Codice di Procedura Penale art. 654 - Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi.

Fabio Antezza

Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi.

1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile [76] e del responsabile civile [83 s.] che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile [648] di condanna [533] o di assoluzione [530] pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo [460 5], quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Inquadramento

I rapporti tra azione civile ed azione penale sono regolati dall'art. 75 c.p.p., ispirato al principio della (quasi completa) parità tra i due giudizi e, quindi, della loro (quasi completa) autonomia. In particolare, fuori dal caso di cui all'art. 75 comma 2 c.p.p., il processo civile è sospeso nel caso in cui tra esso e quello penale ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio ai sensi degli artt. 651 c.p.p., dovendo ora aggiungersi anche il riferimento all'art. 651-bis c.p.p., 652 c.p.p. e 654 c.p.p. (ex plurimis, tra le più recenti: Cass. III, n. 26863/2016; Cass. S.U., n. 13682/2001). Ricorrendone i presupposti, in forza di quanto già argomentato, il processo civile «deve» essere sospeso, senza distinzione tra giudizi per le restituzioni o il risarcimento del danno e giudizi civili con diverso oggetto (artt. 295 c.p.c.; 211 disp. att. c.p.c.; artt. 75 comma 3, 651, 562 e 654 c.p.p.).

I rapporti in esame si caratterizzano anche per il particolare modo di atteggiarsi del principio dell'infrazionabilità della domanda, con l'annesso problema della configurabilità nella specifica materia di un «prospective overruling». In tema non tanto di rapporti tra azioni bensì tra giudizi (penale e civile) essi sono disciplinati, se aventi ad oggetto le restituzioni ed il risarcimento danni da reato, dagli artt. 651, 651-bis e 652 c.p.p. nonché, quelli aventi differenti oggetti, dall'art. 654 c.p.p. I detti rapporti sono improntati alla tutela del diritto di difesa ed al contraddittorio delle parti svantaggiate, nei cui confronti sarebbero opponibili, e le citate norme, in quanto eccezione al generale principio della (quasi) autonomia del giudizi (penale, civile ed amministrativo), non sono suscettibili di interpretazione analogica è la loro applicazione potrebbero implicare conseguenze anche in tema di prescrizione. La pur prospettata applicazione analogica delle disposizioni di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p. è difatti negata dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 1768/2011), anche se il dibattito non si è forse completamente sopito.

Sempre in termini di rapporti tra i due giudici, rileva altresì l'efficacia probatoria delle sentenze panali irrevocabili ancorché prive di efficacia di giudicato nel giudizio civile nonché l'efficacia extrapenale delle prove acquisite in sede penale. Con riferimento a tale ultimo profilo, Cass. III, n. 16893/2019, ribadisce che Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (in senso conforme, ex plurimis, Cass. III, n. 15112/2013). In applicazione del principio è stata confermata la decisione con cui la Corte di merito aveva escluso la responsabilità civile del conducente del veicolo antagonista e ravvisato l'esclusiva responsabilità del conducente deceduto, valorizzando le conclusioni ragionate e coincidenti delle due perizie svolte in sede penale, basate su accertamenti approfonditi e convincenti circa l'effettiva dinamica del sinistro, il riscontro dei danni subiti dai mezzi coinvolti, i segni lasciati sull'asfalto dai veicoli ed i rilievi planimetrici effettuati dagli agenti intervenuti sui luoghi.

Rapporti tra azione civile e azione penale

I rapporti tra azione civile ed azione penale sono regolati dall'art. 75 c.p.p., ispirato al principio della (quasi completa) parità tra i due giudizi e, quindi, della loro (quasi completa) autonomia.

In forza della disposizione di cui innanzi, difatti, l'azione civile proposta nella propria sede (cioè innanzi al giudice civile) prosegue se non trasferita nel processo penale o se non è trasferibile in quanto iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile nel processo penale ex art. 79 c.p.c.

Il trasferimento dell'azione civile in sede penale (possibile fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato) implica invece, ex lege, rinuncia agli atti del giudizio civile ed in merito alle relative spese deciderà il giudice penale.

Il comma 3 dell'art. 75 c.p.p. contempla invece le uni che ipotesi di sospensione (necessaria) del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione. Sono comunque fatte salve le eccezioni, previste per legge, all'operatività della detta sospensione. Esse sono previste nei casi: di sospensione del processo penale per incapacità dell'imputato (art. 71 comma 6 c.p.p.); di esclusione della parte civile dal processo penale, che, comunque, non pregiudica l'esercizio dell'azione per le restituzioni ed il risarcimento nella propria sede civile (art. 88 commi 2 e 3 c.p.c.); di celebrazione del rito abbreviato e mancata accettazione di esso ad opera della parte civile (art. 4 comma 4 c.p.p.) oltre che nell'ipotesi di definizione del processo penale con il rito dell'applicazione di pena su richiesta delle parti (444 comma 2 c.p.c.).

Alle dette ipotesi di sospensione del processo civile per «pregiudizialità penale» deve aggiungersi quella caratterizzata dall'accertato impedimento fisico permanente dell'imputato che non gli permetta di comparire all'udienza, salvo che egli non consenta alla prosecuzione del dibattimento in sua assenza.

Tale ultima ipotesi è il frutto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 75 comma 3 c.p.c. nella parte in cui non contempla tale caso di sospensione del processo civile, per contrasto con gli artt. 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost.

In merito Corte cost. n. 354/1996 argomenta dalle forti analogie tra la stasi del processo determinata dalla incapacità psichica dell'imputato (prevista ex art. 71, comma 6, c.p.p.) e quella che scaturisce dal suo impedimento a comparire, nelle ipotesi di cui innanzi. Ambedue difatti determinano ineluttabilmente la sostanziale sterilizzazione dell'azione civile esercitata nel processo penale. Nonostante la sostanziale assimilabilità delle fattispecie, nel (solo) primo caso, in particolare, l'art. 71, comma 6 c.p.p. fa salvi i diritti della parte civile, sancendo l'inapplicabilità del citato art. 75 comma 3, quindi, consentendo il trasferimento della azione in sede civile senza che il relativo processo venga sospeso. Parimenti però, una stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed indeterminabile vulnera il diritto di azione e di difesa della parte civile con violazione del principio di uguaglianza. Il perturbamento di tale parametro, chiarisce la stessa Consulta, assume nella specie connotazioni di incisivo risalto in quanto intimamente correlato all'altro valore costituzionale del diritto di agire a tutela dei propri diritti, che nella specie risulta compromesso in eguale misura nel caso di incapacità psichica e di impedimento a comparire.

La costante lettura dei rapporti tra azione civile ed azione penale, nell'interpretazione dell'art. 75 c.p.p. datane dalla giurisprudenza anche di legittimità, si fonda sul consolidato principio per il quale, non sussistendo più, in virtù dell'attuale codice di rito, la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75 comma 2 c.p.p. il processo civile può essere sospeso se tra esso e quello penale ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. (ex plurimis, tra le più recenti: Cass. III, n. 26863/2016; Cass. S.U., n. 13682/2001).

Nel vigente ordinamento processuale, difatti, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.c., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale si ispirano i rapporti tra i due processi. Ne conseguono, in assenza dei presupposti per l'operatività della detta sospensione, in primo luogo, la prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, ed in secondo luogo l'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi con autonomo accertamento dei fatti, nonostante la possibilità (pratica) di giudicati contraddittori e la duplicazione d'attività giudiziarie (ex plurimis, tra le più recenti: Cass. III, n. 26863/2016; Cass. III, n. 17608/2013; Cass. III, n. 6185/2009; Cass. IV, n. 1095/2007, per il quale l'ordinamento giuridico, non avendo il nuovo c.p.p. riproposto il disposto di cui all'art. 3 comma 2 del previgente c.p.p., non si ispira più al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile bensì a quello della quasi completa autonomia e separazione tra i due giudizi; Cass. III, n. 13544/2006; Cass. III, n. 15477/2004; Cass. IV, n. 3753/2002).

L'orientamento di cui innanzi, corrispondente alla tendenza dell'ordinamento verso il progressivo abbandono dell'istituto della sospensione che può ritardare l'attuazione della tutela giurisdizionale, dilatandone i tempi, ed incidere negativamente sulla sua effettività, sembra ormai essersi definitivamente sostituito ad altro precedente e minoritario orientamento.

L'orientamento più risalente, preso atto della circostanza per la quale il c.p.p. del 1988 non ha riprodotto la regola, invece dettata dall'art. 3 del previgente c.p.p., della necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile, evidenzia che pur se nel sistema attualmente in vigore esiste una tendenziale autonomia tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità tra di essi non può essere negato in via astratta e di principio. In forza dell'art. 211 disp. att. c.p.c., il quale, ispirato alla finalità di prevenire contraddittorietà di giudicati, prevede che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 comma 2 c.p.p. (e cioè quelle di giudizio civile avente ad oggetto l'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno, per le quali opera l'art. 75 comma 3 c.p.p.), la sospensione necessaria del giudizio civile è subordinata alla duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza ed opponibilità dell'eventuale giudicato penale nel processo da sospendere. Il nuovo assetto dei rapporti tra azione civile e penale, per la tesi in esame, avrebbe dato altresì luogo alla necessità di modifica dell'art. 295 c.p.c., che, nel testo risultante dalla novella di cui all'art. 35 della l. 26 novembre 1990, n. 353, stabilisce che il giudice dispone la sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa. Sicché occorrerebbe, di volta in volta, una indagine in concreto diretta a verificare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause, idoneo a giustificare l'applicazione del citato art. 295 c.p.c. In tal senso si veda, ex plurimis, Cass. I, n. 9440/1998 la quale, nella specie, ha cassato la decisione della Corte territoriale che non aveva dato conto di tale verifica e dell'iter argomentativo che la aveva condotta ad affermare la insussistenza della pregiudizialità tra la causa civile originata dalla opposizione ad un decreto ingiuntivo, per nullità della causa concernente il negozio che aveva dato luogo alla consegna al ricorrente di assegno bancario, ed il procedimento penale per il reato di usura in relazione proprio a quel titolo.

In conclusione, per l'esposta tesi minoritaria, nel passaggio al vigente c.p.p. non sarebbe mutata la regola generale di coordinamento tra giudizio civile e giudizio penale, tranne che per i giudizi risarcitori e restitutori, nel senso che il rapporto tra questi ultimi giudizi civili ed il giudizio penale è tendenzialmente dominato dal principio dell'autonomia. Per converso, il rapporto che concerne tutti gli altri giudizi civili e quello penale sarebbe retto dal principio della prevenzione della possibile contraddittorietà di giudicati, con la precisazione per la quale la sospensione necessaria di cui all'art. 73 c.p.p. è subordinata alla ricorrenza della duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza ed opponibilità del giudicato penale formatosi a seguito di giudizio dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 654 c.p.c.

Nella materia sono intervenute le Sezioni Unite che forniscono spunti interpretativi in merito, anche se non affrontando direttamente la questione in quanto inerenti i giudizi civili per le restituzioni ed il risarcimento dei danni.

