Decreto legislativo - 3/04/2006 - n. 152 art. 306 bis - Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale 1

Francesco Agnino

Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale 1

1. Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva in sede amministrativa2.

2. La proposta di transazione di cui al comma 1:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità.

In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo. Della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni.

Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

[2] Comma modificato dall'articolo 53, comma 2-quater, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Inquadramento

La tutela risarcitoria-sanzionatoria, introdotta dalla l. 8 luglio 1986, n. 349, non si è dimostrata idonea ad attuare i principi comunitari di gestione dell'ambiente e, soprattutto, a soddisfare le accresciute esigenze di tutela ambientale conseguenti al costante incremento delle attività inquinanti ed al progressivo diffondersi di una coscienza ambientale.

In tale prospettiva di potenziare la tutela dell'ambiente, il legislatore ha ritenuto di introdurre una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie, denominata transazione.

Il nuovo strumento legislativo, oltre a rispondere alle esigenze di anticipare e garantire una effettiva e più efficace tutela ambientale, consente di evitare, o meglio, di prevenire, i tempi e gli oneri dell'azione risarcitoria in forma specifica o per equivalente patrimoniale (art. 311) o dell'ordinanza ministeriale (art. 312 ss.) che, sino alla suddetta riforma, hanno costituito gli strumenti per il ripristino — risarcimento del danno ambientale (Scardina, 203).

La scelta di attribuire al Ministero dell'ambiente anche il compito di soprintendere la procedura transattiva è, infatti, determinata non solo dalla circostanza che esso è l'unico soggetto competente ad intraprendere le iniziative per il ripristino-risarcimento del danno ambientale, ma, innanzitutto, dal fatto che il medesimo è, ai sensi dell'art. 252 d.lgs. n. 152/2006, unico legittimato agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio dei Sin (T.A.R. Sardegna n. 1809/2007, a mente del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi, nell'ambito del procedimento di bonifica, ai sensi del comma 4 dell'art. 252, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, delle Regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati).

L'azione del Ministero dell'ambiente deve, quindi, ispirarsi all'interesse nazionale il cui richiamo nella definizione dei Sin, appare, almeno in apparenza, in un certo senso, anacronistico, sia a seguito della riforma della Carta costituzionale con l. n. 3/2001, sia in considerazione degli interessi specifici dei quali le Regioni, nel cui territorio sono ubicati i siti inquinati, sono portatrici.

In definitiva, la transazione ambientale mira a garantire, oltre che una efficace tutela dell'ambiente ed il più celere riutilizzo delle aree inquinate, una riduzione dei costi ambientali intesi non solo come oneri di bonifica o ripristino, ma anche come spese amministrative e di giudizio, altrimenti gravanti sulla collettività.

Tuttavia, si deve sottolineare come in dottrina non è mancato chi ha evidenziato che se la a transazione determina un risparmio di spesa in quanto evita, limitatamente alle ipotesi di interventi di bonifica e messa in sicurezza dei Sin, allo Stato, o meglio alla collettività, di sostenere i costi-tempi della giustizia ordinaria, dall'altro, a carico del trasgressore l'onere ripristinatorio e risarcitorio è limitato al danno già prodotto, con esclusione, quindi, dei danni ulteriormente verificabili nel corso del tempo (c.d. danni futuri) a causa della medesima condotta inquinante; danni che non sono agevolmente prevedibili ovvero che non costituiscono conseguenza diretta di quelli già manifestatisi.

La stipula ed il successivo adempimento dell'accordo transattivo comportano l'abbandono del contenzioso pendente e precludono ogni ulteriore azione di rimborso delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché l'azione risarcitoria per il danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 l. n. 339/1986, e della parte VI del d.lgs. n. 152/2006. C'è quindi il rischio che rimangano impuniti i danni ambientali prodotti a lunga distanza di tempo dal compimento della condotta inquinante. Ciò che viene risarcito è esclusivamente il danno intrinseco valutato sulla base dei costi necessari per ripristinare la situazione ambientale ovvero, in presenza di danni irreversibili, l'equivalente patrimoniale.

Dal punto di vista normativo, la transazione potrebbe quindi, con una sostanziale elusione del principio «chi inquina paga», precostituire una via di fuga per l'operatore che pone in essere la condotta inquinante nel convincimento, di poter inquinare e poi pagare un importo ridotto inserendo, peraltro, le relative somme tra i costi di produzione da scaricare sul consumatore (Scardina, 225).

