Competente il Tribunale fallimentare sull’azione del curatore per la restituzione del rimborso dei finanziamento soci

La Redazione
27 Ottobre 2017

L'azione del curatore, volta alla restituzione del rimborso operato dalla società per i finanziamenti dei soci nell'anno antecedente al fallimento, ex art. 2467 c.c., trae origine dal fallimento stesso: di conseguenza, sussiste la competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento e non quella delle Sezioni Specializzate.

L'azione del curatore, volta alla restituzione del rimborso operato dalla società per i finanziamenti dei soci nell'anno antecedente al fallimento, ex art. 2467 c.c., trae origine dal fallimento stesso: di conseguenza, sussiste la competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento e non quella delle Sezioni Specializzate.

Lo ha affermato la Cassazione, nell'ordinanza n. 25163 del 24 ottobre scorso.

Il caso. il curatore del fallimento di una società conveniva in giudizio una s.r.l. socia della fallita, per ottenere la restituzione dell'importo versato dalla fallita, a titolo di rimborso dei finanziamenti effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 2467 c.c. La società convenuta eccepiva la competenza del giudice adito e il Tribunale dichiarava competente la Sezione Specializzata di altro tribunale. Il curatore proponeva, quindi, regolamento di competenza.

L'azione restitutoria del rimborso dei finanziamenti dei soci. Secondo il Tribunale adito, la domanda principale sarebbe riconducibile alla competenza delle Sezioni Specializzate, rientrando nel disposto dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, attenendo ai rapporti societari. La controversia riguardava, infatti, la sorte del finanziamento effettuato da una società alla fallita (di cui la prima era socia) e da quest'ultima rimborsato nell'anno ante-fallimento. il Tribunale ha escluso che l'azione, ex art. 2467 c.c., fosse riconducibile alla revocatoria fallimentare, non potendo essere annoverata tra quelle derivanti dal fallimento.

Società in bonis e rimborso effettuato prima del fallimento. La Cassazione ritiene fondato il ricorso. La disciplina di cui all'art. 2467 c.c. distingue, infatti, tra due ipotesi: la prima parte della norma prevede la postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori; la seconda parte della norma, invece, pone a carico dei soci l'obbligo di restituire i rimborsi ottenuti nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società. A differenza della prima parte, quest'ultimo rimedio opera solo in caso di fallimento della società, ed è soltanto il curatore, in rappresentanza della massa dei creditori, legittimato ad esercitare l'azione restitutoria.

L'azione restitutoria del curatore trae origine dal fallimento. La domanda proposta dal curatore, ai sensi del citato art. 2467 c.c., non è annoverabile tra le azioni rinvenute nel patrimonio della società fallita: si tratta, insomma, di azione che trae origine dal fallimento, e non può, pertanto, trovare applicazione la speciale competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. La controversia resta, insomma, devoluta, alla competenza funzionale del Tribunale che ha dichiarato il fallimento, ex art. 24 l. fall.

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