Codice Civile art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.

Cesare Trapuzzano

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

[I]. I padroni e i committenti [2082 ss.] sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Inquadramento

L'art. 2049 disciplina la responsabilità dei padroni e committenti nel caso in cui il danno, patrimoniale e non patrimoniale, sia cagionato a terzi da un fatto illecito dei loro domestici o dipendenti, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Per l'effetto, si configura una fattispecie di responsabilità indiretta ovvero di responsabilità oggettiva per fatto altrui, che non prevede alcuna prova liberatoria per il preponente. Un autore critica la definizione di responsabilità indiretta, che si adatta più propriamente alle ipotesi in cui il responsabile sia tenuto ad impedire il fatto altrui, ricadendo invece la fattispecie regolata dall'art. 2049 nella responsabilità diretta oggettiva per fatto altrui (Bianca, 730). La norma succede all'art. 1153 del codice unitario del 1865, che fondava la responsabilità sul principio della colpa per la scelta e per la vigilanza del dipendente. Alla stregua di queste origini, la giurisprudenza ha spesso collegato la responsabilità in esame alla culpa in eligendo o alla culpa in vigilando o alla presunzione iuris et de iure di colpa. Tali riferimenti, comunque, non hanno mai costituito la ratio decidendi delle pronunce giudiziali, esprimendo soltanto un ossequio formale alla tradizione, con la conseguenza che devono essere considerati, all'interno delle motivazioni delle sentenze, come semplici obiter dicta (Salvi, 1988, 1240; Visintini, 657). Da ciò discende che deve ritenersi recessiva la tesi che, muovendo dalla vecchia massima secondo cui non può esservi alcuna responsabilità senza colpa, configura la fattispecie in termini di propagazione senza colpa di una responsabilità che nasce per colpa dell'agente (Barbero, 587; Bonvicini, 61). Per contro, l'attuale versione della norma esclude in radice qualsiasi rilevanza della colpa nella ricostruzione della responsabilità (Busnelli, 63). Pertanto, la lettera della disposizione prospetta chiaramente un'ipotesi di responsabilità di natura oggettiva per fatto altrui; all'origine dell'obbligazione risarcitoria non vi è la colpa nella scelta o nella sorveglianza del preposto, bensì la riferibilità della condotta colposa all'area di rischio del preponente, il quale, servendosi di altri per lo svolgimento della propria attività d'impresa, si vede imputati, secondo il canone cuius commoda, eius et incommoda, i danni che derivino a terzi (De Cupis, 63; Scognamiglio, 1968, 693; Trimarchi, 79; Pogliani, 232). Sicché la previsione soddisfa l'esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato, ponendo il danno a carico di chi si avvale dell'opera altrui per realizzare un proprio interesse (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 737) ovvero di chi si appropria e dispone dell'attività altrui per i propri fini (Bianca, 731). Al riguardo, l'art. 2049 non prevede alcuna prova liberatoria a favore del datore di lavoro. Per converso, la ricostruzione in termini di responsabilità qualificata sul piano soggettivo avrebbe presupposto l'introduzione di una prova liberatoria, basata sull'assenza di colpa nella scelta o nella vigilanza del preposto da parte del preponente. Inoltre, ai fini dell'affermazione della responsabilità del preponente, si considera irrilevante che la scelta del preposto non sia stata libera, ma imposta da leggi o da regolamenti (Alpa-Bessone-Zeno Zencovich, 340; Franzoni, 399; Gaudino, 915; Salvi, 1988, 1240; Visintini, 658). Tale conclusione si giustifica alla stregua della capacità dell'impresa di assorbire i costi e di distribuirli sulla collettività. Infatti, l'imprenditore è il soggetto che meglio di altri è in grado di valutare i rischi connessi alla sua attività, di prevederli e di controllarli, ma soprattutto di ripartirli secondo la formula della socializzazione del rischio che porta all'assicurazione della responsabilità civile (Franzoni, 405; Salvi, 1988, 1240; Trimarchi, 155; Visintini, 621). Il fondamento di tale responsabilità si identifica con il rischio che, per solidarietà sociale, deve gravare sul preponente, specie se datore di lavoro, in ragione dell'utilità che detto soggetto trae dall'attività commissionata, quale che sia il fine ultimo perseguito (De Cupis, 64; Trimarchi, 79). Altro autore ritiene che il fondamento della responsabilità debba essere ravvisato non nel rischio ma piuttosto nella relazione che si instaura tra i soggetti contemplati, espressione della facoltà che a ciascuno compete di avvalersi dell'opera altrui, allargando così a dismisura la propria sfera d'azione (Scognamiglio, 1966, 164; nello stesso senso Ruffolo, 71, che si riferisce all'utilizzazione strumentale del preposto).

In base all'analisi giurisprudenziale degli ultimi anni, la responsabilità dei preponenti per i danni cagionati dai preposti prescinde dalla colpa del preponente ed è imputata a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale (Cass. n. 6325/2010; Cass. n. 3536/2000) ed essendo ispirata a regole di solidarietà sociale (Cass. pen. n. 7124/2016). Il fondamento della responsabilità è individuato nel principio secondo il quale deve rispondere colui che trae vantaggio dal rapporto con il preposto (cuius commoda, eius et incommoda), sicché è indipendente del tutto da una culpa in eligendo o in vigilando del preponente ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, con la conseguenza che l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla (Cass. n. 8381/2001; Cass. n. 9100/1995). Sicché il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda (Cass. n. 4298/2019). La responsabilità dei padroni o committenti è considerata come un criterio di allocazione dei rischi, in base al quale i danni cagionati dai dipendenti sono posti a carico dell'impresa come componente dei costi di questa (Cass. n. 8381/2001; Cass. n. 3536/2000; Cass. n. 5880/1999; Trib. Palermo 9 aprile 2011). Una volta accertata la sussistenza dei presupposti — fatto illecito del preposto, rapporto di preposizione e nesso di occasionalità necessaria con le incombenze affidate — la responsabilità ricade sul preponente in via oggettiva (Cass. n. 12448/2012; Cass. n. 6325/2010). In giurisprudenza è ormai superata la lettura della regola dettata dall'art. 2049 quale manifestazione di una presunzione assoluta di colpa, in eligendo vel in vigilando (Cass. n. 10034/1998; Cass. n. 6506/1995; Cass. n. 2734/1994). La responsabilità dell'armatore per i fatti dell'equipaggio, regolata dall'art. 274 c.n., ha carattere speciale rispetto all'art. 2049, ma non esaurisce il tema della disciplina della responsabilità dell'armatore, che rimane soggetta alla normativa del codice civile per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice della navigazione (Cass. n. 24347/2014, in Dir. trasp., 2016, I, 203).

