Codice Civile art. 2058 - Risarcimento in forma specifica.

Cesare Trapuzzano

Risarcimento in forma specifica.

[I]. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile [184 3] (1).

[II]. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore [194 trans.].

(1) V. art. 311 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152.

Inquadramento

Il codice civile del 1942 ha introdotto una specifica norma, appunto l'art. 2058, dedicato alla disciplina del risarcimento (o della reintegrazione) in forma specifica. La norma ripropone, quasi alla lettera, la disciplina del § 249 BGB, la cui elaborazione è peraltro il risultato di un ben più articolato dibattito circa i rapporti tra tutele specifiche che ha impegnato la dottrina tedesca negli anni immediatamente anteriori all'entrata in vigore del BGB. Nonostante l'apparente novità della previsione, la riparazione in natura era rimedio considerato praticabile anche prima dell'introduzione della norma in esame. Anzi in quei tempi non mancava chi, in un impeto quasi giusnaturalistico, proclamava come quella “in natura” fosse la formula risarcitoria idonea ad assicurare la più efficace tutela per il danneggiato, in tal guisa reintegrato nelle medesime situazioni in cui si sarebbe trovato senza la condotta illecita (Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, II, Roma, 1915, n. 125, 565; Chironi, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa extracontrattuale, II,, Torino, 1906, n. 432, 362; Giorgi, Teoria generale delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, V, 7^ ed., Firenze, 1909, n. 230, 388). La reintegrazione del danno in forma specifica, ovvero la riparazione in natura, si risolve nell'obbligazione del responsabile di riprodurre o ricostituire la situazione di fatto antecedente all'integrazione del nocumento (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 151; Alpa-Bessone, 440; Scognamiglio, 202). Pertanto, il risarcimento in forma specifica implica la produzione di una situazione materiale corrispondente a quella che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto determinativo dell'obbligazione risarcitoria (De Cupis, 1979, II, 307), per effetto della diretta rimozione della lesione e delle sue conseguenze (Bianca, 186). Il risarcimento in forma specifica è un rimedio destinato a reagire al danno non come differenza patrimoniale negativa, bensì come alterazione del bene fisico; sicché il danno deve essere inteso in senso materiale e concreto (Salvi, 70). La distinzione tra risarcimento in forma specifica mediante erogazione di una somma volta a consentire la riparazione del bene leso e risarcimento per equivalente si sostanzia nel fatto che nel primo caso la somma spettante è calcolata in base ai costi necessari per la riparazione o il ripristino della situazione materiale violata mentre nel secondo è computata sulla scorta della differenza di valore tra il bene integro e il bene leso. Si tratta, comunque, di un rimedio risarcitorio, ossia di una modalità del risarcimento rivendicato (Scognamiglio, 228), che consente la reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di rispetto altrui (Bianca, 186), con la conseguenza che le forme di risarcimento ammesse dall'ordinamento hanno, in ogni caso, natura unitaria (Castronovo, 494). In senso contrario un filone minoritario della dottrina, facendo riferimento al tenore letterale dell'art. 2058, che nella rubrica utilizza l'espressione «risarcimento in forma specifica», mentre nel testo evoca la «reintegrazione in forma specifica», nega che la norma si riferisca al risarcimento del danno in senso tecnico (Messineo, 640), individuando piuttosto una forma di riparazione del danno (De Cupis, 1971, 132). Secondo tale ricostruzione, la norma dovrebbe affiancarsi a quelle che, in numerosi contesti, consentono la reintegrazione del diritto violato: in tema di diritti reali, nella concorrenza sleale, nella legge sulla tutela del diritto d'autore, nelle restituzioni conseguenti ad un reato o conseguenti ad un ingiustificato arricchimento. Nondimeno, l'opinione prevalente inquadra la reintegrazione nell'ambito del risarcimento del danno, che ha come scopo quello di eliminare le conseguenze pregiudizievoli del fatto prodottesi in capo al danneggiato; in questa prospettiva il risarcimento può avvenire non solo attraverso il pagamento dell'equivalente monetario, ma anche attraverso la ricostituzione materiale della situazione analoga a quella esistente prima dell'evento (Franzoni, 1085; Salvi, 71). Il risarcimento in forma specifica è precluso, a favore del risarcimento per equivalente, quando tale forma di tutela non sia possibile ovvero sia eccessivamente onerosa. Non opera invece il limite costituito dal pregiudizio all'economia nazionale, previsto per la diversa fattispecie regolata dall'art. 2033 e non estensibile alla riparazione in natura del danno extracontrattuale (Scognamiglio, 242; contra De Cupis, 1979, II, 373). Sono considerate fattispecie di risarcimento del danno in forma specifica la prestazione di una cosa uguale a quella distrutta, il rifacimento di quanto illecitamente disfatto, l'eliminazione di quanto illecitamente fatto (De Cupis, 1979, II, 310).

La differenza fra la riparazione in forma specifica e il risarcimento per equivalente consiste nel fatto che nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione e nel secondo è riferita alla differenza fra il bene integro (cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato (Cass. n. 27546/2017; Cass. n. 5993/1997). Così, in tema di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile può giungere a consentire la completa ristrutturazione di quest'ultimo, comportando tale responsabilità un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dell'edificio, e non una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058  (Cass. n. 15846/2017; Cass. n. 8140/2004). Pertanto, in relazione all'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., la condanna al pagamento di quanto necessario per eliminare i vizi della costruzione comporta un'obbligazione risarcitoria in ogni caso finalizzata al ripristino dell'edificio e delle condizioni di stabilità dello stesso, sicché questa non può trovare preclusione o limiti per la circostanza che il costo delle opere, tenuto a base della determinazione dell'ammontare del danno da risarcire, sia eventualmente superiore a quello della costruzione a regola d'arte dell'edificio lesionato, non trattandosi di reintegrazione in forma specifica ex art. 2058, bensì di risarcimento per equivalente, per la cui commisurazione è fatto riferimento alle spese necessarie per restituire all'edificio la sua naturale funzionalità (Cass. n. 241/1985, in Giust. civ., 1985, 7, I, 1955). In tale ambito, la domanda di risarcimento danni in forma specifica consiste invece nella richiesta di diretta esecuzione di tali opere di eliminazione dei vizi cura dell'appaltatore responsabile (Cass. n. 3037/1995; Cass. n. 2763/1984). In tale ambito spetterà al committente la scelta tra il risarcimento in forma specifica o, per essere venuto meno il rapporto fiduciario che legava il committente all'appaltatore, per equivalente pecuniario (Cass. n. 5103/1995). La situazione materiale che deve essere ripristinata non è quella antecedente all'illecito, ma quella che si sarebbe creata ove l'illecito non fosse avvenuto, con la conseguenza che deve tenersi conto delle vicende modificative della realtà materiale da reintegrare che in ogni caso si sarebbero prodotte, eventualmente in corso di causa (Cass. n. 2281/1980).

