Inutile la prova documentale se l’allegazione dei fatti è stata omessa
26 Ottobre 2017
IL CASO La proprietaria di un auto conviene dinnanzi al Giudice di Pace di Aversa il produttore della stessa lamentando che, sebbene avesse stipulato con la società venditrice un patto aggiuntivo in virtù del quale avrebbe avuto diritto ad una vettura sostitutiva in caso di guasto, la società non aveva adempiuto tale obbligo quando, l'anno successivo all'acquisto, durante una vacanza, si era ritrovata impossibilitata ad utilizzare la propria auto. Il Giudice di Pace di Aversa accoglie la domanda ma limitatamente al danno patrimoniale, rigettando il risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa dell'impossibilità di godere appieno della vacanza per l'indisponibilità dell'auto, osservando che la donna avrebbe potuto procurarsi un altro mezzo per evitare tali disagi. La Corte territoriale respinge la richiesta di ulteriori danni patrimoniali, quali le spese sostenute per l'affitto della casa di vacanza, poiché l'attrice non aveva dedotto nulla nell'atto di citazione; respinge inoltre la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, poiché nell'atto di citazione non erano stati menzionati i disagi subiti, né le conseguenze derivanti dall'indisponibilità del veicolo per il periodo vacanziero. La donna ricorre dunque in Cassazione, sulla base di quattro motivi. La Suprema Corte rigetta tutti i motivi di ricorso.
ONERE DI DEDURRE I FATTI DELLA PRETESA La Cassazione afferma che è da ritenersi corretto l'operato del Tribunale che ha considerato non allegati, nell'atto di citazione, i fatti costitutivi della pretesa di essere risarcita degli ulteriori danni patrimoniali . Nel giudizio introduttivo innanzi al Giudice di Pace non erano state date indicazioni né sul luogo scelto per la vacanza, né sulla distanza dal mare, né sul canone di locazione inutilmente versato. La Corte ricorda che l'onere di deduzione ex art. 163, n. 4, c.p.c., deve essere adempiuto in primo luogo descrivendo i fatti, e che nulla rileva che possano essere provati all'esito della lite perché, in mancanza di una tempestiva deduzione, non sono entrati nel thema decidendum.
THEMA DECIDENDUM La Terza Sezione ricorda che allargare il thema decidendum sarebbe contrario alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui «la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto» (Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2012 n. 17408). Inoltre, qualora i fatti non siano stati allegati, la Corte chiarisce che la successiva produzione documentale , pur attestando la sussistenza di quei fatti, non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione perché ciò costituirebbe un ampliamento indebito del thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013 n. 7115).
DANNO DA VACANZA ROVINATA La Cassazione dichiara che il Tribunale ha correttamente ritenuto non allegata l'esistenza del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, e pertanto considera superfluo stabilire se l'attrice l'abbia patito o meno. Il danno da vacanza rovinata, ricorda infine la Corte, è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, ex art. 2059 c.c., e la domanda di risarcimento deve essere proposta nei confronti dell'organizzatore o del venditore del pacchetto turistico (art. 93, comma 1, d.lgs. n. 206/2005).
La Corte, dunque, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |