Decreto legislativo - 3/04/2006 - n. 152 art. 313 - (Ordinanza)

Francesco Agnino

(Ordinanza)

1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.

2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti 1.

3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.

4. L'ordinanza è adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito atto di accertamento.

5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 2947 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati.

6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela territorio, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

Inquadramento

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha due alternative per procedere al recupero del danno ambientale: può agire in via giudiziaria ovvero procedere al recupero in via amministrativa attraverso la procedura regolata dagli artt. 312 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, in parte già anticipata dal l. n. 266/2005, commi da 439 a 443 della emissione di un'ordinanza immediatamente esecutiva con cui si ingiunge, ai responsabili del fatto che abbia causato il danno, il ripristino ambientale entro un termine fissato, a titolo di risarcimento in forma specifica, nonché — in caso di inottemperanza ovvero qualora il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'art. 2058 c.c. — di una successiva ordinanza con la quale viene ingiunto il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, una somma pari al valore economico del danno accertato e residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.

Il Ministro dell'ambiente che abbia adottato l'ordinanza di cui all'art. 313 non può proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale (art. 315).

Tuttavia, in dottrina non è mancato chi ha evidenziato come l'ordinanza ministeriale non costituisca un valido ed efficiente strumento di prevenzione e ripristino ambientale, in quanto inutilizzabile proprio nei casi di danno ambientale più rilevanti (Pozzo, 821).

Un primo rilievo va fatto in ordine al quarto comma dell'art. 313, che prevede due termini specifici per l'adozione dell'ordinanza. Si prevede infatti che l'ordinanza venga adottata nel termine perentorio di centottanta giorni, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto. Ora è ben noto che i fatti produttivi di danno ambientale, soprattutto quelli più gravi, sono generalmente fatti di rilevanza penali. Avendo rilevanza penale tutte le relative informazioni saranno attirate nell'attività di indagine del pubblico ministero e quindi coperte dal segreto istruttorio. Non essendo prevista alcuna deroga al regime di accesso agli atti coperto dal segreto delle indagini di cui all'art. 118 c.p.p., il momento in cui si potrebbero conoscere le informazioni e le notizie rilevanti coincide generalmente con quello in cui decade il potere di ordinanza

La legittimità costituzionale della ordinanza ingiunzione

L'art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) riconosce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la possibilità di scegliere tra la via giudiziaria e quella amministrativa. Nel secondo caso (artt. 313 e 314 Codice dell'ambiente), con ordinanza immediatamente esecutiva, il Ministero ingiunge a coloro che siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Qualora questi non provvedano in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'art. 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti (Corte cost. n. 126/2016).

In caso di illecito ambientale, la prescrizione del credito risarcitorio del proprietario del sito inquinato, non responsabile dell'inquinamento e che ne abbia sostenuto le spese di bonifica, nei confronti del responsabile dell'inquinamento decorre dal momento della prima manifestazione del danno, da identificarsi in quello in cui egli abbia ricevuto l'ingiunzione a provvedere alla bonifica (Cass. n. 8826/2024).

Danno ambientale e giurisdizione contabile

Ai sensi dell'art. 313, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 «nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio» (Corte conti sez. Sardegna, n.1830/2008). Tale norma ha introdotto un chiaro discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale, appartenente in via generale al giudice ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia «provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti», nel qual caso il Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare «rapporto all'Ufficio di Procura regionale», per l'azione di competenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della stessa Corte.

Pertanto, in tema di danno ambientale causato da soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, l'azione contabile per il risarcimento è consentita anche laddove la notitia damni provenga da soggetti diversi dal Ministero dell'ambiente ed in particolare dalla Procura della Repubblica su segnalazione specifica, concreta e dettagliata del Corpo forestale dello Stato (Corte conti Lombardia n. 137/2015; Corte conti Toscana n. 273/2012; Corte conti Molise n. 144/2010).

Ad ogni modo, deve precisarsi che il «danno ambientale» è effettivamente tipologia di danno sottratto alla giurisdizione contabile dalla normativa applicabile ratione temporis (l. n. 349/1986, art. 18, comma 2) e, successivamente (d.lgs. n. 152/2006, art. 313, comma 6 e art. 318), assoggettato a presupposti di procedibilità, che ne escludono la cognizione diretta da parte della Corte dei Conti (Cass. n. 11229/2014; Cass. n. 14846/2011; Cass. n. 10733/1998).

Bibliografia

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