Subordinazione senza potere direttivo

26 Ottobre 2017

Se la prestazione svolta dal lavoratore è tale che, di per sé, non può essere eterodiretta, può parlarsi comunque di subordinazione? Quali altri elementi devono essere considerati?

Se la prestazione svolta dal lavoratore è tale che, di per sé, non può essere eterodiretta, può parlarsi comunque di subordinazione? Quali altri elementi devono essere considerati?

L'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore risulta essere elemento sintomatico "principe" della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Tuttavia, non può non considerarsi l'ipotesi in cui tale potere datoriale risulti non esercitabile in ragione della natura stessa della prestazione lavorativa, non suscettibile di essere svolta in dipendenza di specifiche direttive e/o secondo una determinata organizzazione in termini temporali e spaziali. La giurisprudenza ha individuato ulteriori aspetti sussidiari, che esternerebbero la natura subordinata del rapporto e i quali dovranno costituire oggetto di prova, come, ad esempio, continuità dell'attività lavorativa, luogo e mezzi dello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché modalità di pagamento del corrispettivo. In merito: Cass. n. 22289/2017 e n. 23845/2017.

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