Rapporto di preposizione

Le espressioni adoperate padrone – domestico e committente – commesso presuppongono l'integrazione di un rapporto qualificato tra il soggetto che pone in essere il fatto illecito e il soggetto che ne risponde in ragione della sua posizione, definito rapporto di preposizione o committenza. Minoritaria è la lettura restrittiva della norma secondo cui il rapporto rilevante coincide con quello di lavoro subordinato, identificandosi i padroni nei datori di lavoro domestico, i domestici nei lavoratori domestici, i committenti nei datori di lavoro diverso da quello domestico e i commessi nei relativi sottoposti di questi ultimi (De Cupis, 66). Piuttosto, l'indeterminatezza e la genericità dei presupposti soggettivi hanno consentito un'interpretazione ampia della norma, così da soddisfare le più varie esigenze, offrendo all'interprete una duplice elasticità: anzitutto, nel momento in cui si tratta di identificare il legame sufficiente a rendere il convenuto responsabile vicario per l'illecito posto in essere da altri; in secondo luogo, nella valutazione della connessione fra l'atto dannoso e i compiti assegnati al domestico o commesso (Comporti, 97). Al riguardo, l'uso di una formula così arcaica, ovvero antiquata e angusta (Bianca, 729), esclude che la relazione tra il responsabile e l'autore dell'illecito si identifichi con uno o più rapporti giuridici tipici (Salvi, 1988, 1241). Per questo motivo, ai fini di dare un contenuto delimitato al rapporto che deve sussistere tra il responsabile e l'autore del fatto illecito, si fa riferimento generalmente al rapporto institorio o vicario oppure al rapporto di preposizione. La preposizione si ravvisa essenzialmente nel rapporto di lavoro subordinato; tuttavia, si tende ad ampliare l'ambito di applicazione dell'art. 2049, ricomprendendo anche rapporti che non implicano una stretta subordinazione del dipendente al committente ed un'abitualità di mansioni (Visintini, 662). Così il rapporto di preposizione è ricostruito facendo riferimento agli elementi dell'incarico, della subordinazione intesa in senso ampio e dell'attività svolta da altro soggetto nell'interesse del responsabile (Salvi, 1998, 142). Occorre, quindi, un atto di volontà del committente, per cui il preposto agisca su richiesta e per conto del committente. Non sussiste un rapporto di preposizione quando manca tale atto di volontà ed il soggetto agisca di propria iniziativa, come ad esempio nella gestione di affari altrui (Galoppini-Baldassari, 128; Scognamiglio, 1968, 699). Oltre all'atto di volontà del padrone o committente è necessario che ricorra il potere di direzione e di sorveglianza del committente nei confronti del preposto (Monateri, 985; Salvi, 1988, 1242; Pogliani, 240). Ne consegue che la preposizione può derivare anche da un rapporto di fatto; non sono essenziali né la continuità, né l'onerosità del rapporto; è, inoltre, sufficiente l'astratta possibilità di esercitare un potere di supremazia o di direzione, non essendo necessario l'esercizio effettivo di quel potere (Salvi, 1988, 1242; Scognamiglio, 1968, 699). Secondo una lettura ancora più ampia, affinché ricorra la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 non sarebbe neppure necessario un preesistente rapporto giuridico, poiché il legislatore con i termini padroni, committenti, domestici, commessi ha inteso solo designare, tramite espressioni ridondanti, una particolare relazione tra le parti, atta a fondare, per la sua intensità, l'estensione della responsabilità dall'un soggetto all'altro (Scognamiglio, 1966, 167). Un autore in dottrina identifica la preposizione con un rapporto di utilizzazione strumentale, ove il commesso viene in considerazione come strumento dell'attività e non come soggetto di diritto (Ruffolo, 77). La gratuità della prestazione non esclude di per sé l'esistenza del rapporto di preposizione (Ruffolo, 89). Per converso, la preposizione non ricorre in ordine alle incombenze assunte a titolo di mera cortesia (Scognamiglio, 1966, 170). Il rapporto di preposizione sussiste anche in ambiti meno vasti dell'attività imprenditoriale, estendendosi pure ad attività senza scopo di lucro (Rescigno, 441; Annunziata, 337). Il committente del committente è anch'egli solidalmente responsabile con l'autore del fatto (Rovelli, 64). Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, ne è indifferente l'origine e la responsabilità non è esclusa dal fatto che essi siano stati imposti (De Cupis, 66). Qualora la titolarità del rapporto di lavoro faccia capo ad un soggetto diverso da quello che esercita il potere direttivo, che quindi abbia la possibilità giuridica di controllo e sorveglianza che giustifica il gravare del rischio, come accade nel caso di comando temporaneo del lavoratore presso altro soggetto, secondo taluno, la responsabilità in esame ricade sul secondo (De Cupis, 67). In base ad una più articolata ricostruzione, che focalizza l'indagine in particolare sul rischio d'impresa, occorre distinguere due situazioni: qualora il dipendente sia posto a disposizione di un soggetto non imprenditore, per il compimento di un'attività d'impresa, la responsabilità continua a gravare sul titolare del rapporto di lavoro; qualora, invece, il lavoratore sia posto a disposizione di altro imprenditore, per un'attività che inerisca a quella svolta da uno solo dei due imprenditori, è questo che ne risponde, mentre, ove l'attività sia pertinente con quella svolta da entrambe le imprese, e non sussista un regolamento contrattuale della responsabilità (che si ritenga opponibile anche ai terzi), od altro indice di assunzione della responsabilità (come un contratto di assicurazione), responsabili di fronte al danneggiato sono entrambi i committenti in solido, ripartendosi detta responsabilità nei rapporti interni per metà (Trimarchi, 137).

