Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

Laura Mancini

Procedura di risarcimento diretto

 

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall' articolo 148o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all' articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Inquadramento

Il codice delle assicurazioni private prevede due ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero quella contemplata dall'art. 144 comma 3 in relazione all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e quella disciplinata dall'art. 140 comma 4 nei giudizi con pluralità di danneggiati. Secondo la prima di tali disposizioni,

quando il danneggiato promuove l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, nel giudizio è chiamato anche il responsabile del danno.

La disposizione replica i contenuti dell'art. 23 della legge n. 990/1969, che ne costituisce l'antecedente storico, ed introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario in deroga alla regola generale per la quale nell'azione promossa per l'adempimento di un'obbligazione solidale vige il principio della facoltatività del litisconsorzio tra i condebitori.

L'art. 140 comma 4 ha introdotto un'ulteriore ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi aventi ad oggetto sinistri con pluralità di danneggiati al fine di consentire il riparto del massimale in misura proporzionale tra tutti in caso di incapienza.

Secondo la dottrina assolutamente prevalente, tra l'obbligazione risarcitoria del responsabile civile e quella indennitaria dell'assicuratore convenuto con l'azione diretta sussiste un vincolo di solidarietà (Franzoni, 1039 ss.) che è diretta conseguenza dell'assunzione legale del debito del responsabile civile da parte della sua impresa di assicurazione.

Ed è noto come l'opinione maggioritaria assuma che l'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione, non determina la costituzione di un rapporto unico ed inscindibile fra creditori e debitori solidali (Bianca, 700; Barassi, 183; contra Busnelli, 186) e non dà luogo a litisconsorzio necessario (Mandrioli, 339; Proto Pisani, 357-358), con le relative conseguenze in ordine all'integrazione del contraddittorio.

La deroga prevista nella disciplina dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile si giustifica in forza dell'esigenza di creare le condizioni per un accertamento contestuale nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato al fine di consentire al primo di esperire, in presenza di clausole contrattuali limitative o escludenti l'indennizzo – le quali sono inopponibili al terzo danneggiato —, l'azione di rivalsa, invocando il giudicato sulla domanda proposta dal danneggiato.

In giurisprudenza costituisce principio acquisito quello per il quale in generale l'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati è affermato con indirizzo costante anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5082/1990; Cass. n. 5738/1995; Cass. n. 3215/1995; Cass. n. 3573/2011).

Con specifico riguardo alla materia dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità per la circolazione dei veicoli, la Suprema Corte afferma con indirizzo costante che a norma dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 (e prima di esso dell'art. 23 l. n. 990/1969) il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa (Cass. n. 23706/2016; Cass. n. 5538/2011; Cass. n. 9592/1998; Cass. n. 3162/1982).

La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che detto principio è applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal codice delle assicurazioni private e, quindi, sia in quella ordinaria ex art. 144, che in quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, sia in quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato, essendo volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore (Cass. n. 23706/2016; Cass. n. 25421/2014).

Il litisconsorzio necessario nell'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005

Il litisconsorzio necessario è la situazione processuale di pluralità di parti del giudizio la cui posizione è vincolata in modo inscindibile, così che la decisione della controversia fra loro insorta deve essere unitaria (Zanuttigh, 41 e ss).

La regola che stabilisce quando il processo debba avere una pluralità di parti coincide con quella sulla legittimazione ad agire.

In applicazione di detta regola devono partecipare al processo coloro che nella domanda sono affermati come soggetti attivo e passivo del rapporto sostanziale che si fa valere (Mandrioli, 331).

Ne deriva che la presenza necessaria di più parti nel processo non può che dipendere, in primo luogo, dal fatto che il rapporto sostanziale che si fa valere consta di più parti.

Si parla, infatti, del litisconsorzio quale effetto processuale della regola della legittimazione ad agire necessariamente congiunta determinata dalla contitolarità affermata del rapporto sostanziale che si fa valere (Mandrioli, 331).

L'art. 102 c.p.c. stabilisce, invero, che se la decisione non può pronunciarsi che nei confronti di più parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso processo. La partecipazione dei soggetti del rapporto sostanziale dedotto è necessaria nel senso che condiziona il potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito.

