Niente ne bis in idem per l'occultamento di documenti e bancarotta fraudolenta

La Redazione
25 Ottobre 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48102/2017, ha ricordato che se alla condanna per occultamento e distruzione di documenti contabili fa seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem.

Se alla condanna per occultamento e distruzione di documenti contabili fa seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale, in quanto si tratta di due fattispecie diverse, non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem. È quanto sostiene la Cassazione con la sentenza del 18 ottobre 2017 n. 48102.

I Giudici della Suprema Corte con la sentenza in esame, hanno esaminato il ricorso proposto da due contribuenti, amministratori di fatto e di diritto di una S.r.l. “È stato ritenuto – si legge nella sentenza – che il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, sia configurabile, atteso che le relative norme incriminatrici non regolano la “stessa materia” ex art. 15 c.p., data la fiversità del bene giuridico tutelato […], della natura delle fattispecie astratte […] e dell'elemento soggettivo”.

Il ricorso di uno dei due contribuenti è stato dunque respinto, ed il contribuente condannato al pagamento delle spese processuali: è stato pertanto posto il luce, “al fine di ritenere il concorso tra le due fattispecie delittuose, le diversità delle incriminazioni sotto il profilo dei differenti eventi e dell'elemento psicolofico, che nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente, di recare pregiudizio ai credito, mentre tale finalità non è presente nella fattispecie fiscale. Così, non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem qualora alla condanna per illecito tributario […] faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici”.

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