Decreto legislativo - 3/04/2006 - n. 152 art. 318 - (Norme transitorie e finali)

Francesco Agnino

(Norme transitorie e finali)

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5;

b) l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell'offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da parte degli operatori interessati ai lini dell'assolvimento delle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.

4. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si è invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione.

Inquadramento

La l. n. 349/1986, art. 18 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) ha introdotto nel nostro ordinamento, quale forma particolare di tutela, l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'ambiente (alterazione, deterioramento o distruzione anche parziale) a seguito di una qualsiasi attività, dolosa o colposa, compiuta in violazione di un dispositivo di legge o di

È stata così prevista una peculiare responsabilità di tipo extracontrattuale (aquiliana) connessa a fatti, dolosi o colposi, cagionanti un danno «ingiusto» all'ambiente, dove l'ingiustizia è stata correlata alla violazione di una disposizione di legge e dove il soggetto titolare del risarcimento è stato individuato nello Stato.

Il citato art. 18 prescriveva che l'azione di risarcimento dei danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse essere promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo (comma 3).

La strada risarcitoria restava aperta ai privati solo ove essi lamentassero la lesione di un bene individuale compromesso dal degrado ambientale, sia esso la salute che il diritto di proprietà o altro diritto reale.

Il d.lgs. n. 152/2006 (art. 318) ha espressamente abrogato (ad eccezione del comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale) la l. n. 349/1986, art. 18.

Normativa applicabile successivamente al 29 aprile 2006

La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell'art. 18, comma 3, della l. n. 349/1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 c.c. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (Cass. n. 24677/2014).

Alla luce della vigente normativa, soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'Ambiente, spetta la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento penale per i reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale, considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente (Cass. n. 633/2011). I giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono costituirsi parte civile, agendo ai sensi dell'art. 2043 c.c., unicamente per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, da essi subito, diverso da quello ambientale (Cass. n. 19437/2012; Cass. n. 19439/2012, n. 19439; Cass. n. 41015/2010).

Peraltro, le associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati che offendono il bene ambientale hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tal caso, potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela (Cass. pen. n. 43944/2016).

Alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 l. n. 349/1986 spetta il diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale (Cass. pen. n. 35393/2008, fattispecie in cui l'associazione Wwf Italia, in quanto associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente, è stata ritenuta legittimata a ottenere il risarcimento del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).

Tuttavia, tale disciplina risulta applicabile solo dopo l'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 che ha abrogato l'art. 18, comma 3, della l. n. 349/1986, il quale riconosceva anche agli enti territoriali diversi dallo Stato e alle associazioni ecologiste la legittimazione attiva a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno ambientale (Cass. n. 38748/2004).

Peraltro si è dettagliatamente precisato che, a seguito della abrogazione della l. n. 349/1986, art. 18 ed ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, art. 311 titolare esclusivo della pretesa risarcitoria in materia di danno ambientale è lo Stato nella persona del Ministro dell'ambiente, relativamente al danno all'ambiente come interesse pubblico, anche se ad ogni persona singola od associata spetta il diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali subiti (Cass. pen. n. 36514/2006).

Bibliografia

Basso, L'imprescrittibilità del danno ambientale, in Dir. e giust. 2011, 60; Bozzo, Il danno ambientale, Milano, 1998; De Leonardis, La Corte costituzionale sul codice dell'ambiente tra moderazione e disinvoltura (commento a Corte costituzionale, 22 luglio 2009, n. 225; n. 235; n. 247; n. 249), in Riv. giur. edil. 2009, 1455; Cordini, La tutela dell'ambiente idrico in Italia e nell'Unione Europea, in Riv. giur. amb. 2005; Dell'Anno, La tutela dell'ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione, in Amb. e svil. 2009; De Santis, Bonifica dei siti contaminati. Profili di responsabilità penale, in Resp. civ. e prev. 2007; Di Landro, Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali «si perdono», in Diritto pen. contemp., 2014; Feola, Danni ambientali e successione di leggi nel tempo, in Resp. civ. e prev. 2012; Fermeglia, Chi inquina ripara: imputazione della responsabilità per danno ambientale e risarcimento dopo la legge europea 2013, in Resp. civ. e prev. 2015; Fimiani, La tutela penale dell'ambiente, Milano, 2011; Fimiani, La risarcibilità del danno alla persona da illecito ambientale, in Giust. civ. 2010, 93; Gerardo, Risarcimento del danno ambientale: natura giuridica unitaria dell'illecito e normativa applicabile alle condotte lesive ante novella sui criteri di ristoro di cui alla direttiva Cee 2004/35/CE e norme attuative interne, in Rass. Avv. St., 2011; Greco, Vademecum dell'illecito ambientale: la sentenza Fiale, in Resp. civ. e prev. 2007, 2081; Greco, Il danno ambientale tra innovazioni legislative ed applicazioni giurisprudenziali, in Resp. civ. e prev. 2007, 1262; Franzini, I metodi di valutazione economica e il danno ambientale: le ragioni di un difficile rapporto, in La responsabilità per danno all'ambiente, Milano, 2006; Maddalena, L'ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica, in Amb. e svil. 2007, 479; Malinconico, I beni ambientali, vol. V, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di Santaniello), Padova, 1991; Mantovani, Diritto penale, Milano, 2001; Meli, Il risarcimento del danno ambientale, in Nuova giur. civ. comm., 2011, Micheletti, sub art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in Giunta (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, 2007; Monti, L'assicurabilità del rischio ambientale in prospettiva europea, in Pozzo (a cura di), La nuova responsabilità civile per danni all'ambiente, Milano, 2002; Morlacchini, Osservazioni sul diritto delle associazioni ambientaliste al risarcimento conseguente al danno ambientale (nota a Cass., sez. III pen., 21 maggio 2008 (ud.); 16 settembre 2008 (dep.) n. 35393), in Cass. pen., 2009, 3898; Padovani, Diritto penale, Milano, 2012; Palomba, Diritto dell'ambiente e diritto all'ambiente: spunti di riflessione, in altalex.com, 13 agosto 2007; Pericola, Chi inquina paghi anche i danni esistenziali e i danni psichici!, in ambientediritto.it; Perin, Il risarcimento del danno ambientale: concorrenti profili di responsabilità amministrativa, in lexitalia.it, 2007, n. 7-8; Pozzo, La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina, in Riv. giur. amb. 2007; Rossi, Diritto dell'ambiente, Torino, 2008; Salanitro, Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato, in Rass. dir. civ., 2009; Salanitro, Quantificazione del danno ambientale e prescrizione: il punto della Cassazione tra vecchia e nuova disciplina, in Danno e resp. 2011; Scardina, Le «perdite provvisorie» quali componenti del danno ambientale risarcibile, in Riv. giur. amb. 2008; Scardina, Sulla c.d. transazione ambientale, in Riv. giur. amb. 2011; Schiesaro, Gli aspetti sanzionatori della responsabilità per danno ambientale alla luce della nuova direttiva, in Pozzo (a cura di), La responsabilità ambientale, Milano, 2005.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario