Decreto legislativo - 3/04/2006 - n. 152 art. 301 - (Attuazione del principio di precauzione)(Attuazione del principio di precauzione) 1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. 2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a séguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. 3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale. InquadramentoIl principio di precauzione, ex art. 301 d.lgs. n. 152/2006, i cui tratti giuridici si individuano lungo un percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi-carattere necessario delle misure adottate, presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura (Cons. Stato n. 6250/2013). In tal senso si è così statuito che in situazioni di inquinamento idrico in atto da sostanze cancerogene, l'art. 301 d.lgs. n. 152/2006 consente al Ministero dell'ambiente di individuare valori limite più restrittivi di quelli individuati dalla tabella 5 allegata al codice dell'ambiente, cui l'autorità amministrativa non è vincolata (T.A.R. Lombardia n. 4882/2010). Principio di precauzione e tutela cautelareA tutela di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, sono possibili azioni inibitorie nei confronti della p.a. con il rimedio del ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ma il giudice non può sostituirsi alla stessa nello stabilire quali condotte assumere per raggiungere l'obiettivo del miglioramento ambientate, se le misure richieste non rientrano in un'attività vincolata e puntualmente predeterminata dalla legge (Trib. Milano, 13 giugno 2006). Va confermata in sede di reclamo, nonostante nelle more del procedimento cautelare sia sopravvenuta una norma che dispone in modo generico l'attivazione di un sito da destinare a discarica nel territorio dello stesso comune (nella specie, il comune di Serre) nel quale la p.a. competente aveva individuato il sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti (nella specie, la località Valle della Masseria), l'ordinanza con cui sono state inibite in via cautelare la costruzione e la messa in opera di una discarica di rifiuti, qualora l'amministrazione abbia disposto l'accesso al luogo di tecnici, senza aver dimostrato che la realizzazione dell'opera non comporti rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente e senza aver allegato le ragioni per cui il sito era stato scelto nonostante si trovasse in un'area di notevole interesse pubblico e in una zona umida di rilevanza internazionale (Trib. Salerno, 1° giugno 2007). 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