Discriminazione da istituti affini

Detta forma di risarcimento differisce sia dall'azione di adempimento sia dall'esecuzione forzata in forma specifica, quale strumento per l'attuazione coattiva del diritto (Bianca, 186; Scognamiglio, 224). Ma in senso difforme altra tesi osserva che l'esecuzione forzata in forma specifica costituisce una species della reintegrazione in forma specifica ovvero uno dei mezzi per la sua attuazione (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 153). Sebbene la pubblicazione della sentenza di condanna non ricostituisca esattamente lo stato di fatto, l'art. 120 c.p.c. stabilisce che detta pubblicazione rappresenta strumento di riparazione del danno in via generale ogni qualvolta essa risulti idonea a ricoprire tale funzione e ciò principalmente nelle ipotesi in cui l'evento dannoso si sia concretato nell'offesa ad un bene ideale, come l'identità personale, l'onore (Scognamiglio, 215). Il rimedio della reintegrazione del danno in forma specifica deve essere altresì distinto dai vari strumenti apprestati dall'ordinamento per la reintegra del diritto (azione di rivendica, azione di spoglio), i quali non presuppongono la realizzazione di un illecito aquiliano e, in specie, l'emersione di un danno. Nondimeno, i concorrenti rimedi riconosciuti dall'ordinamento possono tra loro intersecarsi, sicché alle azioni di reintegra del diritto ben può associarsi la concorrente azione risarcitoria e in questi casi l'ottenuta riparazione in forma specifica del diritto leso può consentire la riduzione della misura del pregiudizio ristorabile in via aquiliana (Scognamiglio, 202). Il risarcimento in forma specifica costituisce un rimedio esclusivamente risarcitorio, ossia riparatorio di un danno già integrato, sicché non si confonde con altre forme di tutela atte a consentire l'attuazione di posizioni soggettive ovvero a prevenirne la violazione (Salvi, 71). In senso contrario, una tesi ormai risalente (De Cupis, 1979, II, 307) includeva tra le manifestazioni tipiche del risarcimento in forma specifica: a) la restituzione della cosa sottratta (fattispecie in cui un danno può tout court mancare se il bene, nel periodo in cui è stato sottratto, non sarebbe stato utilizzato dai proprietari); b) la sostituzione della cosa distrutta (fattispecie in cui invece un danno c'è ed il rimedio certo è il risarcimento del danno in forma specifica); c) la cessazione della condotta illecita (che già può avere cagionato un danno oppure ancora non lo ha cagionato). Nondimeno, ancora oggi non pare superabile la netta distinzione — che non è solo teorica ma riflette bisogni sostanziali di tutela “diversi” e si riflette in una “diversa” disciplina dei presupposti operativi dei differenti rimedi — che corre tra tutele restitutorie ed inibitorie, da un lato, e tecniche risarcitorie, anche in forma specifica, dall'altro. Le prime mirano a reintegrare il godimento del diritto violato: imponendo l'adempimento forzato (ed in tal guisa garantendo la soddisfazione in natura del credito), la restituzione del bene sottratto, la cessazione delle immissioni illecite nel timore che esse cagionino un danno (in tal modo reintegrando il pieno godimento del diritto di proprietà ovvero della personalità della vittima), l'inibizione di una certa condotta (ad esempio, la distribuzione di un settimanale che riporta un articolo diffamatorio) per prevenire pregiudizi futuri (nel qual caso, la tecnica assume un più marcato carattere preventivo non solo del danno ma anche dell'illecito). Le seconde, invece, riparano il danno che si è oramai prodotto nella sfera dell'offeso. Ne discende che i due modelli di tutela possono attivarsi l'uno in alternativa all'altro ovvero possono anche cumularsi — quando la condotta illecita ancora in atto già abbia prodotto un danno — ma non sono “la stessa cosa” (D'Adda, 618). Né può ritenersi che il nostro ordinamento aderisca ad una concezione normativa del danno, secondo cui l'illecito sarebbe integrato per effetto della mera realizzazione della condotta lesiva; essendo, invece, richiesta la produzione di un danno effettivo. Sicché il sistema della responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) persegue l'obiettivo della riparazione di una effettiva “perdita”, piuttosto che la sanzione preventiva già della condotta illecita. Al più il risarcimento del danno può realizzare un fine afflittivo nei casi tipizzati dal legislatore, ma questo fine non è mai tale da superare l'indefettibile scopo compensativo che connota la fattispecie risarcitoria, assumendo pertanto un ruolo concorrente e non esclusivo (da ultimo, Cass. S.U., n. 16601/2017).

In ragione dell'evidenziata differenza tra strumenti riparatori, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, adottato in sede di accoglimento dell'azione possessoria, non può trovare ostacolo nell'eccessiva onerosità che essa determina, poiché la previsione dell'art. 2058 non è applicabile alla fattispecie (Cass. n. 2935/1986). In tali ipotesi spetta sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito (Cass. n. 17635/2013). Allo stesso modo i limiti previsti dalla norma non sono applicabili quando la restituzione della cosa sia ordinata dal giudice in accoglimento di un'azione di natura reale, atteso il carattere assoluto dei diritti reali, salvo che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente (Cass. n. 19942/2020Cass. n. 16611/2019Cass. n. 1607/2017; Cass. S.U., n. 10499/2016; Cass. n. 2359/2012; Cass. n. 2255/1992; Cass. n. 7124/1991; Cass. n. 448/1963, in Giust. civ., 1963, 1, 1053). In particolare, il limite dell'eccessiva onerosità non può trovare applicazione rispetto alle azioni che siano intese a far valere diritti reali e ad ottenere la tutela mercé la riduzione in pristino, tutela, che ove fosse consentita la riparazione per equivalente, si risolverebbe in una opera vana, meramente illusoria (Cass. n. 11744/2003; Cass. n. 5113/1999; Cass. n. 11221/1997; Cass. n. 10971/1994; Cass. n. 10932/1993; Cass. n. 2224/1977; Cass. n. 279/1973, in Giur. it., 1974, 1, I, 704; Cass. n. 2720/1970, in Giust. civ., 1971, 1, 742; Cass. n. 2003/1964, in Giust. civ., 1965, 1, 1488), come, nel caso di servitù, è detto espressamente dall'art. 1079 c.c. (Cass. n. 1489/1970, in Giur. it., 1971, 1, I, 1227; Cass. n. 1766/1966). In tali fattispecie può operare solo il diverso limite fissato dall'art. 2933, secondo comma, per il caso in cui la distruzione della cosa risulti di pregiudizio per l'economia nazionale, sempreché il concreto verificarsi di tale pregiudizio venga dedotto e dimostrato (Cass. S.U., n. 207/1986). Per converso, il rimedio del risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica è applicabile tout court nel caso di azione diretta ad impedire le immissioni intollerabili provenienti dal fondo del vicino (Cass. S.U., n. 10186/1998, in Giust. civ., 1999, 9, I, 2411; Cass. n. 4124/1975; Cass. n. 3213/1974; Cass. n. 833/1968). Secondo la giurisprudenza, anche l'azione inibitoria potrebbe costituire un'ipotesi di reintegrazione in forma specifica (Cass. n. 3921/1989; Cass. n. 647/1976; App. Milano 17 luglio 1992, in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 1, 786; Trib. Verona 13 ottobre 1989, in Giur. it., 1990, I, 2, 374; Trib. Napoli 15 febbraio 1988, in Giur. mer., 1989, 263; Pret. Verona 12 novembre 1987, in Giur. mer., 1990, 85). In particolare, per la tutela del diritto alla salute verrebbero in considerazione e sarebbero applicabili, mediante opportune statuizioni, anche inibitorie, le disposizioni dettate in via generale dagli artt. 2043 e 2058 (Cass. S.U., n. 4263/1985, in Giust. civ., 1986, 1, 128).

Ambito applicativo

La reintegrazione del danno in forma specifica non sempre può coprire l'intero danno economico che si è prodotto e in questi casi il suo riconoscimento concorre con il risarcimento per equivalente (Pogliani, 468). Il risarcimento in natura si presta, in base alla situazione di fatto esistente, a realizzarsi in modi diversi, mediante restituzione, riparazione e simili, ad opera diretta del responsabile o di persona da lui incaricata ovvero a cura del danneggiato ed a spese del danneggiante (Di Majo, 226; De Cupis, 1979, II, 337; Scognamiglio, 230). In particolare, il risarcimento in forma specifica può consistere nella pretesa che il danneggiante provveda egli stesso al ripristino della situazione materiale abbisognevole di essere restaurata ovvero nella pretesa di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per operare tale ripristino, cui il creditore danneggiato intenda provvedere da sé. Si prospetta, così, la possibilità di un risarcimento pecuniario in forma specifica, che supera la tradizionale distinzione tra risarcimento per equivalente fondato sulla previsione di una prestazione pecuniaria e risarcimento in forma specifica basato su una prestazione di fare o dare (riparazione, sostituzione, eliminazione). E ciò perché può certamente accadere che il rimedio abbia ad oggetto la riparazione materiale, ad opera del danneggiante, del bene distrutto; ovvero la sua sostituzione con un bene appartenente allo stesso genere. Ma non si può escludere, ed anzi si tratta di ipotesi facilmente prospettabile, che la riparazione avvenga invece a cura del danneggiato proprietario del bene. Nel qual caso è ipotizzabile che anche la condanna al risarcimento in forma specifica possa avere ad oggetto una somma di denaro: quella necessaria ad acquistare il bene sostitutivo, ovvero a riparare il bene danneggiato; somma di regola non coincidente nel suo ammontare con quella che assicura la compensazione della perdita patrimoniale (D'Adda, 632). In quest'ultima ipotesi il danneggiato non è tenuto all'impiego effettivo delle somme ricevute per la riparazione (De Cupis, 1979, II, 337). Al rimborso di tale spesa il danneggiato ha diritto anche qualora abbia già provveduto personalmente al ripristino prima che il risarcimento in forma specifica sia ottenuto, eventualmente con un risparmio di spesa rispetto agli importi normalmente necessari per tale riparazione: in questa eventualità di tale risparmio sarà lo stesso danneggiato a lucrare. La reintegrazione in forma specifica può essere chiesta anche al responsabile per fatto altrui. I termini di operatività della prescrizione non mutano in ragione della forma di risarcimento richiesta (Scognamiglio, 236). In luogo dell'oggetto usato e danneggiato il soggetto leso può pretendere un oggetto nuovo solo se non sia possibile reintegrare in forma specifica il danno mediante altro oggetto usato equivalente; in questa ipotesi il danneggiato non è tenuto a corrispondere il maggior prezzo dell'oggetto nuovo. Infatti, in linea di principio, nel caso di sostituzione della cosa distrutta con altra identica, il bene consegnato a titolo di risarcimento non deve avere un valore pari alla media, ma deve avere un valore identico a quello della cosa distrutta, in quanto, in caso contrario, il risarcimento finirebbe per attribuire al danneggiato un lucro assolutamente ingiustificato (Ceccherini, 66; Franzoni, 646). Qualora i resti della cosa danneggiata conservino un valore economico, il danneggiato risarcito in natura soggiace ad azione di ingiustificato arricchimento da parte del responsabile che ha risarcito il danno; in ogni altra ipotesi in cui il danneggiato tragga dal fatto lesivo un qualche vantaggio economico, non potendo operare rispetto alla riparazione in natura la compensatio lucri cum damno, alla parte lesa spetterà restituire in denaro il lucro conseguito (Scognamiglio, 243). In ogni caso, il risarcimento in forma specifica presenta dei limiti che confermano la preminenza del risarcimento per equivalente. Al riguardo, la reintegrazione in forma specifica è, per sua natura, operativa soltanto per il futuro e non anche per il passato; sicché costituisce rimedio impossibile per il danno già sopportato medio tempore, prima della sua attuazione (De Cupis, 1971, 144). Si ritiene, in conseguenza, che il risarcimento per equivalente non sia un rimedio sussidiario alla reintegrazione in forma specifica, ma sia, per contro, il modello funzionalmente più adatto ad eliminare gli effetti dell'evento dannoso (Franzoni, 1119). Nondimeno, la circostanza che la reintegrazione in forma specifica non ripara il danno medio tempore verificatosi, ma opera soltanto per il futuro, non dimostra che essa non ricade nel novero del risarcimento del danno, ma soltanto che si tratta di una forma di risarcimento meno completa rispetto a quella che attribuisce al danneggiato l'equivalente pecuniario del pregiudizio subito (Bellelli, 1295; Venditti, 713). Secondo altri esponenti della dottrina, la reintegrazione costituisce il rimedio principale e l'equivalente una soluzione sussidiaria (Pogliani, 465).

