Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 141 - Risarcimento del terzo trasportato

Rosaria Giordano

Risarcimento del terzo trasportato

 

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall' articolo 148.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all' articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall' articolo 150.

Inquadramento

La norma in esame ha introdotto l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava al momento della verificazione del sinistro.

L'azione del terzo trasportato può essere accolta, salvo il limite del caso fortuito, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

L'impostazione in questione è stata avallata dalla stessa S.C., la quale ha affermato il principio in virtù del quale il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 (Cass. n. 20654/2016; Cass. n. 16181/2015).

La nozione di caso fortuito alla quale fa riferimento l'art. 141 del codice delle assicurazioni non trova concorde la dottrina.

Per altro verso, a seguito di una pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, è consolidata la tesi secondo cui dalla maggior tutela attribuita dall'art. 141 Cod. ass. allo stesso consegue anche che costui, oltre ad essere legittimato ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del suo vettore mantiene la possibilità di far valere i diritti ad esso derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, dunque esso non è obbligato ad agire solo ed esclusivamente verso il predetto assicuratore ma può far valere ogni diritto ad esso attribuito dalla legge (Trib. Napoli VIII, 13 marzo 2017, n. 2961).

Profili generali

La norma in esame ha introdotto l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava al momento della verificazione del sinistro.

Il comma 1 della disposizione stabilisce, infatti, che «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge».

Pertanto, salva la ricorrenza del caso fortuito, il trasportato può domandare il risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa di assicurazione garante del veicolo sul quale viaggiava quando si è verificato il sinistro.

Diversamente, prima dell'entrata in vigore della riforma del codice delle assicurazioni, anche per la tutela dei diritti del terzo trasportato, la norma applicabile era l'art. 18, l. 24 dicembre 1969, n. 990, nel quale era prevista la generale «azione diretta» del danneggiato (quindi anche del terzo trasportato danneggiato) per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del responsabile «entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione». Trovava al contempo applicazione, quindi, l'art. 23 di detta legge che disponeva che, nel giudizio promosso contro l'assicuratore ex art. 18, comma 1, doveva essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno (in arg., diffusamente, Mormino, 337 ss.).

Quanto alle regole «sostanziali» applicabili, dopo alcune incertezze, prima dell'emanazione della norma in esame, la giurisprudenza di legittimità era giunta ad affermare il principio per il quale in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario, ai sensi del citato comma terzo dell'art. 2054 c.c., è irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054 c.c., ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare l'esigenza di carattere generale di garantire il risarcimento del danno al danneggiato (Cass. III, n. 17848/2007).

L'esercizio della domanda risarcitoria da parte del trasportato dovrà essere, inoltre, a pena d'improcedibilità della stessa, preceduto dall'esatta osservanza della procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del codice delle assicurazioni, sicché è onere del trasportato presentare una formale denuncia di sinistro all'assicuratore del vettore, corredata dalla completa indicazione di tutti gli elementi utili a favorire la più ampia cognizione possibile dell'infortunio da parte dell'impresa (art. 148 comma 1 cod. ass.), sottoporsi agli eventuali accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona (art. 148 comma 3 cod. ass.) ed, infine, attendere il decorso del termine di sessanta giorni (per i sinistri con soli danni a cose) o di novanta giorni (in caso di danno alla persona), decorrenti dalla ricezione della documentazione, per esercitare, validamente, l'azione per il risarcimento dei danni (art. 145 cod. ass.).

L'accertamento della responsabilità

L'azione del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro può essere accolta, salvo il limite del caso fortuito, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Dalla formulazione letterale della norma in esame sembrerebbe quindi evincersi che l'istruttoria debba svolgersi solo per i profili afferenti il quantum debeatur, salva la rilevanza delle modalità di verificazione dell'incidente stradale nel successivo giudizio di rivalsa nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo del responsabile civile.

Questa tesi ha trovato conforto nella giurisprudenza di merito dominante all'interno della quale è stato più volte evidenziato, infatti, in tema di danno da sinistro stradale, l'art. 141 cod. ass. costituisce un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro il terzo trasportato, il quale deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui al suddetto articolo (v., ex ceteris, Trib. Oristano, 23 giugno 2016, n. 564, in Ridare, 4 novembre 2016, con nota di Sileci; Trib. Napoli VIII, 13 marzo 2017, n. 2961). In sostanza, è inammissibile discutere nel processo introdotto ex art. 141 d.lgs. 209/2005 della «responsabilità» in concreto tra i conducenti/proprietari dei veicoli coinvolti (Trib. Roma, 30 giugno 2010, in Foro padano, 2011, n. 3, I, 462, con nota di Bruzzone).