La c.d. transazione ambientale: connotati civilistici

La transazione « ambientale » è definibile, ai sensi dell'art. 1965 c.c., come un contratto con il quale le parti (Ministro dell'ambiente e responsabili del danno ambientale) risolvono o prevengono una lite sorta o che può insorgere tra loro  attraverso «reciproche concessioni». La natura contrattuale della transazione in esame si evince, oltre che dal testo della l. 3/2009 che, riferendosi alle fasi precedenti alla stipula, la definisce come schema di contratto (art. 2, commi 1, 2 e 4), dalla sostanziale posizione di parità tra le parti, messa volutamente in risalto dal legislatore, attraverso un apposito inciso, in base al quale il Ministro dell'ambiente predispone lo schema di contratto che viene concordato con le imprese interessate (art. 2, comma 1).

Presupposto di entrambe le tipologie di transazione — quella regolata dal c.c.   e quella dell'art. 306-bis d.lgs. n. 152/2006 — è costituito dalla lite  da intendersi, quale conflitto, o meglio, contrasto tra pretese giuridiche  (come specificato al comma 2 dell'art. 1965 c.c., si tratta di una pretesa che si fonda su un interesse giuridico astrattamente tutelabile alla quale si contrappone una contestazione, con identiche caratteristiche, ma diretta a conseguire un interesse opposto); il fine della transazione è quello della composizione di una lite attuale (e non necessariamente giudiziale) o potenziale (cioè che può in futuro insorgere tra le parti) mediante il suo superamento o la sua prevenzione. La transazione, infatti, non tende ad accertare chi ha torto e chi ha ragione, ma a realizzare la composizione della lite che risponde ad un bisogno di pace, da soddisfarsi con la previsione di una nuova regola alla quale sottoporsi 

Analogamente, Consiglio di Stato ha evidenziato che l'oggetto della transazione ambientale non è rappresentato dal bene-ambiente o più in generale dall'integrità attuale dell'ambiente  di cui né lo Stato né gli Enti territoriali minori possono disporre, bensì dalla azione civile risarcitoria nascente da un fatto illecito già realizzato ovvero dall'obbligazione civile nascente da un fatto illecito collocato nel passato e per il quale la menomazione dell'integrità ambientale è già storicamente avvenuta che rientrano, invece, nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, parere 18 maggio 2001, n. 426/2001).

I caratteri pubblici della transazione ambientale

Elemento specifico della transazione ambientale rispetto alla transazione disciplinata dal Codice civile è la natura pubblica della parte contraente che condiziona in maniera rilevante la fase di formazione del contratto per la quale si rende necessaria la predisposizione di controlli e pareri.

Nel caso in esame, parte dell'accordo è il Ministro dell'ambiente che, seppur in posizione di parità rispetto al privato considerato responsabile del danno ambientale, svolge un'attività amministrativa c.d. di diritto privato  (T.A.R. Campania n. 1590/2004, secondo cui una volta che l'ente, nell'esercizio della propria autonomia negoziale ponga in essere atti di transazione, soggetti alla normale disciplina civilistica, questi vengono sottratti ad ogni possibilità successiva di rimozione mediante provvedimenti amministrativi di autotutela, mancando il potere di incidere autoritativamente sugli effetti di un negozio privatistico) finalizzata al perseguimento di interessi pubblici   (T.A.R. Puglia n. 205372008: il procedimento di volontà contrattuale della P.A. non si svolge esclusivamente sul piano del diritto privato e ciò perché accanto ad una serie negoziale che consta di atti privatistici ve n'è una procedimentale), nel caso di specie quello della salvaguardia e della tutela del bene ambientale. Gli atti posti in essere dal Ministro dell'ambiente, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, sono, infatti, soggetti al rigido controllo di organi tecnici ed al parere dell'Avvocatura generale dello Stato — a differenza dei corrispondenti atti di soggetti privati — nonché al limite funzionale della rispondenza dell'interesse pubblico  (Cons. Stato n. 5365/2004) ed ai principi costituzionali dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. Ciò comporta che alla stipulazione del contratto di transazione si possa pervenire attraverso una procedura che in parte l'accomuna a quella della evidenza pubblica, disciplinata da norme pubblicistiche, a garanzia dell'oculatezza dell'azione della Pubblica amministrazione.