È in applicazione di questo principio generale che il secondo comma prevede l'ordine del giudice di integrare il contraddittorio, ossia di chiamare nel giudizio coloro che dovrebbero parteciparvi e ciò entro un termine perentorio previsto dall'art. 307 comma 3,c.p.c. a pena di estinzione. Le ipotesi di litisconsorzio necessario previste dal codice civile sono quella ex art. 2900 (azione surrogatoria dove litisconsorte è il debitore), quella ex art. 247 comma 1 c.c. (disconoscimento della paternità), quella ex art. 784 c.c. in materia di scioglimento della comunione.

Il litisconsorzio necessario non opera, però, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui la sentenza non può che essere resa nei confronti di tutti i titolari del rapporto che ne forma oggetto (come, ad esempio, in caso di declaratoria di nullità o di risoluzione di un contratto plurilaterale).

Diverso è l'ipotesi di cui all'art. 144 comma 3 d.lgs. n. 209/2005, in cui non sussiste affatto tale unitarietà del rapporto sostanziale, ma, al contrario, l'autonomia del rapporto assicurativo e dell'obbligazione risarcitoria ex lege gravante sull'assicuratore.

Il litisconsorzio di cui all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 viene, infatti, definito come litisconsorzio processuale e unilaterale (Rossetti, 2013, 714).

È definito processuale perché nella fattispecie in esame il litisconsorzio non serve ad evitare che la sentenza resa in assenza del litisconsorte sia inutiliter data, come avviene nella fattispecie del litisconsorzio necessario vero e proprio, ma ha come unica finalità quella di rendere il giudicato opponibile dall'assicuratore all'assicurato.

Viene, inoltre, qualificato come litisconsorzio unilaterale in quanto opera nella sola ipotesi in cui è convenuto con azione diretta l'assicuratore e non anche nelle azioni promosse dal danneggiato nei confronti del responsabile o del conducente.

Ne deriva che il danneggiato ben può formulare la domanda risarcitoria nei confronti del solo assicuratore ed evocare in giudizio il responsabile in ossequio al dato letterale dell'art. 144 comma 3 d.lgs. n. 209/2005.

In tal caso la declaratoria di inammissibilità o il rigetto della domanda proposta nei confronti dell'assicuratore non può consentire al giudice di emettere una pronuncia condannatoria nei confronti del responsabile, la cui presenza in giudizio ha una finalità meramente processuale.

La previsione del litisconsorzio necessario è volta a soddisfare l'esigenza di garantire all'assicuratore un'agevole azione di recupero nei confronti dell'assicurato.

È stato, a tale riguardo, evidenziato (Hazan, 2017, I, 93 e ss.) che la ratio di tale fattispecie litisconsortile va rinvenuta nella necessità di estendere gli effetti dell'accertamento giudiziale nei confronti dei soggetti della cui responsabilità si discute, così che l'accoglimento della domanda risarcitoria postula sia l'accertamento dell'esistenza di un contratto di assicurazione, sia l'esistenza dell'obbligo di corrispondere l'indennità al danneggiato il quale postula a propria volta la responsabilità dell'assicurato. Per tale ragione al litisconsorzio ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 viene attribuita la qualificazione di «litisconsorzio sostanziale».

Va, tuttavia, evidenziato che, al di là della qualificazione giuridica che si attribuisca a tale figura giuridica, la mancata integrazione del contraddittorio nel caso di specie produce le medesime conseguenze correlate alla mancata integrazione in caso di litisconsorzio necessario vero e proprio.

Infatti l'inosservanza della disposizione rende, comunque, nulla la sentenza, al di là della concreta sussistenza per l'assicuratore dei presupposti per agire in rivalsa.

Più precisamente, se il responsabile non viene citato nel giudizio introdotto contro l'assicuratore il contraddittorio deve essere integrato e la relativa omissione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, comporta la nullità insanabile della sentenza ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c. (giudizio di appello), art. 383 c. 3 c.p.c. (giudizio di cassazione).