L'impostazione in questione è stata avallata dalla stessa S.C., la quale ha affermato il principio in virtù del quale il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 (Cass. n. 20654/2016; Cass. n. 16181/2015).

È sempre stato, tuttavia, principio incontroverso, anche in giurisprudenza, quello secondo cui il trasportato su un veicolo, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Cass. III, n. 22228/2014).

Limite del caso fortuito

L'incipit della norma in esame, fa salva l'ipotesi nella quale il sinistro si sia verificato per effetto di caso fortuito, fattispecie nella quale dovrebbero pertanto trovare applicazione le regole generali.

La nozione di caso fortuito alla quale fa riferimento l'art. 141 del codice delle assicurazioni non trova concorde la dottrina.

Per alcuni, infatti, la disposizione in esame laddove stabilisce che il danno del terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del veicolo del vettore salvo il caso fortuito ed a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro esprimerebbe una vera e propria antinomina, in quanto nella nozione di caso fortuito andrebbe ricompreso il fatto del terzo, atteso che in materia di sinistri stradali, il caso fortuito è costituito proprio dalla responsabilità di altri conducenti che va quindi dimostrata nel giudizio incardinato dal terzo trasportato. In definitiva, il sistema andrebbe inteso nel senso che la responsabilità del vettore si presume, salvo che l'assicuratore dimostri il caso fortuito, comprensivo della colpa del terzo (Rossetti 2006, 131 ss.).

Altri hanno invece evidenziato che, avallare tale impostazione, ossia facendo rientrare anche il fatto del terzo responsabile nell'ambito del caso fortuito, andrebbe contro la stessa ratio della norma in esame, che è quella di favorire il terzo trasportato esonerandolo, in generale, dalla prova delle modalità di accertamento del sinistro e non solo, come sarebbe ove si intendesse più ampiamente la nozione di caso fortuito, nelle limitate ipotesi nelle quali l'assicurazione del vettore debba rispondere a titolo proprio, esclusivo o concorsuale, dell'illecito (Hazan, 351). In una prospettiva più generale, si è a riguardo evidenziato che la nozione comunemente accolta di caso fortuito è restrittiva, in quanto circoscritta ad eventi e situazioni di indole naturale e, comunque, di genesi non umana, con l'unica deroga delle fattispecie di responsabilità speciale previste dagli artt. 2051 c.c. (in tema di danni scaturenti da cose in custodia) e 2052 c.c. (relativo ai danni cagionati da un animale), ipotesi nelle quali si è scelto di considerare insito nel caso fortuito anche il fatto del terzo, in virtù del carattere oggettivo di tali forme di responsabilità (Galati, 881 ss.).

Nella giurisprudenza di merito edita, parimenti, si è posta in termini problematici tale questione.

Invero, secondo un primo orientamento, in ipotesi di danno subito dal terzo trasportato in seguito a sinistro stradale, è inapplicabile il regime di indennizzo diretto di cui all'art. 141, comma 1, cod. ass., qualora il sinistro sia avvenuto per caso fortuito inteso quale colpa esclusiva di altro conducente (Giudice di pace Milano IV, 11 novembre 2013, in Arch. giur. circol. sin., 2014, n. 1, 61).

Diversamente, è stato anche affermato, in sede applicativa, che la norma in commento ha introdotto una regola no-fault, in quanto prevede che l'assicuratore del vettore sia sempre tenuto al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato salvo il caso in cui il sinistro sia conseguenza del caso fortuito ovvero non sia ascrivibile a nessuno dei conducenti dei veicoli coinvolti, non potendo essere ricompreso nel concetto di caso fortuito il fatto doloso o colposo dell'altro conducente (Trib. Napoli, sez. X, 17 settembre 2015, n. 11760, in Ridare, 26 ottobre 2015, con nota di Sileci).

In generale, nella giurisprudenza di legittimità, è stato più volte affermato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza e che detta responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. III, n. 2563/2007).

In una prospettiva più ampia, ma sempre in tema di responsabilità c.d. presunta, la S.C. ha osservato che, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili (Cass. III, n. 19974/2005).

Concorso tra azioni

Altra questione controversa, nell'immediata emanazione della disposizione in esame, è stata quella afferente la permanente possibilità per il terzo trasportato di esercitare, oltre all'azione ex art. 141 del codice delle assicurazioni, anche quella «ordinaria» nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo antagonista del proprio vettore. Invero, relativamente all'art. 141, comma 3, è necessario chiedersi se l'azione diretta esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore «entro il massimale minimo di legge», si debba ritenere, fino a concorrenza di tale limite, l'unica riconosciuta al trasportato, o se questo possa scegliere di agire anche contro il responsabile e il suo assicuratore (cfr. Pezzani, 685).