L'attività di predisposizione dello schema di contratto svolta dal Ministro è, infatti, previamente «indirizzata» da competenti organi tecnici  quali l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale  e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali nonché sottoposta al parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

La mancata osservanza di queste formalità comporta, in linea generale, secondo gli interpreti, l'annullamento della transazione posta in essere dalla P.A. per un difetto di legittimazione della parte contraente assimilabile ad una incapacità legale  (Cass. n. 8274/1990; Cass. n. 5983/1986).

Al privato ritenuto responsabile del danno ambientale sembra che sia attribuito, come sopra evidenziato, un ruolo fondamentale e paritario rispetto al Ministro dell'ambiente nella redazione dello schema di transazione. La procedura di formazione della volontà non appare, quindi, unilaterale, cioè devoluta esclusivamente alla P.A., ma investe anche il privato non più chiamato, come in passato, a rivestire il ruolo «marginale» destinato ad un acritico recepimento delle statuizioni della P.A.

Il privato, quindi anziché intervenire soltanto — e occorre precisare necessariamente — nel momento della sottoscrizione del contratto partecipa attivamente alla sua predisposizione, mediante una attività che costituisce, a mio avviso, ulteriore conferma della sostanziale (e non solo formale) bilateralità, o meglio della contrattualità della transazione.

Il procedimento transattivo

La transazione ambientale deve essere redatta per iscritto, a prescindere dal suo oggetto, in quanto sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c. prevale il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam.

I contratti in cui è parte la Pubblica amministrazione, infatti, secondo consolidata e costante giurisprudenza, sono negozi per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam  (Cass. n. 258/2005; Cass. n. 14099/20045) anche quando essa agisca iure privatorum  (Cass. n. 21138/2004: i contratti di cui sia parte una P.A. debbono rivestire la forma scritta anche quando la P.A. agisca iure privatorum, onde consentire tanto l'esatta individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, con conseguente inammissibilità di qualsivoglia manifestazione di volontà delle parti implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi), onde, in mancanza di tale forma, il contratto è nullo pur in presenza di fatti concludenti o di manifestazioni tacite di volontà (Cass. n. 2289/2004; Cass. n. 11687/1999).

La natura «pubblica» della accordo in esame impone, oltre alla forma scritta, richiesta a pena di nullità, il rispetto, durante lo svolgimento della procedura per l'elaborazione della transazione ambientale, dei principi generali dettati dall'art. 1, comma 1, l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo volti a garantire, attraverso idonee forme di pubblicità e trasparenza e meccanismi di informazione e coinvolgimento, sia la partecipazione diretta di tutti i pubblici poteri aventi titolo attraverso la convocazione di un apposita Conferenza di servizi chiamata ad avallare lo schema di contratto predisposto da Ministro e imprese interessate sia, quella indiretta delle associazioni e dei privati interessati (legittimati alla presentazione di commenti), chiamati ad esercitare un controllo democratico sullo svolgimento della attività amministrativa e sulla conformità della stessa agli interessi sociali ed ai principi costituzionali. Per garantire la trasparenza e la partecipazione al procedimento, lo schema di contratto, infatti, oltre ad essere comunicato alle regioni, agli enti locali, viene reso noto, mediante idonee forme di pubblicità, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo, alle associazioni ed ai privati interessati.

Gli effetti della transazione ambientale

Gli effetti della transazione ambientale sono dettagliatamente definiti dal legislatore, lasciando ben pochi margini all'interprete.

La stipula del contratto di transazione, così come autorizzato dal Consiglio dei Ministri, determina l'abbandono del contenzioso pendente, precludendo ogni ulteriore azione avente ad oggetto il rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ovvero il risarcimento del danno ambientale nonché di altre eventuali pretese azionabili dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali per i fatti oggetto della transazione.

La transazione ambientale è quindi di tipo generale in quanto conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra le parti (art. 1975 c.c., comma 1) relativamente ai fatti oggetto della transazione.

Inoltre deve escludersi il carattere novativo della transazione che è, infatti, complementare rispetto al fatto causativo del rapporto originario ed è fonte concorrente di diritti e di obblighi.

A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che «nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario (Cass. n. 1690/2006).