Anche la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come l'art. 23 l. n. 990/1969 (oggi art. 144 d.lgs. n. 209/2005) introduca una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio tra coobbligati solidali, dettata dall'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore nei confronti del proprietario del veicolo ed in vista dell'esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 18 (oggi 144 comma 2) (Cass. S.U., n. 10311/2006; Cass. n. 2047/2000; Cass. n. 9592/1998; Cass. n. 3222/1985). E tale deroga è funzionale alla struttura stessa dell'azione diretta, così come disciplinata dall'art. 23 (art. 144 d.lgs. n. 209/2005), in quanto l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato.

È per questo che secondo la Suprema Corte l'accertamento di detti rapporti deve essere unico ed uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo.

Il litisconsorzio è, dunque, necessario non solo perché è previsto dalla legge, ma anche perché «l'accertamento dei due rapporti in cui è coinvolto il responsabile del danno non costituiscono un mero presupposto per l'accoglimento della domanda proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ma costituiscono invece uno degli oggetti della domanda. Tale accertamento non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla l. n. 990/1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato» (Cass.S.U., n. 10311/2006).

Il litisconsorzio in questione ha, secondo la Suprema Corte, carattere unilaterale (Cass. n. 2888/2003), nel senso che la partecipazione al giudizio del responsabile è necessaria solo nel caso in cui sia il danneggiato a proporre l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e non nel caso opposto. Ed infatti se il danneggiato si limita ad esperire l'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del danneggiante o del proprietario o del soggetto ad esso equiparato, senza invocare la copertura assicurativa e, quindi, senza citare l'assicuratore, non ricorre alcun litisconsorzio necessario nei confronti di quest'ultimo che ben può essere pretermesso. In tale ultimo caso l'attore assume il rischio dell'insolvenza del convenuto che conserva, comunque, la facoltà di chiamare in garanzia l'assicuratore ai sensi dell'art. 1917 c.c. (Cass. n. 13955/2007).

Va, infine, evidenziato che la Corte di Cassazione, con indirizzo consolidato, individua il responsabile del danno e litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, soltanto il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, la cui partecipazione al giudizio persegue solo fini di natura probatoria estranei all'istituto del litisconsorzio necessario (Cass. S.U., n. 4055/1984; Cass. n. 2047/2000; Cass. ., n. 2665/2006; Cass., n. 13955/2002; Cass., n. 25538/2010; Cass., n. 5538/2011).

In caso di usufrutto il litisconsorte è l'usufruttuario, in caso di vendita con patto di riservato dominio l'acquirente e in caso di leasing l'utilizzatore, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 91 comma 7 del codice della strada. In caso di sinistro causato da un veicolo assicurato con un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa è litisconsorte necessario il commissario liquidatore (art. 287 comma 5 d.lgs. n. 209/2005). In caso di comproprietà la legittimazione spetta a tutti i comproprietari come risultanti dal p.r.a. Ove l'azione diretta sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data (Cass. ., n. 8825/2007; Cass., n. 2665/2006; Cass., n. 5538/2011), come nel caso in cui venga in particolare omessa la proposizione della domanda nei confronti del comproprietario dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale asseritamente danneggiante (Cass. n. 7487/2007).

Con riferimento al regime giuridico del litisconsorzio necessario ex art. 144, comma 3 del d.lgs. n. 209/2005 si è posta la questione dell'opponibilità all'assicuratore della confessione resa dal responsabile assicurato.

Secondo l'orientamento più risalente occorreva procedere ad una condanna «dissociata». Si riteneva, cioè, possibile condannare l'assicurato al risarcimento del danno e rigettare, invece, la domanda proposta nei confronti dell'assicuratore (Cass., n. 7542/2003).

Per altre pronunce la sentenza di condanna del danneggiante obbligava comunque l'assicuratore (Cass., n. 10017/2005).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere il contrasto con la sentenza n. 10311/2006, con la quale è stato enunciato il principio per il quale nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario perché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la conseguente necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990/1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta, che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro.

Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e — come detto — litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione l'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che,  allorché  l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica proponga appello, sia pure limitato al  quantum debeatur , nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concrea entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore ( Cass. n.11215/2019 ).

