Legge - 10/10/1990 - n. 287 art. 33 - Competenza giurisdizionale.Competenza giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo 1. 2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni2. [1] Comma sostituito, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall' articolo 3, comma 3, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. [2] Comma modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Per la decorrenza vedi il medesimo articolo 2, comma 6. InquadramentoLa responsabilità civile dell'impresa per illeciti anticoncorreziali, ossia per danni causati da violazioni della disciplina della concorrenza (su cui v. in generale Fattori-Todino, 2010; Genovese, 2005) è regolata, quanto alla competenza, dall'art. 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», che la devolve alle sezioni specializzate in materia di impresa previste dal d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. La materia è stata recentemente innovata dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, recante attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (v. in proposito Puleio, 1082). Ai fini dell'applicazione temporale del citato d.lgs., ai sensi dell'art. 19 del medesimo, gli artt 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, delle quali si darà più innanzi conto, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014. Le disposizioni in materia di concorrenza cui la norma si riferisce sono quelle: i) di cui agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, i quali: a) vietano tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno; b) vietano, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo; ii) di cui agli artt. 2, 3 e 4 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, applicate autonomamente, nonché le disposizioni di altro Stato membro che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese. Le citate disposizioni interne, contenute nel titolo della legge recante norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione, si riferiscono, in generale: - l'art. 2 (intese restrittive della libertà di concorrenza su cui v. in generale Manzini, 821) al divieto di intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante; - l'art. 3 (abuso di posizione dominante), al divieto di abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante: posizione dominante che è di per sé lecita, se non dà luogo ad abuso, e che ricorre in caso di «posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato..., ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori» (Cgue, 14 febbraio 1978, causa 27/76); - l'art. 4 ad alcune deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza (non al divieto di abuso di posizione dominante). Le controversie in tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziali presentano, sul piano operativo, tratti di particolare complessità, cui l'ultima novella richiamata ha inteso porre rimedio, sia per la difficoltà di provare le condotte lesive (ed in particolare le intese restrittive della concorrenza, che sono per definizione segrete: v. sul tema Ghezzi-Maggiolino, 1238), sia per la difficoltà di provare il danno sia nell'an che nel quantum. Agcm e giudice civileLa tutela della concorrenza, nel sistema introdotto dalla l. 10 ottobre 1990, n. 287, si articola su due piani: da un lato essa ha istituito un'autorità amministrativa, l'Agcm, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla quale è stato affidato il compito di accertare e sanzionare le violazioni della legge stessa, mediante provvedimenti suscettibili di impugnazione dinanzi al Tar Lazio e poi al Consiglio di Stato; dall'altro lato ha previsto che le azioni volte al risarcimento dei danni cagionati da violazioni della citata legge (nonché quelle in materia di nullità e di ricorsi volti ad ottenere provvedimenti d'urgenza), vanno proposte, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dinanzi alle sezioni dei tribunali specializzate in materia di impresa. Su quest'ultima previsione ha inciso l'art. 18 del già citato d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, che ha modificato l'art. 4 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, sui tribunali delle imprese, stabilendo che per le controversie di cui all'art. 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese cioè le controversie risarcitorie per violazioni della normativa anticoncorrenziale interna, nonché per le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, sono competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per le controversie che altrimenti ricadrebbero nella competenza dei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per le controversie che altrimenti ricadrebbero nella competenza dei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per le controversie che altrimenti ricadrebbero nella competenza dei di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria». La competenza in materia di concorrenza sleale spetta in gran parte alle Sezioni Specializzate ed una parte residua al giudice ordinario. Questa singolare bipartizione è determinata dall'art. 134 c.p.i., che prevede appunto la devoluzione alla cognizione delle Sezioni Specializzate di tutte le controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione tuttavia di quelle che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. Al giudice ordinario in composizione monocratica spetta dunque la competenza nelle azioni di concorrenza sleale fondate sull'art. 2598 nn. 2) e 3) c.c., ove non connesse in alcun modo con quelle innanzi dette (nel caso di specie, venendo innanzitutto in considerazione la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3) c.c. per violazione di norme pubblicistiche senza alcuna connessione con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, si è affermata la competenza delle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 168/2003, trattandosi di controversie relativa anche alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea) (Tribunale Torino, Sez. spec. Impresa, 1 marzo 2017, n. 1553, in iusexplorer.it). La controversia in cui la responsabilità contrattuale di una società di telecomunicazioni è dedotta come un aspetto della sua condotta abusiva ed anticoncorrenziale di cui la parte attrice chiede in primo luogo l'accertamento, appartiene alla competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di imprese, atteso che le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, d.lgs. n. 168/2003 attribuiscono a tali sezioni anche le cause ed i procedimenti che presentino ragioni di connessione con quelli relativi alla verifica della violazione della normativa antitrust (Cass. n. 16272/2016). Tornando al sistema binario di tutela istituito dalla legge (Agcm da un lato, giudice civile dall'altro), è sufficiente limitarsi ad accennare che l'Autorità svolge funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, a fini di protezione dell'articolazione competitiva del mercato. Si è in tal senso osservato in giurisprudenza che oggetto immediato della tutela apprestata dalla l. n. 287/1990 non è il pregiudizio del concorrente bensì un più generale bene giuridico, quale la conservazione della struttura concorrenziale del mercato Cass. S.U., n. 2207/2005). A tal fine l'Autorità è dotata di ampi poteri istruttori e sanzionatori, ma non giudica delle ricadute degli illeciti anticoncorrenziali nei rapporti individuali. Per converso, il giudice interviene nelle controversie tra privati volte, tra l'altro, al risarcimento del danno cagionato dall'illecito. Ciò non vuol dire, tuttavia, che gli accertamenti compiuti dall'Agcm siano privi di rilievo in sede giudiziale. Al contrario, la S.C. ha ribadito che nel giudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista, gli atti del procedimento in esito al quale l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzione costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio o alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (Cass. n. 13486/2011, che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di merito con la quale un assicuratore era stato condannato a restituire all'assicurato una percentuale dei premi riscossi, a titolo di risarcimento del danno scaturito dalla partecipazione dell'impresa assicuratrice ad una intesa concorrenziale, sulla base dei soli accertamenti compiuti in sede amministrativa dall'Autorità garante della concorrenza; Cass. n. 9116/2014). È stato parimenti affermato che nel giudizio promosso dall'assicurato per il risarcimento del danno patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Agcm ha una elevata attitudine, non solo, a provare la condotta anticoncorrenziale, ma anche a fare presumere che dalla stessa sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, tra i quali è ricompreso necessariamente il danno subito dal singolo assicurato. Ne consegue che quest'ultimo assolve l'onere della prova a suo carico allegando la polizza assicurativa contratta e il provvedimento sanzionatorio, mentre è onere dell'impresa assicurativa dimostrare l'interruzione del nesso causale tra l'illecito anticoncorrenziale e il danno patito dal singolo assicurato, mediante la prova di fatti sopravvenuti, estranei all'intesa, idonei di per sé a determinare l'aumento del premio (Cass. n. 9131/2015; v. pure Cass. n. 11904/2014). In altri termini, L'assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa di assicurazione che sia stata sottoposta a sanzione dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale, ha l'onere di allegare la polizza assicurativa contratta e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale, potendosi su queste circostanze fondare la presunzione dell'indebito aumento del premio per effetto del comportamento collusivo e della misura di tale aumento. Né in questo modo può considerarsi violato il brocardo praesumptum de praesumpto non admittitur, perché nel danno subito dalla generalità degli assicurati per effetto dell'illecito antitrust, accertato sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, è infatti ricompreso, come suo essenziale componente, il danno subito dai singoli assicurati, dovendosi ritenere che lo stesso, pur concettualmente distinguibile sul piano logico, non lo sia sul piano fattuale e, dunque, non richieda, per essere dimostrato, un'ulteriore presunzione (Cass. n. 12551/2013). Nello stesso ordine di idee si pone da ultimo la pronuncia secondo cui , nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a norma dell'art. 14 ter l. cit., in ordine alla sua posizione rivestita sul mercato ed alla sussistenza di un comportamento implicante un abuso di posizione dominante, il giudice di merito può porre a fondamento del proprio accertamento gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta e, segnatamente, quelli desumibili dalla comunicazione delle sue risultanze, sebbene gli stessi non costituiscano prova privilegiata potendo essere contrastati da emergenze di diverso tenore (Cass. I, n. 5381/2020). Sulla materia è intervenuto l'art. 7 dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, il quale ha stabilito che, ai fini dell'azione per il risarcimento del danno, si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza risultante da una decisione definitiva dell'Agcm ovvero dalla sentenza del giudice amministrativo resa sull'impugnazione di tale decisione (v. sulla Direttiva antitrust 104/2014, Giliberti, 154). Sicché, invocate tali pronunce, resta al danneggiato di provare soltanto il danno ed il nesso di causalità. Legittimazione attivaPoiché la responsabilità per illecito anticoncorrenziale ha natura aquiliana, opera nella materia il principio secondo cui, in forza dell'art. 2043 c.c., può agire per il risarcimento chiunque per effetto dell'illecito abbia subito un danno. In tal senso la S.C. ha affermato che il consumatore è legittimato ad agire ex art. 33 comma 2 della l. n. 287/1990 al fine di ottenere l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivategli da un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 comma 2 della l. n. 287/1990, posto che non sussistono espresse limitazioni in proposito e la ratio dell'art. 2 citato non va individuata esclusivamente nella tutela del rapporto concorrenziale tra gli imprenditori operanti sul mercato, ma anche nella tutela dei consumatori. Ed infatti, la legge antitrust 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto «a valle» costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione «a monte», ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della l. n. 287/1990 (Cass. S.U. n. 2207/2005; Cass. n. 11759/2006; Cass. n. 993/2010). Sul tema v. Genovese, Risarcimento del danno in favore del consumatore che conclude il contratto attuativo di un'intesa vietata: l'intervento delle Sezioni Unite, in Riv. dir. comm 2005, 120; Pagni, La tutela civile antitrust dopo la sentenza n. 2207/05: la Cassazione alla ricerca di una difficile armonia nell'assetto dei rimedi del diritto della concorrenza, in Corr. giur. 2005, 3, 333. Regime probatorioSi è già fatto cenno alla difficoltà per il danneggiato di dimostrare la sussistenza di intese restrittive della concorrenza, mentre minori difficoltà presenta la prova di condotte di abuso di posizione dominante: sicché nella materia il governo dell'onere probatorio assume rilievo centrale (v. De Cristofaro, 100; Frignani, 1323). L'art. 3 d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, ha dunque stabilito che, nelle azioni per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza, su istanza motivata della parte, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte o dal terzo, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o della difesa, il giudice — nella ricorrenza delle condizioni e nei limiti che la norma successivamente prevede — può ordinare alle parti o al terzo l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità a norma delle disposizioni del presente capo. È inoltre previsto, al successivo art. 4, che il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza quando (dunque non soltanto dell'Agcm) né le parti né i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova: Ciò nei limiti e con le cautele che la norma individua. L'art. 5 fissa infine i limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. La S.C. ha avuto modo di sottolineare in materia l'importanza dell'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice. Poste: a) le difficoltà di prova per il privato che faccia valere in giudizio un illecito concorrenziale in assenza di una previa decisione dell'Agcm; b) la conseguente esigenza di tutela anche mediante un'interpretazione delle norme processuali funzionale all'obiettivo della corretta attuazione del diritto della concorrenza, pur nel rispetto del principio del contraddittorio e fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, è stata cassata la sentenza della corte di merito che abbia deciso la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, senza valutare l'opportunità di attivare anche d'ufficio i poteri istruttori (Cass. n. 11564/2015). Il dannoIl danno cagionato da condotte anticoncorrenziali (su cui v. in generale Toffoletto, 1996), che va provato dal danneggiato, comprende la perdita subita (danno emergente) ed il mancato guadagno (lucro cessante) (Cgce 13 luglio 2006, cause riunite C295/04; C296/ 04; C297/04; C298/04). In tal senso si è espressa anche la novella già in precedenza ricordata, la quale stabilisce che «Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni» (art. 1, comma 2, d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, il che vuol dire che nella materia è esclusa l'applicazione di danni punitivi) e che il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. (art. 14, comma 1). La norma aggiunge che l'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione (art. 14, comma 2), e precisa che il giudice può chiedere assistenza all'autorità garante della concorrenza formulando specifiche richieste sugli orientamenti che riguardano la quantificazione del danno. Salvo che l'assistenza risulti non appropriata in relazione alle esigenze di salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, l'autorità garante presta l'assistenza richiesta nelle forme e con le modalità che il giudice indica sentita l'autorità medesima (art. 14, comma 3). Si tratta, come di consueto, e cioè secondo l'ispirazione «differenzialista» che anima nel complesso la disciplina del risarcimento del danno, di raffrontare il patrimonio del danneggiato qual'è con il patrimonio del danneggiato quale sarebbe stato se l'illecito non fosse stato consumato: indagine che richiederà normalmente l'ausilio di un consulente tecnico, oltre a quello, previsto dalla norma citata, dell'Agcm, e che sovente esiterà in una liquidazione equitativa, attesa la difficoltà di prova del danno nel suo preciso ammontare. Merita al riguardo richiamare la Comunicazione della Commissione europea dell'11 giugno 2013 relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione degli artt. 101 e 102 Tfue, nonché la Guida per la quantificazione del danno leggibile in eur-lex.europa.eu Al tema del danno da illecito concorrenziale attiene altresì il problema del c.d. passing on. Da un lato, infatti, l'autore dell'illecito può difendersi sostenendo che il danneggiato ha riversato sulla clientela il danno subito, essenzialmente aumentando i prezzi; dall'altro lato sorge il quesito se, in simile frangente, i soggetti su cui il pregiudizio è stato riversato possano dolersene (v. Maschio, 427). Al primo profilo è dedicato l'art. 11 d.lgs. 17 gennaio 2017, n. 3, che, sotto la rubrica «Eccezione di trasferimento» stabilisce che nelle azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi. Al secondo profilo è dedicato il successivo art. 12, secondo cui, nelle azioni di risarcimento del danno per trasferimento in tutto o in parte del sovrapprezzo, l'attore deve dimostrare l'esistenza e la portata del trasferimento anche chiedendo l'esibizione di prove al convenuto o a terzi, con la precisazione che il trasferimento del sovrapprezzo si presume quando l'acquirente indiretto dimostra che: a) il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza; b) la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto; c) l'acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano. Per converso il convenuto può dimostrare che il sovrapprezzo non è stato trasferito interamente o in parte sull'acquirente indiretto. La S.C. ha cassato la pronuncia con cui la corte di merito, pur avendo accertato, se non altro in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio da essa disposta, che costituiva illecito concorrenziale la fornitura in via diretta, da parte dell'agenzia del territorio, del servizio di ricerca continuativa per via telematica dei dati reperibili presso i registri immobiliari e il catasto, non ha affermato la sussistenza del danno-conseguenza in capo alle imprese operanti nel mercato dei servizi di informazione basati sugli stessi dati, omettendo di valorizzare a tal fine le menzionate risultanze peritali (Cass. n. 6366/2016). Il decorso della prescrizioneIl termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale è quello quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., che decorre dal giorno in cui si è «verificato» il «fatto illecito». In applicazione dei principi generali di cui all'art. 2935 c.c., la giurisprudenza fa coincidere tale termine con il momento in cui «il diritto può essere fatto valere», ossia quando sussistano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., inclusa la produzione del danno (Cass. n. 12666/2003; Cass. n. 2645/2003). Si è in particolare ritenuto che la prescrizione deve decorrere dal giorno in cui si siano compiutamente manifestati sia il danno che la sua rapportabilità causale all'illecito (Cass. n. 2645/2003). V. sul tema Bastianon, 5. Anche su questa materia si sofferma il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, il quale, all'art. 8, stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno; c) dell'identità dell'autore della violazione. La prescrizione, inoltre, rimane sospesa quando l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo. CasisticaNon moltissime sono le pronunce che che hanno riconosciuto la sussistenza di illeciti anticoncorrenziali, con conseguente condanna al risarcimento dei danni. Si è già avuto modo di accennare al di là del caso del cartello tra imprese assicuratrici, riguardo al quale la SC ha avuto modo di affermare i seguenti principi: i) l'assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 33,comma secondo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nei confronti dell'impresa di assicurazione che sia stata sottoposta a sanzione dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale, che, attraverso lo scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili, abbia comportato un incremento dei premi, anche in considerazione della loro media sul mercato europeo, ha l'onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria), potendosi su queste circostanze fondare la presunzione dell'indebito aumento del premio per effetto del comportamento collusivo e della misura di tale aumento; la compagnia assicuratrice, dal canto suo, può fornire prova contraria in ordine all'interruzione del nesso causale fra illecito anticoncorrenziale e danno, ma deve articolarla sugli aspetti non definiti dal provvedimento amministrativo di accertamento, stante il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico condotto dall'Autorità garante (Cass. n. 7039/2012); ii) nel giudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista, gli atti del procedimento in esito al quale l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzione costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (Cass. n. 13486/2011; Cass. n. 3640/2009); iii) nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per il risarcimento del danno derivante da un'intesa orizzontale tra compagnie assicuratrici sanzionate dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, l'assicurato ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia assicuratrice convenuta, in misura corrispondente all'incremento dei premi rispetto alla media europea, con la conseguenza che la medesima compagnia può fornire prova contraria concernente sia la sussistenza (o