Sanzione ex 231 alla società anche se cade il reato presupposto di corruzione

La Redazione
26 Ottobre 2017

L'assoluzione di un funzionario pubblico, accusato del delitto di corruzione, non fa venir meno automaticamente la sanzione amministrativa da reato, ex D.Lgs. n. 231/2001, a carico della società che ha tratto vantaggio dalla condotta illecita, e ciò in quanto il criterio imputativo non è fondato esclusivamente su una responsabilità “di rimbalzo” dell'ente rispetto a quella della persona fisica.

L'assoluzione di un funzionario pubblico, accusato del delitto di corruzione, non fa venir meno automaticamente la sanzione amministrativa da reato, ex D.Lgs. n. 231/2001, a carico della società che ha tratto vantaggio dalla condotta illecita, e ciò in quanto negli illeciti amministrativi da reato il criterio imputativo non è fondato esclusivamente su una responsabilità “di rimbalzo” dell'ente rispetto a quella della persona fisica.

Lo ha affermato la Sesta Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 49056 del 25 ottobre.

Il caso. Al consigliere comunale di un comune, congiuntamente ad altri soggetti, veniva contestato il delitto di corruzione per aver contribuito, nella sua qualità di pubblico ufficiale, alla modifica della destinazione d'uso di terreni intestati a società di cui era anche amministratore, a fronte di un ingente corrispettivo. Ad una di tali società veniva anche contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001. L'imputato veniva assolto in appello e, di conseguenza, venivano assolte anche le società, ritenendo venuta meno la responsabilità da reato degli enti. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'Appello.

Responsabilità dell'ente ex 231 e reato presupposto. La Cassazione ritiene fondato il ricorso del procuratore e rileva l'illegittimità, nel caso di specie, dell'automatismo stabilito dalla Corte d'Appello tra assoluzione della persona fisica imputata per il reato presupposto (i.e. la corruzione), per la ritenuta insussistenza di quest'ultimo, e l'esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione.

Le condotte corruttive erano intervenute dall'inizio dell'iter amministrativo e avevano visto coinvolti non solo l'imputato poi assolto, ma anche altri consiglieri comunali, pubblici ufficiali. Di questi, alcuni avevano riportato condanna definitiva in sede di giudizio abbreviato e avevano poi patteggiato.

In via generale, precisa la S.C., il D.Lgs. n. 231/2001 non ha inteso adottare un criterio di imputazione fondato sulla responsabilità “di rimbalzo” dell'ente rispetto a quella della persona fisica, cosicché la responsabilità amministrativa da reato non coincide con il reato presupposto, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende (così: Cass. Pen. n. 2251/2010).

Responsabilità anche per le società unipersonali. Infine, la S.C. afferma che ai fini dell'applicazione della responsabilità da reato dell'ente, nessun rilievo assume la circostanza che si tratto di una s.r.l. unipersonale. La disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 è riferita, infatti, agli enti, cioè a soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica (così, Cass. Pen., n. 30085/2002): pertanto, se il presupposto indefettibile per l'applicazione del diritto sanzionatorio degli enti è l'esistenza di un “soggetto di diritto metaindividuale”, tra i soggetti destinatari della normativa vi è anche una società unipersonale.

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