Nulle le controdeduzioni depositate telematicamente se il ricorso è stato incardinato prima dell'introduzione del PTT

Aurelio Parente
26 Ottobre 2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano applica per la prima volta le disposizioni sulla validità della costituzione telematica in giudizio a mezzo S.I.Gi.T., contenute nel Regolamento del Processo Tributario Telematico (d.m. 23 dicembre 2013, n. 163) e nel decreto delle regole tecnico-operative d.m. 4 agosto 2015.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano applica per la prima volta le disposizioni sulla validità della costituzione telematica in giudizio a mezzo S.I.Gi.T., contenute nel Regolamento del Processo Tributario Telematico (d.m. 23 dicembre 2013, n. 163) e nel decreto delle regole tecnico-operative d.m. 4 agosto 2015, con una sentenza che disconosce la validità di quest'ultima se il ricorso a cui inerisce si sia incardinato prima del termine fissato per l'introduzione del Processo Tributario Telematico nella Regione di competenza territoriale della Commissione Tributaria adita.

La fattispecie presente nella controversia trattata vede una società srl a socio unico proporre ricorso avverso l'Agente della riscossione Equitalia, costituendosi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 27 aprile 2016, utilizzando le modalità cartacee all'epoca vigenti, mentre Equitalia si costituiva in giudizio in modalità telematica in data 10 maggio 2017; la società, con memoria del 19 maggio 2017, eccepiva l'irritualità della costituzione in giudizio con strumenti telematici da parte di Equitalia, essendo tale modalità consentita, dalla normativa disciplinante il PTT, unicamente per i ricorsi notificati a partire dal 15 aprile 2017.

I giudici, oltre ad accogliere nel merito il ricorso per le motivazioni portate dalla società, hanno condiviso l'irritualità della costituzione in giudizio con modalità telematica essendo stato il ricorso notificato prima della data di introduzione del Processo Tributario Telematico nella Regione nel cui ambito territoriale ricade la Commissione Tributaria adita, atteso che il Regolamento del PTT ed il d.m. delle regole tecnico-operative citati stabiliscono tassativamente (rispettivamente artt. 20 e 16) che le disposizioni degli stessi si applicano per le controversie connesse ai ricorsi notificati a partire da un termine specifico, che per la Regione Lombardia è stato fissato dal d.m. 15 dicembre 2016 nel 15 aprile 2017, a nulla rilevando, invece, tale termine per dare validità al deposito degli altri atti e documenti processuali, anche se la loro produzione risultasse successiva ad esso.

La decisione, per quanto attiene alle sole questioni inerenti il Processo Tributario Telematico, va anche oltre, perché in essa viene precisato che la costituzione in giudizio deve anche essere considerata non sottoscritta di fatto da Equitalia non potendosi applicare la validità della firma digitale; il fondamento di tale decisione dei giudici di prime cure non è precisato nella sentenza, ma appare discendere dalla medesima motivazione della affermata irritualità; ossia, non essendo ammissibile la costituzione della parte in via telematica, per mancato rispetto del termine da cui decorre la possibilità di deposito telematico per il Processo Tributario, non è applicabile neanche l'utilizzo di firma digitale per il documento informatico prodotto, la quale può pienamente svolgere i suoi effetti solo per quelli validamente depositati a mezzo del S.I.Gi.T. in costanza del Processo Tributario Telematico.

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