Il litisconsorzio necessario nelle azioni ex artt. 141 e 149 del d.lgs. n. 209/2005

Una parte della dottrina (Rossetti, 2013, 463 e ss.; 484 e ss.) sostiene che il responsabile civile è litisconsorte necessario anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 149 e dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005.

Quanto all'azione ex art. 149, l'assunto si fonda sulla considerazione per la quale il sesto comma di tale disposizione attribuisce alla vittima non una generica azione diretta nei confronti del proprio assicuratore, ma la stessa azione diretta prevista in generale dall'art. 144 comma 1 d.lgs. n. 209/2005.

L'art. 145 ivi richiamato, collocato immediatamente dopo la disposizione generale sull'azione diretta, individua, infatti, le norme procedurali per la relativa proposizione tanto nel caso in cui venga proposta nei confronti dell'assicuratore del responsabile (comma 1), quanto in quello in cui venga esperita nei confronti dell'assicuratore del danneggiato (comma 2), postulando l'identità, sotto il profilo oggettivo e funzionale, del rimedio.

Tale identità si coglie anche nel fatto che l'assicuratore del danneggiato si sostituisce nella legittimazione passiva sostanziale e processuale dell'assicuratore del responsabile e liquida il danno per conto dell'assicuratore del responsabile (art. 149 comma 3), non essendo suo debitore, e il suo debito ha necessariamente contenuto identico a quello del responsabile e, di conseguenza, a quello che sarebbe stato il debito dell'assicuratore del responsabile se si fosse applicato il regime ordinario (Rossetti, 2013, 425)

La dottrina in esame perviene a tale ricostruzione valorizzando due argomenti testuali.

Il primo viene tratto dalla previsione contenuta nel sesto comma dell'art. 149 per il quale, promossa dal danneggiato l'azione verso la propria assicurazione, pacificamente l'assicuratore del responsabile civile può intervenire nel giudizio, e, se riconosce la responsabilità del suo assicurato, può estrometterne la convenuta.

Apprezzando tale disposizione processuale unitamente alla precisazione del terzo comma dello stesso art. 149, secondo cui l'assicuratore del danneggiato liquida i danni «per conto» dell'assicuratore del responsabile, l'orientamento in esame perviene alla conclusione per la quale non esiste alcun diritto sostanziale di credito risarcitorio del danneggiato verso la propria compagnia, assimilabile al diritto sostanziale ex lege che si suole invece scorgere nell'art. 144. Se esistesse un tale diritto di credito, ex lege o ex contractu, non solo non si comprenderebbe perché la liquidazione del danno debba avvenire «per conto altrui», ma non potrebbe spiegarsi né l'intervento dell'assicuratore del responsabile, né, soprattutto, l'estromissione dal giudizio della convenuta, decisa dall'interveniente senza che né questa, né l'attore, abbiano titolo per opporsi.

Sulla scorta di tali considerazioni l'opinione in esame giunge ad affermare che l'assicuratore del danneggiato è titolare di una legittimazione passiva straordinaria rispetto all'esercizio dell'azione di cui all'art. 144.

In altre parole l'azione esperita dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore coincide con l'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile, ma, in virtù della previsione di legge, viene eccezionalmente promossa contro un altro soggetto, che ha l'onere di stare in giudizio in nome proprio e per conto del soggetto passivamente legittimato, ovvero l'assicuratore del responsabile (Rossetti, 2013, 425-426).

L'assicuratore della vittima assume, dunque, la qualità di mandatario ex lege dell'assicuratore del responsabile e il suo diritto di rivalsa rappresenta una particolare applicazione della surrogazione legale ex art. 1203 c.c.

L'art. 149 costituisce, invero, una norma recettizia che richiama integralmente un istituto previsto da altra disposizione con la conseguenza che, poiché l'azione diretta prevista dall'art. 144 comma 1 esige l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile, quest'ultimo deve partecipare anche al giudizio promosso dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore.

Anche con riferimento all'azione del terzo trasportato la dottrina appena richiamata fa derivare l'operatività del litisconsorzio necessario dall'assimilazione di detto rimedio all'azione diretta ex art. 144 (Rossetti, 2013, 484).

