Codice di Procedura Penale art. 696 octies - Modalita' di esecuzione 1

Giovanni Diotallevi

Modalità di esecuzione 1

1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l'efficacia.

2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Inquadramento

L’art. 696-octies concernente le “Modalità di esecuzione” della nuova normativa da parte dell’autorità giudiziaria, prevede che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari di altri Stati membri deve essere effettuato senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l’efficacia. 

Il consenso dell’interessato e la disciplina temporale

Nelle ipotesi in cui l'interessato abbia prestato il proprio consenso al riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti suddetti, all'esecuzione dei medesimi deve provvedersi senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, sia nella procedura di estradizione che per quanto riguarda la disciplina del MAE. Essenziale è la circostanza che il consenso, con la conseguente rinuncia al principio di specialità sia espresso in condizioni in cui sia assicurata la volontarietà e la piena consapevolezza degli effetti.

La decisione Quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, sul mandato di arresto europeo prevede che la decisione definitiva sull'esecuzione del MAE deve essere presa entro dieci giorni dalla comunicazione del ai sensi dell'art. 17, § 2); nell'ipotesi in cui il consenso sia mancato i giorni previsti per la decisione sono sessanta dall'arresto dell'interessato. Vi sono poi ulteriori ipotesi specifiche che, ai sensi dell'art. 17, § 4 consentono un allungamento di ulteriori trenta giorni, fino ad arrivare, in forza dell'art. 17, § 7, ai casi eccezionali in cui lo Stato membro può sforare i suddetti termini attivando tuttavia una interlocuzione con Eurojust, cui deve comunicare i motivi del ritardo. La CGUE ha più volte ribadito la natura perentoria dei suddetti termini (v. CGUE, 30 maggio 2013, Jeremy F., C- 168/13, § 64; CGUE, 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15). Anche per l'O.E.I. penale, di cui alla Direttiva 2014/41/UE è prevista una “rapida, efficace e coerente cooperazione tra gli Stati membri”, in modo tale che il riconoscimento o l'esecuzione venga effettuato entro 30 giorni, prorogabili sino a 90, dall'adozione della decisione.

In dottrina, Marchetti, 1545.

Bibliografia

Marchetti, Cooperazione giudiziaria:innovazioni apportate, occasioni perdute, in Dir. pen. e proc. 2017, 1545

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