Legge - 25/02/1992 - n. 210 art. 2

Mauro Di Marzio

Art. 2.

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (1) .

2. L'indennizzo di cui al comma 1, è integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria (2) (3).

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché del pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16- ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2 (4) (5).

(1) Per l’applicabilità dell’assegno di cui al presente comma, vedi l’articolo 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(2) A norma dell’articolo 11, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, le disposizioni di cui al presente comma si interpretano nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 2011, n. 78 (in Gazz. Uff., 16 novembre 2011, n. 48), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(3) A norma dell'articolo 1, comma 223, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, e' incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

(4) La  Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 1996, n. 118 ,  (in Gazz. Uff., 24 aprile, n. 117),  aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui escludeva, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.

(5) Articolo sostituito dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548. Vedi inoltre i commi 2 e 3 dell’articolo 7 del D.L. 548/1996 medesimo.

Inquadramento

L'art. 1, comma 1, l. n. 210/1992, posta a tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, dispone che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge stessa. I commi 2 e 3 del medesimo articolo attribuiscono il beneficio anche «ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da Hiv a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati», «agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione Hiv», nonché «a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali».

La tutela è inoltre estesa «alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie» (art. 1, comma 4, l. n. 210/1992), nonché a coloro i quali abbiano subito i previsti pregiudizi a seguito di vaccinazione antiepatite B, a partire dall'anno 1983 e quindi nel periodo antecedente alla sua obbligatorietà, introdotta con la l. n. 165/1991 (Corte cost. n. 423/2000), e di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia (Corte cost. n. 107/2012).

È stata inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A. La mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (Corte cost. 23 giugno 2020, n.118).

L'art. 2, dopo aver definito al comma 1 la struttura e l'ammontare dell'indennizzo, ne individua la decorrenza, mentre l'art. 3 stabilisce le modalità e i termini di presentazione della domanda.

L'indennizzo da vaccinazione obbligatoria

La l. n. 210/1992 è stata introdotta in conseguenza della pronuncia con cui il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l. n. 51/1966, concernente l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica per i bambini entro il primo anno di età, nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un'equa indennità in caso di danno derivante — al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. — da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente dipendente dalla vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica (Corte cost. n. 307/1990).

Con tale pronuncia la Consulta, dopo aver premesso che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale», ha chiarito che «un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili».

Ove il soggetto sottoposto a trattamento obbligatorio subisca un danno ulteriore alla salute, distinto da quello connaturato alla somministrazione del trattamento, occorre procedere ad un bilanciamento fra i valori in gioco, in funzione dello «stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta alla base dell'imposizione del trattamento sanitario» (Corte cost. n. 307/1990), apprestando un equo ristoro del danno a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio.

È stata così emanata la citata l. 25 febbraio 1992 n. 210, poi modificata dalla l. 25 luglio 1997, n. 238, volta a creare un sistema di sicurezza sociale in vista della tutela di coloro che, in dipendenza della somministrazione del vaccino, abbiano subito danni.

In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno una tantum in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, l. n. 210/1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, l. n. 238/1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare (Cass . sez. lav., n. 26842/2020).

Sul piano processuale, le controversie relative alle prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario (Cass. S.U., n. 10418/2006), con la precisazione che le controversie aventi ad oggetto la spettanza di cui alla l. n. 210/1992 rientrano in quelle previste dall'art. 442 c.p.c., trovando applicazione il foro speciale della residenza dell'attore secondo quanto previsto dall'art. 444 c.p.c. (Cass. n. 13923/2000).

Prova e misura dell'indennizzo

L'attore deve provare nei giudizi tendenti al riconoscimento dell'indennizzo il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la patologia (Locatelli, 1893).

L'indennizzo previsto dalla legge in esame ha carattere pecuniario è determinato attraverso il riferimento alla l. 29 aprile 1976, n. 177 in materia di «collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni» e di «miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza»: l'indennizzo dunque per un verso non è commisurato all'intero pregiudizio, per altro verso è dovuto anche in assenza dei presupposti che sono richiesti per l'esercizio dell'azione aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Bertoncini, 339.

Considerato il carattere meramente indennitario del beneficio, l'accesso ad esso non preclude l'azione risarcitoria ai sensi del citato art. 2043 c.c. (v. Corte cost. n. 307/1990; Corte cost. n. 118/1996; Corte cost. n. 27/1998; Corte cost. n. 423/2000; Cass. n. 13923/2000).

Ed anzi, ponendo l'accento sulle diverse funzioni che caratterizzano l'indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992 e il risarcimento del danno aquiliano, è stata ammessa la possibilità di cumulare indennizzo con risarcimento, giacché il primo sarebbe privo di ogni finalità reintegrativa (Facci, 1133; in senso critico Locatelli, 1893).

È stato al riguardo altresì osservato che in materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, l'art. 3 l. n. 229/2005, nel prevedere un ulteriore indennizzo in favore ai soggetti che già usufruiscono dei benefici di cui alla l. n. 210/1992, ne subordina la corresponsione alla rinuncia, con atto formale, alla prosecuzione di ogni contenzioso giudiziale proposto ai sensi della medesima legge, ivi inclusi i giudizi concernenti il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, in qualsiasi stato e grado del procedimento si trovino, ivi compresa la fase esecutiva, con esclusione dei soli giudizi che concernono le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dagli interessati per atto illecito, di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 1l. n. 229/2005 (Cass. n. 8059/2014).