La reintegrazione in forma specifica può esplicarsi nell'eliminazione di quanto illecitamente fatto e che risulta identificato con la fonte, esclusiva o concorrente, di un danno attuale, continuo e destinato, altrimenti, a protrarsi con certezza nel tempo (Cass. n. 9728/1993; Cass. n. 2472/1988, in Giur. it., 1989, 3, 1, I, 510; Cass. n. 39/1978, in Foro it., 1978, 1, 614). Nella specie, si è ritenuta legittima la reintegrazione specifica mediante eliminazione di un pozzo di assorbimento, causa di inquinamento delle acque di un altrui pozzo semiartesiano. È stata altresì ammessa dalla giurisprudenza la condanna del responsabile alla cancellazione di una ipoteca, con il pagamento della somma necessaria a tal fine per il compimento delle richieste formalità, a prescindere dal consenso del terzo creditore ipotecario (Cass. n. 15305/2013; in termini parzialmente difformi Cass. n. 1270/2020Cass. n. 903/2013; Cass. n. 14813/2006, che ritengono che deve esservi la possibilità di ottenere il consenso del terzo; App. Torino 16 ottobre 1989, in Foro it., 1990, I, 1003). Inoltre, nel concetto di reintegrazione in forma specifica è compresa anche la restituzione della cosa come mezzo per il risarcimento del danno (Cass. n. 2124/1962, in Giur. it., 1963, I, 76). In specie, l'azione per riottenere la cosa propria, illecitamente sottratta, pur tendendo come l'azione di restituzione ad ottenere la restitutio in integrum, è un'azione di risarcimento in forma specifica (Cass. n. 1468/1971). E così ricade nel risarcimento in forma specifica la richiesta di rimozione da un fondo del materiale che il vicino vi abbia scaricato, senza vantare alcun diritto di natura reale (Cass. n. 169/1976). Nel senso che, qualora il danneggiato tragga vantaggio economico dalla reintegrazione in forma specifica, debba di ciò tenersi conto nella determinazione del danno in concreto risarcibile si è espressa la S.C., la quale ha considerato giustificata la riduzione della misura del risarcimento consistente nella somma occorrente per il totale rifacimento di un pavimento non riparabile parzialmente, in quanto a tale rifacimento sarebbero conseguite condizioni estetiche e funzionali migliori rispetto a quelle preesistenti al danneggiamento (Cass. n. 1636/1983).

Risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale

Secondo una elaborazione tradizionale, il risarcimento in forma specifica non costituisce rimedio nella disponibilità di chi rivendichi un danno non patrimoniale. In particolare, in passato, si è osservato che tale riparazione sarebbe in radice impossibile (Bonilini,Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, 440), perché un risarcimento volto a ricostituire beni distrutti od alterati non avrebbe nessun ruolo in fattispecie in cui si faccia questione della lesione di beni per loro natura insostituibili ed infungibili. Ed ancora, sarebbe lo stesso capoverso dell'art. 2058 ad escludere la riparazione in natura del danno non patrimoniale: e ciò perché il requisito della non eccessiva onerosità della riparazione in natura, rispetto alla riparazione per equivalente, avrebbe senso solo nel caso di danno patrimoniale (Salvi, 196). Tuttavia, tale ultimo autore, sebbene ritenga che l'art. 2058 non sia direttamente applicabile all'ipotesi del risarcimento del danno non patrimoniale, riconosce comunque l'ammissibilità di una tecnica di riparazione non pecuniaria di tali danni (Salvi, 196). Sennonché gli argomenti ostativi rappresentati possono essere confutati a sostegno dell'ammissibilità della risarcibilità in natura del danno non patrimoniale (D'Adda, 650). Infatti, esistono fattispecie di danno non patrimoniale connesse all'alterazione materiale di un bene. Si pensi al caso in cui ad essere danneggiato sia un oggetto privo di valore economico, ma intriso di valore d'affezione per il proprietario; od ancora al danno alla salute: non è un caso che in sistemi diversi dal nostro - e segnatamente in quello tedesco - le spese mediche (ad esempio, quelle sostenute per un intervento chirurgico) siano qualificate come riparazione in natura (del danno non patrimoniale alla salute). In altre ipotesi è la stessa legge a disciplinare direttamente modalità risarcitorie in natura nei riguardi di fattispecie lesive di diritti della personalità, che siano ragione di danno non patrimoniale, configurando dei rimedi tipici: si pensi solo agli effetti (anche) riparatori dell'ordine di pubblicazione della sentenza ovvero a tutti gli strumenti di rettifica, che sovente hanno proprio lo scopo di riparare il danno non patrimoniale cagionato al soggetto diffamato, leso nel proprio diritto all'identità personale, o alla disposizione a cura del giudice della cancellazione delle espressioni offensive, ecc. (Bianca, 191; Castronovo, 495). Ma per la tesi che questi rimedi non avrebbero funzione riparatoria in forma specifica si è espressa altra dottrina, sia in ragione della portata limitata della loro applicazione (riferibile alle sole violazioni dei beni dell'onore e della reputazione), sia alla stregua del mero ruolo integrativo rivestito da tali rimedi, che non valgono a rendere completo e satisfattivo il ristoro, ma semplicemente a lenire il dolore che ormai si è prodotto (Franzoni, 641; Scognamiglio, 336). In ordine alla seconda obiezione, si rileva che effettivamente, nell'ipotesi di pregiudizio non patrimoniale, manca il parametro in base al quale valutare l'eccessiva onerosità dei costi di ripristino. In realtà, dalla impossibilità di comparare i costi di ripristino con la riparazione per equivalente si sono tratte, nel sistema tedesco, conclusioni opposte a quelle appena evocate. E in proposito si è ritenuto che nel settore del danno non patrimoniale la riparazione in natura sarebbe sempre ammessa, a prescindere dalla sua onerosità. Allo stesso modo si è sostenuto che anche nel nostro sistema la natura del risarcimento in forma specifica e il fatto che l'art. 2058 lo condizioni soltanto alla possibilità, almeno parziale, del ripristino, e non alla natura del bene leso, devono portare alla stessa conclusione che vale per il diritto tedesco, ove la sottrazione a tale limite è esplicita (Cian, Riflessioni in tema di risarcimento in forma specifica, in Studi in onore di Rescigno, V, Milano, 1998, 762). Secondo altra tesi, la sola circostanza che la disposizione utilizzi un sintagma (appunto l'eccessiva onerosità), che certo evoca una comparazione tra costi del ripristino e perdita economica, non autorizza ad escludere l'operare della modalità risarcitoria in natura (compreso il limite dell'eccessiva onerosità) anche nel settore del danno non patrimoniale (Castronovo, 799). Infatti, il richiamo all'onerosità dei costi di riparazione può operare anche nel caso di riparazione in natura del danno non patrimoniale, assumendo che in tale settore la riparazione in natura debba essere subordinata alla verifica di ragionevolezza dei costi del rimedio. Sicché sembra plausibile configurare una riparazione in natura del danno non patrimoniale; ma nei limiti della “ragionevolezza dei costi da assumere” (D'Adda, 652). Ed evidentemente, tanto più rilevante è il rango della posizione soggettiva violata dalla condotta lesiva, tanto meno rigorosa sarà l'applicazione del menzionato limite di ragionevolezza. Che si modulerà plasticamente a seconda che si faccia questione di intervenire su una cicatrice (nemmeno troppo) antiestetica ovvero del costoso intervento chirurgico in una clinica nordamericana, volto a restituire l'utilizzo di un arto al danneggiato (D'Adda, 652). Ma vi sono ricostruzioni che si spingono più in avanti, ammettendo l'operatività del rimedio anche per il danno non patrimoniale e affermando altresì che la riparazione in natura, nell'assicurare il valore d'uso e non di scambio del bene danneggiato, finirebbe sempre per dare tutela, almeno entro certi limiti, a valutazioni soggettive – dettate da convenienza, legami d'affezione, soggettiva comodità – del danneggiato. Per cui sarebbe lecito evidenziare sempre una “dimensione esistenziale” nella disciplina del risarcimento in natura (Marella, La riparazione del danno in forma specifica, Padova, 2000, 160). La riparazione in natura del danno materiale si disinteresserebbe così del carattere patrimoniale (o meno) della perdita connessa al danneggiamento del bene, per garantire, quando il danneggiato lo richieda, la sua reintegrazione. Con un corollario operativo importante: quello dell'inoperatività delle limitazioni al risarcimento del danno non patrimoniale contemplate dall'art. 2059  (Marella, La riparazione del danno in forma specifica, cit., 163). In questo senso anche altro autore ha sostenuto che la reintegrazione del danno in natura non soggiacerebbe ai limiti cui sottostà il risarcimento per equivalente in ordine al danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 (Di Majo, 225). Un tale orientamento ha destato però perplessità. Perché è vero che un rimedio che legittima la reintegrazione del valore di uso di un bene dà per sua natura rilievo alle scelte soggettive del danneggiato ed alla sua considerazione personale del bene danneggiato. Ma la disciplina del risarcimento in forma specifica, nel consentire condanne risarcitorie atte alla reintegra del bene solo nei limiti in cui una tale tutela non si riveli eccessivamente onerosa rispetto a quanto sarebbe la riparazione per equivalente, evidenzia come il rimedio non perda di vista l'idea che il nostro sistema di responsabilità civile sia tendenzialmente ancorato alla “compensazione” della perdita subita dal danneggiato nel proprio patrimonio. Nonché, quando il danno materiale abbia natura non patrimoniale, alla ragionevolezza dei costi da assumere. Per l'effetto, la tecnica in esame sarà ammissibile nei limiti che l'ordinamento pone al risarcimento del danno non patrimoniale (D'Adda, 653). Perché l'oggetto della condanna risarcitoria non può fare perdere di vista che la scelta di limitare la riparazione del danno non patrimoniale risponde alla logica di evitare esiti risarcitori incontrollati. Tuttavia, nella prassi applicativa la riparazione in natura del danno non patrimoniale risulta assai limitata. E ciò perché, nel nostro sistema, come in quello francese, le spese di cura, i costi di un intervento chirurgico, di un funerale ecc. (fattispecie che nell'esperienza tedesca rappresentano i casi tipici di risarcimento in natura del danno non patrimoniale) sono risarciti tout court quali perdite patrimoniali da compensare per equivalente. Mentre gli eventuali eccessi del danneggiato nell'assunzione di tali costi sono contenuti dall'applicazione di regole quali quella contemplata dal capoverso dell'art. 1227 c.c. (danni evitabili secondo l'ordinaria diligenza). Del resto, laddove non sia dato distinguere tra l'entità dei costi di ripristino e quella della perdita patrimoniale, l'interprete finisce per considerare tale riparazione già come compensazione per equivalente della perdita subita nel patrimonio del danneggiato. E la circostanza, unita al fatto che di norma all'alterazione del bene salute non segue certo una riparazione in natura affidata al danneggiante, ma semmai il rimborso di una attività di cura gestita in prima persona dal danneggiato, spiega la scarsa dimestichezza dei nostri giudici a ragionare della riparazione in natura del danno non patrimoniale (Petrelli, Interessi collettivi e responsabilità civile, Padova, 2003, 249).