La Cass. S.U., n. 13682/2001 chiarisce in particolare che ai sensi degli artt. 295 c.p.c., art. 75 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.c., fuori dal caso di possibile prosecuzione nella sede propria dei giudizi di danno ex art. 75 comma 2 c.p.p., il processo civile può essere sospeso se tra esso e quello penale ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.c. Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l'adempimento del contratto in attesa della definizione del processo penale per la truffa relativa alla determinazione dei corrispettivi.

Sembrerebbe però potersi ritenere condivisibile l'attuale dominante orientamento in forza anche di una lettura degli artt. 295, 42 c.p.c., 211 disp. att. c.p.c. e 75  c.p.p. costituzionalmente orientata in ragione dei principi di uguaglianza, della tutela giurisdizionale e della ragionevole durata del processo (artt. 3, 24 e 111 Cost.) fondanti esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio. In particolare, anche nella fattispecie che ci occupa potrebbero rilevare le argomentazioni poste da Cass. S.U., n. 14670/2003 alla base del proprio iter logico-giuridico sotteso alla definizione di una questione differente ancorché connessa a quella di cui innanzi (ammissibilità del regolamento necessario di competenza).

La Suprema Corte chiarisce difatti che nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353 del 1990, non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale. Ove ammessa tale facoltà sarebbe in particolare inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 c.p.c., e si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia con il canone della ragionevole durata del processo, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio la Suprema Corte fa derivare, quale logico corollario, la impugnabilità, con regolamento necessario di competenza, di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, con conseguente accoglimento del relativo ricorso ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege. Nello stesso senso è la pacifica giurisprudenza di legittimità successiva all'indicato intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. Si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. VI, n. 26863/2016, proprio con riferimento ad ipotesi di pregiudizialità penale ex art. 75 comma 3 c.p.p.; Cass. VI, n. 621/2014, che esclude l'operatività della sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna poi riformata in appello quanto all'ammontare del risarcimento danni, in attesa della definizione del ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma; Cass. VI, n. 23906/2010; Cass. III, n. 13544/2006).

L'art. 75 c.p.p., ispirato a principi di separazione e di autonomia, delinea i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, garantendo a chi si ritenga danneggiato la libertà di scegliere quale strumento utilizzate per la tutela della propria situazione soggettiva. Il sistema adottato dal legislatore del c.p.p. del 1988, di tipo misto, è fondato su una scelta non vincolata ma libera di adire il giudice civile o di costituirsi parte civile nel processo penale, come tale all'iniziativa chi si ritenga danneggiato dal reato quale propria scelta strategica (Comoglio, 169; in merito si veda altresì, diffusamente, Giannini). 

SEZIONI UNITE

SENTENZA N. 13661 DEL 21.05.2019

In tema di rapporti tra processo civile e processo penale, con particolare riferimento alla portata dell'art. 75, comma 3, c.p.c., nel 2019 le Sezioni Unite intervengono sollecitate da plurime ordinanze (Cass. VI, n. 25918/2017 e Cass. III, n. 27716/2017) prospettanti la risoluzione di una articolata questione di massima di particolare importanza. Si è chiesto, in particolare, «se con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni (nella specie derivanti da circolazione di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria RCA) proposta, avanti il Giudice civile, nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della società assicurativa della RCA, con atto di citazione notificato in data successiva alla pronuncia della sentenza penale di primo grado emessa nei confronti del conducente-imputato per il reato di lesioni personali, ed in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, il giudizio civile per il risarcimento danni debba essere necessariamente sospeso in relazione alla posizione processuale di tutti i litisconsorti sia facoltativi (conducente) che necessari ex lege (proprietario ed impresa assicurativa), ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p.; ovvero se, invece, la sospensione necessaria predetta operi limitatamente all'azione risarcitoria proposta in sede civile nei confronti del solo conducente-imputato, previa separazione delle cause originariamente connesse, dovendo essere proseguito il giudizio civile nei confronti del proprietario e della società assicurativa; ovvero ancora se la sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.p. non trovi affatto applicazione,  laddove la causa risarcitoria – anziché essere proposta nei confronti del solo imputato – sia stata proposta, cumulativamente, anche nei confronti di altri soggetti cui le parti siano tra loro in relazione di litisconsorzio facoltativo, sia nel caso in cui rivestano la posizione di litisconsorti necessari».

Cass. S.U., n. 13661/2019, risolvono la questione di cui innanzi ricostruendo l'articolata disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, radicalmente rinnovata dalla riforma del codice di procedura penale, così interpretando l'ipotesi di sospensione necessaria di cui all'art. 75, comma 3, c.p.c. alla luce del microsistema prefigurato dal legislatore per il raccordo tra i due giudizi. Esse, in adesione alla tesi restrittiva, statuiscono che in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quelle di preservare l'uniformità dei giudicati e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

La chiave di volta non è quindi identificata con quella determinata dalla pregiudizialità, ossia con l'esigenza di evitare il rischio di un conflitto fra giudicati, rilevando, ai fini della sospensione del giudizio civile di danno ex art. 75, comma 3, c.p.p., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi del precedente comma 2, che la sentenza penale possa esplicare efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651,651-bis, 652 e 654 c.p.p. Imporre al danneggiato-attore che si sia tardivamente rivolto al giudice civile di attendere l'esito del processo penale ha difatti senso soltanto se e in quanto quest'esito, se definitivo, sia idoneo a produrre i propri effetti sul processo civile. La natura derogatoria della disposizione ne impone quindi interpretazioni restrittive, sicché, occorre che tra i due giudizi vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni.

A conclusione delle proprie argomentazioni le sezioni Unite fugano le perplessità concernenti la tenuta sul piano costituzionale dell'opzione che, in un caso come quello in esame (litisconsorzio necessario), esclude la sospensione, con riguardo alla posizione del danneggiante-imputato e al suo interesse a valersi dell'eventuale giudicato di assoluzione che riuscirà a conseguire. La separazione e l'autonomia dei giudizi comportano difatti che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, in via d'esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del «più probabile che non». Ne è conseguita la non meritevolezza di tutela, in questi casi, dell'interesse del danneggiante di attendere gli esiti del processo nel quale egli sia imputato.

La pregiudizialità penale

Come già chiarito nel precedente paragrafo, fuori dal caso di cui all'art. 75 comma 2 c.p.p., il processo civile è sospeso se tra esso e quello penale ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio ai sensi degli artt. 651 c.p.p., dovendo ora aggiungersi anche il riferimento all'art. 651-bis, 652 e 654 c.p.p. (ex plurimis, tra le più recenti: Cass. III, n. 26863/2016; Cass.  S.U., n. 13682/2001). Ricorrendone i presupposti, in forza di quanto già argomentato, il processo civile «deve» essere sospeso, senza distinzione tra giudizi per le restituzioni o il risarcimento del danno e giudizi civili con diverso oggetto (artt. 295 c.p.c., 211 disp. att. c.p.c., 75 comma 3,651, 562 e 654 c.p.p.).

La Suprema Corte ha in merito chiarito che per l'operatività della sospensione in esame necessita che alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.

In applicazione del principio, Cass. VI-III, n. 18918/2019,  ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del c.d.a. per l'attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita attività finanziaria, svolta parallelamente quella istituzionale e produttiva di un danno all'immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto necessario per l'esperimento da parte della banca dell'azione generale di risarcimento del danno. La Suprema Corte nella detta occasione ha anche ribadito che in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (in senso conforme anche, tra le tante: Cass. I, n. 15470/2017, Cass. VI-III, n. 23516/2015, ed altre precedenti).

Parimenti, Cass. VI-II, n. 18202/2018, ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità fra un giudizio civile, relativo alla corresponsione della provvigione nell'ambito di un rapporto di mediazione, ed uno penale, concernente fatti di reato asseritamente commessi dal legale rappresentante della società richiedente detta provvigione in concorso con la proprietaria dell'immobile oggetto delle trattative di vendita). In precedenza, in adesione al medesimo principio, Cass. III, n. 15641/2009 ha annullato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio di opposizione al precetto, ritenendo insufficiente ai fini sospensivi la pretesa falsità, penalmente rilevante e sostenuta dall'opponente, della sottoscrizione della rinuncia al diritto a procedere ad esecuzione forzata.

In precedenza, Cass. I, n. 27789/2005 ha annullato, sempre per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, ritenendo configurabile non una pregiudizialità bensì una mera comunanza di fatti, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l'adempimento di obbligazioni contrattuali e l'accertamento della invalidità e dell'inefficacia del relativo contratto in attesa della definizione del processo penale per il reato di truffa, addebitato a soggetti facenti capo alla organizzazione di entrambe le parti, relativo alla determinazione dei corrispettivi.

In senso conforme è altresì la successiva ed attuale giurisprudenza di legittimità.

Cass. VI, n. 25822/2010, sempre in applicazione del consolidato principio governante la c.d. «pregiudizialità penale», ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione nel caso di giudizio penale avente quale imputato per appropriazione indebita l'amministratore di una società di persone e di giudizio civile volto all'impugnazione della delibera di esclusione ed alla revoca per giusta causa dalla carica del medesimo. La Suprema Corte ha statuito nei detti termini, pur ritenendo i due giudizi vertenti sui medesimi fatti e nonostante la possibilità della condanna penale di implicare l'interdizione dall'ufficio di amministratore (a sua volta causa di esclusione dalla compagine sociale). Essa ha in particolare ritenuto l'effetto giuridico dedotto nel processo civile non normativamente collegato alla commissione del reato di cui si discute in quello penale.

Sempre per la ritenuta assenza di un collegamento non di mero fatto bensì normativo tra l'effetto giuridico dedotto nel processo civile e la commissione del reato oggetto del processo penale, Cass. VI, n. 6510/2006 ha ritenuto non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c.

Corollario del principio del necessario collegamento normativo è la necessaria contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, l'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p. mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (ex plurimis: Cass. VI, n. 7617/2017; Cass. VI, n. 313/2015; Cass. VI, n. 10974/2012).

Consegue altresì che non è sufficiente per la sospensione la circostanza per la quale nei due processi vi sia coincidenza tra taluni fatti storici oggetto del giudizio civile e altri oggetto del giudizio penale. Evenienza, quella di cui innanzi, che si potrebbe in ipotesi anche verificare nel caso di processo civile avente ad oggetto il risarcimento di danni da reato commesso nei confronti dell'attore e processo penale per reati a lui ascritti.

Proprio in applicazione del principio Cass. VI, n. 7617/2017 ha annullato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni da reato commessi nei confronti del ricorrente (definiti nel giudizio penale ex art. 444 c.p.p.), ritenendo non configurabile un collegamento con il procedimento penale a carico dello stesso ricorrente, peraltro ancora in fase procedimentale, così da potersi giustificare, previa separazione dei giudizi, la sospensione del processo civile. Diversamente da quanto invece sarebbe potuto accadere nel caso in cui tra i fatti costitutivi della pretesa azionata in sede civile vi fosse stata il reato oggetto del processo penale.

I principi di cui innanzi, nella loro applicazione pratica, implicano notevoli corollari.

Nel caso di insussistenza della pregiudizialità penale di cui innanzi, in primo luogo, non può essere disposta ex art. 295 c.p.c. la sospensione del processo civile per «ragioni di opportunità», a nulla rilevando che nell'atto di citazione si faccia riferimento «ad attività in sede penale» o che un soggetto diverso dagli attori nel giudizio civile si sia costituito parte civile nel processo penale (Cass. VI, n. 26863/2016).

In secondo luogo, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile nel processo penale ed inizi o abbia iniziato in sede civile per gli stessi fatti un'azione di risarcimento contro altro danneggiante rimasto estraneo al giudizio penale (sia come imputato che come responsabile civile), non è consentita la sospensione del processo civile, non essendo annoverabile quella in esame tra le ipotesi di cui all'art. 75 comma 3 c.p.c. (Cass. III, n. 6185/2009).

La circostanza per la quale la sospensione necessaria (o legale) in esame è giustificata dalla pregiudizialità, per cui l'accertamento in sede penale ha efficacia di giudicato in quella civile (ancorché nei limiti di cui agli artt. 651,651-bis,652 e 654 c.p.p.), implica difatti che l'effetto sospensivo possa verificarsi solo per gli imputati nei confronti dei quali sia stata esercitata la costituzione di parte civile nel processo penale.

In applicazione di tale principio, Cass. III, n. 14074/2005 ha accolto il ricorso per regolamento di competenza ed ha disposto la prosecuzione del giudizio civile per le parti nei confronti delle quali non vi era stata costituzione di parte civile.

Cass. III, n. 15014/2005 ha invece annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto il giudizio civile di risarcimento del danno da reato, adottata in relazione a giudizio penale in cui, essendo gli imputati soggetti minori di età, non era ammessa la costituzione di parte civile e, conseguentemente, non poteva formarsi giudicato avente efficacia in sede civile.

Sulla scorta delle medesime argomentazioni, Cass. VI, n. 10417/2012 ha annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola in attesa della definizione del processo penale, a carico del datore di lavoro, per truffa aggravata ai danni dell'ente previdenziale per fittizietà del lavoro agricolo denunciato, non potendo formarsi in ambito penale un giudicato avente efficacia in sede civile tra parti diverse, ossia l'Inps ed il lavoratore.

Con particolare riferimento poi alle conseguenze in tema di ammissibilità del regolamento necessario di competenza, la circostanza per la quale quella in esame è ipotesi di sospensione necessaria (o legale), in uno con l'essere il detto regolamento il mezzo generale di impugnazione dei provvedimenti di sospensione, esclude la necessità di un espresso riferimento nel provvedimento di sospensione all'art. 295 c.p.c. È difatti sufficiente essendo sufficiente che la sospensione sia motivata da ragioni di pregiudizialità, nella specie proprio da «pregiudizialità penale» (ex plurimis, Cass. III, n. 26863/2016; Cass. III, n. 13544/2006).

Quanto appena detto in realtà non è altro che applicazione del più generale principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con riferimento all'istituto del regolamento necessario di competenza, proprio con particolare riferimento alla sua ammissibilità in merito ai provvedimenti di sospensione (il riferimento è a Cass. S.U., n. 14670/2003, già esaminata nel paragrafo precedente al pari delle altre successive conformi).

I principi di cui innanzi, al pari di quelli sanciti dalla citata sentenza di Cass. S.U., n. 13661/2019, sono ripresi ed applicati da Cass. III, n. 1129/2021con riferimento all'ipotesi in cui in soggetto sia chiamato a rispondere in sede penale, com'è ovvio, per un fatto colposo proprio e nel processo civile ex art. 2049 c.c.

La Suprema Corte, in particolare, muove dall'orientamento consolidato per il quale la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p., presuppone che il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, proposto la medesima azione in sede civile, non trovando applicazione detta norma quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento (Cass. S.U., n. 13661/2019, cit., Cass. III, n. 1862/2009, Cass. III, n. 6185/2009, Cass. III, n. 17608/2013, e Cass. III, 9066/2020). Quanto innanzi, tanto se si abbia riguardo a un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se il cumulo scaturisca da litisconsorzio necessario ed indipendentemente dal fatto che alcuno o tutti fra i coobbligati siano stati citati nel processo penale come responsabili civili. La sospensione non si giustifica, si è argomentato, con riguardo al responsabile civile, perché la proposizione successiva dell'azione risarcitoria in sede civile comporta la revoca tacita della costituzione di parte civile, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 651 c.p.p. e l'inutilità dell'attesa degli esiti del processo penale; né, si è aggiunto, essa si giustifica in relazione all'imputato: in caso di litisconsorzio necessario, perché la necessarietà del cumulo non consente la separazione delle domande; in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, perché il terzo comma dell'art. 75 c.p.p. si riferisce alla causa tra singole parti, e non già al cumulo soggettivo. La statuizione in esame ribadisce altresì che, in materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., solo nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Sicché, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (Cass. III, n. 15641/2009; Cass. III, n. 9066/2020). Tale presupposto è stato nella specie ritenuto insussistente essendo diversi i presupposti fattuali e giuridici dei diversi titoli di responsabilità invocati, rispettivamente, nel processo penale e nel processo civile: nel primo il l'imputato, com'è ovvio, è stato chiamato a rispondere per un fatto colposo proprio; nel secondo lo stesso soggetto è stato chiamato a rispondere ex art. 2049 c.c., e, dunque, secondo pacifica interpretazione, a titolo di responsabilità oggettiva e indiretta per fatto altrui.

Rapporti tra processo civile, processo penale e principio dell'infrazionabilità della domanda

I rapporti tra processo penale e processo civile si caratterizzano anche per il particolare modo di atteggiarsi del principio dell'infrazionabilità della domanda, con l'annesso problema della configurabilità nella specifica materia di un «prospective overruling». Intendendo per quest'ultimo, alla stregua dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità, la salvezza degli effetti degli atti processuali compiuti dalla parte in conformità alla previgente interpretazione giurisprudenziale e nell'in colpevole affidamento sulla stabilità di tale interpretazione.

Con particolare riferimento al principio dell'infrazionabilità della domanda, in termini generali, Cass. S.U., n. 23726/2007, previa consapevole rivisitazione in senso diametralmente opposto del proprio precedente costituito da Cass. S.U., n. 108/2000, chiarisce che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone difatti in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo. La parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, precisa infatti la Suprema corte, si tradurrebbe in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (in senso difforme la citata Cass. S.U., n. 108/2000, mentre in senso conforme si esprime la successiva Cass. S.U., n. 26961/2009)

Sicché, per quanto rileva ai presenti fini, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace ed al tribunale, in ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Trattasi difatti di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale.

In applicazione del principio Cass. VI, n. 21318/2015 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto improponibile la domanda di risarcimento dei danni alla persona subiti dall'attore in occasione di un sinistro stradale, nel quale lo stesso aveva subito altresì danni materiali, oggetto di separato giudizio innanzi al giudice di pace.

Negli stessi identici termini, anche circa la conseguente improponibilità della domanda, statuisce Cass. III, n. 28286/2011. Essa però affronta anche la connessa questione del «prospective overruling», con riferimento al revirement in tema di infrazionabilità della domanda, nella specie escludendolo. In ipotesi di improponibilità della domanda, conseguente al frazionamento in separati giudizi del risarcimento dei danni subiti in forza di unico evento (nella specie, un sinistro stradale), non è ravvisabile per la Suprema Corte un'esigenza di tutela dell'affidamento riposto dall'attore in relazione ad intervenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia, in quanto il principio del giusto processo, espresso dal riscritto art. 111 comma 1 Cost., non consente più di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia. Sicché esso impedisce di accordare protezione ad una pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l'uso strumentale del processo.

Il principio di cui innanzi è frutto dell'applicazione, con riferimento specifico all'infrazionabilità della domanda, di quanto più in generale statuito, circa l'«overruling», da Cass. S.U., n. 15144/2011.

Le citate Sezioni Unite difatti in merito chiariscono che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. «overruling»), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera – laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale – come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale «ora per allora», nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente.

Il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce difatti di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, prosegue la Suprema Corte, ove l'«overruling« si connoti del carattere dell'imprevedibilità, per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso, si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare. Dalla scissione tra fatto ed effetto consegue l'esclusione dell'operatività della preclusione o della decadenza derivanti dall'«overruling» nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ciò in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito. Ulteriore conseguenza individuata dalle Sezioni Unite è che, al verificarsi delle circostanze di cui innanzi, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'«overruling».

Con una recente sentenza del 2017 la Suprema Corte ritorna a pronunciarsi in merito ai rapporti tra principio dell'infrazionabilità della domanda e connesso «prospective overruling» proprio con particolare riferimento alla c.d. pregiudiziale penale nel processo civile.

Sulla scorta della precedente elaborazione, che al contempo sviluppa ulteriormente, Cass. III, n. 929/2017 difatti chiarisce che al fine di verificare se trattasi di «overruling» occorre indagare la natura (sostanziale o processuale) della regola giuridica oggetto di interpretazione oltre che la natura («evolutiva» o «correttiva») del revirement.

Sicché, affinché si possa parlare di «overruling» devono sussistere cumulativamente i seguenti presupposti.

Si deve vertere in materia processuale (e non sostanziale), il mutamento deve essere imprevedibile, in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del precedente indirizzo tale cioè da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso, ed infine il mutamento interpretativo deve produrre, come effetto, la preclusione del diritto di azione o di difesa dalla parte.

Con particolare riferimento al mutato orientamento circa la frazionabilità della domanda occorre verificare se la condotta, integrante abuso del processo, determini una «improponibilità» della domanda», per insussistenza di un interesse sostanziale meritevole di tutela, ovvero una sua «inammissibilità.» Quest'ultima invece presuppone l'esistenza di detto interesse sostanziale e che si risolve in una sanzione di inaccessibilità alla tutela in conseguenza della condotta o dell'omissione imputabile alla parte interessata, propendendo per l'assenza di un interesse sostanziale meritevole di tutela. La Suprema Corte argomenta in particolare dalle esigenze pubblicistiche di rilevanza costituzionale espresse dal riformato art. 111 Cost., venutesi ad affermare nel loro carattere prescrittivo e non soltanto orientativo, che determinano la qualifica di «abusiva» di una condotta precedentemente non ritenuta tale. I valori costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio, che si risolvono nella garanzia di un efficiente servizio della funzione giudiziaria, comportano l'assoluta incompatibilità di una proliferazione di giudizi tra le stesse parti su diritti scaturenti dal medesimo rapporto giuridico. Essa si traduce, in seguito all'esercizio dell'azione, nella «consumazione» del diritto di agire in giudizio (quale strumento apprestato dall'ordinamento giuridico per ottenere la piena ed integrale soddisfazione della intera o di tutte le pretese derivanti dal medesimo rapporto giuridico). Ne segue, sempre per la Suprema Corte, che il diritto sostanziale non può sopravvivere «parziale» ed «autonomo», rispetto a quello accertato nel primo giudizio promosso dal creditore, e, dunque, il giudizio successivamente proposto (salvo che non si ravvisi coincidenza o continenza di pretesa, tale da legittimare la riunione dei processi) dovrà definissi con dichiarazione di «improponibilità della domanda» per carenza assoluta di autonoma situazione giuridica sostanziale tutelabile, tale non potendo ravvisarsi la tutela di un diritto nell'abuso del processo che realizza un illecito («condotta non iure»). Il revirement del 2007 investe quindi il piano del diritto soggettivo (negando la sua esistenza e, quindi, il relativo interesse sostanziale, per la residua parte non precedentemente azionata) e non dell'interpretazione della norme processuali che comminano preclusioni o decadenze.

