Disp. Att. Trans. Codice Civile - 30/03/1942 - n. 318 art. 113 bis

Mauro Di Marzio

[I]. Il conservatore nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile.

[II]. Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.

[III]. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 6 l. 27 febbraio 1985, n. 52.

Inquadramento

L'art. 2674 c.c. indica al comma 1 i casi in cui il Conservatore dei registri immobiliari può o deve ricusare di ricevere le note e i titoli (perché redatti in caratteri non intelliggibili ovvero perché non conformi, sotto plurimi aspetti, al paradigma legale) e soggiunge al comma 2 che in ogni altro caso egli deve ricevere senza ritardo la consegna dei titoli presentati ed eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati, precisando infine che le parti possono fare stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.

Per inquadrare la disposizione occorre anzitutto dire che i registri immobiliari rappresentano un genus della più ampia categoria giuridica dei pubblici registri, i quali sono scritture a carattere peculiare, perché non isolate ma collegate secondo norme volte alla realizzazione del fine della pubblicità (Pugliatti, 341). La pubblicità è il sistema di dichiarazioni dirette a segnalare i mutamenti delle situazioni giuridiche private nell'interesse generale di tutti i cittadini (Corrado, 44). Si ripartisce in due fondamentali settori: la pubblicità relativa ai soggetti e la pubblicità relativa ai beni. I registri immobiliari fanno parte della seconda e si formano attraverso la progressiva inserzione nei fogli che li compongono dei singoli atti segnalativi, che il soggetto preposto al servizio pone in essere nella triplice specie delle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, in cui si concretano e si suddividono le scritturazioni. Rimangono, poi, come documenti pubblici della segnalazione, a disposizione della collettività (Maltese, 470).

Si deve quindi aggiungere che la l. 21 gennaio 1983, n. 22 e la l. 27 febbraio 1985, n. 52, contenenti rispettivamente disposizioni sul regime della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari e norme di modifica del libro VI del codice civile e speciali regole sul servizio ipotecario, hanno introdotto profonde innovazioni nella disciplina dei registri immobiliari e della responsabilità del Conservatore. In particolare, la l. n. 22/1983 ha delineato in modo diverso rispetto alla normativa previgente la posizione del Conservatore dei registri immobiliari, facendone risalire la responsabilità direttamente allo Stato. Sono state, infatti, abrogate le disposizioni degli artt. 2674 comma 2, 2675, 2676 (sostituito con altro testo) c.c. sulla responsabilità del Conservatore, e dell'art. 2682, che prevedeva a carico dello stesso la sanzione della pena pecuniaria. Ed è stata equiparata la posizione Conservatore a quella degli impiegati statali, disponendo con l'art. 232-bis disp. att. c.c. che ne sia regolata la responsabilità dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione o comunque esauriti. Il Ministero delle finanze, oggi Ministero dell'economia e delle finanze, è responsabile per danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal Conservatore dopo il 24 novembre 1973.

La nuova disciplina, dunque, ha regolato diversamente rispetto al passato la figura del Conservatore, già considerato dalla dottrina tradizionale, in precedenza, come un privato esercente pubbliche funzioni e collocato (Zanobini, 88) in una posizione giuridica intermedia fra l'esercizio privato di pubbliche funzioni e la titolarità delle funzioni statali.

Gli originari connotati privatistici, consistenti nella spendita, da parte del Conservatore, del proprio nome e nell'assunzione di una responsabilità personale diretta, non contribuiscono più a disegnare quei tratti misti che giustificavano in parte la concezione tradizionale e accreditavano le costruzioni giuridiche, tendenti a valorizzare entrambi gli aspetti — privato e pubblico — della complessa figura. Al contrario, il nuovo regime della responsabilità, accollata dal legislatore direttamente allo Stato, non lascia dubbi all'interprete nell'intendere come rapporto organico quello intercorrente fra l'ente pubblico e il Conservatore, cioè fra lo Stato e il funzionario, il quale ne dipende e ne esplica i poteri sovrani.

In relazione a tale natura la posizione del Conservatore va inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 28 Cost., riguardante i funzionari e gli altri dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, disposizione finora non applicabile, in mancanza del presupposto normativo dell'immedesimazione organica del Conservatore con l'ente statale (Maltese, 470).

In base a queste premesse, coordinando le disposizioni della l. n. 22/1983 con quelle del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3/1957) si può così definire, agli effetti della responsabilità verso terzi — posto che il Conservatore risponde senz'altro dei danni se rifiuta o ritarda illegittimamente la trascrizione — e nei rapporti interni, la posizione, sia del Conservatore, sia del Ministero:

- responsabilità verso terzi: i) il Conservatore risponde soltanto per dolo o colpa grave ex art. 232-bis disp. att. c.c. e art. 23 t.u. imp. civ. St.; ii) il Ministro delle finanze risponde in concorso con il Conservatore, nei casi di dolo o colpa grave, in via esclusiva, nei casi di colpa lieve;  non sono tuttavia risarcibili i danni lamentati per effetto della mancata trascrizione di una domanda giudiziale a causa della irregolare tenuta dei registri accessori da parte del Conservatore, quando il comportamento colposo del danneggiato assuma rilevanza di causa efficiente sopravvenuta, sufficiente ad interrompere il nesso eziologico (Cass. III, n. 22923/2016);

- responsabilità nei rapporti interni fra il Conservatore e lo Stato: il Conservatore risponde verso l'amministrazione per colpa contrattuale secondo le regole generali degli art. 1176 e 1218 c.c. (Ferri, 791), in relazione agli art. 18, 19 e 22 comma 2 t.u. imp. civ. St.; quindi, nel giudizio di rivalsa, anche per colpa lieve.

Si deve infine accennare che a seguito della legge n. 59 del 1997 (c.d. legge «Bassanini»), è stato emanato il d.lgs. n. 300/1999, che ha trasferito le funzioni del Dipartimento del territorio all'Agenzia del territorio, competente tra l'altro a svolgere i servizi relativi alle Conservatorie dei registri immobiliari, le quali vengono a far parte dei Servizi di pubblicità immobiliare.

Rinvio

Per il commento, v. sub art. 2674 c.c. - "Responsabilità del conservatore dei registri immobiliari"

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