In accordo con una prima tesi, in particolare, nell'ipotesi di danno subito dal terzo trasportato in seguito a sinistro stradale, il regime di indennizzo diretto applicabile ex art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni) non preclude al trasportato-danneggiato la facoltà di evocare in giudizio esclusivamente il titolare-conducente del veicolo antagonista, quale responsabile del danno, e la relativa compagnia assicuratrice purché osservi, a pena di improcedibilità della domanda, le prescrizioni contenute nell'art. 148 d.lgs. sopracitato (Trib. Torino VI, 11 luglio 2007, n. 6070).

Per contro, altra parte della giurisprudenza, ha evidenziato che in forza dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, il trasportato non ha più azione, in sede giudiziale, nei confronti dell'assicuratore del veicolo antagonista, trovando quale unico destinatario delle sue pretese l'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava (Trib. Napoli VI, 13 novembre 2007).

Sulla problematica anche la dottrina si era espressa in termini non univoci.

In particolare, per alcuni, poiché l'art. 141, comma 3, non si esprime in termini di assoluta esclusività che invece si ravvisa al comma 6 dell'art. 149 del codice delle assicurazioni, è opportuna un'interpretazione estensiva della norma, nel senso di non precludere l'azione del responsabile civile, in quanto non espressamente esclusa, trattandosi, comunque, di violazione del diritto di azione in giudizio ex art. 24 Cost. (Hazan, 56 ss.).

Per altri, diversamente, l'art. 141, comma 3, deve essere interpretato, avendo riguardo alla formulazione letterale della norma ed al generale meccanismo risarcitorio diretto che permea la disciplina della materia nel codice delle assicurazioni, nel senso che il terzo trasportato può agire solo nei confronti dell'assicuratore del vettore, individuato dalla legge come unico soggetto passivo dell'azione del terzo trasportato (Rossetti 2006, 131 ss.).

Sulla questione è peraltro intervenuta la Corte Costituzionale sancendo che le disposizioni di cui all'art. 141 ss. del d.lgs. n. 209/2005, secondo una lettura costituzionalmente orientata, si limitano a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte cost. 13 giugno 2008, n. 205, in Resp. civ. e prev., 2008, n. 10, 1975, con nota di Bugiolacchi).

Appare quindi ormai consolidata, anche in sede applicativa, la tesi secondo cui dalla maggior tutela attribuita dall'art. 141 Cod. ass. allo stesso consegue anche che costui, oltre ad essere legittimato ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del suo vettore mantiene la possibilità di far valere i diritti ad esso derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, dunque esso non è obbligato ad agire solo ed esclusivamente verso il predetto assicuratore ma può far valere ogni diritto ad esso attribuito dalla legge (Trib. Napoli, sez. VIII, 13 marzo 2017, n. 2961).

Tuttavia, secondo alcune pronunce, posto che il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, ove chieda il risarcimento dei pregiudizi subiti in tale occasione, può scegliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno, se esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005, coinvolgendo anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, ovvero invocare l'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'assicuratore del vettore, in quest'ultimo caso, nel quale si prescinde dall'accertamento delle colpe, è preclusa la possibilità di citare nel relativo procedimento il responsabile del danno e il conducente (Trib. Roma, 30 marzo 2010, in Foro it., 2010, I, 2561).

Per sua parte, la S.C. ha evidenziato che in caso di sinistro stradale, il trasportato ha diritto all'integrale ristoro dei danni patiti a patto che non sia anche proprietario del mezzo, sottolineando che è fondamentale però che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell'ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili (Cass. III, n. 7704/2015).

L'ultimo comma della disposizione in esame fa salva l'azione dell'assicurazione del vettore, evocato ai sensi dell'art. 141 dal terzo trasportato, di esercitare azione di rivalsa nei confronti della compagnia del terzo responsabile.

Competenza

La S.C. ha chiarito che, in tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, deve escludersi che il terzo trasportato legittimato, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, all'esercizio dell'azione per i danni riportati nel sinistro direttamente contro l'assicuratore del veicolo rivesta la qualifica di consumatore e possa invocare l'operatività del cosiddetto foro del consumatore ai sensi dell'art. 33 lettera u) del d.lgs. n. 206/2005, in quanto estraneo al regolamento negoziale assicurativo e conseguentemente non qualificabile come «beneficiario» della polizza (Cass. III, n. 29276/2008).

Ambito applicativo della disciplina

In ordine all'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla norma in esame sono sorte diverse questioni problematiche.

Sull'ambito di applicazione ratione temporis, va premesso che la norma in esame non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, poiché, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, introduce un fondamento oggettivo di responsabilità del vettore assicurato ed è, pertanto, norma di diritto sostanziale, e non meramente processuale (Cass. III, n. 16063/2023).