la interruzione) del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno sia l'entità di quest'ultimo. Qualora, tuttavia, essa abbia partecipato al giudizio svoltosi davanti all'Autorità, riportando condanna, non può limitarsi a considerazioni generali attinenti ai dati influenti sulla formazione dei premi nel mercato delle polizze assicurative, già tenute presenti dall'Autorità, ma deve fornire precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici dell'impresa interessata e del singolo assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita ma da altri fattori (Cass. n. 11610/2011; Cass. n. 17362/2011); iv) nel giudizio promosso dall'assicurato ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere da imprese assicuratrici, l'ammontare del danno può essere determinato equitativamente — in ragione all'eccezionale difficoltà per il danneggiato di darne precisa dimostrazione — in una percentuale del premio pagato (Cass. n. 11904/2014); v) l'assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cosiddetta legge antitrust), nei confronti dell'impresa di assicurazione che sia stata sottoposta a sanzione dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale, ha l'onere di allegare la polizza assicurativa contratta e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale, potendosi su queste circostanze fondare la presunzione dell'indebito aumento del premio per effetto del comportamento collusivo e della misura di tale aumento. Né in questo modo può considerarsi violato il brocardo praesumptum de praesumpto non admittitur, perché nel danno subito dalla generalità degli assicurati per effetto dell'illecito antitrust, accertato sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, è infatti ricompreso, come suo essenziale componente, il danno subito dai singoli assicurati, dovendosi ritenere che lo stesso, pur concettualmente distinguibile sul piano logico, non lo sia sul piano fattuale e, dunque, non richieda, per essere dimostrato, un'ulteriore presunzione (Cass. n. 12551/2013). Possono poi ricordarsi: - delibere consortili di imposizione di quote di contingentamento della produzione in violazione della disciplina antitrust (App. Torino 7 febbraio 2002); - campagna di stampa costituente parte integrante dell'illegittima strategia escludente attuata da alcuni fornitori nei confronti di un distributore (App. Milano 11 luglio 2003); - circolari dell'Agenzia del territorio volte ad alterare il regime di libera concorrenza che contraddistingueva il settore, palesando una azione di monopolizzazione del settore stesso, espressiva di una strategia dell'Agenzia, avallata dal legislatore della finanziaria 2005, intesa a mettere fuori mercato le imprese private e offrire direttamente i servizi nel settore delle informazioni economiche e finanziarie, e con ciò ponendosi in conflitto con le regole comunitarie e nazionali della concorrenza (Cass. n. 21483/2013; Cass. n. 7253/2012); - condotta di un soggetto che, controllando in modo esclusivo l'intero circuito della carta stampata nell'ambito di tutto il territorio nazionale ed essendosi impegnata ad una distribuzione diretta, o tramite imprese locali, dei quotidiani e/o dei vari periodici ai vari rivenditori, non può legittimamente disattendere tale impegno, impedendo l'ingresso di nuovi soggetti sul mercato (App. Roma, 4 settembre 2006); - il rifiuto, opposto da un operatore telefonico, quale impresa egemone sul mercato dei servizi di trasmissione dati mediante le tecnologie per Dsl e Sdh, di concedere ai concorrenti, intermediari, l'accesso a tali servizi a condizioni più convenienti rispetto a quelle offerte agli utenti finali (App. Roma 20 gennaio 2003). Viceversa, non costituisce abuso della posizione dominante la fissazione di un orario minimo di accesso per le rivendite di tabacchi quando è consentito a ciascun gestore di depositi fiscali territoriali di organizzarsi secondo le modalità più convenienti in relazione alla discrezionalità della gestione d'impresa; ne consegue che tali condizioni costituiscono delle clausole contrattuali di operatività in modalità di attuazione del servizio di trasporto non sussumibili nella sfera delle attività emulative o abusive in danno di un concorrente, quanto piuttosto in semplici modalità di razionalizzazione dell'attività di impresa (App. Milano 30 maggio 2006). BibliografiaBastianon, Tutela risarcitoria antitrust, nesso causale e danni «lungolatenti», in Corr. giur., 2007, 5; De Cristofaro, Onere probatorio e disciplina delle prove quale presidio di efficienza del private antitrust enforcement, in Aida, 2015, 100; Fattori-Todino, La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, 2010; Frignani, L'onere della prova nelle cause risarcitorie da illecito antitrust, in Dir. econ. ass., 2011, 1323; Genovese, Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale, Napoli, 2005; Ghezzi-Maggiolino, Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi a carte, tienile coperte, in Riv. soc., 2013, 1238; Giliberti, Accertamento amministrativo e risarcimento del danno nell'art. 9, comma I della Direttiva antitrust 104/2014, in Aida, 2015, 154; Manzini, La collusione tra imprese nella disciplina antitrust comunitaria, in Dir. comm. int., 2009, 821; Maschio, Effetti del contratto verso terzi e responsabilità per illecito antitrust, in Giust. civ., 2012, 427; Puleio, Il risarcimento del danno antitrust alla luce della direttiva 2014/104/UE, in Resp. civ. e prev. 2016, 1082 Toffoletto, Il risarcimento del danno nel sistema delle sanzioni per la violazione della normativa antitrust, Milano, 1996. |