Secondo altra dottrina (Hazan, 2017, 93 e ss.), la regola del litisconsorzio non opera nell'azione ex art. 141 dove non si pone né un'esigenza di rivalsa dell'assicuratore, né di accertamento della responsabilità del danneggiante perché, per un verso, la compagnia tenuta a liquidare il risarcimento non è quella che garantisce la responsabilità civile del danneggiante, ma quella del vettore, che interviene nel giudizio risarcitorio per conto del primo ed in veste di sostituto ex lege; per altro verso, nel giudizio introdotto ai sensi dell'art. 141 l'evocazione in giudizio del responsabile non solo non è necessaria, perché l'art. 141 accorda al terzo trasportato l'azione contro il vettore a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma è inammissibile, posto che il procedimento non può, per espressa disposizione normativa, fondarsi sull'accertamento delle responsabilità coinvolte nella causazione del sinistro (Hazan, 2017, 93 e ss.).

Nell'azione ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005 il trasportato non deve, infatti, dimostrare la responsabilità del vettore.

Ciò non significa che il Legislatore ha optato per un sistema di responsabilità e di assicurazione no fault, ma semplicemente che ha introdotto un istituto basato sulla funzione liquidatrice assegnata ex lege all'assicuratore del vettore, salvo il suo diritto a recuperare, a valle, dall'impresa assicuratrice del responsabile, quanto pagato al danneggiato.

Su questa linea si pongono alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass., n. 16191/2015; Cass., n. 10410/2016), con le quali è stato enunciato il principio secondo il quale l'accertamento della responsabilità dei conducenti è del tutto al di fuori della previsione dell'art. 141 d.lgs. 2009/2005 in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde dall'accertamento di tale responsabilità.

Anche per una parte della giurisprudenza di merito se si opta per la tutela ex art. 141 non si può citare il responsabile del danno o il conducente o l'assicuratore ex art. 144 perché nel giudizio ex art. 141 non si possono accertare le colpe (Trib. Roma, 30 marzo 2010, in Foro it., 2010, 9, I, 2561), né è possibile estendere la domanda al responsabile civile (G. di P. Pozzuoli, 14 giugno 2008, in Il merito, 2008; Trib. Napoli, n. 11760/2015; Trib. Bologna, n. 21262/2015).

Va, tuttavia, evidenziato che di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 23706/2016) ha affermato che la regola del litisconsorzio necessario è applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal codice delle assicurazioni private e, quindi, sia in quella ordinaria ex art. 144, che in quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, sia in quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato, essendo volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore.

Il litisconsorzio necessario ex art. 140 d.lgs. n. 209/2005

L'art. 140 comma 4 d.lgs. n. 209/2005 prevede un'ulteriore ipotesi di litisconsorzio necessario nei sinistri con pluralità di danneggiati e di incapienza del massimale assicurato, finalizzata a garantire il soddisfacimento proporzionale di tutti gli aventi diritto.

La norma si sostituisce all'art. 27 l. n. 990/1969 e, imponendo la necessaria partecipazione nel giudizio di risarcimento del danno di tutti i creditori, rende possibile una corretta regolamentazione del concorso tra questi ultimi attraverso un'efficace applicazione del meccanismo della riduzione proporzionale dei crediti risarcitori.

I litisconsorti sono tanto dei danneggiati iure proprio, quanto dei creditori a titolo derivativo, sino alla concorrenza delle somme assicurate.

Tra i danneggiati che devono subire la riduzione del massimale ai sensi dell'art. 140 comma 1 rientrano, tuttavia, anche gli assicuratori sociali che, adempiute le prestazioni dovute per legge in favore della vittima, si siano a questa surrogate nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

In tal caso la regola della riduzione proporzionale va coordinata con il principio di cui all'art. 142 comma 4 d.lgs. 209/2005 secondo cui l'assicuratore sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. Ciò significa che il credito dell'assicuratore sociale per surrogazione se ha ad oggetto il danno biologico versato all'assicuratore sociale alla vittima concorre con tutti gli altri crediti e soggiace alla regola proporzionale; se, invece, ha ad oggetto danni diversi da quello biologico, concorre con crediti aventi ad oggetto i soli danni alla persona ed è postergato a questi ultimi.