Essendo quindi il principio dell'infrazionabilità della domanda sottratto all'applicazione del «prospective overruling», anche con riferimento ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, sarà improponibile la domanda, ancorché antecedente al revirement del 2007, di risarcimento danni azionata in sede civile o penale per ottenere il risarcimento di una quota parte di danno conseguenza del medesimo evento in ragione del quale sia stato già azionato il diritto al risarcimento (in sede penale o civile).

Sempre con particolare riferimento ai rapporti tra processo penale e processo civile però, come innanzi detto, il principio dell'infrazionabilità della domanda assume mosse particolari e confini, per certi versi, più ristretti in ragione delle peculiarità emergenti dal necessario coordinamento tra le diverse discipline processuali che regolano l'esercizio dell'azione giudiziaria, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, in sede penale ed in sede civile.

In particolare, in tema di risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito costituente reato, il danneggiato che abbia chiesto il risarcimento dei danni alla persona con l'atto di costituzione di parte civile nel giudizio penale ed abbia contestualmente introdotto un autonomo giudizio civile per il risarcimento dei danni alle cose, non viola il principio di infrazionabilità della domanda. Cio qualora, a seguito della definizione del giudizio penale con sentenza di patteggiamento, sia introdotta una nuova domanda innanzi al giudice civile per i medesimi danni già richiesti in sede penale, stante il carattere necessitato della riproposizione dell'azione risarcitoria, giacché imposto dalla disposizione dell'art. 444 comma 2, c.p.p., non potendo per legge il giudice decidere sulla relativa azione civile esercitata nel processo penale (Cass. III, n. 929/2017).

Efficacia di giudicato della sentenza penale nei giudizi civili: premesse, tratti comuni e divieto di analogia

I rapporti tra giudizio penale e giudizio civile (oltre che amministrativo) per le restituzioni ed il risarcimento del danno sono regolati dagli artt. 651,651-bis c.p.p. e 652 c.p., mentre l'art. 654 c.p.p. regola i rapporti tra i detti giudizi, qualora quello civile (al pari di quello amministrativo) non abbia ad oggetto le restituzioni ed il risarcimento danni.

I rapporti in esame sono ispirati alla tutela del diritto di difesa ed al contraddittorio delle parti svantaggiate, nei cui confronti sarebbero opponibili, e le citate norme, in quanto eccezione al generale principio della (quasi) autonomia del giudizi (penale, civile ed amministrativo), non sono suscettibili di interpretazione analogica è la loro applicazione potrebbe implicare conseguenze anche in tema di prescrizione.

La pur prospettata applicazione analogica delle disposizioni di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p. è difatti negata dalle Sezioni Unite nel 2011 anche se il dibattito non si è forse completamente sopito.

Cass. S.U., n. 1768/2011 in merito chiarisce che in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651,653 e 654 c.p.p., costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (emessa per taluna delle motivazioni di cui allo stesso art. 652 c.p.p.), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno. Le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno invece alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente. Sicché, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.

Come premesso, nello stesso 2011, la successiva Cass. III, n. 24082/2011, statuisce in senso difforme rispetto alle dette Sezioni Unite. Essa ritiene che la sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spieghi effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede.

La successiva Cass. IV, n. 21229/2014 sembrerebbe riaffermare l'orientamento delle Sezioni Unite, rifacendosi anche essa all'eccezionalità delle norme di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p. oltre che all'argomentazione per la quale non sempre la prescrizione importa l'accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato, sicché, in tale ipotesi, il giudice civile deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti.

Parimenti, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c. (Cass. III, n. 31894/2019).

Per il caso in cui, invece, alla condanna in primo grado, anche per le statuizioni civili, segua in secondo grado il proscioglimento per essersi estinto il reato, la recentissima Cass. III, n. 5660/2018 chiarisce che una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum, procedere ad una nuova valutazione nell'an della responsabilità civile, potendo e dovendo invece accertarsi, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno le conseguenze dannose prospettate del danneggiato, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto ex art. 1223 c.c.

Nel caso in cui il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il Giudice penale d'appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perché il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione (come nella specie), comunque statuendo ex art. 578 c.p.p. anche sugli interessi civili, con conferma della condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 c.p. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili. Ciò in quanto, per la decisione in esame, non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale ma le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l'azione civile di condanna). Per converso, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574,575 e 576 c.p.p.

In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, Cass. III, n. 22883/2007 chiarisce che l'applicazione della seconda parte dell'art. 2947 comma 3 c.c., ai sensi della quale il termine breve di prescrizione di due anni decorre dalla data in cui la sentenza penale é divenuta irrevocabile, esige che deve trattarsi non di qualsivoglia sentenza penale ma solo di sentenze non dichiaranti l'estinzione del reato per prescrizione e, cioè, di sentenze di condanna nonché di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione. Peraltro, aggiunge sempre la citata Suprema Corte, poiché, a norma dell'art. 648 comma 1 c.p.p., sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non é ammessa impugnazione diversa dalla revisione, l'irrevocabilità di una sentenza penale non dipende dal suo contenuto, discendendo solo dal fatto che essa sia stata pronunziata in giudizio e non sia impugnabile, per cui la qualità della irrevocabilità delle sentenze penali investe sia quelle di condanna che di proscioglimento (art. 529 c.p.p., sentenze di proscioglimento, e art. 530 c.p.p. sentenze di assoluzione).

Efficacia di giudicato, nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, della sentenza penale di condanna

In particolare, ex art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (oltre che in quello amministrativo) avente ad oggetto le restituzioni o il risarcimento dei danni promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto nel processo penale non può difatti subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna del soggetto del cui illecito egli debba rispondere in sede civile; sicché, nei suoi confronti (diversamente da quanto stabilito dall'art. 27 del previgente c.p.p. come risultante all'esito dell'intervento di Corte cost. n. 99/1973), gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale possono essere autonomamente valutati in sede civile (Cass. III, n. 19387/2004).

Sempre circa i limiti soggettivi, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, peraltro, ex art. 651 c.p.p., investe solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima.

In applicazione del principio Cass. III, n. 1665/2016, con riguardo ad un giudizio con domande risarcitorie reciproche, ha escluso l'estensione del giudicato penale all'accertamento, in quella sede, della liceità, per legittima difesa, della condotta tenuta dalla vittima (si veda, ex plurimis: Cass. III, n. 4208/2017).

Sempre applicando il medesimo principio invece Cass. n. 11117/2015, in merito ai rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, ha chiarito che la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., in quanto l'efficacia di giudicato nel processo civile inerisce all'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (si veda, ex plurimis: Cass. III, n. 4208/2017).

La questione dei limiti soggettivi del giudicato penale nel giudizio civile, in cui si controverta sulla sussistenza degli stessi fatti, deve comunque essere eccepita dalla parte interessata, se già non costituisce oggetto di domanda (Cass. III, n. 18324/2015). Essa, però, pur dovendo essere espressa, non deve essere necessariamente esplicita, ben potendosi trarre la volontà della parte interessata dal contenuto sostanziale delle deduzioni e delle richieste avanzate (Cass. I, n. 482/1995).

L'efficacia di giudicato di cui all'art. 651 c.p.p. è limitata, in termini oggettivi, all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Medesima efficacia ha la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato (442 c.p.p.), salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il detto rito alternativo. Sempre sotto il versante oggettivo, è altresì esclusa l'efficacia extrapenale della sentenza emesse all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche quando pronunciata dopo la chiusura del dibattimento (art. 445 comma 1-bis c.p.p.), e del decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.).

Non costituisce invece limite oggettivo la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, in quanto non comporta il venir meno della natura di illecito civile del fatto medesimo, con la conseguenza che le statuizioni civili contenute nella sentenza revocata continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata (Cass. III, n. 24030/2009, in fattispecie relativa a reato di false comunicazioni sociali parzialmente depenalizzato per effetto del d.lgs. n. 61/2001; conformi anche le successive Cass. III, n. 24031/2009, Cass. III, n. 24032/2009 e Cass. III, n. 24033/2009).

Nel 2019 la Suprema Corte interviene sancendo il superamento del principio del giudicato riflesso nei confronti dei terzi in rapporti di pregiudizialità-dipendenza, ciò con riferimento alla materia della R.C.A. ma con principio che sembrerebbe destinato ad un'operatività generale e comunque più estesa.

Cass. III, n. 18325/2019 , dichiarando di aderire alla tesi minoritaria, all'esito di un articolato iter argomentativo sancisce difatti che il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.

Sempre in tema di efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, Cass. III, n. 30311/2019, chiarisce che il capo di imputazione penale non può costituire parametro di riferimento, al fine di verificare l'esattezza del procedimento di liquidazione di tale danno seguito dal giudice civile, poiché solo a quest'ultimo spetta, nel sistema disciplinato dall'art. 651 c.p.p., ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità e alla liquidazione del pregiudizio, dovendo egli accertare se la condotta penalmente rilevante abbia cagionato alla vittima una lesione della sfera personale o patrimoniale idonea ad assurgere al rango di violazione costituzionalmente rilevante. In applicazione del principio la citata Suprema Corte, in fattispecie relativa ad una domanda di risarcimento del danno derivato dalla mancata comunicazione al successore del beneficiario dell'accoglimento di una richiesta di contributo, condotta per la quale l'imputato era stato condannato per abuso d'ufficio, ha affermato che il giudice civile ben poteva quantificare, in via equitativa, il danno facendo riferimento alla compromissione di un diritto soggettivo dell'interessato ed all'intero ammontare del contributo dal medesimo non conseguito, nonostante la decisione penale si fondasse sul mancato rispetto di un interesse legittimo e sul semplice ritardo della detta comunicazione).

Efficacia extrapenale della sentenza di condanna generica: portata e limiti.

L'art. 539 c.p.p. dispone che il giudice, nel pronunciare la condanna penale dell'imputato e la conseguente responsabilità agli effetti civili, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. Ciò anche nel caso in cui la condanna penale sia mancata e la responsabilità dell'imputato sia accertata ai soli effetti civili, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la pronuncia assolutoria (Cass. pen. V, n. 45118/2013).

Circa portata e limiti dell'efficacia extrapenale della sentenza in esame si registrano nella giurisprudenza di legittimità taluni contrasti anche attuali, in particolare in merito all'accertamento del nesso di causalità ed alla portata delle affermazioni della sentenza penale di condanna non strettamente funzionali alla condanna generica.

Con riferimento al primo profilo, per un orientamento, formatosi nella giurisprudenza civile e poi mutuato da quella penale, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile. Essa difatti postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (in ipotesi anche di natura non patrimoniale) mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, della liquidazione e dell'entità del danno (ex plurimis: Cass. III, n. 24030/2009; Cass. III, n. 24031/2009, Cass. III, n. 24032/2009 e Cass. III, n. 24033/2009; Cass. III, n. 2127/1998, la quale fa riferimento alla probabile esistenza di un nesso di causalità tra fatto dannoso e pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito; per la giurisprudenza penale si veda, nello stesso senso, Cass. pen. V, n. 45118/2013).