La giurisprudenza di legittimità è invece orientata a riconoscere il risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale, attraverso un'applicazione analogica, qualora sia possibile ricostituire, per sua natura, la situazione ante delictum. Sicché le disposizioni contenute negli artt. 2056, 2057 e 2058  compongono un sistema nel quale il risarcimento è: strettamente correlato al danno specifico, ossia rapportabile esclusivamente alle sfere non patrimoniali di estrinsecazione dei valori personali vitali – psicofisici, eliminati o ridotti, non anche pertanto a quelle economiche eventualmente ulteriori; in prospettiva, completamente compensativo della specifica offesa che l'evento biologico ha inflitto alla persona; normalmente per equivalente, ossia attraverso una prestazione patrimoniale, anche periodica, atta, nel caso specifico, a reintegrare il valore non patrimoniale leso in ragione di un paradigma teleologico surrogante analogo a quello per cui nell'obbligazione la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, pur se corrispondente ad un interesse non patrimoniale; determinabile equitativamente mediante individuazione del valore umano perduto per mezzo della personalizzazione nel caso concreto, quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o persino qualitativa (con scelta tipologica diversa), di parametri uniformi per la generalità delle persone fisiche; eventualmente specifico, non escludendosi che, ove ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso per il debitore, esso debba avvenire in una forma perfettamente congeniale all'interesse non patrimoniale leso; rapportabile soggettivamente e nel quantum alla misura della partecipazione individuale nell'eziologia giuridica del danno (Cass. n. 2008/1993). Ed ancora, secondo la S.C., la tutela ex art. 2058 dei diritti della personalità e del diritto alla salute, i quali postulano una protezione in forma specifica proprio in considerazione della loro natura, deve avvenire a prescindere dall'onerosità e con il solo limite logico della possibilità (Cass. n. 256/1985). Anche la pubblicazione delle sentenze nei casi previsti dalla legge rappresenterebbe una forma di risarcimento in forma specifica (Cass. n. 2491/1993; Cass. n. 6168/1989; Cass. n. 557/1966; App. Napoli 12 giugno 1992; Trib. Roma 6 marzo 1990; Trib. Milano 27 maggio 1985; contra Trib. Genova 24 ottobre 1986). Nella più recente giurisprudenza talora si osserva che in materia di assoluto rilievo costituzionale, quale è quella dell'art. 32 Cost., non possono essere opposti profili di onerosità della quantificazione al fine di paralizzare l'interesse primario al ripristino della propria integrità, lesa dall'altrui illecito (Trib. Milano 9 marzo 2009).

Scelta tra forme di risarcimento

Il potere di scelta tra risarcimento per equivalente e in forma specifica spetta al creditore danneggiato (Bianca, 189). Ne discende che non trova applicazione la disciplina delle obbligazioni alternative poiché l'obbligazione risarcitoria ha comunque per oggetto una sola prestazione, consistente nella riparazione del danno. Così la scelta comunicata al responsabile non è irrevocabile; al creditore danneggiato non può essere assegnato un termine, scaduto il quale la facoltà di scelta passi al debitore danneggiante; la scelta effettuata dal danneggiato non determina il passaggio a suo carico del rischio della sopravvenuta impossibilità della riparazione in natura (Scognamiglio, 231). Offrendo il risarcimento per equivalente, il responsabile fa cessare la propria mora e, ove l'offerta avvenga nei modi di legge, essa vale a costituire in mora il creditore danneggiato; tuttavia quest'ultimo può comunque respingere l'offerta in denaro, qualora intenda chiedere la riparazione in natura (Scognamiglio, 237). D'altro canto, qualora il danneggiante offra il risarcimento in forma specifica, il rifiuto dell'offerta sarebbe contrario a buona fede, poiché impedirebbe al danneggiante di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che anzi è normalmente più adeguato al fine risarcitorio (Bianca, 190). Danneggiato e danneggiante possono accordarsi sul risarcimento in forma specifica, dando in tal caso luogo ad un contratto innominato con causa risarcitoria (Bianca, 190). Il risarcimento in forma specifica può coesistere con il risarcimento per equivalente qualora il primo non sia interamente possibile, dovendosi valutare la possibilità del relativo concorso sulla scorta di un raffronto tra il valore ottenibile utilizzando il rimedio specifico e l'entità del danno misurata per equivalente (Salvi, 74). Si pensi al minor valore di mercato di un'automobile, sia pure riparata, per effetto del danneggiamento (De Cupis, 1979, II, 310; Pogliani, 468). Il risarcimento in forma specifica assume un ruolo primario con riferimento alla tutela avverso il danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349 (Salvi, 75).

La S.C. ritiene che la scelta tra risarcimento per equivalente e in forma specifica competa in via esclusiva al danneggiato e non al danneggiante (Cass. n. 6985/1997; Cass. n. 1913/1968); per l'effetto, il creditore può rifiutare il risarcimento in forma specifica spontaneamente offerto dal danneggiante in corso di causa (Cass. n. 9709/2004; Cass. n. 7090/1993). E ciò perché il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento in forma specifica non può risolversi in un aggravio a suo carico (Cass. n. 22347/2014). L'autore dell'inquinamento rimane soggetto agli obblighi conseguenti alla sua condotta illecita, secondo la successione di norme di legge nel frattempo intervenuta: e quindi dall'originaria obbligazione avente ad oggetto l'equivalente monetario del danno arrecato, o in alternativa alla reintegrazione in forma specifica ex art. 2058, poi specificato nel "ripristino dello stato dei luoghi" ai sensi dell'art. 18, comma 8, l. n. 349/1986, fino agli obblighi di fare connessi alla bonifica del sito secondo la disciplina attualmente vigente (Cons. St. n. 622/2022). Ancora, in tema di rapporti di vicinato, in base alla formulazione dell'art. 896 c.c., il vicino può agire per invocare la condanna del proprietario dell'albero ad eseguire la potatura dei rami, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica; ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un'istanza di tutela per equivalente (Cass. n. 30188/2021). Il risarcimento del danno in forma specifica non può mai cumularsi col risarcimento per equivalente, salvo il ristoro di eventuali ulteriori pregiudizi subiti dal danneggiato, pena la violazione del generale principio in virtù del quale il risarcimento non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per la vittima (Cass. n. 10663/2009). Diverso è il caso in cui il risarcimento del danno in forma specifica non esaurisca in sè tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo – ed, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione in pristino —, potendo in questa evenienza il risarcimento in forma specifica concorrere con il risarcimento per equivalente, seppure a copertura di pregiudizi diversi (Cass. n. 3802/1991).