Tale caratteristica dell'accordo transattivo è evidente, nei casi di inadempimento, anche parziale, che determina, oltre la possibilità da parte del Ministero dell'ambiente di dichiarare risolto il contratto previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, l'automatica reviviscenza delle obbligazioni precedenti alla stipula dell'accordo. In tale ipotesi, le somme già eventualmente versate dai privati, in adempimento dell'accordo transattivo, sono trattenute dal Ministero dell'ambiente a titolo di acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti.

Bibliografia

Basso, L'imprescrittibilità del danno ambientale, in Dir. e giust. 2011, 60; Bozzo, Il danno ambientale, Milano, 1998; De Leonardis, La Corte costituzionale sul codice dell'ambiente tra moderazione e disinvoltura (commento a Corte costituzionale, 22 luglio 2009, n. 225; n. 235; n. 247; n. 249), in Riv. giur. edil. 2009, 1455; Cordini, La tutela dell'ambiente idrico in Italia e nell'Unione Europea, in Riv. giur. amb. 2005; Dell'Anno, La tutela dell'ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione, in Amb. e svil. 2009; De Santis, Bonifica dei siti contaminati. Profili di responsabilità penale, in Resp. civ. e prev. 2007; Di Landro, Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali «si perdono», in Diritto pen. contemp., 2014; Feola, Danni ambientali e successione di leggi nel tempo, in Resp. civ. e prev. 2012; Fermeglia, Chi inquina ripara: imputazione della responsabilità per danno ambientale e risarcimento dopo la legge europea 2013, in Resp. civ. e prev. 2015; Fimiani, La tutela penale dell'ambiente, Milano, 2011; Fimiani, La risarcibilità del danno alla persona da illecito ambientale, in Giust. civ. 2010, 93; Gerardo, Risarcimento del danno ambientale: natura giuridica unitaria dell'illecito e normativa applicabile alle condotte lesive ante novella sui criteri di ristoro di cui alla direttiva Cee 2004/35/CE e norme attuative interne, in Rass. Avv. St., 2011; Greco, Vademecum dell'illecito ambientale: la sentenza Fiale, in Resp. civ. e prev. 2007, 2081; Greco, Il danno ambientale tra innovazioni legislative ed applicazioni giurisprudenziali, in Resp. civ. e prev. 2007, 1262; Franzini, I metodi di valutazione economica e il danno ambientale: le ragioni di un difficile rapporto, in La responsabilità per danno all'ambiente, Milano, 2006; Maddalena, L'ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica, in Amb. e svil. 2007, 479; Malinconico, I beni ambientali, vol. V, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di Santaniello), Padova, 1991; Mantovani, Diritto penale, Milano, 2001; Meli, Il risarcimento del danno ambientale, in Nuova giur. civ. comm., 2011, Micheletti, sub art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in Giunta (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, 2007; Monti, L'assicurabilità del rischio ambientale in prospettiva europea, in Pozzo (a cura di), La nuova responsabilità civile per danni all'ambiente, Milano, 2002; Morlacchini, Osservazioni sul diritto delle associazioni ambientaliste al risarcimento conseguente al danno ambientale (nota a Cass., sez. III pen., 21 maggio 2008 (ud.); 16 settembre 2008 (dep.) n. 35393), in Cass. pen., 2009, 3898; Padovani, Diritto penale, Milano, 2012; Palomba, Diritto dell'ambiente e diritto all'ambiente: spunti di riflessione, in altalex.com, 13 agosto 2007; Pericola, Chi inquina paghi anche i danni esistenziali e i danni psichici!, in ambientediritto.it; Perin, Il risarcimento del danno ambientale: concorrenti profili di responsabilità amministrativa, in lexitalia.it, 2007, n. 7-8; Pozzo, La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina, in Riv. giur. amb. 2007; Rossi, Diritto dell'ambiente, Torino, 2008; Salanitro, Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato, in Rass. dir. civ., 2009; Salanitro, Quantificazione del danno ambientale e prescrizione: il punto della Cassazione tra vecchia e nuova disciplina, in Danno e resp. 2011; Scardina, Le «perdite provvisorie» quali componenti del danno ambientale risarcibile, in Riv. giur. amb. 2008; Scardina, Sulla c.d. transazione ambientale, in Riv. giur. amb. 2011; Schiesaro, Gli aspetti sanzionatori della responsabilità per danno ambientale alla luce della nuova direttiva, in Pozzo (a cura di), La responsabilità ambientale, Milano, 2005.

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