In altre parole la vittima ha diritto di pretendere dal responsabile e dal suo assicuratore della responsabilità civile per i danni da circolazione stradale il risarcimento del danno alla persona anche in pregiudizio del credito dell'assicuratore sociale nei soli casi in cui quel danno non sarebbe altrimenti risarcibile. Quando, invece, il danno alla persona debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale in tutto o in parte, il relativo credito della vittima viene automaticamente a ridursi in misura corrispondente all'importo erogato da parte dell'assicuratore sociale e quest'ultimo ha diritto di surrogarsi per il medesimo importo nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della responsabilità civile.

La somma spettante a ciascun concorrente si ottiene applicando la seguente formula: massimale per danno spettante al singolo concorrente diviso danno complessivo dato dalla somma dei danni spettanti a ciascuno dei creditori.

Il litisconsorzio tra la pluralità dei danneggiati dal medesimo sinistro costituisce una novità del codice delle assicurazioni private. Anteriormente alla sua emanazione l'art. 27 l. n. 990/1969 — analogamente a quanto stabilito dallo stesso art. 140 comma 2 — imponeva all'assicuratore la sola ricerca, nei limiti della normale diligenza, di tutti i danneggiati e, nel caso in cui un avente diritto non fosse stato identificato al momento della ripartizione proporzionale del risarcimento, lo stesso assicuratore avrebbe potuto opporgli l'esaurimento del massimale solo provando di averlo, comunque, ricercato usando la normale diligenza, essendo, altrimenti, dovuta l'intera quota di risarcimento a prescindere dal superamento di tale limite.

Tale regime sostanziale si rifletteva anche sul processo posto che, in caso di azione diretta di un danneggiato contro l'assicuratore, quest'ultimo aveva l'onere di chiamare in causa i creditori non evocati in giudizio dall'attore, dopo averli ricercati impiegando l'ordinaria diligenza.

Il processo tra assicuratore e solo alcuni degli aventi diritto doveva, ciò non di meno, ritenersi correttamente instaurato e, quindi, produttivo di effetti, con la conseguenza che i danneggiati risarciti in forza della sentenza erano soddisfatti, mentre quelli rimasti estranei al giudizio potevano agire in un secondo momento contro l'impresa assicuratrice nonostante l'esaurimento del massimale, per il pagamento della quota loro spettante, se la mancata chiamata da parte dell'assicuratore fosse dovuta a negligenza, altrimenti avrebbero potuto ripetere la loro quota proporzionale dai danneggiati soddisfatti in virtù della pronuncia giudiziale.

È stato, per questo, evidenziato come nel previgente regime l'interesse ad individuare i danneggiati e a chiamarli in causa fosse del solo assicuratore il quale, al fine di evitare di corrispondere ulteriori somme agli aventi diritto rimasti estranei al giudizio, aveva l'onere di attivarsi nella loro individuazione secondo l'ordinaria diligenza. Secondo il sistema delineato dall'art. 140 d.lgs. n. 209/2005 l'inerzia dell'impresa assicuratrice nel reperire i danneggiati può tradursi, invece, in un pregiudizio per gli attori in quanto, in caso di contraddittorio non integro e di sua mancata integrazione per ordine del giudice, il processo si estingue (Pezzani, 683 e ss.).

Ove, invece, la mancata integrazione del contraddittorio non venga rilevata nel corso del giudizio, la sentenza che lo definisce deve ritenersi, secondo la dottrina tradizionale, inutiliter data così che il terzo pretermesso può ottenerne la dichiarazione giudiziale di inesistenza (Chiovenda, 427); ovvero efficace ma non opponibile al terzo, secondo altra opinione (Denti, 14 ss.); ovvero da questi impugnabile con l'opposizione di terzo secondo altra opinione (Montesano, Arieta, 637).

Come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo recante il codice delle assicurazioni (parere n. 11603/05, adunanza del 14 febbraio 2005), il codice delle assicurazioni private ha introdotto un principio riconducibile a quello della par condicio creditorum, prevedendo la proporzionale riduzione di ciascun singolo diritto fino alla concorrenza delle somme disponibili.