Secondo la S.C., perché si configuri la responsabilità ai sensi dell'art. 2049, è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un'attività per suo conto (Cass. n. 28852/2021Cass. n. 12283/2016; Cass. n. 12939/2007; Cass. n. 22343/2006; Cass. n. 8668/1991). Per l'effetto, il rapporto di preposizione non presuppone un vincolo di dipendenza (Cass. n. 25373/2018), essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente (Cass. n. 6325/2010App. L’Aquila 21 ottobre 2021). All'uopo, il rapporto tra preponente e preposto non deve essere stabile, ma è sufficiente che il preposto sia inserito, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale ed abbia agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (Cass. n. 21685/2005; Cass. n. 15362/2004). In ragione del vincolo di preposizione, la società (nonché i soci illimitatamente responsabili ove si tratti di società di persone) risponderà a titolo indiretto del fatto illecito commesso dall'amministratore, ai sensi dell'art. 2049 (Cass. n. 29260/2011), con l'ulteriore conseguenza che, ove il fatto commesso da quest'ultimo integri un reato per il quale sia previsto un termine di prescrizione più lungo, tale estensione temporale della prescrizione riguarderà anche la società che sia tenuta al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass. S.U. n. 1641/2017). La nozione di domestico si ricava dall'istituto del lavoro domestico, disciplinato dagli artt. 2240 e ss. c.c. (Cass. n. 2864/1959). Invece, la nozione di commesso ha contenuto più ampio di quella ricorrente negli artt. 2210 e ss. c.c.; ai fini dell'art. 2049, la qualifica di commesso ricorre in presenza di un contratto di lavoro subordinato o di qualsiasi altro rapporto di servizio in forza del quale venga affidato lo svolgimento di un'attività nell'interesse e sotto la vigilanza altrui (Cass. n. 3616/1988). Il datore di lavoro risponde anche con riferimento all'illecito dell'apprendista (Cass. n. 5957/2000). La preposizione non ricorre nei rapporti di natura associativa (Cass. n. 4586/1976; Trib. Verona 25 marzo 1961). La sostituzione di altri a sé da parte del preposto, ai fini dell'espletamento delle mansioni affidate, non esime il preponente da responsabilità (Cass. n. 965/1962; App. Milano 20 febbraio 1981). La responsabilità ex art. 2049 si trasferisce da un imprenditore all'altro per effetto di un atto negoziale comune ad entrambi, che preveda il passaggio del commesso dalla sfera d'azione del primo a quella del secondo; in mancanza di tale atto, non v'è trasferimento di responsabilità institoria quando due imprese collaborano tra loro di modo che i dipendenti dell'una, per incarico espresso o tacito del loro committente, prestino aiuto a quelli dell'altra (Cass. n. 2732/1970). Nel caso di prestito di dipendenti la responsabilità deve essere imputata a quello dei datori di lavoro che eserciti di fatto in via esclusiva i poteri di direzione e vigilanza (Cass. n. 19553/2003; Cass. n. 10034/1998; Cass. n. 4561/1983). La p.a. risponde del fatto illecito compiuto dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, in forza del rapporto organico che la lega al funzionario, e non in base all'art. 2049, salva la responsabilità dei dipendenti ai sensi dell'art. 28 Cost. (Cass. n. 5265/1984). L'estensione della responsabilità di cui all'art. 28 Cost. opera secondo meccanismi analoghi a quelli regolati dall'art. 2049. Sicché, qualora sia accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di (almeno) una delle persone fisiche poste in rapporto giuridicamente rilevante con l'ente stesso (amministratori, funzionari o dipendenti), le quali, per la posizione di “protezione” rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito, può essere affermata la responsabilità aquiliana degli enti pubblici per il fatto di funzionari o dipendenti (Cass. n. 22585/2013; Cass. n. 864/2008). Per l'effetto, qualora un militare di leva subisca un danno alla salute a causa di uno scontro di gioco, avvenuto durante lo svolgimento di un'attività sportiva tra commilitoni, non è configurabile la responsabilità civile dello Stato, ai sensi dell'art. 28 Cost. e dell'art. 2049, se il fatto dannoso è avvenuto senza alcuna intenzione lesiva da parte di chi lo ha compiuto e senza l'utilizzo di una violenza di per sé incompatibile con le caratteristiche del gioco, mancando in tal caso l'illiceità del comportamento che ha determinato il danno (Cass. n. 12235/2012).

Mandato, agenzia, appalto, trasporto

L'applicabilità della norma al rapporto di mandato è controversa: secondo taluno, l'art. 2049 non si applica al mandato perché in tale fattispecie negoziale difetta il vincolo di subordinazione (De Cupis, 68); secondo altra opinione, la norma è applicabile a quelle ipotesi di mandato in cui vi sia un intenso potere di direttiva del mandante verso il mandatario, che consenta di impartire istruzioni, fatta eccezione per le ipotesi di mandato collettivo o nell'interesse del mandatario (Scognamiglio, 1966, 174). In questa prospettiva, la norma potrebbe applicarsi anche al rapporto di agenzia (Miscione, in Tr. Res., Torino, 1982, 12). Non si applica, invece, al rapporto di appalto (Scognamiglio, 1966, 177). Secondo altro autore, l'art. 2049 non si applica, in linea di massima, ai contratti di appalto e di mandato, in ragione dell'autonomia decisionale e organizzativa di cui godono l'appaltatore e il mandatario, salvo che l'appaltante e il mandante si riservino la direzione dell'operato dell'appaltatore e del mandatario (Bianca, 733). Si ritiene però che, ove la norma non possa essere applicata per difetto del rapporto di preposizione, vi potrà pur tuttavia essere una responsabilità diretta del soggetto che colposamente ha promosso l'attività dannosa, con prova della colpa, come d'ordinario, a carico del danneggiato. Così accadrà, ad esempio, nel caso di imprudente affidamento, da parte dell'appaltante, di un'opera nei confronti di un appaltatore manifestamente privo dell'adeguata capacità tecnica a realizzare quell'opera (De Cupis, 68; contro la configurabilità di una culpa in eligendo dell'appaltante è, invece, Rubino, in Comm. S.B., 1971, sub art. 1669).