Altro orientamento, invero proprio della giurisprudenza di legittimità del settore penale, pur concordando con il principio di cui innanzi per il resto, ritiene invece non necessario l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento e la condotta (attiva od omissiva) del reo (si vedano, ex plurimis, Cass. pen. VI, n. 12199/2005; Cass. pen. VI, n. 14377/2009; difforme, pur se indicata talvolta come conforme alle due sentenze innanzi citate, è Cass. pen. V, n. 45118/2013 che esplicitamene fa riferimento a Cass. III, n. 24030/2009 ed al necessario accertamento anche del nesso eziologico, ancorché con criterio di semplice probabilità ed alla stregua di procedimento presuntivo).

Dall'assunto, pacifico in giurisprudenza salvo che con riferimento a quanto detto in tema di causalità, per il quale la condanna generica consiste in una mera declaratoria iuris, richiedendo il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione, deriva però contrasto interpretativo in merito ai relativi profili applicativi.

Parte della giurisprudenza di legittimità (che sembra quantitativamente prevalere) difatti ne fa conseguire che ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale.

In applicazione del principio, Cass. III, n. 27723/2005 ha escluso che il giudicato di condanna generica precluda nel successivo giudizio di liquidazione l'eccezione di concorso di colpa del creditore ed il relativo accertamento (si vedano altresì, ex plurimis: Cass. I, n. 9295/2010; Cass. III, n. 7637/2003; Cass. III, n. 2127/1998; Cass. III, 9261/1994).

Accede a tale tesi anche quella parte della giurisprudenza di legittimità che ritiene necessario (ed al contempo sufficiente) in sede di condanna generica un accertamento del probabile nesso di causalità tra fatto dannoso e pregiudizio lamentato. L'efficacia di giudicato comunque non esonera il danneggiato dall'onere della prova della esistenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno in sede di giudizio civile di liquidazione del quantum (Cass. III, n. 2127/1998).

In senso contrario si pone invece Cass. III, n. 16113/2009, per la quale se il giudice penale non si sia limitato, in sede di condanna generica, a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato (e sul nesso eziologico in astratto) ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato (si veda in senso conforme Cass. III, n. 329/2001, perla quale, peraltro, il medesimo discorso vale per il giudice civile adito con una domanda di condanna generica).

Esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale.

Al pari di quanto detto in merito ad altri profili, tra i quali quelli inerenti al il principio dell'infrazionabilità della domanda, anche l'esecuzione forzata assume mosse particolari in ragione delle peculiarità emergenti dal necessario coordinamento tra le diverse discipline processuali che regolano l'esercizio dell'azione giudiziaria, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, in sede penale ed in sede civile.

Quanto detto è emblematicamente evidenziato, in materia di condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale, dalla questione giuridica inerente il se valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione, pubblicato ai sensi dell'art. 545 c.p.p., ovvero occorra notificare al debitore l'intero provvedimento, comprensivo della motivazione.

La questione è di recente affrontata da Cass. III, n. 6022/2017 la quale, proprio valorizzando le differenti discipline processuali e coordinandole, statuisce che per l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo, della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, per la parte presente o che debba considerarsi tale, non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni né, tantomeno, procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione. Pur essendo la sentenza di condanna provvisionale del giudice penale frutto di accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio, il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell'ordinamento processuale penale. In particolare dagli artt. 544 e 545 c.p.p. emerge l'autonomo rilievo che assume nel processo penale la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza ed alla sua notificazione. La motivazione va invece letta in udienza solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio, altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria.

La Suprema Corte in particolare coordina la disciplina di cui innanzi con quella inerente le statuizioni civili in sede panale, di cui agli artt. 539 e 540 c.p.p. Per essa difatti la condanna in sede penale al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, in quanto connaturata alla funzione di tale statuizione, mentre la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno è provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta della parte civile e ricorrendone giustificati motivi.

Proprio dal combinato disposto delle previsioni in tema di statuizioni civili e di pubblicazione della sentenza la citata Suprema Corte trae la conclusione che la condanna al pagamento di una somma determinata a titolo provvisionale, ex lege immediatamente esecutiva, viene pubblicata mediante la sola lettura del dispositivo che, nei confronti della parte presente in udienza o che deve considerarsi tale, è sostitutiva anche della notificazione.

Circa gli effetti in termini di prescrizione, rileva la circostanza per la quale la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum. Sicché, rileva Cass. III, n. 16289/2019, nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile. La conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è altresì invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza (nella specie, del coobbligato in solido), a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione.

Efficacia di giudicato della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto

L'interpretazione dell'art. 651 c.p.p., con particolare riferimento a portata e limiti dell'efficacia extrapenale (civile) della sentenza, può costituite, entro certi limiti, base per l'individuazione della portata applicativa dell'art. 651-bis c.p.p., rubricato sotto il titolo «efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno» (introdotto dal d.lgs. n. 28/2015, ed in vigore dal 2 aprile 2015).

In forza della disposizione di nuova introduzione la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

Sicché, potrebbe aggiungersi, mutuando un principio elaborato con riferimento all'art. 651 c.p.p., nei confronti del responsabile civile non citato e comunque non intervenuto, gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale possono essere autonomamente valutati in sede civile (si veda, con riferimento all'art. 651 c.p.p., Cass. III, n. 19387/2004).

L'efficacia di giudicato di cui all'art. 651-bis c.p.p. è limitata all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Medesima efficacia ha la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato (442 c.p.p.), salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il detto rito alternativo.

L'istituto in esame, previsto dall'art. 131-bis c.p., di diritto sostanziale, non attiene agli elementi costitutivi del reato bensì al momento della punibilità, presupponendo il reato già perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, costituendo quindi una causa di esclusione della punibilità (in termini di istituto di diritto sostanziale implicante esclusione della punibilità si esprime Cass. pen. S.U., n. 13681/2016).

Esso è stato difatti concepito come volto a perseguire obiettivi di deflazione processuale, cioè quale strumento di alleggerimento della macchina giudiziaria, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 28/2015 che lo ha introdotto, per la quale si tratterebbe di un fatto tipico, e, pertanto costitutivo di reato, ma non punibile in applicazione dei generalissimi principi di proporzione e di economia processuale.

Sicché, una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur risolvendosi in una sentenza di proscioglimento, porta con sé la necessaria statuizione di colpevolezza dell'imputato, con quanto ne consegue in termini di efficacia extrapenale della relativa sentenza circa non solo la sua illiceità penale ma anche in merito alla sussistenza del fatto (condotta, evento e nesso eziologico) ed alla commissione dello stesso da parte dell'imputato, negli stessi termini e limiti di quanto già evidenziato in merito all'art. 561 c.p.p.

Argomentando dalla natura dell'istituto in esame, in particolare, la Suprema Corte ritiene sussistente l'interesse della parte civile ad impugnare, deducendo il vizio di incompetenza per materia, la sentenza dichiarativa di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, emessa – dopo l'apertura del dibattimento ma prima di procedere all'assunzione delle prove – dal giudice di pace, previa attribuzione al fatto di un'erronea qualificazione giuridica rientrante nella propria competenza (nella specie: ingiurie, in luogo di diffamazione aggravata). In motivazione, Cass. pen. V, n. 7264/2015 precisa che la sentenza impugnata, emessa prima dell'istruttoria dibattimentale, non avrebbe avuto efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno, efficacia che l'art. 651-bis c.p.p. riserva alle pronunce emesse «in seguito a dibattimento».

Di recente, con riferimento al diverso istituto dell'estinzione del reato per esito positivo della prova, Cass. III, n. 31894/2019 statuisce che pur costituendo esso una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c.

Efficacia di giudicato, nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, della sentenza penale di assoluzione

Come già evidenziato, i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile (oltre che amministrativo) per le restituzioni ed il risarcimento del danno sono regolati dagli artt. 651 c.p.p., 651-bis c.p.p. e 652 c.p., mentre l'art. 654 c.p.p. regola i rapporti tra i detti giudizi, qualora quello civile non abbia ad oggetto le restituzioni ed il risarcimento danni.

In particolare, ex art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (oltre che in quello amministrativo) avente ad oggetto le restituzioni o il risarcimento dei danni promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. Limite a tale efficacia è costituito dall'aver il danneggiato esercitato l'azione in sede civile quando non era più ammessa la costituzione di parte civile o comunque dal non averla trasferita in sede penale.

L'efficacia di giudicato di cui all'art. 652 c.p.p. è limitata all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Medesima efficacia ha infine la sentenza irrevocabile di assoluzione emessa all'esito del giudizio abbreviato (442 c.p.p.), se la parte civile ha accettato il rito abbreviato, mentre la sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio, a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare, non produce gli effetti extrapenali di cui all'art. 652 c.p.p., salvo che lo stesso danneggiato ne abbia fatta accettazione anche tacita (ex art. 404 c.p.p.).

Con riferimento ai limiti dell'efficacia extrapenale della sentenza di assoluzione, nei confronti del danneggiato che non sia stato posto in grado di partecipare all'assunzione del mezzo di prova con incidente probatorio, in dottrina si contrappongono in particolare due tesi, sin dai primi commenti della disciplina introdotta con il c.p.p. del 1988.

Per il primo orientamento, più restrittivo, il limite in esame opererebbe nel caso di sentenza fondata unicamente sulla base della prova emergente dal mezzo di prova assunto in sede di incidente probatorio e non nel caso di sentenza fondata anche su altre prove ovvero nell'ipotesi di ripetizione dibattimentale del mezzo di prova assunto in sede di incidente probatorio e sul medesimo oggetto (Paolozzi, 13).

Il contrapposto orientamento alla tesi restrittiva preferisce invece quella per la quale la sentenza comunque non potrebbe produrre l'efficacia prevista dall'art. 652 c.p.p., salvo accettazione della prova da parte del danneggiato e salva l'ipotesi di nuova assunzione in dibattimento, in tutti i casi in cui il mezzo di prova assunto in sede di incidente probatorio sia stato in sede penale utilizzato in senso sfavorevole all'assoluzione dell'imputato (Chiliberti, 537).

Circa i limiti oggettivi dell'efficacia extrapenale, occorre evidenziare che nell'ipotesi di assoluzione perché il fatto non costituisce reato (potremmo aggiungere per motivi differenti dall'essere giustificato perché compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) compete al giudice civile, adito per le restituzioni e/o per il risarcimento del danno, il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (ex plurimis, Cass. III, n. 4764/2016; Cass. III, n. 22883/2007).

I limiti soggettivi, dal canto loro, rilevano non solo nei confronti dell'imputato bensì in ordine al condebitore solidale.

Sempre nell'ambito del giudizio restitutorio o risarcitorio, difatti, il condebitore solidale può opporre al creditore la sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti di altro condebitore, a meno che essa non sia fondata su ragioni personali dell'altro condebitore.

In applicazione di tale principio Cass. IV, n. 4775/2004 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante anche nei confronti della società convenuta la sentenza penale di assoluzione emessa nei confronti del relativo amministratore, con la quale si era accertato che il decesso di un dipendente non poteva essere attribuito alle specifiche condizioni lavorative alle quali era sottoposto presso l'azienda in questione.

