Decreto legislativo - 3/04/2006 - n. 152 art. 317 - (Riscossione dei crediti e fondo di rotazione)

Francesco Agnino

(Riscossione dei crediti e fondo di rotazione)

1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell'ammontare determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Nell'ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro cinquemila.

3. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l'obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione.

5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti1.

[6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.] 2

[2] Comma abrogato dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera e), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 , convertito , con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166.

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 317, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un fondo di rotazione istituito nell'ambito di un'apposita unità allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione e, in quest'ultimo caso, nella misura del dieci per cento della spesa, una serie di interventi in campo ambientale (elencati dalla norma stessa). Il comma 7 dell'art. 2 l. n. 13/2009 nello stabilire, così come la disposizione sopra citata, che i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla transazione a titolo di risarcimento del danno ambientale siano versati all'entrata del bilancio statale allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, opera una distinzione fra le transazioni che hanno ad oggetto, oltre il risarcimento monetario del danno ambientale, anche oneri di bonifica e ripristino della situazione quo ante ovvero quelle che hanno ad oggetto prestazione di carattere soltanto pecuniario, specificando le modalità di determinazione della destinazione dei proventi. Nel primo caso, i proventi della transazione sono versati all'entrata del bilancio statale e utilizzati per finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; nel secondo caso, occorre, invece, distinguere le somme introitate a titolo di risarcimento del danno ambientale la cui destinazione viene definita con il decreto del Ministro dell'ambiente, dalla quota di proventi diversi le cui modalità e finalità di utilizzazione sono stabilite negli strumenti di attuazione.

Da tali disposizioni normative emerge il forte legame fra illecito ambientale e finanza pubblica già strumentalmente evidenziato dalla Corte dei Conti — prima dell'emanazione della l. n. 349/1986 che attribuisce la giurisdizione in materia di danno ambientale al giudice ordinario — attraverso il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ambientale, ritenuto come una fattispecie speciale di danno erariale (Corte conti n. 86/1980).

La definizione normativa di danno ambientale introdotta dalla l. n. 349/1986, inteso non già come danno erariale bensì come figura tipizzata di responsabilità aquiliana, ha circoscritto il ruolo della Corte dei Conti nella tutela dell'ambiente all'esercizio della funzione giurisdizionale solo nelle ipotesi di danno indiretto in cui autore dell'illecito ambientale è un dipendente della pubblica amministrazione (art. 18, comma 2, l. n. 349/1986), come, ad esempio, nella ipotesi di omessa vigilanza o omessa attivazione dei poteri repressivi. Ciò non esclude che la Corte dei Conti, nell'esercizio dei propri poteri, effettui il controllo di legittimità sul contratto di transazione, secondo quanto previsto dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Bibliografia

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