Impossibilità totale o parziale

La riparazione del danno in natura non è ammessa nei casi di lesione corporale permanente, di distruzione di cosa di specie e, in genere, in ogni caso in cui sia oggettivamente impossibile ripristinare il bene leso; in queste ipotesi il danneggiato non può pretendere che il responsabile produca un risultato economicamente equivalente allo status quo ante in luogo del risarcimento in denaro, salvo che non sia d'accordo il danneggiante. La norma fa riferimento sia alla possibilità materiale sia alla possibilità giuridica della reintegrazione in forma specifica. Ricorre la prima ipotesi in caso di perimento del bene danneggiato, oppure di distruzione di un bene unico; invece, ricorre la seconda ipotesi quando si incontra un divieto posto da una norma circa la prestazione dovuta (Monateri, 332). Ove l'impossibilità della riparazione in natura sia solamente parziale, il danneggiato può ottenere la reintegrazione nei limiti in cui essa è possibile mentre ha diritto all'equivalente monetario della parte residua (Scognamiglio, 238). L'impossibilità rilevante è quella iniziale; tuttavia, nel caso di impossibilità sopravvenuta, salvo il caso in cui la prestazione sia già stata effettuata, il responsabile del danno rimane obbligato alla prestazione dell'equivalente in denaro (Scognamiglio, 240). Il giudizio sulla possibilità del risarcimento in natura è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, quando sia immune da vizi logici e sufficientemente motivato (Franzoni, 1126).

Non si ricade nel concetto di impossibilità quando il bene pregiudicato sia fungibile e, quindi, perfettamente sostituibile con altro appartenente al medesimo genere ed alla medesima specie (Cass. n. 4958/1981).

Eccessiva onerosità

Ulteriore limite al riconoscimento della reintegrazione in forma specifica è costituito dall'eccessiva onerosità della riparazione in natura. La condizione dell'eccessiva onerosità si realizza quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, sia mediante ripristino della situazione materiale sia mediante riconoscimento delle spese funzionali a tale ripristino, superi in misura notevole, in relazione alle circostanze del caso concreto, il valore da corrispondere in forza del risarcimento per equivalente (Salvi, 80). Pertanto, tale forma di risarcimento implicherebbe un costo largamente sproporzionato rispetto all'entità economica del danno e al vantaggio concretamente apportato al danneggiato (Bianca, 189). Per individuare il limite dell'eccessiva onerosità occorre valutare le circostanze oggettive (differenza tra il costo e l'utilità prodotta) unitamente alle circostanze soggettive (condizioni del debitore) del caso concreto, poiché solo tale valutazione complessiva impedisce la condanna del responsabile ad un'attività sproporzionata rispetto all'utilità prestata alla vittima (Franzoni, 1131). Infatti, il limite dell'eccessiva onerosità risponde ad esigenze di razionalità economica, dal momento che il costo della riparazione, che grava sul danneggiante, supererebbe la perdita subita dal danneggiato, mentre l'equivalente pecuniario, garantendo il pagamento di una somma di denaro pari a tale differenza, consentirebbe il risarcimento integrale e razionale della perdita subita (Ebene Cobelli, 1137). Tuttavia, ai fini della valutazione dell'eccessiva onerosità, il giudice non può dare rilievo alle sole condizioni soggettive del danneggiato, come le sue personali difficoltà economiche; per l'effetto, il risarcimento in forma specifica deve essere ritenuto eccessivamente oneroso quando la sua disposizione determinerebbe uno sforzo notevolmente grave per ogni danneggiante che si trovi nelle stesse condizioni maturate nel caso concreto (Pogliani, 472; Scognamiglio, 240). Per la ponderazione dell'eccessiva onerosità si può tenere conto anche delle difficoltà per il debitore di procurarsi un bene equivalente a quello danneggiato o perduto, come può accadere in periodi di rarefazione di certe merci o prodotti (Pogliani, 472), ovvero, seppure in certa misura, dell'interesse anche non patrimoniale della parte lesa ad avere il ripristino proprio di quel bene che è stato danneggiato. Secondo una tesi espressa in dottrina, il limite dell'eccessiva onerosità deve essere notevolmente ridotto o addirittura escluso, quando l'illecito è stato cagionato con dolo e la reintegrazione in forma specifica rappresenta l'unico rimedio completamente riparatorio (Cendon, 122).

Secondo la S.C. si ha eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica quando il sacrificio economico necessario superi in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente (Cass. n. 15875/2013) ovvero quando il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione un'ingiustificata locupletazione (Cass. n. 8052/2003, in Arch. giur. circ. e sinistri strad., 2003, 12, 1073) o ancora quando ricorra un'obiettiva difficoltà per il danneggiante di reperire una cosa uguale a quella distrutta (Cass. n. 3627/1955; App. Genova 6 marzo 1985). In particolare, il risarcimento in forma specifica del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, avente ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, può essere disatteso dal giudice, con condanna del danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, tanto da far risultare antieconomica detta riparazione (Cass. n. 11662/2014Cass. n. 9367/2014Cass. n. 21012/2010; Cass. n. 2402/1998; Cass. n. 4034/1975Trib. Padova 2 luglio 2021; Trib. Termini Imerese 20 maggio 2021).

In tal caso, quindi, la riparazione può essere commisurata al valore di mercato del veicolo incidentato (Cass. n. 24718/2013Trib. Roma 3 settembre 2018Giudice di pace Bari 4 ottobre 2004). In base ad altra ricostruzione, in questa evenienza il valore di mercato dovrebbe essere incrementato delle spese di demolizione del relitto e di quelle di immatricolazione di una nuova autovettura, detratto il valore presumibile del relitto stesso (Pret. Torino 2 febbraio 1993). Un arresto di merito ha invece affermato che il concetto di antieconomicità non si identifica con quello di eccessiva onerosità, cosicché ha riconosciuto il diritto alla riparazione del veicolo, di importo di poco superiore al valore di mercato del bene (Trib. Bologna 27 settembre 2019).