Come per quanto detto circa i limiti soggettivi dell'efficacia di giudicato delle sentenze penali di condanna nei giudizi civili, nei quali si controversa sulla sussistenza degli stessi fatti, anche per l'efficacia extrapenale delle sentenze assolutorie può ritenersi che la relativa questione debba comunque essere eccepita dalla parte interessata, se già non costituisce oggetto di domanda (Cass. III, n. 18324/2015). Essa, però, pur dovendo essere espressa, non deve essere necessariamente esplicita, ben potendosi trarre la volontà della parte interessata dal contenuto sostanziale delle deduzioni e delle richieste avanzate (Cass. I, n. 482/1995).

La disposizione di cui all'articolo 652 c.p.p. è costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, successiva all'entrata in vigore del c.p.p. del 1988, nel senso della sua non applicabilità nel caso di sentenze assolutorie ex art. 530 commi 2 e 3 c.p.p., cioè motivate da mancanza o dall'insufficienza della prova.

In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile – come disciplinato dal vigente codice di procedura penale del 1988 (ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p.), a differenza di quello previgente (art. 25) – l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non quando l'assoluzione sia motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o all'attribuibilità di esso all'imputato (ex plurimis, Cass. III, n. 5676/2010; Cass. IV, n. 19559/2006; Cass. IV, n. 9235/2006; Cass. II, n. 17401/2004; Cass. III, n, 7765/2003).

Tale azione non sarebbe preclusa, potrebbe aggiungersi, anche nel caso di assoluzione motivata in forza del dubbio circa la sussistenza di una delle cause di giustificazione richiamate dell'art. 652 c.p.p., in virtù del combinato disposto di tale norma e dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

Pertanto, ai fini di stabilire l'incidenza del giudicato penale nel giudizio civile, il giudice civile deve tenere conto non del solo dispositivo ma anche della motivazione della sentenza penale per individuare la effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula assolutoria utilizzata in dispositivo, ove tecnicamente non corretta (ex plurimis: Cass. IV, n. 4775/2004, in ipotesi di ritenuta erroneità della formula «per non aver commesso il fatto» in luogo della corretta formula «perché il fatto non sussiste»).

Tuttavia, anche l'autorità del giudicato penale, al pari di quello civile, copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione (c.d. «giudicato esplicito»), ma anche le questioni che – sebbene non investite esplicitamente dalla decisione – costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (c.d. «giudicato implicito»). Resta però sempre salva ed impregiudicata (soltanto) la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove (ex plurimis : Cass. IV, n. 4498/2016), che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato (ex plurimis: Cass. IV, n, 19559/2006; Cass. IV, n. 9235/2006).

Proprio alla stregua delle suddette argomentazioni, la Suprema Corte chiarisce che il giudicato penale di assoluzione – con la formula «perché il fatto non sussiste» – preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi – sia pure implicitamente – dal giudicato penale.

In applicazione del principio Cass. IV, n, 19559/2006, in fattispecie relativa all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di un'ulteriore indagine nei confronti dei vertici della società, mancando il presupposto di una loro responsabilità a qualsiasi titolo, essendo stati in sede penale assolti i dipendenti preposti all'officina presso la quale era avvenuto il sinistro, perché il fatto non costituiva reato, ed essendo stato acclarato, in fatto, in quella sede, che l'ambiente di lavoro era conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza e che l'infortunio era avvenuto a causa di una condotta anomala e colposa del lavoratore.

Nello stesso senso anche Cass. IV, n. 9235/2006 che, in fattispecie relativa all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del c.d. «danno differenziale», ha rigettato il motivo di ricorso e confermato sul punto la sentenza impugnata con la quale correttamente era stato ritenuto che la predetta azione dovesse considerarsi preclusa dal giudicato penale di assoluzione, dal reato di lesioni colpose, del legale rappresentante della società datrice di lavoro, per insussistenza del fatto, in dipendenza della ravvisata carenza del nesso causale tra condotta dell'imputato ed evento pregiudizievole, che copriva, quantomeno implicitamente, anche l'addebito di «omessa adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge».

Più di recente, sempre in fattispecie relativa all'azione per il risarcimento del c.d. «danno differenziale» a seguito di infortunio sul lavoro (nella specie proposta nei confronti della società datrice e del responsabile della sicurezza), Cass. IV, n. 4498/2016 ha confermato la sentenza che aveva ritenuto preclusa l'azione a seguito dell'intervenuto giudicato penale di assoluzione, dal reato di lesioni colpose, dell'amministratore delegato della società, giudizio cui i convenuti del processo civile non avevano partecipato.

L'istituto del rinvio al giudice d'appello civile conseguente alla cassazione disposta in sede penale ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p. trova invece applicazione anche in caso di assoluzione "perché il fatto non sussiste" ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., senza che possa configurarsi una violazione del doppio grado di giurisdizione, dal momento che il giudizio che ne deriva è a cognizione piena, celebrato a parità di condizioni dinanzi ad un giudice imparziale ed è assistito dalla garanzia dell'impugnazione, ancorché limitata a questioni di legittimità (Cass. III, n. 25917/2019).

Persiste, invece, nella giurisprudenza penale di legittimità una non tutale uniformità di vedute in merito all’individuazione del giudice competente (civile o penale) in diverse ipotesi ricollegate ad annullamento della sentenza d’appello.

In caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, in particolare, il rinvio per nuovo giudizio, per Cass. pen. IV, n. 11958/2020, va disposto dinnanzi al giudice penale (nello stesso senso, ex plurimis, Cass. pen. IV, n. 12174/2020). In senso sostanzialmente conforme anche Cass.  pen. VI, n. 28215/2020, per la quale In caso di annullamento, per la mancata rinnovazione in appello di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, non essendo applicabile l'art. 622 c.p.p., permanendo, nonostante l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del "giusto processo" di rilievo costituzionale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa (in tal senso si veda anche, ex plurimis, Cass. pen III, n. 14229/2020).In merito è però intervenuta Cass. pen. S.U., n. 22065/2021 chiarendo che In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Per Cass. pen. V, 28848/2020, in caso di annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, il rinvio per il nuovo giudizio va invece disposto, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello. Parimenti, Cass. pen. I, n. 14822/2020 il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (conf., ex plurimis, Cass. pen. IV, n. 13869/2020).

Efficacia di giudicato della sentenza assolutoria azionato anteriormente alla sentenza di primo grado: esclusione

Emerge altresì la questione della rilevanza dell'esito assolutorio del processo penale nel giudizio civile (per le restituzioni e/o per il risarcimento dei danni) nel caso in cui il processo civile sia iniziato anteriormente alla pronuncia della sentenza penale di primo grado e l'azione civile non sia stata trasferita nel giudizio penale, nell'esercizio di una libera facoltà del soggetto danneggiato.

Il quesito di diritto implica l'esegesi dell'art. 652 comma 1, c.p.p., in particolare dell'ultimo inciso («salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 comma 2 c.p.p.»), alla luce di quanto disposto dall'art. 75 c.p.p., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Occorre in particolare rilevare che mentre il previgente sistema si fondava sul principio della prevalenza del processo penale su quello civile, l'attuale impostazione normativa è – al contrario – nel senso che l'inizio o la prosecuzione del procedimento penale non producono effetti sul giudizio civile pendente. Quest'ultimo è difatti sospeso, in quanto pregiudicato in senso tecnico da quello penale, esclusivamente se il danneggiato dal reato si sia tempestivamente costituito parte civile, se ancora in termini, quale chiara estrinsecazione della preferenza del legislatore verso l'autonoma iniziativa in ambito esclusivamente civilistico da parte del pretendente al risarcimento del danno (ex plurimis: Cass. III, n. 15112/2013, per la quale la validità di tale principio non è messa in dubbio da un possibile sostanziale contrasto di giudicati, rispondendo esso ad una scelta di fondo del legislatore del c.p.p. del 1988 che comporta il diritto all'immediato ed autonomo ricorso al giudice civile, svincolando il relativo giudizio dall'esito di quello penale sullo stesso fatto; Cass. I, n. 319/2013; Cass. I, n. 3820/2010; Cass. IV, n. 4775/2004).

Premesso ciò, la Suprema Corte interpreta la clausola di riserva di cui innanzi («salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 comma 2 c.p.p.») evidenziando che lo stesso art. 75 c.p.p. configura il trasferimento in sede penale dell'azione già iniziata in sede civile come una facoltà, con evidente favor per la sua tutela riconoscendogli un vero e proprio potere di opzione per la sede nella quale proseguire la sua azione di risarcimento del danno, in vista delle verosimili legittime rispettive aspettative di successo. Tra le quali aspettative, plausibilmente, a mero titolo di esempio, il Giudice di legittimità evidenzia quelle indotte dal più agevole regime probatorio del giudizio penale rispetto a quello civile, ma, in compenso, dal diverso regime in tema di nesso causale, notoriamente diversificato in modo sensibile – e sostanzialmente a favore del danneggiato – nel processo civile rispetto a quello penale. Ne consegue, prosegue Cass. III, n. 15112/2013, l'impossibilità di considerare la detta facoltà alla stregua di un onere in capo al danneggiato di costituirsi parte civile (che sarebbe altresì non conforme agli artt. 24 e 111 Cost.). Sicché, che l'esito assolutorio del giudizio penale, ancorché definitivo, non ha alcuna influenza nel giudizio civile di danno se quest'ultimo è iniziato prima della sentenza penale di primo grado e l'azione non è stata trasferita, nell'esercizio di una libera facoltà del danneggiato, nel giudizio penale. Quanto detto è peraltro confermato dalla non operatività nella detta ipotesi della pregiudiziale penale di cui all'art. 75 comma 3 c.p.p. (Principio enunciato con riferimento ad un giudizio civile di risarcimento per danni da diffamazione a mezzo stampa, i cui autori erano stati assolti, in sede penale, dall'imputazione elevata a loro carico, in virtù del riconoscimento della causa di giustificazione del diritto di critica).

Rapporti tra giudizio penale e giudizio civile con particolare riferimento a colpa e nesso di causalità ed ammissibilità della prova testimoniale

Il peculiare modo di atteggiarsi nei differenti settori civile e penale del nesso causale e della colpa implicano conseguenze rilevanti anche in merito all'efficacia extrapenale della sentenza (di assoluzione o di condanna) nei giudizi restitutori o di danno ed ai relativi limiti (positivi e negativi).

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice civile, allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p. è tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, pur non ostando al risarcimento il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.

Ne consegue, per la Suprema Corte, che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, documentale nel caso di cui all'art. 651 c.p.p. o soltanto orale, nei casi in cui il reato si sia estinto per una delle cause previste dalla legge, o non si sia proceduto per difetto di querela o di imputabilità; prova che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi (Cass. III, n. 13972/2005)

Con particolare riferimento all'accertamento del nesso causale (materiale), invero, il giudizio civile non è informato al «principio fondamentale» in base al quale «solo una certezza o un'alta percentuale probabilistica» possono fondare la responsabilità, bensì al criterio, che si fonda sulla relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, della «preponderanza dell'evidenza» o «del più probabile che non» (anche detto della «probabilità relativa»), ispirato alla regola della «normalità causale». Per converso, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, quello penale e quello civile, nel processo penale vige la regola della «prova oltre il ragionevole dubbio», cioè «dell'elevato grado di credibilità razionale prossimo alla certezza» (ex plurimis, per la regola della «preponderanza dell'evidenza» o «del più probabile che non», con particolare riferimento alla responsabilità medica, tra le più recenti: Cass. III, n. 7768/2016; Cass. III, n. 11789/2016; Cass. III, n. 19213/2015; nello stesso senso, tra le tante: Cass. III, n. 12686/2011; Cass. III, n. 3847/2011; Cass. III, n. 21619/2007).

