo e contabile attraverso lo scambio di flussi d'informazione con gli altri organi, dando peraltro rilievo a quanto già normativamente previsto all'art. 2409-septies c.c. citato.

Assoluta importanza assumono i meccanismi interni di vigilanza che consentano di controllare la sussistenza della continuità aziendale o che ne facciano emergere tempestivamente eventuali criticità, al fine di scongiurare l'evoluzione della crisi in uno stato irreversibile di insolvenza.

Gli indicatori previsti dal principio di revisione internazionale ISA570 saranno utili, nell'ambito del generale controllo dell'andamento dell'impresa, non solo quindi per segnalare dubbi sulla persistenza della continuità, ma soprattutto per evidenziare segnali anticipatori di evidenza di probabile crisi. Tali fattispecie dovranno pertanto essere costantemente monitorate unitamente agli indici finanziari indicati dalla delega.

Sicuramente l'avvento della riforma determinerà la necessità di aggiornare le norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate emanate dal CNDCEC il 5/03/2015 in vigore dal 1/01/2015 che dovranno essere rivisitate nello spirito delle nuove indicazioni normative.

In particolare:

- la norma 11.1: Prevenzione della crisi, dovrà essere integrata prevedendo a carico del collegio “l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di indizi della crisi e in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare il competente organismo di composizione della crisi”;

- la norma 11.2: segnalazione alla assemblea e denunzia al Tribunale, dovrà essere coordinata con le previsioni di cui all'art. 4 della delega; in tal senso il legislatore potrebbe intervenire nella materia su cui verte l'articolo 13 (modifiche al codice civile) prevedendo una precisa indicazione sulla successione degli interventi richiesti, ad esempio:

  • il Collegio sindacale comunica l'esistenza di fondati indizi della crisi all'organo amministrativo;
  • il Collegio sindacale in caso di omessa o inadeguata risposta dell'organo amministrativo fornisce comunicazione direttamente al competente organismo di composizione sulla crisi;
  • il Collegio, nel caso in cui l'organismo di composizione della crisi, non addivenga alla auspicata composizione nei termini previsti, potrà procedere, nel caso ricorrano i presupposti di legge, alla denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;
  • le altre norme, interessando specifici istituti previsti dalla legge fallimentare, andranno adeguate in vista dei decreti delegati che il governo è tenuto ad emanare per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Analoghe indicazioni rilevano per il revisore contabile per il quale le modifiche al codice civile dovranno integrare gli artt. 2409-bis e seguenti c.c..

Va conclusivamente osservato come la proposta di porre a carico degli organi di controllo e del revisore legale “l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi di crisi …” costituisce un'attività estremamente delicata, nonostante la lettera f) dell'art. 4 della delega preveda la determinazione di criteri di responsabilità del collegio sindacale finalizzati ad escludere il rischio di responsabilità solidale con gli amministratori in caso di segnalazione all'organismo di cui alla lett. b) del citato articolo.

Quanto all'obbligo di avvisare immediatamente, trattasi di adempimento imposto che non lascia spazi ad altri commenti.

Il tema della esistenza di fondati indizi di crisi è molto indagato sia dalla dottrina, sia dai principi contabili e da quelli di revisione; detti principi hanno evidenziato, come in precedenza ricordato, indicatori di natura finanziaria, gestionale e di altra natura finalizzati ad individuare il momento in cui viene meno il postulato del going concern (continuità).

Anche la giurisprudenza più recente si è occupata del tema; significativo il decreto della Sez. Impr. del Tribunale di Milano del 19/04/2016 n. 1906 nel quale, indagando i cd. segnalatori di crisi, il Tribunale ha precisato che “la sussistenza o no della continuità aziendale … e in particolare la capacità dell'impresa di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale, suppone anzitutto un giudizio prognostico fondato su due elementi che a loro volta costituiscono giudizi: la rilevazione di uno o più elementi (ad esempio tra quelli indicati al paragrafo A.2 del principio di revisione 570) assunti come potenzialmente indicativi; l'esistenza e credibilità di un piano approvato dagli amministratori per fronteggiare adeguatamente gli elementi suindicati e risolverli o neutralizzarli definitivamente o per un periodo di tempo significativo (tendenzialmente almeno 12 mesi)”. Il Tribunale, precisa come la valutazione della sussistenza o meno del presupposto della continuità aziendale, non può basarsi esclusivamente sulla rilevazione di eventi che pongono in dubbio la stessa, ma deve necessariamente estrinsecarsi in valutazioni sulla capacità della società di dare soluzioni alle problematiche riscontrate che dipendono dall' “atteggiamento dei terzi fornitori, finanziatori ma anche” della “governance – i cui comportamenti e decisioni sono in rapporto di causalità con quegli eventi e, in particolare con la loro neutralizzazione/soluzione/sospensione prolungata”.

Pur essendo un indubbio riconoscimento per il ruolo riconosciuto all'organo di controllo e al revisore legale quale elemento propulsore nel fare emergere tempestivamente la crisi con la finalità della salvaguardia del bene impresa, resta da valutare l'estrema delicatezza e difficoltà che detti soggetti dovranno affrontare nel loro nuovo compito.

Tale situazione pone all'attenzione, a parere di chi scrive, la necessità di prevedere specifica specializzazione, posto il non facile compito.

Infatti, se l'obiettivo è quello di cercare di salvaguardare il bene impresa, appare evidente come l'operatività in tale ambito dovrà considerare una serie di elementi sia come competenze specifiche che come esperienza oggettivamente individuabile in tema di anzianità professionale.

Quanto alla previsione di porre a carico dell'imprenditore l'obbligo di creare all'interno dell'impresa una struttura tale da consentire la tempestiva rilevazione della crisi, si auspica che, nell'attuazione della delega, si trovi un giusto equilibrio tra costi e benefici al fine di rendere attuabile l'obiettivo che altrimenti, non venendo realizzato o venendo mal realizzato dall'impresa, sminuirà sin dall'origine l'attuabilità del progetto normativo.

Sulle misure premiali poi, previste per il collegio sindacale e riguardanti la responsabilità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4, e in generale della lettera h) del detto articolo, si auspica maggiore elasticità sopratutto in chiave fiscale e contributiva, se, come più volte evidenziato, la finalità è quella della salvaguardia del bene impresa. Ma questo è un altro tema.

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