Ed è stato lo stesso Consiglio di Stato a rappresentare l'esigenza, poi recepita dal legislatore in sede di esercizio della delega, che fosse introdotta una fattispecie di litisconsorzio necessario, perché la decisione delle controversie rientranti nell'ambito applicativo della norma doveva essere necessariamente emessa nei confronti di più parti mentre, in caso contrario, la sentenza resa tra l'assicuratore ed uno o alcuni soltanto dei danneggiati avrebbe vanificato il principio di parità tra i creditori (Felicetti- Sangiorgio, 3, 411).

Nel vigore del previgente regime giuridico (art. 27 l. n. 990/1969) la Corte di Cassazione escludeva la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i danneggiati dal medesimo sinistro, né la disciplina introdotta dall'art. 140 comma 4 d.lgs. n. 290/2005 può ritenersi, per la sua natura processuale, ad efficacia retroattiva (Cass. n. 7685/2015).

I giudici di legittimità ritenevano, dunque, che non ricorresse un'ipotesi di litisconsorzio necessario, pur riconoscendo all'assicuratore la facoltà di attivarsi anche con la loro congiunta chiamata in causa per procedere alla liquidazione del danno nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del primo comma dell'art. 27 (Cass. n. 4377/1993).

Dopo l'introduzione del codice delle assicurazioni private la stessa giurisprudenza di legittimità, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 329/2009), ha offerto una lettura restrittiva dell'art. 140 comma 4 d.lgs. n. 209/2005 sostenendo che il litisconsorzio sussiste soltanto se: a) l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote. Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l'assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale (Cass. n. 1862/2009).

La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che nei giudizi fra l'impresa di assicurazione e la pluralità di persone danneggiate da un sinistro stradale, instaurati prima dell’entrata in vigore dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005, non sussiste un litisconsorzio necessario processuale, in quanto la diversità di giudicati che può eventualmente insorgere per la mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno dei danneggiati resta sul piano della mera contraddittorietà logica, ma non determina un conflitto pratico di giudicati, essendo gli stessi materialmente eseguibili in modo simultaneo, né ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario sostanziale introdotta dall'art. 140 cit., trattandosi di norma processuale non suscettibile di applicazione retroattiva (Cass. n. 2348/2018).

Bibliografia

Antonini, Assicurazioni nella circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in Enc. giur., III, Roma 1988; Chiovenda, Sul litisconsorzio necessario, in Saggi di diritto processuale civile, Roma 1931; Denti, Appunti sul litisconsorzio necessario, in Riv. dir. proc., 1959, 14 ss.; Felicetti - Sangiorgio, Litisconsorzio necessario nel giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, in Corr. Giur., 2010, 3, 411; Franzoni, L'azione diretta, l'azione aquiliana ed il diritto di rivalsa nell'assicurazione dei veicoli a motore, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1984, 1039 ss.; Giannini - Pogliani, L'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano, 1994; Hazan, «Risarscimento diretto» ed azione ex art. 141 cap: la singolare posizione della Cassazione in tema di litisconsorzio necessario – Il commento, in Danno e resp., 2017, 1, 93 e ss.; Hazan, La nuova assicurazione della rca nell'era del risarcimento diretto, Milano, 2006; Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Torino, 2000; Montesano - Arieta, Trattato di diritto processuale civile, Padova 2001; Peccenini, Assicurazione per la responsabilità civile automobilistica e dei natanti, in Enc. dir., Milano, (Annali III, 2010); Peccenini ,L'assicurazione della responsabilità civile automobilistica, Milano, 1999; Pezzani, Le norme processauli del nuovo codice delle assicurazioni, in Riv. Dir. Proc., 2007, 3, 683 e ss.; Proto - Pisani, Appunti sul litisconsorzio necessario e sugli interventi, in Riv. dir. proc. 1994, 357 e ss.; Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, III, Padova, 2013; Rossetti, L'assicurazione obbligatoria della r.c.a., Torino, 2010; Zanuttigh, Litisconsorzio, in Dig. disc. priv., XI, Torino, 1994;

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