Precisano difatti le Sezioni Unite che in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata. In forza di esso, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili. Ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi. Nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige, difatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non» mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio (cfr., Cass. S.U., n. 576/2008, con riferimento a responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per danni da emotrasfusione; per il nesso di causalità nel processo penale si veda, ex plurimis, Cass. pen. S.U., n. 30328/2002).

Già antecedentemente al detto arresto delle Sezioni Unite, la Suprema Corte chiarisce che, nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del «più probabile che non». Esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo, colpevolezza (ex plurimis, Cass. III, n. 21619/2007).

Parte della dottrina manifesta forti perplessità in merito all'operatività del principio del «più probabile che non», non essendo il nesso causale adeguatamente descritto da criteri che esprimano una correlazione probabilistica (Taruffo, 113).

Si ritiene altresì che giudice civile non possa accontentarsi di una «minore» certezza probatoria, apparendo ciò in contrasto con il principio che richiede comunque l'accertamento del fatto per il quale il soggetto è condannato (Bianca, 2011, 133).

Autorevole dottrina, propugnando la tesi del rischio specifico, evidenzia che le norme che sanciscono la responsabilità di chi «cagiona» il danno (artt. 2043 e ss. c.c.) sono suscettibili di essere interpretate nel senso che il nesso eziologico tra danno e fatto sussiste quando il danno è la realizzazione di un rischio specifico creato da quel fatto. Tale criterio non escluderebbe ma integrerebbe quello della regolarità causale (o normalità causale), per il quale il nesso eziologico è accertato se il danno è la normale conseguenza di un fatto. Sicché, nel caso in cui il danno non risulti essere la normale conseguenza di un fatto, il nesso causale deve ritenersi comunque sussistente nel caso in cui il danno realizzi il rischio specifico creato da quel fatto (Bianca, 2012, 146).

Le suddette differenze tra processo civile e processo penale, proprio in merito al diverso atteggiarsi (non solo dell'elemento della colpa ma) anche delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale (che in sede civile ha valenza normativa ed in materia penale naturalistica), caratterizzano altresì i rapporti tra i due giudizi. Ciò implica che l'assoluzione dell'imputato secondo la formula «perché il fatto non sussiste» non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato la decisione con la quale il giudice di merito sul presupposto dell'intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto, in via definitiva, di due medici dal delitto di lesioni personali, ne aveva per ciò solo escluso – ai sensi dell'art. 652 c.p.p. – la responsabilità civile, omettendo di valutare l'incidenza del loro contegno rispetto sia alla lamentata lesione dell'autonomo dritto del paziente ad esprimere un consenso informato in ordine al trattamento terapeutico praticatogli, sia all'accertata mancata disinfezione della camera operatoria, all'origine della contaminazione ambientale individuata come causa del danno alla salute dal medesimo subito (Cass. III, n. 8035/2016).

Medesime argomentazioni valgono con riferimento alla rilevanza extrapenale della sentenza di condanna e finanche in ordine alla concausa umana colposa.

L'ambito di efficacia del giudicato penale trova in particolare fondamento nella distinzione tra responsabilità penale e responsabilità civile ed in specie nella differenza di accezioni della causalità.

Nel diritto penale, difatti, costituendo il punto di riferimento la condotta del reo, opera un nesso causale in senso naturalistico, sia pure nei limiti della recezione nel sistema normativo, nel diritto civile, orientato nella direzione della riparazione del danno, domina una causalità normativa, che rinvia alla nozione di imputazione giuridica del danno. Ne consegue una diversa rilevanza della concausa umana colposa la quale, per un verso, a norma dell'art. 41 c.p. non esclude la responsabilità penale e, per altro verso, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. Sicché, conclude Cass. III, n. 4208/2017, l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato, in quanto non esclude la responsabilità penale del danneggiante, non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p. e non può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento (in senso conforme si veda, ex plurimis, Cass. III, n. 4504/2001.

All'esito della disamina di cui innanzi potrebbe forse ritenersi definitivamente abbandonato il pur consolidato precedente orientamento per il quale la sentenza penale di assoluzione, per avere il giudice escluso il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, preclude l'azione civile per il risarcimento del danno, non essendo consentito al giudice civile ricostruire gli accadimenti in modo da postulare l'esistenza di detto elemento, ancorché sotto altra prospettiva (ex plurimis: Cass. II, n. 17401/2004; Cass. III, n. 3006/2001; Cass. III, n. 6036/1997; Cass. n. 6553/1991; Cass. III, n. 2160/1998).

Tale orientamento, perlomeno nell'assolutezza del principio che afferma e nella perentorietà della sua applicazione, sembrerebbe difatti non considerare le peculiarità che assume il nesso di causalità ed in particolare il suo accertamento nel giudizio civile rispetto a quello penale, perlomeno come evidenziate dalla successiva giurisprudenza nei termini innanzi evidenziati.

Nel corso del 2019, con plurime statuizioni, la Suprema Corte ha chiarito i rapporti tra l'annullamento della sentenza penale, a soli effetti civili, e le regole informanti il successivo processo civile di riassunzione ex art. 622 c.p.p.

Cass. III, n. 15859/2019 , ha difatti precisato che nel giudizio civile di rinvio exart. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.

Per Cass. III, 16916/2019, da quanto innanzi consegue altresì che non è consentita, nel detto giudizio di rinvio, l'"utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie. In senso difforme si era invece in precedenza pronunciata Cass. III, n. 13068/2004, per la quale la parte civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all'interno del processo penale una norma come l'art. 246 c.p.c., e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa. Tale testimonianza conserva il suo valore anche quando, con l'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio, exart. 622 c.p.p., giacché in tal caso continuano ad applicarsi, in parte qua, le regole proprie del processo penale e la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, deve essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate.

Ulteriore conferma dell'impostazione di cui innanzi proviene da Cass. III, n. 25917/2019. Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia della corte d'appello adita, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione, su ricorso delle parti civili, della sentenza di assoluzione di un medico imputato di omicidio colposo per avere prematuramente dimesso un paziente operato alla mano e deceduto per emorragia interna che, rivalutando il fatto dal punto di vista civilistico, aveva ritenuto provata la grave negligenza del sanitario consistita nell'incompleta, imprudente e imperita valutazione del complesso quadro clinico in cui versava la vittima in quanto tossicodipendente e affetta da gravi patologie.

Qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni. Nei termini di cui innanzi Cass. III, n. 25918/2019 per la quale, ove però l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell'illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo. In applicazione del principio, la detta Suprema Corte ha confermato la decisione con la quale il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. aveva ritenuto sussistente la responsabilità civile di un direttore di banca per non avere vigilato sul dipendente della propria filiale che, delegato dalle vittime, aveva emesso e incassato numerosi assegni circolari e bancari di ingente importo privi di bene fondi e in assenza di provvista sul conto corrente delle deleganti, nonostante il giudice penale ne avesse escluso la responsabilità a titolo di concorso nel reato di appropriazione indebita per assenza del dolo.

Con specifico riferimento al profilo probatorio, poi, Cass. III, n. 32784/2019, ritiene che gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (nella specie, esame autoptico), ancorché inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del "thema probandum" e sono soggetti alle regole del rito civile sull'acquisizione della prova; pertanto, il mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento penale di provenienza non determina effetti sulla consulenza tecnica d'ufficio che tali accertamenti abbia considerato, a meno che il contraddittorio non sia stato garantito neanche nel processo civile dove la prova è acquisita e che la nullità relativa derivante da tale vizio sia stata eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della relazione. Proprio in applicazione dell'evidenziato principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'utilizzabilità della c.t.u. fondata su un esame autoptico disposto in sede penale in difetto di previo avviso agli indagati, sebbene la parte interessata non ne avesse tempestivamente eccepito la nullità, limitandosi a svolgere contestazioni sulla legittimità dell'acquisizione della prova nel processo di provenienza.

Efficacia di giudicato della sentenza penale negli altri giudizi (diversi da quelli restitutori e risarcitori)

Come già evidenziato, i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile (oltre che amministrativo) non avente ad oggetto le restituzioni ed il risarcimento dei danni sono regolati dagli artt. 75 e 654 c.p.p.

Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Tale efficacia si esplica però quando si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché si tratti di fatti accertati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Resta però sempre impregiudicata la qualificazione giuridica dei fatti medesimi (Cass. n. 3713/2009).

In applicazione del principio, in fattispecie caratterizzata da assoluzione del datore di lavoro dall'imputazione di omesso versamento delle ritenute previdenziali «perché il fatto non sussiste», Cass. IV, n. 3713/2009 ha escluso che il vincolo del giudicato penale nel giudizio civile potesse riguardare la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, in termini di subordinazione o di autonomia, ed ha pertanto respinto il motivo di ricorso con il quale si addebitava all'impugnata sentenza il vizio di violazione dell'anzidetto giudicato.

Cass. II, n. 16080/2016 ha altresì escluso che l'accertamento a mezzo testimoni della simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare, avvenuto in un giudizio ex art. 633 c.p. definito con sentenza di assoluzione, passata in giudicato, del simulato alienante-occupante, potesse essere invocato nel successivo giudizio civile di rilascio del medesimo immobile.

Per converso, esplica efficacia di giudicato, nel giudizio civile avente ad oggetto l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, la sentenza penale che abbia accertato la non autenticità delle sottoscrizioni dei promittenti alienanti in calce al preliminare, in quanto apposte su di un foglio che nascondeva il testo della scrittura, controvertendosi intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e in relazione ai quali era stata proposta incidentalmente querela di falso (Cass. II, n. 8303/2015).

Sempre argomentando dal limite della necessaria sovrapponibilità dei fatti (del giudizio penale e di quello civile), Cass. II, n. 4961/2010 ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto ininfluente il giudicato penale di assoluzione, in relazione ad un'imputazione di costruzione in difformità rispetto alla concessione, nel giudizio civile avente ad oggetto la demolizione di opere eseguite in violazione della disciplina legale sulle distanze.

In merito al rilievo ex art. 654 c.p.p. delle formule assolutorie, quindi sempre sul versante degli eventuali limiti oggettivi dell'efficacia extrapenale, Cass. I, n. 5220/1992 ha ritenuto che, nella controversia promossa per il pagamento di indennizzo in forza di polizza assicurativa contro il furto o la rapina, la sentenza con la quale il giudice penale abbia assolto l'assicurato per insufficienza di prove dall'imputazione di simulazione di reato, sulla base dell'accertamento dubitativo dell'effettiva perpetrazione di detto reato in suo danno, possa essere invocata dall'assicurato quale giudicato vincolante idoneo ad escludere l'indicato obbligo d'indennizzo. Non rileverebbe altresì in senso contrario il venir meno della detta formula dubitativa per l'entrata in vigore dell'attuale c.p.p. nelle more del giudizio civile avente ad oggetto tale obbligo. Nella fattispecie in esame non viene difatti in discussione l'efficacia ai fini penali di siffatta formula assolutoria, passata in giudicato sotto il vigore dell'abrogato c.p.p., ma esclusivamente le valutazioni giudiziali di determinate situazioni di fatto, al solo e diverso fine di evitare discordanze tra giudicato penale e giudicato civile, cui l'art. 654 c.p.p. è preposto (senza discostarsi dall'art. 28 del c.p.p. del 1930).