La giurisprudenza ritiene che la norma si applichi ai rapporti di mandato quando il mandatario si sia avvalso della qualità di rappresentante del mandante per consumare l'illecito e la detta attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato (Cass. n. 3776/1984; Cass. n. 3433/1981; Cass. n. 2806/1969; Cass. n. 2013/1966; Cass. n. 3577/1953). Si ritiene, altresì, l'applicabilità al rapporto di agenzia, ancorché l'agente sia privo del potere di rappresentanza, qualora l'attività illecita sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandate all'agente e su cui la compagnia assicuratrice aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Cass. pen. n. 7124/2016; Cass. n. 18860/2015; Cass. n. 3095/2010; Cass. n. 14578/2007; Cass. n. 1516/2007; con riferimento al contratto di sub-agenzia Cass. n. 23973/2019; Cass. n. 23448/2014; contra Cass. n. 1963/1980). Con riferimento al rapporto di appalto, la S.C. sostiene che, poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta culpa in eligendo), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (Cass. n. 10588/2008; Cass. n. 7755/2007; Cass. n. 15782/2006; Cass. n. 13131/2006), impartite in base ai patti contrattuali, in modo che l'appaltatore sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso (Cass. n. 1234/2016; Cass. n. 7499/2004). In applicazione di tale ricostruzione, è stata affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del proprietario del fondo che abbia fatto eseguire opere di escavazione nel proprio fondo per il danno che sia derivato alle proprietà confinanti, anche qualora l'esecuzione delle opere sia stata data in appalto, e ciò indipendentemente dal suo diritto di ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude (Cass. n. 6104/2006). In tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente (Cass. n. 25408/2016). E in tali casi comunque l’amministrazione committente risponde alla luce degli obblighi sulla medesima incombenti con riferimento alla fase iniziale di progettazione dei lavori, a quelle successive dell'esecuzione e dell'ultimazione delle opere appaltate e a quella finale dell'accertamento della conformità delle opere stesse a quelle progettate con conseguente loro collaudo (Cass. n. 32991/2019). Con riguardo al contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal d.lgs. n. 276 del 2003, la responsabilità per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro, bensì, ed in via esclusiva, sull'utilizzatore, quale soggetto che inserisce il lavoratore nella propria struttura imprenditoriale ed esercita poteri di direzione e controllo sulla prestazione lavorativa, soggetto assimilabile, quindi, al paradigma generale del padrone o committente ex art. 2049, assumendo la espressa previsione di responsabilità dell'utilizzatore contenuta nell'art. 26 del d.lgs. n. 276 del 2003 valenza meramente confermativa dell'applicabilità della norma codicistica (Cass. n. 31889/2019).  Con riferimento al rapporto che si innesta tra mittente e vettore nell'ambito di un contratto di trasporto, la S.C. ha ritenuto che ricade nel rapporto di preposizione l'attività prestata dal vettore di cui si sia avvalso il mittente, sicché quest'ultimo risponde dei danni provocati dal dipendente del primo a terzi durante la consegna della merce trasportata, in quanto l'affidamento della cosa di proprietà del committente, ai fini dell'espletamento dell'incarico affidato al commesso, si opera nell'interesse e per conto del primo (Cass. 12283/2016; Cass. n. 1793/1967).

Nesso di occasionalità necessaria

Il preponente è responsabile quando le incombenze che ha affidato al preposto hanno reso possibile ovvero hanno favorito la produzione dell'evento dannoso. La responsabilità sussiste non solo quando sia configurabile una dipendenza causale diretta tra il fatto illecito e le mansioni affidate all'autore, ma anche quando tra tali due aspetti sussista un rapporto di occasionalità necessaria, ossia quando l'esercizio delle incombenze si inserisca come componente necessaria nella situazione dalla quale l'evento è scaturito, agevolandolo o rendendolo possibile. In conseguenza, la responsabilità riguarda anche i danni il cui verificarsi, seppure al di fuori delle incombenze affidate, da queste risultino particolarmente agevolati, ma non quelli la cui produzione è meramente occasionata dalle incombenze medesime (De Cupis, 67; Alpa-Bessone-Zeno Zencovich, 14). Ma in senso più restrittivo un autore in dottrina sostiene che la responsabilità del committente ricorre quando gli atti del commesso rientrano nel contenuto dell'incarico ricevuto secondo un obiettivo criterio di congruità: così il preponente risponderebbe per le conseguenze lesive di una lite sorta per motivi di lavoro, non per le conseguenze derivanti da una lite dovuta a ragioni personali; risponderebbe del danno da circolazione stradale, nonostante la deviazione del percorso, ma non nel caso di impiego del mezzo per scopi personali del commesso (Scognamiglio, 1968, 699). L'occasionalità necessaria non è esclusa dal dolo del dipendente (Scognamiglio, 1968, 699). Invece, la responsabilità del preponente è esclusa qualora il danno sia imputabile all'attività privata dell'autore dell'illecito, il che si verifica quando lo stesso viene commesso nell'esercizio della sua personale autonomia (Monateri, 997). Altri autori ritengono che sia sufficiente accertare che il rapporto di dipendenza sia stato concausa sine qua non dell'illecito (Ruffolo, 120). Per individuare il rapporto di occasionalità necessaria, al di là delle formule utilizzate dalla giurisprudenza, volutamente elastiche ed ampie, sì da adattarle al caso concreto, un filone della dottrina ha suggerito criteri più chiari al fine di effettuare una selezione dei danni risarcibili. In modo particolare, si è affermato che sussiste la responsabilità del preponente nel caso in cui si versi in una situazione di rischio tipico o obiettivamente prevedibile, dove cioè il fatto non derivi da eventi eccezionali e dove il danneggiato non sarebbe stato sottoposto al medesimo pericolo, in mancanza dell'uso strumentale delle persone (Franzoni, 462; Trimarchi, 157). In questa logica il preponente risponderebbe del danno derivato dal rischio tipico cagionato dal suo preposto, mentre sarebbe irresponsabile per il danno derivante da un accadimento atipico o assolutamente anomalo e imprevedibile, pur essendo in qualche modo connesso con l'esercizio delle incombenze stesse (Trimarchi, 151; Salvi, 1988, 1243); in quest'ultimo caso l'attività del preposto si pone come privata, essendo al di fuori della sfera di vigilanza, di controllo e di rischio tipico ascrivibile al preponente (Monateri, 1002). Al fine di discriminare il rischio tipico da quello atipico è appunto considerato dirimente il criterio dell'obiettiva prevedibilità del fatto dannoso, al momento dell'affidamento dell'incarico, secondo il metro di giudizio della prognosi postuma (Salvi, 1988, 1242; Trimarchi, 155). Per l'effetto, ricadono nella fattispecie gli atti dannosi del preposto, rispetto ai quali l'agevolazione derivante dall'esercizio delle incombenze non sia del tutto anomala e casuale, ma invece collegata alla natura e alle modalità dell'incarico affidato (Salvi, 1988, 1243).

Secondo la S.C., la responsabilità di cui all'art. 2049, per il fatto dannoso commesso da un dipendente, postula l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cass. n. 20924/2015; Cass. n. 7403/2013; Cass. n. 6033/2008; Cass. n. 4951/2002; Cass. n. 14096/2001Trib. Roma 3 giugno 2021), a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia ecceduto dai limiti di esso, anche se in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe (Cass. n. 12417/1998; Cass. n. 6506/1995). E ciò in ragione dell’apparenza colposa che si determina (Cass. n. 9866/2021).  A tali fini è altrettanto irrilevante che il dipendente abbia agito con dolo (Cass. n. 18184/2007; Cass. n. 17836/2007; Cass. n. 89/2002; Cass. n. 6970/2001). Ne discende che deve escludersi il nesso di occasionalità necessaria solo ove le condotte poste in essere dal dipendente non corrispondano, neanche sotto forma di degenerazione ed eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'ordinario espletamento delle mansioni affidate; in applicazione di questo principio, è stata esclusa la responsabilità del condominio, ai sensi dell'art. 2049, in ordine alle lesioni personali dolose causate da un pugno sferrato dal portiere dell'edificio condominiale nei confronti di un condomino (o di un inquilino), in occasione dell'accesso del primo nell'appartamento del soggetto leso, al fine di ispezionare le tubature e di escludere guasti ai beni comuni o limitare i danni da essi producibili (Cass. n. 11816/2016, in Foro it., 2016, 9, I, 2773). Così l'intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate (Cass. n. 857/2020; Cass. n. 22956/2015; Cass. n. 5020/2014; Cass. n. 12448/2012; Cass. n. 17393/2009; Cass. n. 26172/2007; Trib. Novara 16 giugno 2021; App. Genova 8 aprile 2021). E ciò sempre che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto, pur non interrompendo, di norma, il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, ove si verifichino determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore “anomala”, ossia, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, importa l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'istituto di credito (Cass. n. 1786/2022Cass. n. 28634/2020; Cass. n. 17947/2020; Cass. n. 25374/2018; Cass. n. 18928/2017; Cass. n. 22956/2015). Se l'illecito costituisce lo specifico oggetto delle incombenze, esso si imputa al committente non già in base all'art. 2049 ma in applicazione dell'art. 2043 c.c. (Cass. n. 4140/1985). L'editore risponde, ai sensi dell'art. 2049, del fatto del giornalista e del direttore responsabile, commesso nell'esercizio delle loro incombenze (Trib. Roma 6 aprile 1988). 

Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e d in base ad un giudizio contro -fattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo (Cass. S.U. n. 13246/2019).

Fatto illecito del preposto

Il fatto illecito del domestico o del commesso non costituisce il fondamento dell'obbligo legale del padrone o del committente, ma ne rappresenta semplicemente un presupposto (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 737). Parte della dottrina (Barbero, 572; Bonvicini, 62), attribuendo un significato soggettivo alla responsabilità di cui all'art. 2049, esclude che il padrone possa essere chiamato a rispondere per un fatto ascrivibile sul piano oggettivo al preposto, ma che non gli sia imputabile a titolo quantomeno colposo, dal momento che la nozione di illecito sarebbe delimitata dagli artt. 2043 e 2046. Pertanto, ove nel fatto dell'autore immediato del danno non sia ravvisabile un illecito colpevole, il padrone o il committente potrà rispondere, ai sensi dell'art. 2043, in base ad una propria eventuale colpa inerente all'impiego del soggetto in attività pericolose, colpa che dovrà, come d'ordinario, essere provata dal danneggiato (De Cupis, 65). Qualora l'autore del danno, malgrado l'assenza di colpa, risponda ai sensi degli artt. 2045 e 2047., non vi è responsabilità a carico del padrone o committente (De Cupis, 65). Secondo una diversa ricostruzione, che muove da una qualificazione in termini oggettivi dell'illecito, il preponente deve rispondere anche nel caso in cui non vi sia colpa del domestico o del commesso (Alpa, Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore, Milano, 1975, 395; Busnelli, 64; Trimarchi, 78). Sicché la colpa del dipendente non è una condizione necessaria ai fini della responsabilità del committente; ciò che assume pregio non è tanto il carattere colposo del fatto illecito commesso dal preposto, bensì la correlazione tra il danno ingiusto e l'esercizio delle mansioni che, a causa della loro ripetitività, possono registrare disattenzioni ed errori da parte dei dipendenti, dovuti non tanto a negligenza, ma solo alla meccanicità ed abitualità del comportamento (Visintini, 667). Sempre nella stessa prospettiva si è affermato che i criteri organizzativi propri della moderna produzione industriale comportano necessariamente un certo grado di spersonalizzazione del singolo dipendente ed il conseguente dissolversi della sua attività nei complessi ingranaggi dell'organizzazione aziendale, con la conseguenza che si può riconoscere l'operatività della norma anche in presenza di un dipendente singolarmente non individuabile ovvero in presenza di un fatto dannoso imputabile, più che a vera e propria colpa del dipendente, ad una di quelle momentanee disattenzioni o confusioni che il lavoro di routine inevitabilmente comporta (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 737; Carnevali, 253). Pertanto, in forza dell'art. 2049, ricadono sul preponente, spesso un imprenditore, tutti i rischi inerenti al processo produttivo, anche a prescindere da una concorrente responsabilità del preposto: si pensi al lavoro organizzato in catene di montaggio, in cui alla responsabilità dell'imprenditore nei confronti dei terzi danneggiati faccia riscontro la sostanziale immunità del soggetto che ha prodotto il danno (Rescigno, 418). Così il preponente è tenuto al risarcimento insieme al commesso, responsabile come conducente di autoveicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c., indipendentemente dal positivo accertamento della colpa del commesso, fatta salva la prova dell'inesistenza di tale colpa (Rovelli, 292). In senso più restrittivo si pone un autore, secondo cui non ricade nel campo di applicabilità della norma l'attività contingentemente e occasionalmente dannosa del dipendente (De Martini, 328). Ed ancora la responsabilità del preponente deve riconoscersi anche per il fatto obiettivamente antigiuridico compiuto dal preposto in stato di incapacità o di necessità, essendo inopponibili al creditore le cause personali di esonero da responsabilità ex art. 1297 c.c. (Bianca, 735).

La giurisprudenza riconosce la responsabilità del preponente anche per gli atti dannosi compiuti dai preposti in stato di incapacità di intendere o di volere (Cass. n. 5851/1979; Trib. Roma 28 maggio 1987) e in stato di necessità (Cass. n. 2095/1951) nonché nell'ipotesi in cui il preposto danneggiante non sia identificato in maniera precisa, purché sia provata la preposizione del danneggiante e la connessione con l'esercizio delle incombenze affidategli (Cass. n. 2351/1972, in Foro it., 1973, I, 85; App. Roma 24 febbraio 1976). Il fatto dannoso deve essere illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo e, in particolare, sotto il primo aspetto, può essere sia doloso che colposo, senza che sia necessario identificare l'autore del fatto, perché è sufficiente accertare che quest'ultimo, anche se rimasto ignoto, sia legato da rapporto di preposizione con il preponente, ravvisabile tutte le volte in cui un soggetto utilizzi e disponga dell'attività altrui (Cass. n. 10757/2016; Cass. n. 4742/2005). Facendo applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto, in relazione all'azione risarcitoria esperita dal gestore di un'area di servizio autostradale per la sottrazione del contante da una cassa continua ivi installata, che vi fosse la responsabilità, ai sensi dell'art. 2049, della società affidataria del servizio di prelievo e trasporto valori, attesa la compartecipazione dolosa al fatto di taluni suoi dipendenti infedeli, senza che assumesse rilievo che l'affidamento del servizio derivasse da una convenzione tra gestore e istituto di credito, alla quale la società affidataria era estranea. Se il preposto danneggia terzi in concorso con altro soggetto, del cui operato il preponente non debba, come tale, rispondere, il preponente medesimo risponde verso il danneggiato, così come il preposto, per l'intero danno subito (Cass. n. 4009/1977), in via solidale; infatti, la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale delle condotte dei vari corresponsabili rilevano soltanto ai fini della ripartizione interna dell'onere del risarcimento, mentre il danneggiato può pretendere da ciascuno dei coautori del fatto l'intera prestazione risarcitoria (Cass. n. 2156/1975; Cass. n. 1954/1975; Cass. n. 1952/1972). La norma presuppone che il danno sia cagionato ad un terzo dal fatto illecito del domestico o commesso, ma non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che quest'ultimo abbia procurato al committente oppure a se stesso (Cass. n. 6528/2011). Altro arresto afferma che, quando il preponente è danneggiato dal proprio dipendente in concorso con un terzo, l'art. 2049 consente a quest'ultimo di esimersi da responsabilità in proporzione alla colpa del preposto (Cass. n. 2226/1990). Sul piano processuale, non integra mutamento di domanda, precluso dall'art. 345 c.p.c., la modifica in sede di gravame della definizione del titolo (dolo o colpa) di imputabilità del comportamento del commesso (Cass. n. 33764/2019; Cass. n. 4895/1979).

Regresso

Tra l'obbligazione del preposto, che deriva direttamente dal fatto illecito commesso, e quella indiretta del padrone, che consegue al rapporto di preposizione o committenza, si determina un vincolo di solidarietà. Il fatto che il preponente risponde verso il danneggiato per effetto esclusivo di tale rapporto, pur non avendo concorso materialmente nella causazione dell'illecito, induce a ritenere che il preponente, una volta risarcita la vittima, può agire in regresso, nei confronti del preposto, per l'intera somma corrisposta (Rodotà, 178; Rovelli, 69; Trimarchi, 281). Si sostiene poi che il padrone possa agire in regresso nei confronti di tutti gli autori materiali dell'illecito, non invece nei confronti di coloro che siano chiamati a rispondere in via indiretta. In senso diverso, si è evidenziato che nel rapporto interno devono valere le stesse regole valevoli nel rapporto esterno, pur difettando nelle responsabilità speciali per fatto altrui un legame di causalità tra le diverse condotte e l'evento di danno, quale conseguenza del criterio di imputazione della responsabilità; sicché in queste ipotesi troverebbe applicazione, non già il criterio di distribuzione previsto dall'art. 2055, secondo comma, ma la regola generale di equivalenza delle cause nel concorso, quale espressione del principio di solidarietà comunque desumibile dall'art. 2055, primo comma, ai fini di regolare l'ampiezza del regresso, anche laddove il legislatore abbia previsto una speciale garanzia per il danneggiato in alcuni illeciti, salvo che tale ampiezza sia previamente fissata da un'espressa pattuizione (Franzoni, 420). Inoltre, il regresso integrale nei confronti del dipendente è passibile di deroghe, sia sul piano contrattuale (allorché, in base al contratto di lavoro, sia negata all'imprenditore ogni rivalsa), sia in caso di effettivo concorso del committente nella verificazione del sinistro (Franzoni, 420). Altro autore ha affermato che il preposto risponderebbe verso il preponente in sede di regresso solo se l'illecito compiuto abbia comportato la violazione di obblighi contrattuali inerenti al rapporto preponente-preposto (Rovelli, 289). Il regresso è altresì escluso qualora il preponente abbia concorso in via diretta nella causazione dell'illecito, quand'anche a titolo di colpa lievissima. Infatti, non si può desumere la non imputabilità del preponente per colpa lievissima dalla regola della diligenza media richiesta nell'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di lavoro; la diligenza media ha una sua rilevanza esclusivamente con riguardo all'esecuzione della prestazione derivante dal contratto, ma non può essere estesa ad un'obbligazione avente fonte diversa (Franzoni, 420). Sarà onere del preposto, evocato in giudizio dal preponente a titolo di regresso, fornire la prova del concorso di colpa del preponente nella causazione dell'illecito verso il terzo (Scognamiglio, 1968, 693). Ancora, si ritiene che il preposto debba essere tenuto indenne dal regresso se il preponente abbia colposamente omesso di assicurarlo contro il rischio della responsabilità civile (Rovelli, 289). L'art. 2049 è stato introdotto per rafforzare la posizione del danneggiato, fornendogli un legittimato passivo con ogni probabilità più solvibile del danneggiante diretto; tuttavia, il danneggiato può sempre agire anche e solo contro quest'ultimo, ad esempio, nel caso in cui vi siano un preponente in stato prefallimentare e contemporaneamente un danneggiante diretto che appaia facoltoso (Balì, 488).

In base all'analisi giurisprudenziale, il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in qualità di padrone o committente in ragione della solidarietà verso il danneggiato, può esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata (Cass. n. 16512/2017; Cass. n. 24567/2016). In ragione del vincolo solidale, gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal danneggiato verso il preposto hanno efficacia anche nei confronti del preponente, ai sensi dell'art. 1310 (Cass. n. 2193/1983). Tra preposto e preponente non sussiste litisconsorzio necessario (Cass. n. 2226/1990). Nei confronti del terzo, coautore dell'illecito unitamente al preposto, il preponente può esercitare il regresso che spetterebbe anche al preposto, ma non può invocare la surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203, n. 3, la quale opera solo nei confronti del commesso (Cass. n. 300/1979). Allo stesso modo, i responsabili solidali del commesso possono proporre l'azione di regresso contro il preponente, a nulla rilevando che tale responsabilità scaturisca direttamente dalla legge e non dal fatto illecito, trattandosi di regresso nella misura determinata dalla gravità della colpa del domestico o commesso (Cass. n. 16417/2011).

Distribuzione dell'onere probatorio

Il preponente non può fornire una prova liberatoria in senso tecnico: può solo dimostrare che non ricorrono i presupposti oggettivi per applicare la norma, eccependo l'insussistenza del rapporto di preposizione o del nesso causale o di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e la consumazione dell'illecito. Il preponente può, altresì, provare l'insussistenza del fatto illecito del dipendente, il quale costituisce il presupposto essenziale della responsabilità (Galoppini-Baldassari, 181). Il danneggiato deve dimostrare che si è verificato un illecito fonte di danno; che sussiste un rapporto di dipendenza e di vigilanza tra committente e commesso; che l'evento ed il fatto del preposto sono in rapporto di causalità o, quantomeno, di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni alle quali era stato adibito (Franzoni, 420). La prova del rapporto di dipendenza e di vigilanza è in re ipsa nel caso di lavoro dipendente (Monateri, 1004); mentre, ai fini della prova del nesso di occasionalità necessaria, l'attore non può limitarsi a dimostrare la semplice coincidenza temporale tra il fatto del preposto e lo svolgimento delle mansioni (Monateri, 1004). Ove il preponente agisca in regresso contro il dipendente, dopo avere risarcito il danno in forza di una soluzione transattiva, senza nessun accertamento giudiziale della responsabilità del preposto, il preponente si assume l'onere di provare l'illiceità dell'azione o dell'omissione imputabile al preposto (Galoppini-Baldassari, 181).

L'attore che agisce per far valere la responsabilità del preponente deve dimostrare la sola ricorrenza dell'illecito ascrivibile al preposto e del danno conseguentemente subito, nonché la sussistenza del rapporto di preposizione e di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa del preponente (Cass. n. 18860/2015; Cass. n. 1632/1972; Cass. n. 790/1968App. Milano 7 settembre 2021). Per converso, rientra tra le prove contrarie che deve fornire il committente che voglia esimersi dalla responsabilità indiretta per il fatto del commesso, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di preposizione o del nesso causale o di occasionalità necessaria fra le incombenze affidate e la consumazione dell'illecito (Cass. n. 2256/1970).

Concorso con la responsabilità del produttore

L'interpretazione estensiva della norma conserva la sua utilità anche all'esito della disciplina sulla responsabilità del produttore di cui al d.P.R. n. 224/1988. Le due previsioni hanno una ratio eterogenea e il loro concorso assicura un'adeguata tutela risarcitoria al danneggiato. Quest'ultimo, agendo ai sensi dell'art. 2049, non sarà vincolato ai presupposti che limitano l'ambito di operatività della responsabilità del produttore e potrà richiedere per l'intero la refusione dei danni alle cose (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, 738).