Reintegrazione in forma specifica in ambito contrattuale

Secondo la tesi prevalente, l'art. 2058 costituisce espressione di un principio generale, che come tale trova applicazione anche in materia contrattuale, nonostante non vi sia una norma analoga all'art. 2056, che estenda espressamente l'applicazione dell'art. 2058 all'ipotesi della responsabilità contrattuale (Scalisi, 1488; Ebene Cobelli, 91; Ceccherini, 82; Di Majo, 232; contra Scognamiglio, 230). E ciò allo scopo di soddisfare l'esigenza di ripristino della posizione del creditore, lesa dall'inadempimento, attraverso la rimozione diretta del danno (Bianca, 188). In questa dimensione la forma specifica non costituisce un'ipotesi eccezionale di risarcimento né un'ipotesi sussidiaria, ma rappresenta uno dei modi attraverso i quali in generale il danno può essere riparato (Bianca, 188). A siffatta conclusione può pervenirsi in ragione dell'art. 1218, che ammette in termini generali e onnicomprensivi il risarcimento dei danni da inadempimento, risarcimento le cui forme analitiche sono regolate dall'art. 2058 (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 152; Visintini, 387). La tesi contraria ritiene che il risarcimento in forma specifica non sia configurabile con riferimento all'illecito contrattuale, poiché esso verrebbe a coincidere con la domanda di adempimento, ove sia ancora possibile. Ma anche ove si aderisca a tale ricostruzione, il risarcimento in forma specifica spetterebbe comunque in ordine al danno prodotto dalla violazione di obblighi contrattuali di protezione (De Cupis, 1979, II, 317).

La giurisprudenza ritiene che il risarcimento in forma specifica debba essere ammesso anche in sede contrattuale, quale rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario, in ragione della portata generale del principio sancito dall'art. 2058 (Cass. n. 12582/2015; Cass. n. 15726/2010; Cass. n. 4925/2006; Cass. n. 7529/2003, in Giust. civ., 2004, 3, I, 746; Cass. n. 6035/1995; Cass. n. 6/1994; Cass. n. 6856/1988; Cass. n. 582/1973; Cass. n. 356/1958; Cass. n. 2016/1951; App. Torino 16 ottobre 1989). Nondimeno, è pur sempre necessaria l'esistenza di un danno come conseguenza di un determinato fatto, sicché, in ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento di obbligazione contrattuale, pur presumendosi la colpa del debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., un danno deve sempre essere dedotto e provato per poter ottenere la reintegrazione in forma specifica (Cass. n. 14599/2004; Cass. n. 3739/1984, in Giust. civ., 1984, 12, I, 3315). Segnatamente, nel caso di responsabilità da inadempimento, il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore che si realizza mediante l'attribuzione, al creditore, di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, e quindi si atteggia come la forma, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia — e, di regola, più onerosa per il debitore — di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale (Cass. n. 12964/2005; Cass. n. 380/1997).

Aspetti processuali

La condanna al risarcimento in forma specifica impone al danneggiante una prestazione obbligatoria, alla cui inesecuzione occorrerà ulteriormente ovviare mediante il rimedio dell'espropriazione forzata per ottenere il rimborso delle somme corrisposte ai terzi incaricati di compiere l'attività risarcitoria in luogo del debitore (Bianca, 190). Inoltre, detta condanna potrà essere assistita da una misura coercitiva indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.

La richiesta di risarcimento del danno per equivalente costituisce mera modificazione (emendatio), e non mutamento (mutatio), della domanda di reintegrazione in forma specifica (Cass. n. 380/1997), con la conseguenza che deve considerarsi ammissibile la richiesta, proposta nel corso del giudizio, con la quale la parte attrice, abbandonando l'originaria domanda di riparazione in forma specifica dei gravi difetti di costruzione di un immobile ai sensi dell'art. 1669, chieda il pagamento delle somme necessarie alla loro eliminazione (Cass. n. 12168/2017; Cass. n. 10624/1996; Cass. n. 5103/1995). Inoltre, la domanda di reintegrazione del danno in forma specifica può essere mutata, anche in appello, in risarcimento per equivalente su istanza di parte o per disposizione giudiziale, rappresentando quest'ultima un minus della prima (Cass. n. 1361/2017; Cass. n. 22223/2014; Cass. n. 259/2013; Cass. n. 7298/1987; Cass. n. 1636/1983). Ne discende che l'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito nell'art. 112 c.p.c., in quanto il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica e ne rappresenta il sostitutivo legale sussidiario mediante prestazione dell'eadem res debita, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per l'effetto, non incorre nel vizio di ultrapetizione la pronuncia che, a fronte della domanda di risarcimento in forma specifica, disponga la condanna al risarcimento per equivalente (Cass. n. 11438/2021Cass. n. 15021/2005; Cass. n. 3004/2004; Cass. n. 552/2002, in Riv. notar., 2002, 5, II, 1231; Cass. n. 7080/1983; Cass. n. 2468/1983; Cass. n. 2710/1982; Cass. n. 471/1975). Per converso, la domanda di risarcimento per equivalente non comprende implicitamente quella di riparazione in natura, cosicché costituisce mutatio libelli, vietata dalla disposizione contenuta nell'art. 183 c.p.c., la richiesta di reintegrazione in forma specifica formulata in sede di precisazione delle conclusioni allorquando nell'atto di citazione sia stato chiesto il risarcimento del danno per equivalente (Cass. n. 2300/1988); ne consegue ancora che, qualora il danneggiato abbia chiesto in primo grado il risarcimento del danno per equivalente pecuniario, la richiesta in appello della reintegrazione in forma specifica, a norma dell'art. 2058, ove importi un facere a carico dell'obbligato al risarcimento, costituisce domanda nuova per la diversità del petitum, come tale improponibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (Cass. n. 9709/2004; Cass. n. 8424/2000; Cass. n. 2401/1978). È stata ritenuta ammissibile la domanda di pubblicazione della sentenza proposta in sede di precisazione delle conclusioni in aggiunta all'originaria domanda di risarcimento per equivalente (Cass. n. 557/1966; Cass. n. 520/1966).

Bibliografia

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