Con particolare riferimento invece ai limiti soggettivi dell'efficacia extrapenale in esame, l'art. 654 c.p.p., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione (Cass. II, n. 4961/2010; nello stesso senso si vedano, ex plurimis: Cass. II, n. 7048/1993 e Cass. II, 6164/1992, le quali però esplicitamente argomentano dalla circostanza per la quale l'art. 654 c.p.p. ha sostanzialmente riprodotto l'art. 28 del previgente c.p.p., così come risultante all'esito dell'intervento della consulta con Corte cost. n. 55/1971, avente il fine di evitare discordanze tra giudicato penale e giudicato civile).

Ne consegue peraltro che nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento disciplinare, intimato ad un lavoratore sulla base di un fatto per il quale sia stata esercitata l'azione penale, il giudice civile non è vincolato dal giudicato penale ed è quindi abilitato a procedere autonomamente alla valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale del datore di lavoro, che pure era stato posto in condizione di farlo (Cass. IV, n. 17652/2007).

Sempre in forza dei limiti soggettivi, Cass. III, n. 11352/2014, con riferimento al giudizio civile di opposizione ad ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo, ha escluso l'opponibilità della sentenza irrevocabile di assoluzione del supposto trasgressore, «per non aver commesso il fatto», a soggetti non intervenuto nel relativo processo penale, nella specie all'ente impositore.

Parimenti la Suprema Corte ha ritenuto che nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione della sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari (art. 3 della l. n. 898/1986) l'efficacia del giudicato penale di assoluzione del presunto trasgressore, nella specie per il reato di truffa aggravata, non potesse essere estesa nei confronti della P.A. adottante il provvedimento sanzionatorio la quale, non essendosi costituita, non aveva partecipato al procedimento penale (Cass. II, n. 17907/2008).

Preme infine evidenziare se ed in quali limiti la deduzione del giudicato ex art. 654 c.p.p. possa legittimare, in sede di ricorso per cassazione, la produzione di nuova documentazione (ex art. 372 c.p.c.), in particolare proprio della sentenza penale che si assume essere divenuta irrevocabile.

In merito la suprema Corte evidenzia che il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all'art. 372 c.p.p., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti. In tali casi, conclude il Giudice di legittimità, il giudicato non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all'affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità. Ne consegue che va in questi casi ritenuta l'inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all'ambito previsionale dell'art. 372 c.p.c. (Cass. IV, n. 23483/2010)

Limiti oggettivi dell'efficacia extrapenale operano anche con riferimento al processo tributario.

In esso difatti la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula «perché il fatto non sussiste», non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, pur potendo essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (Cass. V, n. 10578/2015).Cass. V, n. 2938/2015 precisa che la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l'accertamento degli uffici finanziari rappresenta, nel processo tributario, un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva.

L'efficacia probatoria della sentenza penale nel processo civile

Premesso quanto innanzi evidenziato circa i limiti (oggettivi e soggettivi) dell'efficacia extrapenale (di giudicato) della sentenza penale (di condanna, di assoluzione e finanche di proscioglimento), occorre ora verificare il ruolo in termini probatori che l'accertamento in sede penale potrebbe esplicare nel giudizio civile.

Con particolare riferimento al giudizio civile per danni derivanti dal reato invece escluso con sentenza penale irrevocabile, la Suprema Corte muove dal principio fatto proprio dal nuovo c.p.p. della (quasi) completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile per chiarire che, nel caso in cui non operi l'efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p., il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (ex plurimis: Cass. IV, n. 287/2016; Cass. civ. III, n. 15112/2013; Cass. IV, n. 1095/2007; Cass. II, n. 6478/2005; Cass. II, n. 27494/2009).

A ciò si aggiunge però che in sede civile si possono legittimamente utilizzare, quali fonti di convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza irrevocabile così come si può fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede. A tale ultimo fine il giudice deve procedere al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavare le circostanze acquisite in sede penale dalla sentenza o, se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico. Tale possibilità, chiosa la Suprema Corte, non comporta però anche un obbligo per il giudice civile – in presenza di un giudicato penale – di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (ex plurimis: Cass. IV, n. 287/2016; Cass. III, n. 15112/2013; Cass. II, n. 27494/2009; Cass. II, n. 6478/2005 la quale ha confermato la decisione impugnata che, nel dichiarare apocrifo il testamento olografo impugnato di falso, aveva utilizzato soltanto le prove acquisite nel giudizio civile, senza valutare gli elementi raccolti nel processo penale, all'esito del quale il beneficiario delle disposizioni testamentarie era stato assolto dall'imputazione di avere falsificato il testamento).

Le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, in definitiva, costituiscono elementi o argomenti di prova nel processo civile, in quanto raccolti «con le garanzie di legge» nel giudizio penale. Sicché, proprio tale loro equiparazione ad un qualsiasi altro elemento probatorio, valutabile dal giudicante, lascia intatti i poteri del giudice civile al riguardo anche con riferimento a ciascuna delle risultanze acclarate od all'accertamento nel suo complesso operato dal giudice penale (ex plurimis, Cass. III, n. 15112/2013 che enuncia il principio con riferimento ad un giudizio civile di risarcimento per danni da diffamazione a mezzo stampa, i cui autori erano stati assolti, in sede penale, dall'imputazione elevata a loro carico, in virtù del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica).

I principi di cui innanzi, in forza dell'iter logico-giuridico ad essi sotteso, ancorché con i dovuti limiti (anche soggettivi) ed i necessari adattamenti, potrebbero ritenersi operanti in tutti i casi in cui la sentenza penale non esplichi efficacia di giudicato nel processo penale, anche se di condanna e non assolutoria (o di proscioglimento ex art. 651-bis c.p.p.), oltre che con riferimento a sentenze penali esplicanti la detta efficacia ed in merito ad elementi probatori afferenti a «fatti» che per legge esulano da essa, sempre che in detti procedimenti sia tutelato il diritto di difesa ed il contraddittorio.

Un limite, ad esempio, potrebbe rinvenirsi, sempre con riferimento a sentenze non esplicanti efficacia di giudicato extrapenale (assolutorie o meno), nell'ipotesi di mezzo di prova assunto in sede penale con lo strumento dell'incidente probatorio ove il danneggiato non sia stato posto in condizione di partecipare, salva la riassunzione in dibattimento dello stesso mezzo di prova in merito agli stessi fatti.

In tale caso, con riferimento al quale non opera l'efficacia extrapenale della relativa sentenza salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita (art. 404 c.p.p.), si potrebbe difatti dubitare della possibile utilizzabilità dei relativi elementi probatori da parte del giudice civile, ancorché alla stregua di meri argomenti di prova.

Sembrerebbero potersi argomentare gli evidenziati effetti espansivi dell'interpretazione della Suprema Corte, oltre che dall'acclarata efficacia probatoria della sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, anche da un recente arresto di legittimità. Per esso difatti proprio il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651-bis e 654 c.p.p., esclude l'obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale ma non giustifica, da parte di questi, la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive, che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile (Cass. III, n. 1665/2016).

Efficacia probatoria della sentenza di applicazione di pena nel processo civile

Particolare attenzione merita altresì la tematica dell'efficacia probatoria, nel processo civile (come in quello amministrativo) della sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti che, ex artt. 651, 444 e 445 c.p.p., non produce effetto di giudicato anche nelle ipotesi in cui sia emessa all'esito del dibattimento.

In merito rileva l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Esse chiariscono che la sentenza in esame costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione.

Pertanto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova.

In applicazione del principio, Cass. S.U., n. 17286/2006, anche se in fattispecie relativa a responsabilità disciplinare di un avvocato, ha confermato la condanna resa dal Consiglio nazionale forense, non avendo il ricorrente indicato quali elementi probatori a suo favore avesse sottoposto al giudice di merito al fine di spiegare perché avesse – pur innocente – accettato una pena patteggiata per il reato di concussione continuata (in termini perfettamente conformi anche Cass. S.U., n. 21591/2013, sempre in fattispecie relativa a responsabilità disciplinare di un avvocato ma con riferimento ad un'applicazione di pena per il reato di calunnia).

Con particolare riferimento invece alla rilevanza probatoria nel giudizio civile, sempre in applicazione dell'esposto principio, Cass. IV, n. 3980/2016, in fattispecie relativa ad una richiesta di rendita per un infortunio in itinere, ha confermato la sentenza di rigetto che aveva ritenuto idonea ad interrompere il nesso causale tra evento ed attività lavorativa la condotta del lavoratore che aveva patteggiato la pena per il reato di danneggiamento ai danni dell'altra vettura coinvolta nel sinistro stradale (facendo esplicito riferimento alla circostanza per la quale la sentenza ex artt. 444 c.p.p. presuppone comunque un'ammissione di colpevolezza). Cass. IV, n. 23906/2011 ha invece cassato con rinvio la sentenza di merito che, in un processo per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, aveva semplicemente escluso ogni rilevanza civile della sentenza di patteggiamento resa dal giudice penale nei confronti del datore di lavoro (si vedano, ex plurimis; Cass. III, n. 2695/2017; Cass. III, n. 9456/2013; Cass. VI, n. 26226/2011).

All'esito della disamina di cui innanzi, può ritenersi l'opposto orientamento isolato e comunque non più riproposto successivamente all'intervento delle Sezioni Unite.

Esso muove dalla considerazione per la quale la sentenza ex art. 444 c.p.p. non è ontologicamente equiparabile ad una sentenza di condanna, anche se ad essa normativamente equiparata (ex art. 445 comma 1, c.p.p.), traendo origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene l'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ne conseguirebbe l'impossibilità di far discendere dalla detta sentenza la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e, quindi, l'impossibilità di ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile.

In applicazione di tale principio, Cass. IV, n. 6047/2003 ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge o per illogicità della motivazione, la sentenza impugnata per la mancata utilizzazione delle circostanze che sarebbero emerse dalla sentenza di patteggiamento, né sindacabile il mancato apprezzamento, ai fini del giudizio civile, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.p., delle risultanze probatorie e documentali concernenti circostanze emerse nel procedimento penale.

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2012; Bianca, Il nesso causale: una nozione oscura in cerca di chiarezza, in Leçons du Droit Civil - Mélanges en l'honneur de François Chabas, Bruxelles, 2011; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 1993; Comoglio, L'azione civile nel processo penale e le strategie di tutela del diritto al risarcimento, in Nuova giur. civ. comm. 2001, II; Giannini, L'azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura penale, Milano 1990; Paolozzi, L'incidente probatorio, in Giust. pen. 1990, 1; Taruffo, La prova del nesso causale, in Riv. crit. dir. priv. 2006.

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