Casistica

La giurisprudenza di legittimità ha ammesso la configurabilità della responsabilità di un comune ai sensi dell'art. 2049, con il conseguente obbligo dello stesso di risarcire il danno cagionato ai genitori per lesione del diritto all'integrità e alla serenità del nucleo familiare, ove il Sindaco abbia disposto l'allontanamento di una minore dalla casa familiare sulla base di una segnalazione, poi rivelatasi infondata ed originata dalle sole dichiarazioni di una maestra d'asilo, degli addetti ai servizi sociali, che abbiano sollecitato l'immediata adozione del provvedimento, senza avvertire la necessità di ulteriori e più approfondite indagini da parte dei competenti organi giudiziari (Cass. n. 20928/2015, in Danno e resp., 2015, 12, 1097). Inoltre, l'art. 2049 è stato applicato nei confronti della p.a. con riguardo al risarcimento del danno cagionato da un agente di polizia che, coinvolto in un'animata discussione all'interno di un luna park e fuori dall'attività di servizio, aveva esploso un colpo con la pistola d'ordinanza, ferendo una delle persone con le quali era intercorso il diverbio; in questa fattispecie, la responsabilità è stata estesa alla p.a., rilevando che il dipendente non aveva agito quale privato per fini esclusivamente personali ed estranei all'amministrazione di appartenenza, ma invece aveva posto in essere una condotta ricollegabile, anche solo indirettamente, alle attribuzioni proprie dell'agente (Cass. n. 21408/2014); nello stesso senso si è espresso altro arresto, con riguardo ad un caso simile, in cui un agente della polizia penitenziaria, mostrando ai colleghi il funzionamento di una pistola d'ordinanza all'interno dell'alloggio di servizio, aveva fatto inavvertitamente partire un colpo, ferendo uno dei collegi (Cass. n. 29727/2011). Si è inoltre affermato che sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo (Cass. n. 35020/2022, in fattispecie nella quale  la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità diretta per fatto proprio del Comune in relazione all'inerzia del Sindaco, già sanzionata in sede penale, il quale, in occasione di eventi franosi che avevano causato decessi, aveva omesso di dare tempestivo allarme alla popolazione e alla Prefettura, di disporre l'evacuazione dei residenti nelle zone a rischio, di convocare ed insediare il comitato locale per la protezione civile, tutte attività connesse alle funzioni e ai poteri esercitati, non meramente materiali o estranee ai compiti istituzionali).

Allo stesso modo, si è prospettata la ricorrenza di un rapporto di occasionalità necessaria, tale da giustificare la responsabilità ai sensi dell'art. 2049, con riferimento alla condotta di appropriazione, da parte di un dipendente di una compagnia di assicurazioni, delle somme riscosse dai clienti a titolo di premio, ritenendosi che il fatto dell'avvenuto impossessamento del denaro, invece del suo versamento alla banca, integrava un illecito verso i terzi e costituiva, al contempo, fonte di responsabilità contrattuale del dipendente verso il datore di lavoro (Cass. n. 20924/2015; GdP Perugia 31 maggio 2021). Siffatti presupposti sono stati, altresì, ravvisati con riguardo alla responsabilità della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo “fantasma”, impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto (Cass. n. 18860/2015, in Danno e resp., 2016, 12, 1185; App. Milano 3 agosto 2021Trib. Alessandria 21 luglio 2021).Ancora, l'illecito derivante da concorrenza sleale per denigrazione, e segnatamente la pronuncia di espressioni diffamatorie verso un'azienda, è imputabile all'imprenditore concorrente, ai sensi dell'art. 2049, qualora l'atto lesivo sia stato posto in essere da un dipendente (nella specie, da un suo fiduciario) dell'imprenditore che ne abbia tratto vantaggio, ancorché l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente appunto un nesso di occasionalità necessaria, per avere questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro (Cass. n. 18691/2015, in Dir. industr., 2016, I, 17). In tema di mobbing, la giurisprudenza ha osservato che ricorre la responsabilità del datore di lavoro qualora la condotta mobbizzante provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima mobbizzata, ove il datore di lavoro sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo (Cass. n. 10037/2015, in Guida al dir., 2015, 24, 42; nello stesso senso Cass. n. 18093/2013, in Riv. it. dir. lav., 2014, 2, II, 254; TribRoma 23 agosto 2021). E così risponde ai sensi dell'art. 2049 l'imprenditore agricolo per i danni arrecati dal fatto illecito del compartecipe, configurandosi l'attività di questo, nell'ambito del rapporto di compartecipazione agraria, come peculiare modalità di gestione dell'impresa tramite cooperazione altrui (Cass. n. 27761/2013, in Dir. e giur. agr., 2014, 5-6, II, 485).Sempre ai sensi dell'art. 2049, le società sportive, con riferimento all'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, in quanto tenute a tutelare la salute degli atleti, sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie, possono essere chiamate a rispondere dell'operato dei propri medici sportivi e del personale (Cass. n. 15394/2011, in Guida al dir., 2011, 33-34, 24).La responsabilità di cui all'art. 2049 si estende anche all'emittente televisiva per i danni arrecati a terzi in conseguenza dell'affidamento, da parte dell'emittente medesima, della conduzione di una trasmissione di commento all'attualità politica e sociale ad una persona ben nota per la mancanza di remore nella manifestazione del pensiero, al fine di capitalizzarne l'innegabile attrattiva in termini di audience, traducendosi nella messa in onda di una trasmissione-spettacolo, centrata sui dati caratteriali di un personaggio politico capace di “bucare lo schermo”, pur se a rischio dell'onore e della reputazione altrui, non richiedendosi, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, un vincolo di dipendenza, ma essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente; a tale scopo, si prescinde dalla colpa del preponente, in quanto la responsabilità è imputata a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale (Cass. n. 6325/2010, in Resp. civ. e prev., 2010, 6, II, 1273). In ragione dell'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della p.a., vi è responsabilità, ex art. 2049, dell'autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario (Cass. n. 4026/2018). In base all'art. 2049, è stata sostenuta altresì la responsabilità di una società di gestione di un impianto di risalita di una pista da sci, in ordine ai danni conseguenti ad un infortunio occorso ad una sciatrice che, nel mentre si trovava ferma sulla pista, era stata urtata dal toboga condotto da un addetto volontario al soccorso, sul presupposto che quest'ultimo svolgeva un servizio di assistenza per conto della medesima società, sulla quale incombeva l'obbligo di organizzare l'impresa in modo da assicurare il servizio stesso nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari contemplate in materia e ricadeva, pertanto, il derivante obbligo di vigilanza e la responsabilità per l'operato dell'addetto, ancorché espletato a titolo di volontariato (Cass. n. 21685/2005, in Resp. civ. e prev., 2006, 4, II, 647). Incombe sul condominio mandante la responsabilità per la mancata comunicazione dei dati dei condomini al terzo creditore da parte dell'amministratore mandatario (App. Palermo 23 dicembre 2021).

Bibliografia

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