Notifica delle cartelle esattoriali: effetti del disconoscimento di conformità della copia all’originale

Redazione scientifica
25 Ottobre 2017

La valutazione della conformità delle copie fotostatiche agli originali dei documenti prodotti, in mancanza di certificazione di conformità proveniente da pubblico ufficiale, deve essere compiuta in concreto dal giudice, prendendo in considerazione gli elementi specifici di difformità oggetto della contestazione, sulla base degli elementi istruttori disponibili ed utilizzando, altresì, elementi presuntivi.

Il caso. Il Tribunale di Taranto accoglieva l'opposizione all'esecuzione, proposta da una società nei confronti di Equitalia, in relazione alle cartelle di pagamento riferibili a crediti non tributari per i quali erano stati trascritti i provvedimenti di fermo amministrativo dei veicoli, dichiarando l'invalidità di detti provvedimenti. La Corte d'appello di Lecce confermava la decisione di primo grado, osservando che «le copie fotografiche delle relazioni di notificazione e degli avvisi di ricevimento non recano una certificazione di conformità ai loro originali compiuta da un pubblico ufficiale».

Contro tale decisione ricorre in Cassazione Equitalia, denunciando violazione dell'art. 2719 c.c., in riferimento alla prova della notificazione delle cartelle di pagamento che hanno preceduto l'iscrizione dei provvedimenti di fermo amministrativo in contestazione.

Notificazione delle cartelle esattoriali… La Corte di merito, osservano i Giudici, ha negato la conformità tra copie ed originali cartacei dei documenti rilevanti ai fini della decisione, solo sulla base del presupposto (negativo) per l'applicazione dell'art. 2719 c.c., cioè la mancanza di una certificazione di conformità proveniente da un pubblico ufficiale. Ma «proprio tale mancanza», osserva il Collegio, «le avrebbe in realtà imposto di procedere all'accertamento in concreto di tale conformità».

In questo modo, i giudici di merito hanno falsamente applicato la disposizione in esame.

… E disconoscimento di conformità della copia all'originale. La Cassazione ritiene, infatti, di dare conformità ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla base dei quali, in tema di notifica di cartella esattoriale, ex art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data si assolve mediante produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa. Nel caso in cui l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica di tale relazione e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, «il giudice – anche laddove escluda in concreto la sussistenza di una rituale certificazione di conformità delle copie agli originali preveniente da pubblico ufficiale - non può negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte solo sulla base della riscontrata mancanza della suddetta certificazione, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva».

Il giudice di merito valuti in concreto gli elementi specifici di difformità oggetto della contestazione. La Suprema Corte ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata affinché, in sede di rinvio, «si proceda all'accertamento della conformità agli originali delle copie prodotte degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, valutando in concreto la sussistenza delle specifiche difformità dedotte dall'opponente» sulla base dei principi richiamati.

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