In primo luogo si tende a ritenere che l'azione ex art. 141 codice delle assicurazioni possa essere promossa solo dal terzo trasportato e non anche dai suoi eredi per i danni iure proprio. In particolare, la giurisprudenza di merito appare incline a ritenere che l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa che assicurava il veicolo sul quale viaggiava non può essere promossa dai prossimi congiunti nel caso in cui il trasportato sia deceduto ed i detti congiunti agiscano per il risarcimento dei danni iure proprio e non iure hereditatis (v., tra le altre, Trib. Oristano, 23 giugno 2016, n. 564, in Ridare, 4 novembre 2016, con nota di Sileci; Trib. Caltanissetta, 24 aprile 2014, in Foro it., 2014, I, 1952; contra Trib. Milano, sez. X, 22 aprile 2016, in Ridare, 16 gennaio 2017, con nota di Rosada).

Altro problema sollevato dalla norma in esame attiene all'operatività della stessa anche nei casi in cui il sinistro stesso ha coinvolto solo la vettura all'interno della quale costui si trovava, oppure se suo necessario presupposto applicativo sia uno scontro (o comunque un sinistro, variamente inteso) che coinvolga due veicoli (e non di più).

Per un primo orientamento giurisprudenziale, infatti, l'art. 141 opera esclusivamente quando venga in rilievo la responsabilità di due veicoli (cfr. Giudice di pace di Pozzuoli, 6 aprile 2009, in Danno e Resp., 2009, n. 8-9, 879, con nota di Galati).

In dottrina, in una prospettiva analoga, si è osservato che in ragione della formulazione letterale della disposizione in esame e del costante riferimento alla necessaria compresenza di due enti assicuratori, ossia non di meno né di più, la stessa possa trovare applicazione soltanto nelle ipotesi di sinistri avvenuti tra due veicoli regolarmente assicurati per la responsabilità civile (Hazan 2008, 360).

Diversamente, in giurisprudenza si è affermato che la disciplina del risarcimento in favore del terzo trasportato, di cui all'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, trova applicazione anche nel caso in cui l'incidente si sia verificato con il coinvolgimento del solo veicolo vettore, presupponendo la norma esclusivamente la sussistenza di un sinistro e di un danno (App. Aquila, I, 30 marzo 2016, n. 355, in una fattispecie nella quale la vettura su cui il terzo era trasportato era terminato fuori dalla sede stradale a causa dell'attraversamento di un animale selvatico).

Analogamente, anche in dottrina si è osservato che l'interpretazione dell'art. 141 C.d.a. che ne limita l'applicazione ai soli casi di scontro tra due veicoli lascia ingiustificatamente fuori dall'ambito di operatività della fattispecie che sono molto frequenti nella quotidianità, nelle quali, pur non essendoci uno scontro tra due veicoli entrambi assicurati, tuttavia si assiste al verificarsi di danni alla sfera giuridica, patrimoniale e personale del trasportato, come nelle ipotesi di incidenti dovuti ad una perdita di controllo del veicolo da parte del conducente con conseguente fuoriuscita di esso dalla sede stradale, o con collisione violenta contro gli orpelli della medesima strada etc. (Galati, 885).

Sotto altro profilo, in giurisprudenza si è evidenziato che l'art. 141 cod. ass. ha carattere eccezionale e si limita a rafforzare la posizione del trasportato, il quale è considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto illecito: l'art. 283, lett. b), cod. ass. non prevede l'intervento risarcitorio del Fondo di Garanzia delle vittime della strada (Fgvs) in tutti i casi in cui l'onere risarcitorio dovrebbe essere posto a carico dell'assicuratore di un veicolo scoperto di assicurazione a prescindere dall'accertamento di qualsivoglia responsabilità; al contrario, l'intervento del Fgvs segue le ordinarie regole relative all'accertamento della responsabilità dei veicoli che, anzi, deve essere verificata con particolare rigore tenuto conto che il risarcimento avviene con fondi pubblici (Trib. Imperia, 27 ottobre 2015).

Peraltro, la S.C. ha ritenuto che, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato (Cass. III, n. 16477/2017).

Da ultimo, la Terza Sezione Civile della Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la predetta questione, oggetto di contrasto tra le decisioni della Corte, se in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 d.lgs. n. 209/2005 (cod. ass.), che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", possa trovare applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato oppure in tale ipotesi sia applicabile l'art. 144 cod. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., presupponendo che venga fornita dal medesimo la prova del fatto costitutivo della pretesa ovvero della condotta colposa o dolosa del danneggiante, dell'evento e del relativo nesso di causalità (Cass. III, n. 40885/2021). 

Le Sezioni Unite hanno risolto la questione sancendo che l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. Talché la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass., Sez. Un., n. 35318/2022).

Bibliografia

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