Decreto legislativo - 9/04/2003 - n. 70 art. 2 - (Definizioni)

Francesco Agnino

(Definizioni)

Art. 2

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; .

b) "Prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l 'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per se uno stabilimento del prestatore;

d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;

e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

f) "comunicazioni commerciali ": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per se comunicazioni commerciali :

1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;

2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;

g) "professione regolamentata ": professione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.319 ;

h) "ambito regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne :

1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;

2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.

2. L 'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:

a) le merci in quanto tali, nonché le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;

b) la consegna o il trasporto delle merci ;

c) i servizi non prestati per via elettronica.

3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.

Inquadramento

Per servizi della società dell'informazione — ai sensi della direttiva CE n. 34/98 modificata dalla direttiva 48/98 — si deve intendere: qualsiasi servizio, prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, cioè della persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, anche per ricercare o rendere accessibili delle informazioni.

Al contrario, internet provider (a seguire, più sinteticamente, provider) può definirsi la persona fisica o giuridica che svolge una attività economica on-line consistente nell'erogazione di servizi della società dell'informazione in favore di destinatari che agiscono per scopi professionali, oppure non, e che possono essere tenuti, oppure non, a corrispondergli una remunerazione. Si tratta di una nozione amplissima, idonea a ricomprendere al suo interno i più diversi operatori della rete, quali gestori di mercati on-line, motori di ricerca, forum, social network, banche dati, giornali elettronici.

In particolare, il termine Access Provider (o taluni casi anche Mere Conduit) individua il soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete telematica. Il compito dell'Access Provider è per lo più quello di accertare l'identità dell'utente che richiede il servizio, di acquisirne i dati anagrafici, e, quindi, di trasmettere la richiesta all'Autorithy Italiana affinché provveda all'apertura del relativo sito web. L'Access Provider può anche limitarsi a concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente sul disco fisso del proprio elaboratore. [...] Il Content Provider è l'operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici) caricandole sulle memorie dei computers server e collegando tali computers alla rete. Content provider è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare una pagina web immessa in rete dal proprio cliente (Trib. Bologna, 22 febbraio 2001, n. 331).

Tra i Provider si distinguono: i content provider (fornitore di contenuti, autore quindi anche dei contenuti pubblicati sui propri server), i network provider (fornitore di accesso alla rete attraverso la dorsale internet), gli access provider (offre alla clientela l'accesso ad internet attraverso modem o connessioni dedicate), gli host provider (fornisce ospitalità a siti internet), i service provider (fornisce servizi per internet, come accessi o telefonia mobile), i cache provider (immagazzina dati provenienti dall'esterno in un'area di allocazione temporanea, la cache, al fine di accelerare la navigazione in rete).

Bibliografia

Bugiolacchi, Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell'interessato?, in Resp. civile e prev. 2016; Bugiolacchi, Ascesa e declino della figura del provider «attivo»? riflessioni in tema di fondamento e limiti del regime privilegiato di responsabilità dell'hosting provider, Resp. civile e prev. 2015; Bugiolacchi, (Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi controllo e conoscenza dell'illecito), in Resp. civile e prev. 2010; Citarella, Diritto all'oblio e rilevanza del tempo, in Resp. civile e prev. 2016; Cocuccio, La responsabilità civile per fatto illecito dell'internet provider, in Resp. civile e prev. 2015; Contaldo, La tutela del diritto d'autore nel settore audiovisivo e la responsabilità civile degli Isp, in Dir. aut. 2015; Finocchiaro, Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2014; Guardì, La responsabilità dell'inserzionista e del service provider nell'ambito del keyword advertising, in Giur. comm. 2015; Rossello, Riflessioni de jure condendo in materia di responsabilità del provider, in Dir. infor. 2010; Tosi, La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi «Google Suggest» per errata programmazione del software di ricerca e «Yahoo! Italia» per «link» illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind. 2012; Salerno, Il diritto all'oblio nella più recente giurisprudenza, in giustiziacivile.com, 7 marzo 2014.

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