In materia, gli artt. 1 e 4 della l. n. 229 del 2005 attribuiscono ai «soggetti danneggiati», rispettivamente, un ulteriore indennizzo aggiuntivo rispetto a quello già riconosciuto dalla l. n. 210/1992, nonché un assegno una tantum per il periodo compreso nel periodo tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, sicché entrambi operano retroattivamente attesa, quanto all'assegno, la chiara ratio della disposizione e, quanto all'ulteriore indennizzo, il suo carattere incrementale rispetto a quello di cui il soggetto è già titolare, concorrendo con questo con la medesima decorrenza (Cass. n. 16842/2016).

Inoltre l'indennizzo in favore dei superstiti, regolato dall'art. 2, comma 3, l. n. 210/1992 è prestazione distinta e diversa dall'assegno una tantum regolato dal comma 2 della norma medesima. L'assegno in favore dei superstiti, infatti, risulta qualificato dall'evento del decesso per effetto di vaccinazioni obbligatorie o delle altre patologie previste dalla legge stessa, è quantificato in misura autonoma dall'omologo assegno introdotto per i soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria e riguarda il complesso dalle malattie prese in considerazione dalla l. n. 210/1992 e non solo i trattamenti obbligatori di vaccinazione. Ne deriva che, trattandosi di indennizzo specifico, necessita di un'apposita domanda con allegata la documentazione comprovante il nesso di causalità tra le patologie contratte a casa delle trasfusioni e il decesso del de cuius (Cass. n. 25559/2015).

In ipotesi di ritardata corresponsione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dall'art. 1 l. n. 210/1992, non è configurabile il risarcimento di un danno non patrimoniale, essendo il valore inerente la persona già tutelato mediante l'erogazione dello stesso indennizzo, nonché dei relativi accessori (Cass. n. 7912/2015; Cass. n. 26883/2008).

Legittimazione passiva

In una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale, è legittimato passivo il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio; pertanto, come il Ministero della Salute decide in sede amministrativa, pronunciandosi sul ricorso di chi chiede l'indennizzo per aver contratto una patologia a seguito di vaccinazioni obbligatorie, analogamente, l'azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l'indennizzo deve essere proposta nei suoi confronti (Cass. n. 3545/2016; Cass. n. 29311/2011; Cass. S.U., n. 12538/2011).

Nondimeno, nelle cause promosse dai soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, onde ottenere il pagamento degli interessi maturati per la tardiva corresponsione dell'indennizzo, sussiste la legittimazione passiva della regione o ve quest'ultima abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo in linea capitale (Cass. n. 6336/2014).

Decorrenza del termine per la presentazione della domanda amministrativa

Si è affermato nella giurisprudenza di merito che, ai fini della decorrenza del termine − triennale nel caso di vaccinazioni e decennale nelle ipotesi di infezioni da Hiv − previsto per la presentazione della domanda amministrativa, non rilevi il momento in cui il soggetto abbia avuto conoscenza dell'infezione, bensì quello in cui abbia avuto contezza «del fatto che la malattia da cui è affetto non ha origini naturali ma è frutto dell'azione lesiva subita per fatto colposo (o doloso) altrui, in altre parole deve avere raggiunto la consapevolezza del nesso di causalità tra la vaccinazione mediante somministrazione di gammaglobuline antitetaniche e l'epatite insorta» (App. Campobasso 12 giugno 2006, in Resp. civ. e prev., 2007, 339, con nota di Bertoncini, Indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie e possibile estensione della fattispecie alle non obbligatorie). Ciò traendo argomento dalla previsione dell'art. 3, comma 1, l. n. 210/1992, secondo cui il termine decorre «dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno».

Tale ricostruzione appare accolta anche dalla SC, come si desume dall'affermazione del principio secondo cui, con riferimento agli eventi lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore della l. n. 210/1992, il termine di decadenza triennale per la richiesta dell'indennizzo spettante per i danni conseguenti a vaccinazioni decorre dal giorno di entrata in vigore della citata legge solo se in quella data il soggetto menomato avesse già avuto conoscenza del danno, ivi compresa la sua eziologia (Cass. n. 7304/2011).

Quanto agli aspetti di diritto transitorio è stato affermato che il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite postrasfusionale contratta in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 238/1997 — che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie — decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica legislativa (Cass. n. 7392/2014).

Vaccinazioni, non obbligatorie, ma programmate ed incentivate dall'autorità

L'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 1992 n. 210 spetta, secondo un indirizzo, anche a coloro che abbiano subito un danno alla salute in conseguenza di una vaccinazione non obbligatoria, ma programmata ed incentivata, ricorrente in tutti quei casi in cui le strutture sanitarie operino in maniera tale da rendere la vaccinazione stessa pressoché ineludibile (App. Campobasso 12 giugno 2006, in Resp. civ. e prev., 2007, 339, cit.). È stato così affermato che il danno conseguente a vaccinazione antitetanica, praticata in assenza dei presupposti per la sua obbligatorietà, sia indennizzabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, l. n. 210/1992.

Indipendentemente dall'esattezza della soluzione il quadro normativo all'epoca vigente, vale rammentare che la soluzione trova oggi conforto nel riconoscimento del diritto all'indennizzo per i danni cagionati dalla vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia (Corte cost. n. 107/2012), considerata come vaccinazione non obbligatoria e tuttavia incentivata dalle pubbliche autorità.

Bibliografia

Bertoncini, Indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie e possibile estensione della fattispecie alle non obbligatorie, in Resp. civ. e prev. 2007, 339; Facci, Il risarcimento del danno da vaccinazione antipolio, in Resp. civ. e prev. 2004, 1133; Locatelli, Danno no fault da vaccinazioni obbligatorie e facoltative e diritto all'indennizzo, in Resp. civ. e prev. 2012, 1893.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario