Legge - 24/03/2001 - n. 89 art. 2 - (Diritto all'equa riparazione)1

Rosaria Giordano

(Diritto all'equa riparazione)1

1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter  23.

2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione4.

2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari 5  6.

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni 7.

2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa8.

2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all' articolo 96 del codice di procedura civile ;

b) nel caso di cui all' articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile ;

c) nel caso di cui all' articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento 9.10

2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;

b) contaumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte 11.

2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto 12.

[ 3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione. ] 1314

 

[3] La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio 2021, n. 175, (in Gazz. Uff. 4 agosto 2021, n. 31), ha dichiarato, in relazione all’art. 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 luglio 2023, n. 142, (in Gazz. Uff. 19 luglio 2023, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.

[4] Comma sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 .

[6] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 2015, n. 184 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, ovvero quando  l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziche' quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorita' giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio 2016, n. 36 (in Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 8), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla presente legge.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 2019, n. 169 (in Gazz. Uff. 17 luglio 2019, n. 29),  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera e), del presente comma, nella versione modificata dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

[14] A norma dell'articolo 85, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del computo di cui al presente articolo, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma dell'articolo 85 medesimo, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

Inquadramento

Allo scopo di valutare la ragionevolezza occorre determinare in primo luogo dal durata del giudizio presupposto.

A tal fine dies a quo sarà costituito, nel processo civile, a seconda del rito applicabile, dal deposito del ricorso ovvero dalla notificazione dell'atto di citazione. Il giudizio potrà considerarsi concluso a seguito dell'emanazione di una decisione passata in giudicato ovvero, qualora per la soddisfazione del diritto del ricorrente ciò sia necessario per l'inadempimento dell'obbligato, una volta terminata la procedura esecutiva.

È peraltro consolidato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo il principio per il quale la ragionevole durata di un processo deve essere apprezzata in concreto, avendo riguardo, in particolare, alla complessità del caso, al comportamento delle parti e delle autorità nazionali intervenute.

La legge c.d. Pinto, nell'attuale formulazione, ha con, con lievi differenze, «codificato» tali criteri, già recepiti, peraltro, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Con la riforma realizzata dalla legge n. 134 del 2012 è stata poi individuata una durata ragionevole presunta per il processo di cognizione, nonché per il procedimento di esecuzione e per la procedura fallimentare.

Nell'intento di contenere gli esborsi pubblici correlati alle condanne per irragionevole durata del processo, la norma in esame è stata più volte modificata per prevedere ipotesi di esclusione dall'indennizzo ovvero, più di recente, anche di presunzione di insussistenza del diritto all'indennizzo in determinate situazioni.

Determinazione della durata del giudizio presupposto

Per valutare la sussistenza del diritto all'equa riparazione, occorre in primo luogo determinare la durata del processo della cui eccessiva lentezza si tratta e poi valutarne la ragionevolezza.

Il dies a quo

Con riferimento all'individuazione del dies a quo della durata del procedimento del quale si lamenta l'irragionevole durata, appare innanzitutto opportuna la considerazione in questa sede dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Invero, in materia civile, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, occorre a tal fine aver riguardo, quale dies a quo, al momento nel quale è adita l'autorità giudiziaria mediante il deposito del ricorso (Corte europea dir. uomo 6 maggio 1981, Buccholz c. Germania).

Inoltre, nel caso di pronuncia di incompetenza o dichiarativa del difetto relativo di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita, dovrà essere presa in considerazione anche la durata del procedimento dinanzi al giudice che ha emanato la decisione di rito (Corte europea dir. uomo 9 giugno 1998, Roche c. Francia).

L'art. 2, comma 2-bis, legge c.d. Pinto e l'orientamento già invalso nella giurisprudenza di legittimità rispetto all'individuazione del dies a quo del giudizio presupposto appaiono coerenti con la posizione affermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, poiché il momento del deposito del ricorso ha rilevanza nei procedimenti che hanno inizio con detto deposito, dovendosi per converso avere riguardo alla notifica dell'atto di citazione alla parte convenuta. Sul punto, la S.C. ha più volte ribadito il principio in forza del quale in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo civile, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere normalmente individuato, con riguardo ai processi introdotti con atto di citazione, nel momento della notifica di tale atto, con la quale il processo stesso inizia, salva l'ipotesi in cui si accerti l'intento dilatorio della parte sotteso alla indicazione di un abnorme intervallo tra la data della notifica e la data indicata per la prima udienza (Cass. n. 6322/2011; Cass. n. 7389/2005).

In accordo con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle ipotesi di giurisdizione c.d. condizionata, i.e. quando è possibile adire l'autorità giudiziaria soltanto dopo aver svolto una determinata attività come, ad esempio, la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione ovvero di un ricorso amministrativo (cfr., tra le altre, Corte europea dir. uomo 29 luglio 2003, Santoni c. Francia; 26 aprile 1994, Vallée c. Francia; 31 marzo 1992, X c. Francia), è necessario considerare nella durata complessiva del procedimento anche il tempo necessario allo svolgimento di siffatte attività preliminari (Edel 20 ss.).

Soltanto in parte conforme era l'indirizzo tradizionale della Corte di Cassazione per la quale se in linea di principio ai fini del computo della durata del processo deve tenersi conto anche della durata della fase necessaria svoltasi innanzi all'autorità amministrativa (Cass. n. 23385/2007), ciò, peraltro, non deve avvenire laddove sia legislativamente previsto un termine per la definizione di tale fase (Cass. n. 23073/2010). Più di recente, la S.C., discostandosi nettamente dall'orientamento fatto proprio dalla Corte di Strasburgo sulla questione, ha affermato il principio secondo cui in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art 2 l. 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all'art. 6, par. 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai fini del computo non si tiene conto del tempo occorso per il procedimento amministrativo che abbia preceduto il giudizio, anche quando il preventivo esperimento del procedimento sia normativamente prescritto senza predeterminazione di un termine massimo e lo stesso si sia svolto prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede, in difetto di specifiche disposizioni, un generalizzato termine massimo di trenta giorni, non partecipando siffatto procedimento della natura giurisdizionale del processo, che è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice (Cass. S.U., n. 4429/2014, secondo cui si deve, invece, tener conto, nel computo della durata del processo, dei tempi occorsi per l'espletamento di attività endoprocessuali, riferibili ad organi dell'apparato giudiziario e ad ausiliari del giudice, nonché delle protrazioni del processo dovute all'operato di altri soggetti istituzionali, comunque incidenti sul relativo corso).

Come noto, tale soluzione è stata condivisa dal legislatore ordinario con riguardo ad un'altra importante forma di giurisdizione condizionata, ossia la mediazione obbligatoria, introdotta dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per alcune controversie in materia civile e commerciale, essendo stato previsto espressamente dall'art. 7 di tale decreto che il periodo di durata del procedimento di mediazione non ha effetti sulla ragionevole durata del processo, con una previsione confermata dal decreto c.d. del fare che, a seguito dell'iniziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega (Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272, tra l'altro in Giust. civ., 2013, n. 1, 10, con osservazione di Finocchiaro ed ivi, 2013, n. 5-6, 911, con nota di Spadafora, Il danno da violazione dell'affidamento incolpevole nel corretto esercizio del potere normativo: verso un'applicazione estensiva del modello risarcitorio? ed in Riv. arbitrato, 2013, n. 1, 67, con nota di Tiscini, L'incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega: una scelta discutibile) ha sostanzialmente reintrodotto, con il nuovo comma 1-bis inserito nello stesso articolo, tale obbligatoria condizione di procedibilità per le domande giudiziali civili in alcune materie. Tuttavia, la mancata incidenza del periodo necessario per l'espletamento del procedimento di mediazione sulla durata del processo deve intendersi limitata ai tre mesi nel quale tale procedimento dovrebbe concludersi secondo quanto previsto dallo stesso d.lgs. n. 28/2010. Ciò comporta che qualora le parti abbiano proposto la domanda di mediazione soltanto dopo l'eccezione del convenuto o il rilievo d'ufficio del giudice in ordine all'omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, qualora all'udienza fissata dal giudice dopo il periodo di tre mesi nel quale lo stesso dovrebbero concludersi le parti chiedano un ulteriore rinvio per poter definire il procedimento di mediazione non conclusosi nel termine previsto, la frazione di tempo compresa tra tale udienza ed il disposto rinvio potrà essere valutata nell'ambito del sindacato sulla ragionevole durata della procedura (ferma in concreto la valutazione sul ricondurre ad un comportamento delle parti il ritardo conseguentemente maturato).

Per converso, laddove le parti adiscano l'autorità giudiziaria soltanto dopo l'espletamento della procedura obbligatoria di mediazione, riteniamo che l'eventuale durata della stessa eccedente il periodo di tre mesi indicato dal d.lgs. n. 28/2010 non potrebbe che essere considerata alla stregua di un comportamento delle parti incidente in senso negativo sulla durata complessiva del giudizio.

Distinta questione è quella concernente la computabilità nella durata del giudizio del tempo di svolgimento della procedura arbitrale.

La S.C. ha chiarito che, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, non rileva il tempo di svolgimento della procedura arbitrale, ancorché, a seguito di impugnazione del lodo, la controversia sia sfociata nel giudizio civile ordinario, della cui durata trattasi, ciò in quanto l'arbitrato, pur se rituale, ha natura privatistica ed è esterno all'esercizio della funzione giurisdizionale (Cass. n. 3316/2014). Consegue a tale impostazione che ai fini della liquidazione dell'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudizio di impugnazione del lodo innanzi alla corte d'appello è equiparabile ad un giudizio di primo grado, perché il cittadino che adisce la giustizia ordinaria ha la fondata aspettativa di ottenere una decisione finale di merito in cinque anni, mentre questa aspettativa cade quando egli si rivolge «in primis» all'arbitrato rituale (Cass. n. 143/2014).

Per comprendere l'orientamento assunto sulla questione in esame dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai provvedimenti cautelari è opportuna una breve premessa in ordine al rapporto di strumentalità che correla siffatti provvedimenti al giudizio di merito. La legge 26 novembre 1990, n. 353, nell'introdurre il c.d. procedimento cautelare uniforme, aveva originariamente delineato, quanto ai rapporti tra misure concesse ante causam e giudizio di merito, un modello di strumentalità intermedio, nel senso di ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cautelare prima dell'instaurazione del giudizio principale, tuttavia subordinando l'efficacia della misura eventualmente concessa all'instaurazione del processo di merito entro un termine perentorio. Inoltre, in un tale assetto, la misura cautelare emanata ante causam diviene inefficace anche nell'ipotesi in cui il giudizio di merito, pure incardinato nei termini, si estingue, nonché qualora la causa trovi definizione con sentenza con la quale sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento.

L'inefficacia della misura cautelare è invero riconducibile ad un unico fenomeno, i.e. al venir meno del nesso di strumentalità che lega il provvedimento cautelare alla pronuncia conclusiva della causa di merito, configurato, in una prospettiva anche strutturale, quale raccordo procedimentale necessario tra il giudizio cautelare è quello di merito (Merlin, 430 ss.). La crisi della giustizia civile correlata soprattutto all'incapacità di fornire, anche per la scarsezza delle risorse a ciò destinata, una tutela giurisdizionale in tempi ragionevoli è stata invece, in tempi più recenti, alla base di un'interessante evoluzione verso un modello, almeno in parte, di strumentalità esclusivamente funzionale, sintetizzata dalla riforma realizzata dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, la quale ha inserito un nuovo comma nell'art. 669-octies, il sesto, in virtù del quale è venuto meno per la parte beneficiaria l'onere di instaurare il giudizio di merito entro un determinato termine dalla concessione, potendo le stesse restare indefinitamente efficaci ex se a prescindere da una tale circostanza. Le misure per le quali trova applicazione il descritto, c.d. della strumentalità attenuata o allentata, in omaggio alla lettera del richiamato sesto comma, sono «i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700, gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'art. 688».Quanto premesso implica che le misura cautelari emanate ante causam siano in questi casi idonee a serbare la propria efficacia a prescindere dall'instaurazione, entro un certo termine, del giudizio di merito, pur restando ferma la possibilità per la parte interessata di dare inizio allo stesso, onde ottenere sulla situazione giuridica controversa un accertamento idoneo al passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c. (cfr. Giordano 2006, 1946 ss.).

Ciò premesso in termini generali, in coerenza con la natura strumentale, almeno sotto il profilo funzionale, dei provvedimenti cautelari, la S.C. ha chiarito che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo per il danno conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89, l'eccessiva durata di un procedimento cautelare non può essere presa in considerazione in via autonoma, in quanto esso è incidentale e strumentale rispetto al giudizio di merito in cui si inserisce, di talché deve essere computato nel triennio di ragionevole durata per il primo grado di merito anche il periodo necessario per esaminare la richiesta di misura cautelare ex art. 700 c.p.c. (Cass. n. 23842/2007). In altre e più chiare parole, in tale ipotesi il dies a quo ai fini del computo del termine di durata del processo dovrà essere quello del deposito del ricorso cautelare ante litem. Invero, la medesima S.C. ha chiarito che anche nella vigenza della nuova formulazione dell'art. 669-octies c.p.c., nel caso di domanda cautelare accolta, seguita da rituale instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato ai sensi del citato art. 669-octies c.p.c., ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito in una situazione di litispendenza, deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento ed inizio della causa di merito (Cass. n. 3119/2009).

È stato inoltre chiarito che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo per il danno conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'eccessivo protrarsi di un accertamento tecnico preventivo non può valutarsi autonomamente, trattandosi di procedimento strumentale rispetto al successivo giudizio di merito cui si ricollega, sicché, nel triennio di ragionevole durata per il primo grado di quest'ultimo va computato anche il periodo necessario per lo svolgimento del menzionato mezzo di istruzione preventiva (Cass. n. 22655/2013). Analoga soluzione è stata affermata dalla stessa S.C. con riferimento al procedimento di danno temuto (Cass. n. 6159/2015).

Il dies ad quem

Momento conclusivo del processo rispetto al quale occorre valutare la durata complessiva dello stesso è, anche secondo la Corte europea, quello in cui la pronuncia è diventata definitiva, ossia, in linea di principio, nel processo civile, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

È stato precisato che nel computo di durata complessiva del processo va incluso anche il tempo occorso per ottenere, con distinta procedura, la correzione di un errore materiale della sentenza che, altrimenti, sarebbe ineseguibile, purché vi sia continuità tra giudizio di cognizione e procedura di correzione e, dunque, l'errore sia fatto valere tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla definizione del processo di cognizione (Cass. n. 23187/2016, la quale ha negato la sussistenza di tali condizioni nel caso di errori desumibili dai testi delle decisioni di primo e secondo grado ed emendati a distanza di anni dalla definizione del giudizio di cognizione, benché si trattasse di correzioni richiedibili nelle relative fasi di impugnazione e, comunque, nel termine semestrale dal deposito della sentenza di cassazione).

Non difforme appare la posizione della S.C. per la quale occorre avere comunque riguardo al concreto ottenimento del bene della vita oggetto del processo, di talché, ad esempio, nel processo di divisione ereditaria, tale momento consiste nella concreta disponibilità dei beni formanti oggetto delle quote rispettivamente assegnate a ciascun coerede, che consegue all'approvazione del processo verbale di attribuzione delle quote ai singoli coeredi, non essendo sufficiente a tal fine la mera approvazione del progetto divisionale (Cass. n. 1049/2007).

Invero, la Corte europea ha più volte ribadito, in ragione dell'esigenza di tutelare in modo effettivo i diritti processuali, che, tutte le volte che ai fini della concreta soddisfazione dei diritti della parte vittoriosa è necessaria l'esecuzione della sentenza, il processo potrà considerarsi concluso soltanto qualora la decisione abbia avuto compiuta esecuzione (Corte europea dir. uomo 19 marzo 1997, Hornsby c. Grecia; 26 settembre 1996, Di Pede e Zappia c. Italia).

Differente, al punto da porre in discussione la compatibilità dello stesso con la predicata effettività del rimedio costituito dalla legge c.d. Pinto, era l'orientamento inizialmente affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in forza del quale il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile devono considerarsi fra loro autonomi, così come il processo cognitivo del giudice amministrativo e il giudizio di ottemperanza teso a far conformare la Pubblica Amministrazione a quanto deciso in sede di cognizione, con la conseguenza che le loro durate non si possono sommare per rilevarne una complessiva durata dei due processi e soltanto dal momento della decisione definitiva di ciascuno di essi è impossibile domandare, nei termini previsti dall'art. 4 l. 24 marzo 2001 n. 89, l'equa riparazione per la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea relativa ad ognuno di tali giudizi (Cass. S.U., n. 27348/2009).

La circostanza che il comma 2-bis dell'art. 2 legge c.d. Pinto, introdotto dall'art. 55 decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, nel determinare complessivamente il termine di durata ragionevole del giudizio faccia riferimento separatamente al processo di cognizione ed a quello di esecuzione ha indotto autorevole dottrina ad evidenziare che sarebbe stato così avallato l'orientamento della Corte di Cassazione.

Peraltro, con una recente decisione le stesse Sezioni Unite hanno modificato il proprio orientamento, ponendo lo stesso in linea con i principi espressi dalla Corte Europea. Invero, è stato ritenuto che in tema di equa riparazione, allorquando, nel processo civile o amministrativo, sia fatta valere dinanzi al giudice una situazione giuridica soggettiva sostanziale di vantaggio e questa sia stata riconosciuta al suo titolare con decisione definitiva e obbligatoria (c.d. fase processuale della cognizione) e, tuttavia, tale decisione non sia stata spontaneamente ottemperata dall'obbligato e il titolare abbia scelto di promuovere l'esecuzione del titolo così ottenuto (c.d. fase processuale dell'esecuzione forzata o dell'ottemperanza), la garanzia costituzionale d'effettività della tutela giurisdizionale e l'art. 6, par. primo, Cedu impongono di considerare tale articolato e complesso procedimento come un unico processo scandito da fasi consequenziali e complementari (Cass. S.U., n. 6312/2014).

In una più recente decisione, tuttavia, le Sezioni Unite hanno ritenuto di precisare tale posizione, chiarendo che, ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo: pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come «unicum», mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione (Cass. S.U., n. 9142/2016).

Da ultimo, mediante criterio analogo, la S.C. ha affermato che, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il principio per cui il giudizio di cognizione e quello di esecuzione sono valutabili unitariamente, in quanto finalisticamente considerati come un «unicum,» ove il secondo sia inizato entro sei mesi dalla definizione del primo, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, si applica anche, nel processo contabile, se al giudizio di cognizione segua, nel termine predetto, quello di interpretazione ex art. 78 del r.d. n. 1214 del 1934, potendo quest'ultimo equipararsi a quello esecutivo, in quanto volto a consentire l'esatto adeguamento del rapporto sostanziale al comando giurisdizionale, senza che rilevi quale delle parti lo abbia promosso (Cass. n. 20697/2016).

Rispetto all'ottemperanza amministrativa, si è inoltre precisato, sempre in sede di legittimità, che, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ai fini del computo della durata, il giudizio di ottemperanza in quanto fase esecutiva diretta ad attuare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, non va inteso come limitato al segmento processuale che intercorre tra il relativo ricorso e la nomina di un commissario «ad acta», ma comprende anche le eventuali impugnazioni delle determinazioni amministrative poste in essere dallo stesso commissario, quali rimedi cognitivi interni all'ottemperanza e funzionali ad essa, di cui costituiscono parti integranti (Cass. n. 9141/2015).

Con riguardo al processo penale, la S.C. ha affermato che, ai fini della determinazione del «dies a quo» del procedimento penale presupposto rileva il momento in cui il soggetto ha conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico (nella specie coincidente con la data di convocazione per l'identificazione, l'elezione di domicilio e la nomina del difensore, ai sensi dell'art. 349 c.p.p., a seguito della presentazione di querela), identificandosi quale termine finale, invece, quello in cui la sentenza penale diviene definitiva, perché non più soggetta a impugnazione, senza che possa attribuirsi rilevanza al momento di conoscenza dell'intervenuta remissione di querela, i cui effetti si producono solo quando il giudice accerta l'improcedibilità dell'azione penale (Cass. n. 15179/2015).

Le fasi di quiescenza del giudizio

Innovativa rispetto alla posizione più volte affermata dalla Corte di Cassazione sulla questione è la seconda regola espressamente dettata dall'art. 2, comma 2-ter, c.d. legge Pinto a seguito della riforma realizzata nel 2012, per la quale deve essere escluso dal computo della durata del giudizio presupposto il periodo nel quale lo stesso è stato sospeso.

Non è superfluo ricordare, sul punto, che la forma più ricorrente di sospensione del processo è quella necessaria c.d. propria, ossia quella che si realizza ex art. 295 c.p.c. quando la sospensione del processo dipende dalla sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra la causa pregiudicante e la causa pregiudicata (v., per tutti, Liebman, 153).

Proprio per l'incidenza negativa che la stasi processuale del giudizio c.d. pregiudicato ha sulla durata del processo la S.C. ha affermato una tesi restrittiva in ordine ai presupposti legittimanti la stessa, chiarendo che l'art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione «dipenda» dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. n. 25272/2001).

Invero, la questione pregiudiziale idonea a sospendere la causa postula non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione é stata sollevata e postula altresì che il giudice non possa conoscerlo incidenter tantum e non possa neppure giudicare sul merito, poiché è la legge che impone l'accertamento con autorità di giudicato (Cons. St., n. 434/2010). In sostanza, alla medesima stregua di quanto avviene per l'operatività dell'art. 34 c.p.c. in tema di modifiche alla competenza per ragioni di connessione costituite da rapporto di pregiudizialità-dipendenza, la sospensione necessaria del processo pregiudicato è condizionata alla pendenza dinanzi ad altro ufficio giudiziario, tra le medesime parti, di processo avente ad oggetto una vera e propria causa pregiudicante, in quanto idonea ad incidere su uno dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nell'altro processo ovvero sulle eccezioni ivi proposte, e che il giudice non possa esaminare la stessa incidenter tantum.

Ciò premesso in termini generalissimi sull'istituto della sospensione del processo, in accordo con quello che era il tradizionale orientamento della S.C. sulla questione, il periodo di sospensione del processo non poteva essere in alcun modo escluso recisamente dal calcolo della durata ragionevole del processo stesso e della correlata eccedenza, posto che la predetta sospensione attesta inequivocabilmente l'esistenza di una particolare complessità del thema decidendi ed in tale quadro può consentire di derogare ai parametri di durata indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pervenendo a incrementare la durata stessa (Cass. n. 23055/2010).

In una recente decisione è stato precisato, inoltre, che in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, nel prevedere che non si tiene conto ai fini del computo della durata «del tempo in cui il processo è sospeso», include non solo l'ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. ma anche quella regolata dall'art. 624 c.p.c., attesa l'ampiezza della formula introdotta dal legislatore del 2012, restando comunque salva la possibilità per la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio dall'eccessiva durata del processo pregiudicante, di proporre un'autonoma domanda di equa riparazione specificamente riferita a quest'ultimo giudizio (Cass. n. 18197/2015).

Di recente, la Corte di cassazione ha puntualizzato che la previsione di cui all'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini del computo della durata del giudizio presupposto, non si tiene conto dei tempi in cui il processo è sospeso, deve ritenersi operante non solo quando sia stato pronunciato un formale provvedimento di sospensione, ma anche quando (cd. "sospensione impropria" in senso lato) lo stesso abbia subito un periodo di stasi dovendo il giudice applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale ovvero - come nella specie - disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., trattandosi di circostanza essenziale da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 cit., tale da consentire una deroga ai parametri medi di ragionevole durata (Cass. n. 17686/2021).

La stessa S.C. ha tuttavia precisato, da ultimo, che la protrazione del giudizio presupposto pendendo una questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice, avverso una norma di legge che determini nella parte la consapevolezza sopravvenuta del proprio torto, rilevante ai fini dell'art. 2, comma 2 quinquies, lettera a), di detta legge, non va ascritta a durata irragionevole, benché non riconducibile alla sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 2 quater, stessa legge, in quanto vale oggettivamente a conservare proprio l'unica chance favorevole che, diversamente, la chiusura del processo entro il termine di ragionevolezza avrebbe a priori impedito di cogliere, tenuto conto dei limiti cui soggiace l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale (Cass. n. 17573/2022).

Il legislatore resta per converso silente, anche dopo la riforma del 2012, in ordine alla necessità di tener conto, ai fini dell'individuazione della durata del processo della cui irragionevole durata si controverte, del periodo nel quale lo stesso è stato interrotto.

Come noto, anche l'interruzione del processo, alla medesima stregua della sospensione, rientra tra le c.d. vicende anomale, ed in particolare tra quelle che determinano una stasi del giudizio potenzialmente definitiva. Gli artt. 299 e ss. c.p.c. che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinati, in conformità al generale principio posto dall'art. 24 Cost., alla tutela del diritto di difesa della parte, diritto che invero potrebbe essere compromesso laddove non spiegassero incidenza sull'ulteriore corso del processo determinati eventi concernenti la parte o il proprio difensore, quali, per la parte, la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza e per il difensore essenzialmente la morte e la cancellazione dall'albo (Califano, 356).

Sulla questione, la S.C. si è pronunciata nel senso della necessità di scomputare dalla durata del processo presupposto il tempo intercorso tra un evento interruttivo ed il deposito del ricorso in riassunzione, non potendosi tenere conto del periodo nel quale la controversia resta sottratta alla decisione del giudice per effetto di un evento esterno, incidente sulla posizione di una delle parti, a seguito del quale è rimessa alle stesse la determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio (Cass. n. 15162/2011).

L'art. 2, comma 2-ter, legge 24 marzo 2001 n. 89 chiarisce, sempre a seguito della riforma realizzata dall'art. 55 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che ai fini del computo della durata del processo non si tiene conto del periodo intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre impugnazione e la proposizione dell'impugnazione.

Tale chiarimento normativo appare conforme alla giurisprudenza della S.C. per la quale in tema di equa riparazione ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, la durata del processo va determinata in relazione alla pendenza del processo davanti a un organo giurisdizionale che abbia il dovere di provvedere, non rilevando il periodo nel quale la controversia sia sottratta alla decisione del giudice, come avviene nel caso in cui la legge attribuisce alle parti uno spatium deliberandi per l'impugnazione, sicché non può imputarsi all'amministrazione della giustizia il tempo trascorso tra la comunicazione del deposito della sentenza e la notifica dell'atto di impugnazione a richiesta della parte soccombente, potendo la parte vittoriosa porre fine all'incertezza, notificando la sentenza e facendo decorrere il termine breve per l'impugnazione, mentre solo dopo l'impugnazione del provvedimento emesso si ripropone l'esigenza di una risposta in tempi ragionevoli degli organi della giurisdizione (Cass. n. 11307/2010; così, da ultimo, Cass. n. 3337/2016).

Peraltro, una meno condivisibile decisione di legittimità, aveva invece ritenuto che non è addebitabile alle parti il lasso di tempo occorrente tra il momento della comunicazione della sentenza e la proposizione della impugnazione, dovendo, pertanto, il giudice dell'equa riparazione verificare il comportamento del richiedente tra un grado e l'altro del processo presupposto, e scomputare dalla durata complessiva del giudizio solo il lasso di tempo non riconducibile all'esercizio del diritto di difesa, laddove la parte vittoriosa che non eserciti una facoltà, quale quella della notificazione della sentenza a sé favorevole a fini sollecitatori, lasciando decorrere tutto il termine lungo per la proposizione della impugnazione non può pretendere che l'intero termine decorso venga addebitato alla organizzazione giudiziaria, dovendo il lasso temporale trascorso per detta scelta processuale essere riferito alla stessa parte (Cass. n. 5212/2007).

Da ultimo, in base alla norma riformata, è stato ribadito che nel procedimento di equa riparazione, il termine per proporre impugnazione non va considerato ai fini del computo del termine di ragionevole durata, trattandosi di un lasso di tempo di stasi processuale nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo, come tale non addebitabile all'amministrazione della giustizia, come si ricava anche dall'art.2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il quale esprime un chiaro elemento interpretativo della "ratio" della legge sull'equa riparazione (Cass. n. 23282/2021).

Parametri per valutare la ragionevolezza della durata del processo

La correlazione tra il diritto nell'ordinamento interno ad ottenere secondo le previsioni della legge c.d. Pinto il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale per l'eccessiva durata del processo con la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, comporta che anche sotto il profilo della valutazione dell'irragionevolezza in concreto della durata del processo il giudice nazionale debba tenere conto dei parametri già da tempo elaborati, a riguardo, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

In tale prospettiva, la S.C. ha più volte evidenziato che non è configurabile uno standard astratto di durata ragionevole valido in ogni processo (Cass. n. 17653/2002) e che l'irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 deve essere accertata tenendo presente la complessità della causa e, in relazione ad essa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione (Cass. n. 17552/2006).

Ne deriva che, ad esempio, il termine triennale previsto per la ragionevole durata del processo di primo grado rappresenta un parametro tendenziale dal quale, considerando gli elementi indicati dall'art. 2, comma 2, della menzionata legge, nonché i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo e dalla Corte di cassazione, è possibile discostarsi, purché in misura ragionevole. (Cass. n. 17634/2015).

Il secondo comma dell'art. 2 l. 29 marzo 2001 n. 89, c.d. Pinto, nella formulazione successiva all'intervento di cui al decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, prevede espressamente, a riguardo, che nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

La complessità del caso

In generale, ai fini della valutazione della complessità del caso, quale parametro indicato dall'art. 2 comma 2 l. n. 89 del 2001, occorre fare riferimento sia ed elementi di fatto, quali ad esempio novità ed importanza delle questioni, pluralità di parti, numero delle parti e dei testimoni, necessità di lunghe ed impegnative indagini, espletamento di consulenze tecniche e quantità di documenti da esaminare, sia ad elementi di diritto, quali questioni controverse in dottrina e giurisprudenza e difficoltà giuridiche particolari (v., in sede applicativa, App. Palermo, sez. III, 17 gennaio 2007 n. 59, in Il merito, 2007, 23).

Pertanto, il giudizio sulla complessità del caso attiene alla materia ed al tipo di procedura trattata, nonché alla novità o serialità delle questioni discusse, al numero delle parti e delle domande, alla tipologia (quantitativa e qualitativa) dell'istruttoria espletata, alla presenza di subprocedimenti sommari, etc.

Sulla scorta di tale premessa, la S.C. ha precisato che il numero delle udienze tenute è elemento di per sé inadeguato a fungere da parametro della difficoltà della questione trattata, se non correlato ad altri dati indicativi, ben potendo l'articolazione del processo in un elevato numero di udienze costituire sintomo della necessità del compimento di una serie di attività processuali, e non dovendo la stessa necessariamente essere ascritta ad un cattivo esercizio dei poteri del giudice di conduzione del processo, con particolare riferimento alla cadenza data alle udienze (Cass. n. 17552/2006, la quale, alla stregua di tale principio, ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva desunto la complessità del caso, ai fini dell'accertamento del mancato rispetto del termine di durata ragionevole di un processo il cui primo grado si era svolto in trentotto udienze, dodici delle quali preliminari e ventisei dibattimentali, da tale elevato numero di udienze, senza operare alcun richiamo alle ragioni giustificatrici di una così complessa articolazione).

Analogamente, la stessa Corte di cassazione, esprimendo sul punto un approccio rigoroso, ha evidenziato che in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice nazionale può discostarsi dai parametri tendenziali fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ossia tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di appello, un anno per il giudizio di legittimità, soltanto con argomentazioni complete, coerenti e congrue, sicché non è a tal fine sufficiente motivare la particolare complessità del giudizio con riferimento alla pluralità delle disposte consulenze tecniche d'ufficio, ove non risulti che essa sia dipesa da oggettiva difficoltà dell'indagine anziché da lentezza e scarsa professionalità dei tecnici incaricati o da sopravvenuti mutamenti legislativi, né è consentito detrarre i rinvii chiesti dalle parti per la pendenza di trattative, qualora non risulti che essi vadano ascritti a intento dilatorio o a negligente inerzia delle parti stesse (Cass. n. 25955/2011).

È stato inoltre chiarito che l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio può costituire elemento per ritenere la complessità del giudizio solo quando richieda attività di particolare difficoltà, tali da essere svolte in un rilevante lasso di tempo, mentre non è sufficiente far riferimento all'avvenuto espletamento di una pluralità di consulenze ove non risulti che ciò sia dipeso da oggettive difficoltà nell'indagine invece che da lentezza e scarsa professionalità dei tecnici incaricati ovvero da sopravvenuti mutamenti legislativi (Cass. n. 6155/2015).

Inoltre, in accordo con l'impostazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, il periodo occorso per la chiamata in causa di un terzo in garanzia non può essere automaticamente escluso dal relativo calcolo, ma potrà essere considerato quale circostanza da valutare sotto il profilo del criterio della «complessità», di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e, quindi, consentire una deroga generale ai parametri di durata indicati dalla Cedu, giustificandone l'incremento, in quanto non addebitabile interamente alla parte che ne ha fatto richiesta (Cass. n. 801/2015).

Il comportamento delle parti

Suscettibili di incidere negativamente sulla durata del processo, incrementando la stessa, sono anche alcuni comportamenti delle parti in causa non giustificati dalle esigenze difensive: di questi comportamenti occorre pertanto tenere conto, nel senso di scomputarne la durata da quella complessiva del processo al fine di valutare l'eventuale irragionevolezza della stessa.

Nell'indicata prospettiva è stato in primo luogo affermato che in tema di equa riparazione per la violazione della durata ragionevole del processo civile, nel caso di giudizio introdotto con atto di citazione, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo è costituito dal momento in cui si notifica l'atto di citazione ed, ai fini del calcolo vanno sottratti dalla durata complessiva, i tempi addebitabili al comportamento delle parti, di talché deve essere espunto, dal calcolo complessivo, il tempo «ulteriore» tra la scadenza dei sessanta giorni necessari per la costituzione del convenuto e l'udienza di prima comparizione, rientrando nella disponibilità dell'attore fissare la data di detta udienza (Cass. n. 23323/2007).

Sotto analogo profilo, occorre tener presente che, secondo quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità, per l'accertamento del termine ragionevole di durata del processo, correttamente il giudice dell'equa riparazione addebita alla parte e detrae dalla durata complessiva del processo il dispendio temporale relativo al rinvio disposto per la notifica del ricorso introduttivo ai litisconsorti necessari pretermessi nel processo presupposto, soggetto al rito del lavoro, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza del presunto mancato rispetto, da parte del giudice, nella fissazione dell'udienza di rinvio, del termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso, indicato dall'art. 415 c.p.c., ai fini della fissazione della udienza di discussione della causa, termine, questo, che ha natura ordinatoria e funzione sollecitatoria (Cass. n. 23509/2006).

Questione ricorrente nella prassi processuale è, poi, quella afferente la valutazione delle richieste di rinvio formulate dalle parti in causa rispetto alla durata complessiva della procedura, richieste che, in linea di principio, devono invero essere detratte dal computo della stessa per vagliarne la ragionevolezza in concreto (Cass. n. 12161/2012), laddove si concretino in condotte dilatorie non riconducibili alla fisiologia del processo. Diversamente, sono giustificati i rinvii correlati ad esigenze istruttorie come quelli ad esempio richiesti per l'espletamento della prova testimoniale nell'ipotesi di mancata comparizione di tutti o alcuni dei testi citati (Cass. n. 29/2011).

Peraltro, anche in presenza di un rinvio disposto per volontà delle parti del processo presupposto, dovrà essere considerato nel termine di durata del procedimento il periodo eccedente la misura del rinvio che può considerarsi ragionevole. In tal senso è stato recentemente affermato, ad esempio, che in tema di equa riparazione è ingiustificata la detrazione, dalla durata del processo imputabile allo Stato, di dodici mesi, pari a due rinvii dell'udienza disposti dal giudice a seguito di astensione degli avvocati, evidenziando che anche i rinvii causati dalla parte possono essere imputati all'apparato giudiziario, se e nella misura in cui la lunghezza di ciascun rinvio non risulti giustificata dalle ragioni per le quali è stato disposto, dovendo essere piuttosto ascritta a obiettive disfunzioni e insufficienze dell'apparato stesso (cfr. Cass. n. 6837/2012, la quale ha ritenuto che nella fattispecie concreta a tali ragioni apparivano in effetti ascrivibili i semplici differimenti, oltre una misura ragionevole di due mesi ciascuno, delle due udienze non tenute a seguito dell'astensione, mentre l'eccedenza di otto mesi era stata illegittimamente detratta dalla durata del procedimento ascrivibile allo Stato).

Su un piano più generale, inoltre, ai fini del riconoscimento, ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non possono essere ascritti in toto al comportamento delle parti i ritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando gli stessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenza dell'istruttore — in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento stesso — ai fini della valutazione del comportamento del giudice, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 89 del 2001 (Cass. n. 15258/2011). In altre e più chiare parole, ai fini dell'accertamento del termine ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti (o non opposti) da una parte e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza, sicché, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria, idonea ad impedire l'esercizio dei poteri di direzione del processo propri del giudice, è necessario individuare la durata comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incidano sulla valutazione del patema indotto dalla pendenza del giudizio e, dunque, sulla misura dell'indennizzo da riconoscere (Cass. n. 14750/2015).

Sempre in tema di valutazione delle condotte processuali delle parti idonee ad incidere negativamente sulla durata del processo, è stato affermato che deve essere scomputato dalla durata del processo presupposto il tempo intercorso tra un evento interruttivo ed il deposito del ricorso in riassunzione, non potendosi tenere conto del periodo nel quale la controversia resta sottratta alla decisione del giudice per effetto di un evento esterno, incidente sulla posizione di una delle parti, a seguito del quale è rimessa alle stesse la determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio (Cass. n. 25162/2011).

Nella giurisprudenza precedente a tale intervento normativo le soluzioni al problema non erano invece state univoche.

In particolare, infatti, secondo un primo orientamento, analogo a quello in seguito «positivizzato» dal legislatore, la durata del processo va determinata in relazione alla pendenza del processo davanti a un organo giurisdizionale che abbia il dovere di provvedere, non rilevando il periodo nel quale la controversia sia sottratta alla decisione del giudice, come avviene nel caso in cui la legge attribuisce alle parti uno spatium deliberandi per l'impugnazione, con la conseguenza che non può imputarsi all'amministrazione della giustizia il tempo trascorso tra la comunicazione del deposito della sentenza e la notifica dell'atto di impugnazione a richiesta della parte soccombente, potendo la parte vittoriosa porre fine all'incertezza, notificando la sentenza e facendo decorrere il termine breve per l'impugnazione, mentre solo dopo l'impugnazione del provvedimento emanato si ripropone l'esigenza di una risposta in tempi ragionevoli degli organi della giurisdizione (Cass. n. 11307/2010).

In senso diverso, sempre nella giurisprudenza di legittimità, si era ritenuto, sulla questione, che, con riguardo alla determinazione della durata del processo ai fini dell'equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, in presenza di una specifica deduzione di parte in tal senso, il giudice dell'equa riparazione deve verificare i tempi di comunicazione della sentenza alle parti, alle quali non può essere imputato il lasso di tempo occorrente per la comunicazione della sentenza da parte dell'ufficio dopo il deposito di essa, senza che, inoltre, sia ad esse addebitabile il lasso di tempo occorrente tra detto momento e la proposizione della impugnazione, dovendo, pertanto, il giudice dell'equa riparazione verificare il comportamento del richiedente tra un grado e l'altro del processo presupposto, e scomputare dalla durata complessiva del giudizio solo il lasso di tempo non riconducibile all'esercizio del diritto di difesa, laddove la parte vittoriosa che non eserciti una facoltà, quale quella della notificazione della sentenza a sé favorevole a fini sollecitatori, lasciando decorrere tutto il termine lungo per la proposizione della impugnazione non può pretendere che l'intero termine decorso venga addebitato alla organizzazione giudiziaria, dovendo il lasso temporale trascorso per detta scelta processuale essere riferito alla stessa parte (Cass. n. 5212/2007).

È stato peraltro chiarito che non può essere imputato al comportamento della parte che richieda l'equa riparazione l'intero periodo occorso per pervenire alla declaratoria d'incompetenza del giudice dalla medesima parte inizialmente adito, in quanto l'erronea proposizione di una domanda davanti a giudice incompetente non esonera dal dovere di verificare se, con riguardo a tale lasso temporale, fossero, o meno, ravvisabili elementi riconducibili a disfunzioni o ad inefficienze dell'apparato giudiziario tanto più quando l'ordinamento processuale riconosce al giudice l'esercizio di poteri officiosi, sicché il giudice dell'equa riparazione ha l'onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la ragionevole durata per il processo presupposto, detraendola dalla durata complessiva del giudizio (Cass. n. 1541/2015).

La S.C. ha analizzato anche alcune condotte delle parti nei procedimenti esecutivi presupposti onde vagliarne l'incidenza negativa sulla durata degli stessi.

È stato evidenziato, ad esempio, che l'irragionevole durata di un processo esecutivo non dà titolo ad equa riparazione se imputabile all'inerzia dei creditori nel depositare la documentazione necessaria alla vendita del bene pignorato e all'intempestività del debitore nel sollecitare l'ordinanza di estinzione, purché non vi siano ritardi dell'apparato statale nel definire la fase estintiva (Cass. n. 26376/2011).

In tema di esecuzione forzata per rilascio di beni immobili, è stato affermato, inoltre, che il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell'appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi non è imputabile all'apparato statale ed allo strumento processuale (Cass. n. 23053/2010).

Con riguardo all'equa riparazione per irragionevole durata del processo penale si è affermato che la stessa non può essere esclusa per il sol fatto che il ritardo nella definizione del giudizio abbia prodotto l'estinzione del reato per prescrizione, occorrendo invece apprezzare — come espressamente affermato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012, inapplicabile «ratione temporis» ma confermativo dell'anteriore orientamento maggioritario giurisprudenziale — se l'effetto estintivo sia intervenuto per l'utilizzazione, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa ovvero dipenda, in tutto o in parte (e, in tal caso, con valenza preponderante), dal comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest'ultima ipotesi, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell'imputato medesimo valga ad elidere, di per sé, il danno derivante dall'irragionevole durata (Cass. n. 11841/2016).

L'attività del giudice e degli altri soggetti che operano nel processo

Incide per converso a carico dello Stato la durata del processo tutte le volte che l'irragionevolezza della stessa sia riconducibile, in accordo con quanto più volte evidenziato anche dalla Corte di Strasburgo, ad una condotta del giudice del processo presupposto ovvero delle altre autorità nazionali intervenute.

Quanto al giudice, si è evidenziato che il malgoverno degli strumenti processuali imputabile alla responsabilità personale del magistrato, in quanto comunque espressione della disfunzione organizzativa dell'amministrazione giudiziaria (Cass. n. 8534/2015).

In ordine alle altre autorità nazionali intervenute, occorre tener presente che il secondo comma dell'art. 2 legge 24 marzo 2001 n. 89, nella formulazione successiva all'intervento della legge n. 134 del 2012, sembra operare un più ampio riferimento, rispetto a quello tradizionale alle autorità nazionali intervenute nella procedura, agli altri soggetti chiamati a concorrere o contribuire alla durata del processo.

Secondo la prospettazione di autorevole dottrina, tale modifica esprimerebbe la volontà normativa, la cui compatibilità con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia sarebbe peraltro dubbia, di limitare l'applicazione del parametro in esame al solo comportamento del giudice e degli ausiliari dello stesso in senso stretto, ossia quelle persone cui vengono affidati compiti «endoprocessuali» (Martino, 538).

Secondo altri, invece, in senso più ampio, la modifica consentirebbe di valutare il comportamento tenuto anche da soggetti diversi dalle pubbliche autorità intervenute nel procedimento, quali, ad esempio, i testimoni, i consulenti tecnici d'ufficio e di parte, altri ausiliari, professionisti delegati alle vendite, curatori fallimentari al fine di ridurre l'ambito di responsabilità dello Stato per la parte in cui i ritardi dipendenti da tali soggetti non fossero coercibili dal giudice (Tona, 73).

Premessa alla problematica in esame è quella, pacifica ormai anche nella giurisprudenza interna, per la quale in tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il superamento del termine ragionevole di durata del processo non può essere giustificato con il carico di lavoro gravante sull'ufficio giudiziario, poiché il riconoscimento del diritto al risarcimento si fonda proprio sull'inadeguatezza del sistema giudiziario rispetto ad una risposta in tempi ragionevoli alle istanze di giustizia avanzate dalle parti (Cass. n. 21100/2009).

In via generale, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che, ad esempio, l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che deve essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza (Cass. n. 3189/2012). Sotto altro profilo, si è ritenuto che consegua al predetto principio che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 15106/2013).

Anche dal punto di vista del comportamento dell'autorità giudiziaria nel corso del processo, particolarmente importante è la questione afferente i rinvii richiesti dalle parti, poiché occorre valutare se debba essere posto interamente a carico delle parti il tempo intercorrente tra l'udienza nella quale è stato chiesto il rinvio e la nuova udienza fissata a seguito dell'accoglimento dell'istanza ovvero se sia comunque a carico dello Stato la porzione di tempo eccedente il periodo di giorni quindici stabilito dall'art. 81 disp. att. c.p.c. quale spatium tra un'udienza e l'altra. A riguardo, almeno la giurisprudenza della S.C. ha assunto una posizione intermedia affermando che in tema di diritto alla equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, con riguardo alla valutazione, ai fini della eventuale ascrivibilità, nell'area della irragionevole durata del processo, dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine di cui all'art. 81 disp. att. c.p.c., la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall'essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dall'art. 2 della legge 89 del 2001 (Cass. n. 24356/2006). Nella delineata prospettiva, in sede applicativa è stato evidenziato che, in tema di equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento ex l. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), può ritenersi che i rinvii istruttori, anche se richiesti dalle parti o resi necessari dal compimento di attività processuali, devono produrre un intervallo che, se pur rispettoso del dettato di cui all'art. 81 disp. att. c.p.c., sia accettabilmente ragionevole, può considerarsi in esubero, rispetto a tale durata «ragionevole», ogni rinvio istruttorio di durata superiore ai quattro mesi (termine che, ove rispettato, consentirebbe di dedicare almeno tre udienze all'anno all'istruttoria di una controversia), come può ritenersi in esubero a tale limite accettabile un tempo superiore a due mesi per l'emissione di una ordinanza riservata, ed, ancora, un tempo superiore a sei mesi per la stesura di una sentenza (App. Lecce 18 settembre 2007, in Dir. famiglia, 2009, n. 1, 143).

Sempre a carico dello Stato dovranno inoltre essere poste le cc.dd. violazioni di sistema, ossia i ritardi nella definizione dei giudizi derivanti dalla mancanza di una legislazione che consenta che ciò avvenga entro termini ragionevoli.

In tale prospettiva, è stato evidenziato, in sede di legittimità, che in tema di equa riparazione, rientra tra le cd. «violazioni di sistema», computabili ex art. 2, comma 2, della l. n. 89 del 2001 ai fini dell'indennizzo per ingiusta durata del processo, il ritardo derivante dalla mancata previsione legislativa di più penetranti poteri d'intervento del giudice amministrativo nella definizione del giudizio di ottemperanza alle proprie decisioni, dovendo lo Stato approntare gli strumenti di coazione necessari a soddisfare la richiesta di giustizia in tempi ragionevoli e vincere anche le più strenue ed ingiustificate resistenze di una o entrambe le parti ovvero di un'autorità terza richiesta del proprio operato (Cass. n. 2586/2016).

La S.C. ha invece ritenuto che tra le «violazioni di sistema» non può essere compresa l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, giacché la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza per l'adesione dei difensori a manifestazioni di protesta, il quale resta deferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, sicché rimane imputabile a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria (Cass. n. 7323/2015).

L'oggetto del giudizio

Il secondo comma della disposizione in esame, come novellata dal d.l. n. 55 del 2012, individua poi espressamente tra i parametri dei quali tener conto in sede di valutazione della ragionevole durata in concreto del procedimento presupposto quello dell'oggetto dello stesso.

Tale criterio appare in sostanza equivalente a quello della c.d. posta in gioco, i.e. della rilevanza del giudizio per le parti in causa, criterio già elaborato da tempo nella giurisprudenza europea, in omaggio alla quale nei processi aventi ad oggetto diritti primari dell'individuo il comportamento delle autorità intervenute deve essere particolarmente adeguato alla rilevanza del caso ed il principio della ragionevole durata del processo valutato con maggiore rigore, tenendo conto delle conseguenze della controversia per i soggetti interessati (Martino, 1073).

Secondo una tesi minoritaria, invece, l'odierno riferimento anche all'oggetto del procedimento dovrebbe essere inteso nel senso che, in caso di controversie bagattellari, anche in presenza di richieste istruttorie particolarmente articolate ma sproporzionate rispetto al tema della lite e non adeguatamente fronteggiate mediante un appropriato uso dei poteri di direzione da parte del giudice, non può ritenersi giustificata una durata eccedente la misura minima presuntivamente ragionevole (Iannello, 13 ss.).

Problematica appare peraltro la considerazione di tale parametro nel contesto dell'ordinamento interno.

Invero, già prima della riforma del 2012, la giurisprudenza della S.C. faceva riferimento al criterio della c.d. posta in gioco non, analogamente a quanto avviene in sede europea, per individuare una durata ragionevole del processo più ridotta per i procedimenti, come quelli in tema di famiglia e status delle persone, nei quali è particolarmente gravosa la durata di un giudizio per i diritti fondamentali dell'individuo, quanto, piuttosto, per giustificare un aumento del risarcimento rispetto ai canoni generali utilizzati nelle altre controversie.

A tal riguardo, infatti, è stato più volte affermato che il giudice di merito, ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo, deve procedere ad un giudizio di comparazione tra la natura e l'entità della pretesa patrimoniale (cosiddetta «posta in gioco») e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche di questo, potendo di qui discostarsi dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sia in senso migliorativo che peggiorativo (Cass. n. 17404/2009).

Si è osservato che la considerazione del criterio della posta in gioco esclusivamente sotto il profilo del quantum del risarcimento e non già ai fini della determinazione della durata ragionevole del processo presupposto dovrebbe ritenersi inalterata, almeno nel contesto dell'ordinamento interno, anche dopo la riforma realizzata dalla legge n. 134 del 2012, che pur facendo riferimento all'oggetto del procedimento nell'ambito dei parametri che consentono di verificare la ragionevolezza della durata dello stesso, da un lato ha fissato una durata presuntivamente accettabile per tutti i giudizi (nel complesso ed in relazione ad i vari gradi) e da un altro con il comma 2, lett. c e d, dell'art. 2-bis ha richiamato lo stesso criterio dell'enjeu ai fini della determinazione dell'indennizzo (Martino, 524).

Più condivisibile appare, in considerazione degli orientamenti espressi dalla Corte europea sulla questione, la tesi, sostenuta da un'altra parte della dottrina per la quale il criterio dell'oggetto del procedimento è destinato ad operare nell'orbita di applicazione del canone generale della posta in gioco, nel senso che, proprio mediante tale criterio, sarebbe possibile ridurre la durata del termine normalmente ragionevole secondo la valutazione pre-determinata del legislatore tutte le volte che il caso controverso sia relativo a materie particolarmente delicate, che richiedono, in quanto tali, la trattazione all'interno di una corsia preferenziale, che possa consentire una pronta e sollecita definizione del giudizio (Genovese, 74).

Limite invalicabile, individuato dalla S.C., è tuttavia quello della liquidazione di un indennizzo superiore al danno effettivamente subito dalla parte ricorrente: invero, si è osservato, a riguardo, che l'indennizzo per durata irragionevole del processo non deve sovracompensare il danno, neppure se il giudizio presupposto aveva carattere non bagatellare, sicché è legittima l'applicazione di un moltiplicatore annuo congruo alla posta in gioco, seppur inferiore allo standard giurisprudenziale (Cass. n. 22385/2015).

La durata ragionevole normativamente presunta

Il comma 2-bis dell'art. 2 legge 24 marzo 2001 n. 89, introdotto dalla legge n. 134 del 2012, recependo sostanzialmente, almeno come evidenziato nel dossier della Camera relativo alla predetta legge di conversione, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nonché da quella nazionale in materia, stabilisce che il termine ragionevole si intende rispettato se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

Il comma 2-ter prevede, inoltre, che si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

Tali norme sembrano porre una presunzione di durata ragionevole del processo superabile soltanto in una direzione, in favore cioè della prova di una durata ragionevole superiore nel caso concreto e non anche di una inferiore (cfr., per tutti, Salvato, 997). In altre e più chiare parole, in accordo con tale impostazione interpretativa, l'Amministrazione convenuta potrà, ad esempio, dimostrare che il periodo di tempo eccedente i tre anni, nel giudizio definito in unico grado, è correlato esclusivamente alla complessità del caso, mentre il ricorrente non potrà richiedere l'equa riparazione se il procedimento è durato, nel singolo grado o complessivamente, meno di quanto indicato dalle disposizioni richiamate.

Peraltro, appare più condivisibile, come già rilevato, tenendo conto del riferimento normativo della presenza, tra gli indici dei quali il giudice deve prendere in considerazione per valutare la ragionevolezza della durata del processo, dell'oggetto del processo, i.e. della c.d. posta in gioco per il ricorrente, la tesi secondo cui la presunzione normativa di durata ragionevole ha carattere relativo per entrambe le parti in causa, di talché il ricorrente potrebbe richiedere l'indennizzo dimostrando il peculiare pregiudizio subito correlato alla durata del giudizio, inferiore a quella normativamente presunta, ma comunque intollerabile in considerazione della natura della causa e degli interessi coinvolti nella stessa (Genovese, 74). Molteplici possono essere gli esempi di tipologie di controversie che, anche in accordo con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, dovrebbero essere definite più celermente rispetto agli standard canonici oggi positivizzati: tra queste rientrano così le cause in tema di licenziamento illegittimo, le controversie che involgano diritti personalissimi delle parti, le cause in materia di status familiari.

Interpretando il nuovo assetto normativo nel senso indicato possono superarsi anche i dubbi che, nel caso opposto, potrebbero presentarsi circa la conformità delle nuove indicazioni normative alla giurisprudenza della Corte europea ed a parte della stessa giurisprudenza di legittimità.

Invero, la Corte di Strasburgo ha sempre chiarito che la durata di un giudizio deve essere apprezzata secondo le circostanze del caso concreto ed avendo riguardo ai relativi parametri senza che sia possibile descrivere un periodo come ragionevole o irragionevole in astratto per la sola ragione che lo stesso sia al di sotto o al di sopra di un determinato termine (De Santis Di Nicola, 159 ss.).

Del resto, lo stesso Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella decisione n. 14 adottata nella riunione DH n. 1157 del 4-6 dicembre 2012 aveva rilevato che alcune recenti modifiche apportate alla legge Pinto che escludono de plano l'indennizzo nell'ipotesi di procedure aventi durata pari o inferiore a sei anni potrebbero porre problemi di compatibilità con la Convenzione.

Resta silente la norma con riferimento alla durata dell'eventuale fase di rinvio dopo una pronuncia di accoglimento della Corte di cassazione. Facendo riferimento alla tradizionale giurisprudenza della Corte di Strasburgo (invero, nell'accertamento della violazione la giurisprudenza della Corte europea ritiene debbano essere dichiarati irricevibili i ricorsi che concernono procedimenti aventi, rispettivamente, una durata inferiore a tre anni in sede di merito, a sei anni comprendendo la fase di cassazione e ad otto anni tenendo conto dell'eventuale fase di rinvio dopo la pronuncia della S.C.: cfr. Esposito, 1086, nt. 64), nonché tenendo conto dell'evidente analogia strutturale tra il giudizio di rinvio e quello di appello, appare condivisibile la tesi, suffragata da autorevole dottrina, per la quale la durata ragionevole di tale termine deve determinarsi in due anni (v. Martino, 511, il quale evidenzia, inoltre, nella medesima prospettiva, che nella differente ipotesi di rinvio al giudice di primo grado, ad esempio ex artt. 353 e 354 c.p.c., la durata ragionevole del giudizio di rinvio dovrà essere determinata in tre anni).

Opina invece in senso difforme la S.C. affermando che, ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, sicché la durata ragionevole del giudizio di rinvio — tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. — va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario (Cass. n. 19769/2015).

Peraltro, la previsione del successivo comma 2-ter dello stesso art. 2 legge c.d. Pinto, come modificata dalla legge n. 134 del 2012, laddove stabilisce che il termine ragionevole risulta in ogni caso rispettato se il giudizio si conclude con una pronuncia irrevocabile in sei anni, non tenendo conto, per l'appunto, tale disposizione dell'eventuale e pur ricorrente fase di rinvio successiva ad una pronuncia di annullamento in sede di legittimità.

Sotto altro e più generale profilo, la previsione secondo cui è da ritenersi comunque ragionevole la durata di un giudizio se contenuta nel termine di sei anni comporta, in pratica, che non potrà ottenersi il risarcimento del danno per irragionevole durata del processo conclusosi in primo grado con il passaggio in giudicato della sentenza non impugnata anche se in un unico grado tale processo abbia avuto una durata di sei anni (Martino, 515-516).

In dottrina è stata individuata, almeno per i giudizi che si svolgono in un unico grado di merito, una soluzione correttiva a tale interpretazione, pur necessitata dalla formulazione letterale della norma ma dagli esiti paradossali, mediante una considerazione sistematica dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 2 legge c.d. Pinto, giungendo alla conclusione per la quale per tali giudizi la durata complessivamente ragionevole è quella derivante dalla sommatoria tra il termine normativamente assunto come tale per il grado di merito e quello di un anno relativo alla fase di legittimità (Martino, 516).

Sulla questione è intervenuta la S.C. chiarendo che l'art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui detto termine si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado (Cass. n. 23745/2014).

Sotto altro profilo, considerato che, come ormai chiarito anche nella giurisprudenza interna dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini dell'equa riparazione da irragionevole durata del processo è necessario considerare unitariamente la durata del processo di cognizione e del processo di esecuzione volto a dare, inadempiente l'obbligato, all'avente diritto concreta soddisfazione dello stesso, appare condivisibile la tesi di autorevole dottrina per la quale la durata presuntivamente ragionevole del processo di cognizione, nel complesso pari a 6 anni, e quella del procedimento esecutivo, pari a 3 anni, dovrebbero nel caso sommarsi, anche con possibili compensazioni tra le diverse fasi (Martino, 516).

Nell'interpretare la previsione in esame, peraltro, la S.C. ha precisato che, in tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, benché il comma 2-bis del suo art. 2, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, abbia individuato «standard» di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi occorre avere riguardo a tutto il suo svolgimento, effettuandosene una valutazione sintetica e complessiva, altrimenti rivelandosi inutile la previsione di un termine massimo di durata ragionevole dell'intero giudizio sancita dall'art. 2, comma 2-ter, della citata l. n. 89 del 2001 (Cass. n. 19938/2016).

Non può inoltre trascurarsi che il comma 2-bis della disposizione in esame è stato oggetto di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale. In particolare, la Corte ha affermato che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti umani lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all'equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie. Ne consegue che l'art. 6 Cedu preclude al legislatore nazionale di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla l. n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anziché modellarla sul calco dei più brevi termini indicati dalla stessa Corte europea dei diritti umani e recepiti dalla giurisprudenza nazionale. Quest'ultima, in applicazione degli art. 111, comma 2, e 117, comma 1, cost., alla luce dell'interpretazione data dal giudice europeo all'art. 6 Cedu, ha determinato il termine ragionevole massimo per un procedimento regolato dalla l. n. 89 del 2001, svoltosi in entrambi i gradi previsti, in due anni, che è il limite di regola ammesso dalla Corte europea dei diritti umani. L'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2001 (introdotto dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 134), imponendo di considerare ragionevole una durata per il primo grado di giudizio non eccedente tre anni, è dunque costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado finalizzato all'ottenimento dell'equa riparazione. Il termine annuale fissato dalla medesima disposizione per la ragionevole durata del giudizio di legittimità previsto dalla l. n. 89 del 2001 è conforme alle indicazioni fornite dalla Corte europea dei diritti umani e recepite dalla giurisprudenza nazionale. Inoltre, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione concernente la durata del processo di primo grado fa sì che la ragionevole durata complessiva di un procedimento di equa riparazione, in concreto articolatosi su due gradi di giudizio, sia inferiore a quella stabilita per gli altri procedimenti ordinari di cognizione, e comunque possa essere contenuta nel tetto di due anni, in conformità agli art. 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost. (Corte cost. n. 36/2016).

Di conseguenza, nell'ambito di un processo instaurato ai sensi della legge cd. Pinto, per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata di un altro processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio è ragionevole ove non ecceda il termine di un anno per grado, anche alla luce della sentenza n. 36 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata del processo di equa riparazione in primo grado (Cass. n. 16857/2016).

Irragionevole durata delle procedure esecutive

Il diritto della parte danneggiata dall'irragionevole durata di una procedura esecutiva ad ottenere l'indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, è correlato, più a monte, all'estensione anche all'esecuzione forzata delle garanzie del processo equo contemplate dall'art. 6Cedu e, quindi, nel sistema interno, dall'art. 111 Cost. sul giusto processo.

Invero, una risposta affermativa a tale interrogativo si correla alla ricostruzione del procedimento esecutivo in termini di processo e non già di attività sostanzialmente amministrativa pur demandata all'autorità giudiziaria.

La questione è stata in generale dibattuta dalla dottrina più autorevole e si correla alla circostanza che l'esecuzione forzata non è volta all'accertamento di un diritto soggettivo quanto, meramente, ad attuare concretamente, anche nell'ipotesi di perdurante inadempimento del soggetto obbligato, il comando giuridico contenuto nel titolo esecutivo, di natura giudiziale o stragiudiziale, che ex art. 474 c.p.c. costituisce condizione necessaria e sufficiente per dare corso alla stessa (cfr., per tutti, Andolina, “Cognizione” ed “Esecuzione forzata” nel sistema della tutela giurisdizionale, Milano 1983, 1 ss.). Le eventuali parentesi cognitive che possono incardinarsi prima o durante il procedimento esecutivo e concernenti essenzialmente il diritto a procedere ad esecuzione forzata ovvero la regolarità degli atti esecutivi sono invero vicende che ineriscono allo stesso ma che restano distinte (v., tra gli altri, Furno, Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo, Firenze 1942 e Liebman, Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, 2a ed., Roma 1936).

Proprio la garanzia della ragionevole durata del processo è stata la prima ad essere considerata dalla Corte di Strasburgo, tra quelle insite nell'art. 6 CEDU, in relazione al processo esecutivo la cui collocazione nell'ambito della giurisdizione è stata invero a lungo discussa in passato (in arg. Tarzia, L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile, in Riv. dir. proc., 2001, 1 ss.).

A riguardo, la Corte europea ha affermato il principio per il quale la garanzia dell'equo processo riconosciuta dall'art. 6 CEDUsarebbe meramente teorica ed illusoria se l'ordinamento interno di uno Stato contraente consentisse che una decisione giudiziaria definitiva ed obbligatoria resti inefficace in danno di una parte. In sostanza, l'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale postula non soltanto l'accertamento del diritto in sede cognitiva quanto, altresì, la concreta soddisfazione dello stesso, ove necessario, mediante l'esecuzione forzata (v., tra le altre, Corte europea dei diritti dell'uomo, 29 luglio 1999, Immobiliare Saffi c. Italia; Corte europea dei diritti dell'uomo, 29 luglio 1999, Hornsby c. Grèce per le quali la durata eccessiva del processo di esecuzione forzata per il rilascio di immobili per finita locazione viola il diritto al pacifico godimento dei propri beni, nonché il diritto alla ragionevole durata del processo).

In coerenza con siffatti principi – a la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il diritto all'equa riparazione, riconosciuto dall'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, è configurabile anche in relazione ai procedimenti di esecuzione forzata (Cass. n. 5265/2003), in quanto il diritto di ogni persona a che “la sua causa sia esaminata.. in un tempo ragionevole”, attribuito sia dall'art. 6, comma 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato già dall'art. 2, comma 1, l. 24 maggio 2001 n. 89, sia dall'art. 111 Cost., consiste nella garanzia di ottenere, in un tempo ragionevole, concreta soddisfazione in giudizio delle proprie ragioni ovvero contezza dei motivi per cui queste non debbano essere accolte. In tale prospettiva, l'espressione “decisione.. definitiva”, contenuta nell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, non coincide con quella di sentenza passata in giudicato, ma indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione. Consegue a tale impostazione che il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della citata legge n. 89 del 2001, è configurabile anche in relazione al procedimento di esecuzione e ai fini della sua insorgenza viene in rilievo il tempo occorso per l'attività di qualsiasi organo dello Stato, oggettivamente incidente sulla definitiva risposta, in termini di effettività, alla domanda di giustizia del cittadino (Cass. n. 19435/2005).

Il diritto all'equa riparazione per la durata eccessiva dell'esecuzione forzata spetta senz'altro al creditore procedente, ossia a colui il quale, munito di titolo, ha incardinato la procedura esecutiva onde ottenere concreta soddisfazione di un proprio diritto.

Come noto, anche nella procedura esecutiva individuale è peraltro possibile che intervengano altri creditori del medesimo debitore (cfr. Cass. n. 16928/2013).

Sotto altro profilo, la S.C. ha riconosciuto che lo stesso debitore esecutato in quanto parte è legittimato a richiedere l'indennizzo ex art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 per l'irragionevole protrarsi del processo esecutivo, atteso che nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo, come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost., deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. (Cass. n. 6459/2012). Il riconoscimento della legittimazione anche del debitore ad agire al fine di ottenere l'equa riparazione dei danni derivanti dall'irragionevole durata del processo esecutivo si correla alla rilevanza, a tal fine, della sola qualità di parte in senso formale nel procedimento c.d. presupposto, senza che assuma alcuna valenza la circostanza che l'esecuzione sia stata necessaria proprio in ragione dell'inadempimento del debitore stesso.

Tuttavia non può trascurarsi che, almeno nella più recente giurisprudenza di legittimità, si è affermato che soltanto qualora il debitore abbia svolto un ruolo in qualche misura attivo nella procedura esecutiva che lo riguarda non può escludersi un suo interesse ad una rapida definizione della stessa, diversamente dall'ipotesi in cui, avendo ivi mantenuto una posizione meramente passiva di attesa della liquidazione dei beni pignorati, non abbia palesato alcuna premura per il suo celere svolgimento, traendo, al contrario, vantaggio, dalla sua eccessiva durata (Cass. n. 23630/2013, la quale ha cassato la sentenza impugnata, che aveva omesso di considerare, ai fini della configurabilità dell'interesse del ricorrente ad una sollecita conclusione della espropriazione immobiliare subita, che lo stesso aveva contribuito, con il resistere all'azione di rivendicazione proposta nei suoi confronti, ad assicurare l'immobile alla procedura, e comunque non aveva in alcun modo ostacolato quest'ultima). Resta fermo che la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto, sicché ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse "ab origine" tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (Cass. n. 523/2021).

Resta fermo che la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto, sicché ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse "ab origine" tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (Cass. n. 523/2021).

Peraltro, atteso che il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo primo, della convenzione europea dei diritti dell'uomo, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, solo con riferimento alle cause “proprie” e, quindi, esclusivamente in favore delle “parti” del processo, sia esso di cognizione o di esecuzione, nel cui ambito si assume avvenuta la violazione, e non anche di soggetti che siano ad esso rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo, deve escludersi che all'acquirente per contratto di un immobile, già oggetto di pignoramento da parte di un istituto di credito, il diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata della procedura di espropriazione immobiliare, dato che il predetto acquirente non era stato parte del processo di esecuzione (Cass. n. 7141/2006).

Il richiamato principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui una tutela giurisdizionale effettiva e non già meramente teorica ed illusoria postula non soltanto l'accertamento del diritto quanto, altresì, la concreta soddisfazione dello stesso, dovrebbe comportare una valutazione unitaria del tempo del processo di cognizione e di quello di esecuzione aventi ad oggetto il medesimo diritto.

Tuttavia, già nella vigenza della legge c.d. Pinto nella formulazione originaria, era consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'assunto, non esattamente coerente con l'interpretazione della Corte di Strasburgo, per il quale in tema di violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, il processo di cognizione e quello successivo di esecuzione forzata sono diversi ed autonomi, per cui è in relazione a ciascuno di essi che deve essere computato l'eventuale periodo di irragionevole protrazione, senza possibilità di sommatoria, a tal fine, dei tempi occorrenti per la definizione dell'uno e dell'altro (v., tra le altre, Cass. n. 25529/2006).

Tale impostazione sembra essere stata avallata anche dal legislatore in quanto l'art. 2, comma 2-bis, legge c.d. Pinto, introdotto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua partitamente la durata che deve considerarsi complessivamente ragionevole per il processo di cognizione, determinata in sei anni, e per il processo di esecuzione, individuata invece in tre anni.

In dottrina si è osservato che, in accordo con la nuova formulazione della legge Pinto, dovrebbe essere effettuata una sommatoria dei due periodi di termine presuntivamente ragionevole (cfr. Martino, 503).

Peraltro, l'impostazione tradizionale e che appare recepita dal legislatore nel 2012 in sede di riforma della legge c.d. Pinto per la quale, ai fini della valutazione dell'irragionevole durata del processo la fase di cognizione e l'esecuzione forzata devono considerarsi in modo distinto, appare smentita dal più recente revirement nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, avvicinandosi finalmente alle posizioni della Corte di Strasburgo, hanno affermato il principio in forza del quale in tema di equa riparazione, allorquando, nel processo civile o amministrativo, sia fatta valere dinanzi al giudice una situazione giuridica soggettiva sostanziale di vantaggio e questa sia stata riconosciuta al suo titolare con decisione definitiva e obbligatoria (c.d. fase processuale della cognizione) e, tuttavia, tale decisione non sia stata spontaneamente ottemperata dall'obbligato e il titolare abbia scelto di promuovere l'esecuzione del titolo così ottenuto (c.d. fase processuale dell'esecuzione forzata o dell'ottemperanza), la garanzia costituzionale d'effettività della tutela giurisdizionale e l'art. 6, par. 1, CEDU impongono di considerare tale articolato e complesso procedimento come un unico processo scandito da fasi consequenziali e complementari (Cass.S.U., n. 6312/2014, in ridare.it, con nota di Giordano).

Tizio otteneva dalla Corte d'Appello di Firenze, in data 11 dicembre 2006, decreto di condanna dello Stato al pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo del quale era stato parte. Stante il persistente inadempimento dell'Amministrazione rispetto a tale obbligazione di pagamento, il ricorrente incardinava, quindi, procedimento di espropriazione presso terzi che si concludeva soltanto, mediante ordinanza di assegnazione, in data 23 dicembre 2008. Considerato che erano trascorsi circa due anni dall'emanazione del decreto di condanna ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per ottenere concreta soddisfazione del diritto all'equa riparazione riconosciuto in sede di cognizione, Tizio adiva nuovamente la Corte di Appello di Firenze proponendo ricorso fondato sulla medesima legge Pinto in ragione del ritardo dell'Amministrazione nel pagamento con conseguente necessità di incardinare un procedimento di esecuzione forzata volto ad ottenere concreta soddisfazione del proprio diritto all'indennizzo correlato all'eccessiva durata del giudizio presupposto. Peraltro, la Corte di Appello di Firenze rigettava tale ricorso sull'assunto per il quale “... la domanda di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 3, può essere proposta unicamente in relazione ad una fattispecie dannosa che si concreti in una durata del processo che eccede quella ragionevole ai sensi dell'art. 6, par. primo, della Convenzione. La parte istante ha escluso che la doglianza sia correlata ad una durata eccessiva del processo esecutivo che è stata costretta ad intraprendere ...”. Proposto da Tizio ricorso per cassazione avverso tale decisione, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, mediante l'ordinanza interlocutoria 3 ottobre 2012, n. 16826, rimetteva alle Sezioni Unite la questione, ritenuta questione di massima di particolare importanza ex art. 374, comma 2, c.p.c., se la durata del processo esecutivo, promosso in ragione del ritardo dell'Amministrazione nel pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del titolo esecutivo, costituito dal decreto di condanna pronunciato dalla corte d'appello ai sensi della l. n. 89 del 2001, art. 3, ed azionato appunto nelle forme del processo esecutivo, debba o no essere calcolata ai fini del computo della durata irragionevole del processo per equa riparazione.

Su un piano più generale, la questione posta alle Sezioni Unite se la durata del processo esecutivo, promosso per la realizzazione della situazione giuridica soggettiva di vantaggio fatta valere nel processo presupposto con esito positivo, debba o no essere calcolata ai fini del computo della durata irragionevole dello stesso processo presupposto.

Con riguardo alla problematica dei rapporti tra processo di cognizione e procedimento esecutivo (ovvero di ottemperanza in relazione alle posizioni giuridiche soggettive fatte valere nel giudizio amministrativo), sino all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la giurisprudenza di legittimità era orientata a ritenere, come già evidenziato, che in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo deve essere identificato, in base all'art. 6 CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono “diritti e obblighi”, ai quali, avuto riguardo agli artt. 24,111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi, con la conseguenza che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la pubblica amministrazione a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi. La S.C. riteneva, in sostanza, che, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non potessero sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi, di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall'altro (cfr. Cass.S.U., n. 27635/2009).

Tale soluzione, peraltro, non appariva coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla questione.

Le Sezioni Unite hanno rivisto, quindi, almeno rispetto a tale questione generale, il proprio pregresso orientamento, conformandosi ai principi enunciati dalla Corte di Strasburgo.

Infatti, la S.C., richiamandosi anche alle decisioni della Corte costituzionale sul principio di effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., riconoscono che “in tema di equa riparazione, allorquando, nel processo civile o amministrativo, sia fatta valere dinanzi al giudice una situazione giuridica soggettiva sostanziale di vantaggio e questa sia stata riconosciuta al suo titolare con decisione definitiva ed obbligatoria (c.d. fase processuale della cognizione) e, tuttavia, tale decisione non sia stata spontaneamente ottemperata dall'obbligato e il titolare abbia scelto di promuovere l'esecuzione del titolo così ottenuto (c.d. fase processuale dell'esecuzione forzata o dell'ottemperanza), la garanzia costituzionale d'effettività della tutela giurisdizionale e l'art. 6, par. primo, CEDU impongono di considerare tale articolato e complesso procedimento come un unico processo scandito da fasi consequenziali e complementari”.

Peraltro le Sezioni Unite si fermano qui, nel senso che decidono invece di aderire all'impostazione del decreto impugnato in ordine alla più specifica questione relativa all'impossibilità di ritenere rimedio interno volto a denunciare l'irragionevole durata del procedimento volto all'esecuzione del diritto all'equa riparazione riconosciuto in sede cognitiva, sull'assunto in forza del quale l'art. 2, comma 1, legge c.d. Pinto non prevederebbe anche la tutela del diritto alle decisioni interne esecutive. Secondo le Sezioni Unite tale limitazione costituisce una scelta legittima del legislatore ed ha l'unico effetto di consentire al ricorrente insoddisfatto di proporre le proprie doglianze direttamente dinanzi alla Corte di Strasburgo.

La pronuncia delle Sezioni Unite deve essere considerata avendo riguardo alla genesi “europea” della legge 24 marzo 2001, n. 89. In considerazione di quanto evidenziato, è certamente apprezzabile la decisione in esame nella parte in cui finalmente riconosce, in nome del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che il procedimento di esecuzione forzata volto ad ottenere concreta soddisfazione del diritto riconosciuto nel processo di cognizione costituisce una fase complementare del primo e ciò, evidentemente, anche per il computo della durata ragionevole del processo stesso.

Al contrario, anche alla luce dell'esperienza concreta da diverse successive pronunce di condanna in sede europea nei confronti dell'Italia tutte le volte che la legge Pinto era applicata in modo ineffettivo rispetto alle modalità di tutela del diritto alla ragionevole durata del processo secondo l'elaborazione della Corte di Strasburgo, desta perplessità la seconda parte della pronuncia in commento laddove assume che il diritto riconosciuto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, non sia anche “l'autonomo diritto all'esecuzione delle decisioni interne definitive”.

Tale affermazione ed il postulato secondo cui tale autonomo diritto potrebbe essere fatto valere, ove violato, direttamente dinanzi alla Corte europea, “saltando” il rimedio interno previsto dalla legge Pinto stride, in una direzione opposta a quella della prima parte della stessa pronuncia in esame, con il consolidato orientamento della S.C. secondo cui il diritto all'equa riparazione, riconosciuto dall'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, è configurabile anche in relazione ai procedimenti di esecuzione forzata (Cass. n. 5265/2003), in quanto il diritto di ogni persona a che “la sua causa sia esaminata.. in un tempo ragionevole”, attribuito sia dall'art. 6, comma 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato già dall'art. 2, comma 1, l. 24 maggio 2001 n. 89, sia dall'art. 111 Cost., consiste nella garanzia di ottenere, in un tempo ragionevole, concreta soddisfazione in giudizio delle proprie ragioni ovvero contezza dei motivi per cui queste non debbano essere accolte. Consegue a tale impostazione che il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della citata legge n. 89 del 2001, è configurabile anche in relazione al procedimento di esecuzione ed ai fini della sua insorgenza viene in rilievo il tempo occorso per l'attività di qualsiasi organo dello Stato, oggettivamente incidente sulla definitiva risposta, in termini di effettività, alla domanda di giustizia del cittadino (Cass. n. 19435/2005).

Il dies a quo del procedimento esecutivo ai fini della determinazione della durata dello stesso deve essere individuato nel momento nel quale ha inizio l'esecuzione forzata, mentre il dies ad quem è quello in cui si realizza la concreta soddisfazione del diritto del procedente (Cass. n. 21723/2005).

Peraltro, come precisato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dovendosi considerare unitariamente, ai fini del computo della durata complessiva del processo, il periodo necessario ad ottenere concreta soddisfazione del diritto fatto valere in sede esecutiva, in tale durata non va considerato non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva (neppure, in particolare, quanto al termine cd. dilatorio dalla notifica dell'atto di precetto per incardinare una procedura esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione), quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cass. S.U., n. 19883/2019).

Più in particolare, nell'espropriazione forzata il momento iniziale della procedura è costituito dalla notifica del pignoramento, atto iniziale ex art. 491 c.p.c. di tale procedura esecutiva, essendo invero l'atto di precetto un atto di intimazione stragiudiziale, preliminare all'inizio dell'esecuzione in senso stretto. Peraltro, ai fini del computo della durata dell'espropriazione forzata per la parte ricorrente, se la stessa è un creditore intervenuto, ovviamente il momento iniziale sarà costituito da quello del deposito della domanda di intervento.

L'esecuzione forzata per espropriazione si conclude con la distribuzione del ricavato.

Nell'espropriazione forzata presso terzi deve aversi riguardo, invece, al momento in cui assume stabilità il provvedimento di assegnazione dei crediti o delle somme giacenti presso il terzo.

Prima della riforma realizzata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, era oggetto di vivace discussione in dottrina come in giurisprudenza il dies a quo della procedura di esecuzione forzata in forma specifica per rilascio di beni immobili (o consegna di beni mobili). A riguardo, non è superfluo ricordare che, in accordo con la maggior parte della giurisprudenza pregressadoveva considerarsi primo atto dell'esecuzione per rilascio il concreto accesso in loco dell'ufficiale giudiziario, mentre il preavviso di rilascio costituiva semplicemente un atto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo, volto a consentire all'esecutato di essere presente alle operazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario in sede esecutiva (tale posizione era stata inaugurata da Cass n. 3331/1954, in Giur. it., 1956, I, 1, 620; successivamente cfr., ex multis, Cass n. 13310/2001, in ALC, 2002, 290; Cass n. 4942/1997; Cass n. 13425/1992; Cass n. 7288/1991, in Foro it., 1993, I, 1243, con nota di Oriani).

Diversamente, secondo la dottrina dominante, nel silenzio del legislatore sulla questione il primo atto esecutivo doveva essere individuato nel preavviso dell'ufficiale giudiziario, ovvero nell'atto immediatamente successivo alla notifica del precetto, sulla falsariga dello schema, proprio dell'espropriazione forzata, precetto/pignoramento (v., tra gli altri, Denti, L'esecuzione forzata in forma specifica, Milano 1953, 169). Si era evidenziato, invero, che non si può negare al preavviso dell'ufficiale giudiziario reso ex art. 608 c.p.c. il valore di atto esecutivo poiché, da una parte, l'omissione dello stesso importa la nullità del rilascio e, dall'altra, manca all'interno del processo di esecuzione in forma specifica una previsione espressa quale l'art. 491 c.p.c., in virtù del quale l'espropriazione forzata ha inizio con il pignoramento.

Come noto, la riforma realizzata dalla legge n. 80/2005 ha espressamente risolto la questione, modificando l'art. 608 c.p.c. nel senso che l'esecuzione per rilascio ha inizio con la notifica del preavviso c.d. di rilascio da parte dell'ufficiale giudiziario. Tale procedura si concluderà con l'avvenuta immissione in possesso del bene dell'avente diritto.

Peraltro, nel valutare in concreto la ragionevolezza della durata delle procedure esecutive, non possono trascurarsi alcune peculiarità delle stesse idonee ad incidere negativamente sulla durata del procedimento ancor più, talvolta, che nel processo ordinario di cognizione.

Sotto un primo profilo, invero, occorre tener conto che, specie nelle procedure esecutive immobiliari, ai fini della soddisfazione dei diritti del creditore procedente e dei creditori intervenuti, potrebbe essere opportuno rinviare le operazioni di vendita ad un momento in cui il mercato immobiliare è in buone condizioni di domanda/offerta nonché necessario espletare le vendite soltanto dopo aver risolto problematiche amministrative correlate al bene che ne diminuirebbero sostanzialmente il valore. Né, inoltre, anche in una situazione “fisiologica” può talora essere prevedibile la durata delle stesse operazioni di vendita che si correla alla presentazione di offerte da parte di soggetti terzi e, quindi, all'appetibilità del cespite.

Tali considerazioni erano state, in un opportuno approccio concreto volto a distinguere le procedure esecutive a seconda della variegata complessità delle stesse, anche in giurisprudenza. La S.C. aveva ad esempio affermato, a riguardo, il principio secondo cui in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine triennale di durata ragionevole di un processo si riferisce a quello di cognizione di media difficoltà e non a quello di esecuzione immobiliare, quando sia possibile dimostrarne la complessità, anche con riguardo alle diverse e confliggenti posizioni del creditore istante, di quelli intervenuti e del debitore (Cass. n. 13739/2011).

Possono inoltre determinare un significativo allungamento della durata della procedura esecutiva anche gli eventuali incidenti cognitivi che possono essere incardinati nel corso della stessa (sussiste, tuttavia, il diritto delle parti di tali procedimenti di richiedere l'equa riparazione anche per i danni correlati all'eccessiva durata degli stessi, da considerarsi autonomamente rispetto a quelli propri del procedimento esecutivo: Cass. n. 16828/2010).

Invero, in tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, nella durata complessiva delle procedure esecutive (e, analogamente, di quelle fallimentari) devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali,quali eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o al piano di riparto, trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo di esecuzione (Cass. n. 28858/2011).

Sotto altro profilo, occorre evidenziare che, in accordo con la giurisprudenza relativa alla legge c.d. Pinto nella formulazione originaria, la durata del processo esecutivo, ai fini della valutazione in ordine alla violazione del termine ragionevole, non può essere determinata detraendo il periodo di tempo resosi necessario per la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, durante il quale l'esecuzione sia rimasta sospesa per disposizione del giudice, stante il collegamento funzionale tra i due processi, potendo la fase contenziosa di contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere valutata dal giudice dell'equa riparazione nell'ambito della considerazione della complessità del caso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della stessa legge (Cass. n. 12867/2010). Tale tesi costituiva il pendant, in relazione al processo esecutivo, dell'orientamento della S.C. secondo cui deve essere computato nella durata del processo di cognizione anche il periodo in cui lo stesso è stato sospeso, potendo tale circostanza essere vagliata soltanto sotto il profilo della complessità del giudizio.

Nel sistema attualmente vigente, invece, sembra che, anche con riguardo al processo di esecuzione, non possa computarsi nella durata dello stesso il periodo nel quale si sia avuta una sospensione determinata dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (o dipendente da altre cause, ad esempio concordata ex art. 624-bis c.p.c.), attesa la valenza generale del comma 2-quater, dell'art. 2 legge c.d. Pinto, introdotto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui dispone che ai fini del computo non si tiene conto del periodo nel quale il processo è sospeso.

Irragionevole durata delle procedure fallimentari

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio in forza del quale la disciplina della equa riparazione per la irragionevole durata del processo introdotta dalla legge c.d. Pinto trova applicazione anche nella procedura fallimentare, in quanto la nozione di procedimento presa in considerazione dall'art. 6, par. primo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in conformità anche all'interpretazione fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, riguarda anche i procedimenti esecutivi ed in genere tutti i processi che appartengono alla giurisdizione, essendo condotti sotto la direzione o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimità del loro svolgimento (Cass. n. 24360/2009).

A riguardo, non è infatti superfluo ricordare, anche in questa sede, che la Corte europea ha ritenuto, almeno a partire dalla pronuncia König, che rientrano nella materia civile, ai fini dell'operatività delle garanzie dell'equo processo, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti di carattere privato, i.e. fondate sull'assunta violazione di un diritto di natura patrimoniale (oltre a Corte europea dir. uomo, 28 giugno 1978, König c. Repubblica Federale tedesca, v., in senso conforme, nella successiva giurisprudenza della Corte 23 giugno 1981, Le Compte, Van Leuven e De Megere c. Belgio; 28 settembre 1995, Procola c. Lussemburgo).

Sotto un distinto profilo, è consolidato, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'orientamento in forza del quale, poiché il diritto di agire in giudizio deve essere garantito in modo effettivo deve aversi riguardo, per la determinazione della durata di un procedimento, non al momento della decisione “formale” di riconoscimento del diritto fatto valere nell'ambito del processo di cognizione mediante l'accoglimento della domanda proposta, bensì a quello in cui avviene la soddisfazione concreta del diritto stesso, all'esito dell'esecuzione forzata, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligato (v., tra le altre, Corte europea dei diritti dell'uomo, 29 luglio 1999, Immobiliare Saffi c. Italia; Corte europea dei diritti dell'uomo, 29 luglio 1999, Hornsby c. Grèce). Invero, se si ha riguardo alla posizione dei creditori dell'imprenditore insolvente, il fallimento è una forma di esecuzione forzata collettiva, essendo l'accertamento al passivo concorsuale l'unica sede nella quale i relativi crediti possono essere fatti valere (nel senso che ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione v., tra le molte, Cass. n. 8901/2013).

L'unica eccezione è quella, prevista dallo stesso art. 51 l.fall., in favore del creditore fondiario, munito di un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebite senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore (cfr. Cass. n. 11014/2017).

La disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, trova applicazione in primo luogo in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso (Cass. n. 13605/2013).

Occorre chiedersi, peraltro, considerato che a seguito della dichiarazione di fallimento il debitore perde automaticamente ex art. 43 l.fall. la generale legittimazione processuale almeno nei confronti della massa dei creditori (Cass. n. 22925/2012) e viene sostituito dal curatore anche nei giudizi già in corso, se, nell'assetto previgente in cui la domanda ex lege Pinto poteva essere formulata anche lite pendente, l'azione per la riparazione dei danni da irragionevole durata del processo potesse essere promossa dal fallito nella pendenza della procedura concorsuale ovvero proseguita dallo stesso nell'ipotesi di riapertura del fallimento (per converso, invero, il riacquisto della capacità processuale del fallito determinato dalla chiusura o dalla revoca del fallimento provoca l'interruzione dei processi in cui sia parte il curatore della procedura: v., tra le tante, Cass. n. 1337/2013).

In dottrina, già in sede di primo commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89, per meglio comprendere la portata della questione è opportuno richiamare gli orientamenti affermati dalla S.C. con riferimento alla problematica più generale delle azioni risarcitorie spettanti al fallito (Bozza, La ragionevole durata del giusto processo, la legge Pinto e il processo fallimentare, in Fall., 2002, n. 3, 299 ss.).

Più in particolare, applicando tali canoni interpretativi la S.C. ha chiarito, con riguardo alla questione direttamente in esame in questa sede, che il credito per l'equa riparazione del danno patrimoniale da violazione del termine ragionevole del processo, di cui all'art. 2 legge 24 marzo 2001 n. 89, in caso di sopravvenuto fallimento del soggetto che si lamenti vittima della violazione costituisce un elemento dell'attivo fallimentare e la legittimazione alla relativa azione spetta, di regola, al curatore, di talché solamente in caso di inerzia degli organi fallimentari una legittimazione, straordinaria e suppletiva, può essere riconosciuta al fallito, sul quale grava l'onere della relativa allegazione (Cass. n. 3117/2005).

Costituisce jus receptum, invero, il principio in omaggio al quale nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, ai sensi dell'art. 43, comma primo, legge fall., spettando al fallito una legittimazione processuale di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, ipotesi da escludere dunque allorché il curatore sia parte, indipendentemente dalla sua concreta condotta processuale; il fallito può svolgere attività processuale unicamente nei limiti dell'intervento ex art. 43, comma secondo, legge fall., cioè per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico, o nei limiti dell'intervento adesivo dipendente, che comunque non gli attribuisce il diritto di impugnare la sentenza in autonomia dal curatore (Cass. n. 7448/2012; Cass. n. 15369/2005). È stato a riguardo chiarito, inoltre, nella recente giurisprudenza di legittimità che nelle controversie sui rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, l'intervento ad adiuvandum spiegato dal curatore nel processo instaurato dal fallito non fa cessare la legittimazione cosiddetta vicaria o suppletiva del fallito stesso, né priva quest'ultimo della legittimazione ad impugnare la sentenza, atteso che la mera adesione all'iniziativa del fallito non vale a revocare l'originario disinteresse della curatela (Cass. n. 17367/2012). Occorre tuttavia tener presente che, sempre in tema di cosiddetta eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito relativamente a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento per il caso di disinteresse od inerzia degli organi fallimentari, la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia è sufficiente ad escludere detta legittimazione, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poiché, in tal caso, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, mentre non lo è allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo, ed in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espresso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con suo onere (Cass. n. 4448/2012).

Ferme le indicate limitazioni rispetto alla legittimazione del fallito a proporre la domanda di equa riparazione durante la procedura fallimentare, sotto un distinto profilo, è stato chiarito che il diritto all'indennizzo non può essere escluso in virtù della mera considerazione che la lunghezza della procedura è stata provocata dalla condotta del fallito, consistente nella vendita di beni in epoca anteriore all'apertura del fallimento, e dal ritardo nella definizione dei giudizi volti al recupero di detti beni, non imputabile a negligenza della curatela, dovendo tenersi conto, nell'accertamento della violazione, anche del comportamento degli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate, e potendo le predette circostanze trovare adeguata considerazione nell'ambito della valutazione della complessità della vicenda processuale, nonché ai fini della quantificazione della misura della riparazione (Cass. n. 10074/2008). In sostanza, poiché in tema di equa riparazione ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, il comportamento della parte rileva nella misura in cui abbia determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo in cui si assume essersi verificata una violazione dell'art. 6, paragrafo primo, CEDU, dovendosi escludere che abbia influenza il comportamento anteriore al processo, ancorché al processo medesimo esso abbia dato causa, ne deriva che il fatto che il fallito abbia, con il suo comportamento anteriore alla dichiarazione di fallimento, posto, sia pure con piena consapevolezza, le premesse delle azioni revocatorie successivamente esercitate dalla curatela fallimentare a tutela delle ragioni della massa, non vale a giustificare la durata delle azioni revocatorie medesime, e di riflesso del procedimento fallimentare (Cass. n. 12807/2003).

Molto più ricorrente nella prassi è la proposizione di azioni di equa riparazione per l'irragionevole durata della procedura fallimentare promosse dai creditori ammessi al passivo, ad esempio qualora venga ingiustificatamente ritardata la ripartizione, anche parziale, dell'attivo fallimentare (App. Torino 31 marzo 2004, in Fall., 2004, 889, con nota di Didone). Peraltro, non spetta al creditore concorrente che lamenti tale irragionevolezza allegare e dimostrare il ritardo nella predisposizione del piano di riparto o nella liquidazione dei cespiti fallimentari, ma, trattandosi di valutare, ai fini del giudizio di complessità della procedura, spetta all'amministrazione convenuta dimostrare che il ritardo nella definizione della procedura non va ascritto ai predetti organi, essendo, invece, giustificato da documentate ragioni, quali il sollecito esperimento di azioni revocatorie fallimentari, la opposizione dello stesso creditore allo stato passivo, obiettive difficoltà incontrate nella liquidazione delle attività fallimentari od altro (Cass. n. 7664/2005).

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 l. fall.), poiché solo da questo momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell'art. 113 l. fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo (Cass. n. 7864/2018).

È stato inoltre chiarito, in sede applicativa, che il beneficio fiscale derivato al creditore dalla annotazione in perdita del credito a seguito del fallimento del debitore, con la conseguente esclusione dell'imposizione fiscale delle somme fatturate e non incassate, esclude il verificarsi di un ulteriore pregiudizio, ma non incide su quello derivante dalla sofferenza per l'irragionevole protrarsi del processo e dall'incertezza circa il suo esito, né influisce sul danno patrimoniale lamentato (Cass. n. 2563/2011).

nel sistema attuale, a seguito delle modifiche all'art. 4 legge 24 marzo 2001, n. 89, apportate dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la domanda di equa riparazione non è più proponibile nella pendenza del processo presupposto e resta invece esperibile nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi decorrente dalla definitività della decisione interna.

La ricostruzione della nozione di decisione interna definitiva, secondo una terminologia mutuata dall'art. 35, ultimo paragrafo, CEDU, che non trova corrispondenza nel diritto interno, è di una certa complessità anche con riferimento alla procedura fallimentare.

Sul punto, la S.C., premesso che in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione, la quale segna il dies a quo di decorrenza del termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda, può essere considerata « definitiva » se insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo, ha chiarito che nelle procedure fallimentari giunte a compimento, il predetto termine semestrale decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello (Cass. n. 15251/2011).

Sempre con riferimento all'assetto previgente alle modifiche apportate alla legge fallimentare negli anni 2006-2007, è stato a riguardo chiarito che ai fini del computo del termine semestrale per la proposizione dell'azione ex lege Pinto, non va espunto il tempo che il fallito abbia dovuto attendere per la decisione della istanza di riabilitazione, in quanto detto istituto non costituisce la fase conclusiva naturale e necessaria della procedura fallimentare, bensì un procedimento di giurisdizione volontaria del tutto autonomo rispetto a quest'ultima, essendo diretto a far cessare le incapacità di natura tipicamente sanzionatoria e “sociale” conseguenti alla iscrizione nel registro dei falliti, concernendo, perciò, i limiti della capacità di agire del fallito ed essendo subordinato sia ad una istanza rimessa alla iniziativa di quest'ultimo, sia alle condizioni previste dall'art. 143 l. fall. e dovendo, inoltre, svolgersi attraverso lo specifico procedimento stabilito dall'art. 144 l. fall., e definito con sentenza del tribunale sottoposta ad appositi mezzi di impugnazione, con la conseguenza che detto procedimento è soggetto ad un termine di durata ragionevole autonomo rispetto a quello che deve essere osservato per la definizione della procedura fallimentare (Cass. n. 1747/2006).

Diversamente, se il giudizio di equa riparazione è promosso dai creditori concorrenti, dovendosi fare riferimento ai criteri desumibili dalla disciplina del tipo di processo che si assume affetto da ritardo, la procedura fallimentare, con riguardo al concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, può considerarsi conclusa soltanto nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo (Cass. n. 7664/2005), oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza d'attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per essere scaduto il termine per l'impugnazione dello stesso (Cass. n. 9922/2005).

Dies a quo per la determinazione della durata complessiva della procedura fallimentare è costituito dall'emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. n. 10078/2011).

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall'art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali include anche i procedimenti fallimentari, con accertamento distintamente riferito alla fase pre-fallimentare, volta alla dichiarazione di fallimento ed a quella fallimentare, volta alla realizzazione dell'esecuzione concorsuale; per quest'ultima, il dies a quo coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento ed il dies ad quem con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo o, in difetto, la sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento (Cass. n. 950/2011).

Sotto un distinto profilo, sorge la problematica della possibilità di considerare unitariamente, invece, il termine di durata della procedura fallimentare rispetto a quello di una precedente procedura con la quale sia posta in rapporto di consecuzione. In generale, la fattispecie della “conversione” o “consecuzione” di procedure concorsuali è quel fenomeno caratterizzato dal verificarsi, a carico dello stesso imprenditore commerciale, di una serie di procedure concorsuali che si succedono l'una all'altra senza soluzione di continuità per l'incapacità delle prime di conseguire i rispettivi scopi istituzionali Martino, Ripartizione dell'attivo e chiusura della procedura. Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e chiusura per concordato, in La riforma dell'amministrazione straordinaria a cura di Bonfatti e Falcone, Roma 2000, 260.

La conseguenza pratica di maggiore rilievo è che nell'ipotesi di consecuzione tra procedure concorsuali il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria inizia a decorrere dalla data di ammissione alla prima delle procedura concorsuali (cfr., nella recente giurisprudenza, Trib. Bari, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 2912).

Nella prassi interpretativa prevale la tesi per la quale il principio della consecuzione e dunque dell'unitarietà delle procedure concorsuali sopravvive alla riforma del diritto fallimentare, poiché il requisito dello “stato di crisi” per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo deve ritenersi comprensivo sia della situazione di insolvenza vera e propria, sia di uno mero stato di difficoltà economico-finanziaria. e con la successiva dichiarazione di fallimento il tribunale accerta ex post che lo “stato di crisi” in base al quale era stato chiesto il concordato preventivo è uno “stato di crisi” irreversibile, e anche se in tal caso il fallimento non viene dichiarato automaticamente, non si può comunque escludere l'unitarietà delle due procedure concorsuali, dovendosi attribuire alla sentenza di fallimento la natura di atto terminale del procedimento, in alternativa al naturale sviluppo della procedura minore (Trib. Siracusa 19 novembre 2010, in Riv. dottori comm., 2011, n. 1, 192).

Questa tesi è affermata anche dalla S.C. per la quale nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi dell'art. 160 l. fall. — “ratione temporis” vigente, secondo il testo successivo alla l. n. 80 del 2005 e al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lg. n. 169 del 2007 — segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162, comma 2, l. fall., per effetto della mancata approvazione dei creditori ex art. 177-178 l. fall., trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono — in sede normativa — dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del p.m., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto quando si verifichi a posteriori (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento deve essere retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda (Cass. n. 18437/2010).

Rispetto alla perdurante ed importante rilevanza che assume, come evidenziato, il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, appare almeno stridente l'affermazione, per la fattispecie in esame, del principio secondo cui, invece, in tema di equa riparazione ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare che ad essa consegue non costituiscono un'unica procedura, essendo la prima distinta da quella fallimentare, anche nel caso in cui tra le predette procedure si verifichi una consecuzione (Cass. n. 13656/2017; Cass. n. 821/2011).

Avendo riguardo alla posizione dei creditori ammessi al passivo, per la determinazione della durata del procedimento presupposto, quanto al dies a quo, è stato chiarito, sempre con riferimento alla posizione dei creditori ammessi al passivo, che la durata del procedimento di insinuazione tardiva va determinata avendo riguardo al tempo intercorso tra la proposizione dell'istanza ex art. 101 legge fall., con cui il creditore diventa parte della procedura, ed il provvedimento di ammissione del credito, non potendosi cumulare con tale periodo quello precedente di svolgimento della procedura concorsuale, al quale il creditore è rimasto estraneo (Cass. n. 8169/2010).

La ragionevole durata delle procedure concorsuali presenta non secondarie peculiarità rispetto al giudizio ordinario cognizione: invero, nelle scelte discrezionali demandate agli organi della procedura può esservi una frizione tra scelte “strategiche” per lo stesso ceto creditorio, come, ad esempio, rinviare la vendita di un cespite in un periodo di mercato immobiliare depresso, e l'obiettivo della realizzazione della celerità processuale ad ogni costo (Bozza, 299 ss.).

Tenendo almeno in parte conto di tali peculiarità della procedura fallimentare rispetto al procedimento ordinario di cognizione, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che in tema di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei sub-procedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell'entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto (Cass. n. 12936/2011).

In considerazione di tali principi, la S.C. aveva poi chiarito che la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse, a causa del numero dei creditori, la particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti, non può superare la durata complessiva di sette anni (cfr. Cass. n. 8468/2012, la quale ha quindi annullato la pronuncia della Corte d'appello, che aveva determinato la durata ragionevole del fallimento in cinque anni, anziché in sette, nonostante il rilevante numero di creditori, la laboriosità della liquidazione dell'attivo concernente l'affitto dei locali dell'azienda protrattosi per undici anni, la ristrutturazione dell'impresa fallita, la vendita dell'immobile, delle attrezzature e delle merci). In sostanza, la durata di una procedura concorsuale particolarmente complessa non deve protrarsi oltre il settimo anno dalla sentenza dichiarativa del fallimento (Cass. n. 10078/2011).

Recependo i consolidati e condivisibili indirizzi interpretativi che già tenevano conto delle peculiarità della procedura concorsuale ai fini della determinazione della ragionevole durata della stessa, il comma secondo-bis dell'art. 2 legge c.d. Pinto, introdotto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce oggi espressamente che si considera rispettato il termine di durata ragionevole se la procedura concorsuale si conclude in sei anni.

Tale precisazione normativa rende meno agevole il riconoscimento del danno da ritardata definizione della procedura fallimentare poiché sebbene, come evidenziato, la Corte di Cassazione avesse già determinato in sette anni il termine ragionevole per la definizione delle procedure concorsuali di maggiore complessità, aveva precisato che l'onere di dimostrare tali peculiarità delle stesse era posto a carico dell'Amministrazione convenuta (cfr. Cass. 13 aprile 2005, n. 7664, per la quale in tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, non spetta al creditore concorrente che lamenti tale irragionevolezza allegare e dimostrare il ritardo nella predisposizione del piano di riparto o nella liquidazione dei cespiti fallimentari, ma, trattandosi di valutare, ai fini del giudizio di complessità della procedura, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001, attività cui sono tenuti gli organi del fallimento, spetta all'amministrazione convenuta dimostrare che il ritardo nella definizione della procedura non va ascritto ai predetti organi, essendo, invece, giustificato da documentate ragioni, quali il sollecito esperimento di azioni revocatorie fallimentari, la opposizione dello stesso creditore allo stato passivo, obiettive difficoltà incontrate nella liquidazione delle attività fallimentari od altro).

La Corte di Cassazione ritiene che il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dall'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89, non sia configurabile in relazione alla liquidazione coatta amministrativa, che è procedimento a carattere amministrativo, in cui si innestano fasi di natura giurisdizionale, quali la dichiarazione dello stato di insolvenza, le relative eventuali impugnazioni e le opposizioni allo stato passivo. In tale prospettiva, poiché è il deposito dello stato passivo che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, la connotazione giurisdizionale sopravviene soltanto con il deposito stesso e per effetto della proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni di cui agli art. 98 e 100 l. fall. o delle insinuazioni tardive, è stato ritenuto che qualora non sia dedotta l'esistenza, con riferimento all'avvenuta declaratoria dello stato di insolvenza ed ai giudizi eventualmente da essa derivanti, di un contenzioso con profili di durata non ragionevole, il procedimento, per il resto, mantiene inalterato il suo carattere amministrativo (Cass. n. 12729/2011).

Esclusione del diritto all'indennizzo

Possiamo adesso considerare alcune delle ipotesi, ovvero quelle rilevanti per il processo civile qui in esame, nelle quali l'art. 2, comma 2-quinquies, legge c.d. Pinto, come modificata dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ed in seguito dalla legge n. 208 del 2015, esclude il diritto all'indennizzo.

La S.C. ha precisato che l'elenco di cui all'art. 2, comma 2-quinquies, della legge n. 89 del 2001 non è tassativo, sicché l'indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla legge n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (Cass. n. 9100/2016).

In tale prospettiva si è, ad esempio, ritenuto che, in tema di equa riparazione, configura abuso del processo la condotta di coloro che, avendo agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse a diversificare le rispettive posizioni, propongano contemporaneamente, con identico patrocinio legale, distinti ricorsi per ottenere l'indennizzo ex lege n. 89 del 2001, così da instaurare cause inevitabilmente destinate alla riunione in quanto connesse per oggetto e titolo (Cass. n. 2587/2016).

Più in particolare, la richiamata disposizione normativa prevedeva, in primo luogo, che non può essere riconosciuto il diritto all'equa riparazione per colui il quale sia risultato soccombente e sia stato condannato in favore della controparte al risarcimento per responsabilità processuale aggravataex art. 96 c.p.c.

Tale norma non faceva che codificare il consolidato orientamento già invalso nella giurisprudenza di legittimità per il quale deve essere esclusa l'equa riparazione derivante dall'irragionevole durata del processo in favore del ricorrente-soccombente il quale sia stato condannato per lite temeraria.

Peraltro, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'ipotesi di abuso del processo di cui alla lett. a) del comma 2-quinquies dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, non esaurisce l'incidenza della temerarietà della lite sul diritto all'equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento, e, pertanto, il giudice del procedimento exlege n. 89 del 2001 può valutare anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (v., tra le altre, Cass. n. 14604/2017).

La disposizione è stata modificata dalla legge n. 208 del 2015 nel senso di escludere espressamente l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

La S.C. ha, del resto, a prescindere da tale intervento normativo, ampliato il novero delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo in ragione di tale presupposto, evidenziando, con tesi ormai consolidata, che il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi anche nell'ipotesi di «temerarietà sopravvenuta», ovvero quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole (Cass. n. 22150/2016).

In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'indennizzo in quanto la domanda nel giudizio presupposto era stata rigettata in primo grado - entro il termine triennale ritenuto ragionevole per legge - per infondatezza dell'azionata pretesa e l'appello era stato proposto avanzando doglianze soltanto in fatto, anziché in diritto, circostanza che aveva condotto alla dichiarazione di inammissibilità del gravame (Cass. n. 9552/2018).

Diversamente, la manifesta infondatezza della domanda nel giudizio presupposto, ove non qualificata dal requisito soggettivo della temerarietà o abusività della lite, non rientra tra le cause di esclusione dell'indennizzo di cui all'art. 2, comma 2-quinquies, della l. n. 89 del 2001 (Cass. n. 18834/2015).

Così anche di recente è stato puntualizzato, a riguardo, che, qualora il giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa) si protragga esso stesso oltre il limite di durata ragionevole, il relativo diritto all'indennità non è escluso dal solo fatto che il processo si sia concluso con il rigetto della domanda per manifesta infondatezza della pretesa originariamente azionata, occorrendo la consapevolezza, originaria o sopravvenuta (ma prima del superamento del termine di durata ragionevole) della temerarietà della domanda proposta nel giudizio di equa riparazione presupposto (Cass. II, n. 86/2024).

Mediante le lettere b ) e c ) del comma 2- quinquies dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 il diritto all'equa riparazione è inoltre escluso nelle distinte eppure analoghe ipotesi contemplate dall'articolo 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. e dall'art. 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ossia laddove il ricorrente abbia senza giustificato motivo rifiutato, in sede giudiziale ovvero dinanzi al mediatore, una proposta conciliativa dell'altra parte rivelatasi almeno equivalente al diritto poi riconosciuto quale spettante con la sentenza.

Non è superfluo ricordare, a riguardo, in primo luogo, che la l. 18 giugno 2009 n. 69 ha modificato il secondo periodo del primo comma dell'art. 91 c.p.c. prevedendo che, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa formulata dalla controparte, il Giudice condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della stessa, salvo il disposto del comma secondo dell'art. 92 c.p.c.

La logica alla base di tale previsione normativa, come si è osservato in dottrina, è quella di affermare con forza nel processo civile il principio di autoresponsabilità della parte chiamata a valutare seriamente la proposta conciliativa proveniente dalla controparte (Porreca, § 2.1.).

La necessità di un espresso intervento del legislatore sull'art. 91 c.p.c. per consentire una condanna alle spese della parte la quale abbia rifiutato di aderire alla conciliazione è correlata proprio alla costante affermazione, in sede pretoria, del riferito principio, portata di quello più generale di soccombenza, in virtù del quale costituisce violazione di legge la condanna al pagamento delle spese di lite posta esclusivamente a carico della parte vittoriosa (Cass. n. 16575/2008).

Mediante tale previsione, il legislatore cerca di indurre le parti, almeno nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, ad una «serena» conciliazione idonea a consentire una deflazione del contenzioso giudiziario, attribuendo al Giudice il potere di condannare alle spese di lite, maturate successivamente alla formulazione della proposta, la parte che, sebbene sia risultata vittoriosa all'esito del processo, abbia rifiutato nel corso dello stesso una proposta conciliativa di portata equivalente o addirittura più soddisfacente rispetto alla misura nella quale la domanda della medesima parte abbia poi trovato accoglimento con l'emanazione della sentenza di merito. In altre parole, il costo del processo che si è inutilmente protratto da un certo momento in poi a causa del rifiuto di una proposta conciliativa seria tanto da essere «confermata» dalla sentenza viene posto a carico della parte che quella proposta abbia ingiustificato rifiutato, in tal guisa facendo proseguire inutilmente il processo, anche in violazione dei generali doveri di lealtà e probità, con i correlativi oneri a carico della società. Il monito legislativo appare in effetti rivolto anche agli avvocati poiché nella prassi è ricorrente che non si addivenga alla conciliazione giudiziale proprio a causa di un mancato accordo tra le parti in ordine alla determinazione degli onorari spettanti ai rispettivi avvocati, piuttosto che alla reciproca soddisfazione delle rispettive pretese (Giordano 2009, 14).

La proposta conciliativa, in assenza di precisazioni normative, potrà provenire sia dalla controparte sia dal giudice; peraltro, ai fini della condanna alle spese della parte vittoriosa la quale abbia rifiutato una ragionevole proposta conciliativa deve ritenersi che tale proposta debba essere dettagliata e redatta in forma scritta (Bucci-Soldi, 70-71), sicché la stessa dovrà essere contenuta sia negli scritti difensivi delle parti, sia nel verbale di causa (Lombardi- (Giordano) 133). Nell'ipotesi in cui, invece, la proposta sia contenuta in un atto scritto diverso da quelli indicati, la stessa dovrà essere formalmente comunicata in udienza alla parte destinataria ovvero con atto notificato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (Bucci-Soldi, 71).

La proposta potrà essere formulata in ogni momento del giudizio, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni atteso che, in sede di approvazione finale della recente riforma, è stato eliminato l'inciso che faceva riferimento alla tempestiva formulazione della proposta di conciliazione quale requisito per il dispiegarsi degli effetti sanzionatori in punto di spesa.

Tuttavia il rifiuto della proposta conciliativa, per assumere rilevanza ai fini della condanna alle spese,della parte vittoriosa deve essere privo di «giustificato motivo» (Cecchella, 88). In proposito il giudice potrà, a livello meramente esemplificativo, valutare la particolare complessità ed incertezza della fattispecie, anche alla luce dell'assetto normativo e/o delle interpretazioni giurisprudenziali, ovvero considerare legittimo il rifiuto qualora la proposta di conciliazione sia lontana dalla prospettiva della transazione, in cui le parti compiono reciproche rinunce e concessioni, in modo equilibrato.

Per converso, ad esempio, non potrà ritenersi giustificato il rifiuto di proposte transattive fondato soltanto sull'intimo convincimento della parte circa l'integrale fondatezza delle proprie richieste nonché, sotto altro profilo, sull'intento di ottenere una sentenza ad ogni costo, non giustificabile in sé e per sé, producendo il verbale di conciliazione produce effetti analoghi quanto alla vincolatività ed alla possibilità di agire esecutivamente (cfr. Lombardi (-Giordano), 134).

Nella prassi applicativa si segnala – con una decisione che appare interessante anche per l'analoga ratio rispetto a quanto previsto dall'art. 13 d.lgs. n. 28/2010 – l'affermazione secondo cui posto che la finalità del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., quale si desume dalla complessiva disciplina dell'istituto e dalla stessa rubrica «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite», impone alle parti uno speciale impegno nell'individuazione di una soluzione transattiva, ne consegue che il rifiuto di valutare la possibilità di una definizione bonaria della controversia deve essere considerato ai fini della disciplina delle spese di lite, ai sensi del novellato art. 91 c.p.c., all'esito dell'eventuale giudizio di merito (Trib. Arezzo, 9 marzo 2010, in Giur. Merito, 2011, n. 1, 103).

Tale impostazione, circa la natura dell'istituto, appare coerente con le considerazioni compiute da autorevole dottrina la quale, ponendo in rilievo la circostanza che, a prescindere dalla ricorrenza del periculum in mora, la parte interessata possa adire nondimeno ante causam il giudice che sarebbe competente per lo stesso onde richiedere l'espletamento di una consulenza tecnica finalizzata ad accertare in via preventiva la presumibile entità del risarcimento danni dipendente dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, ha introdotto, evidentemente, uno strumento volto ad agevolare una composizione della lite prima dell'instaurazione del giudizio di merito e quindi finalizzato soprattutto alla riduzione del contenzioso giudiziario piuttosto che alla realizzazione di esigenze di carattere cautelare, come dimostrato, per l'appunto, soprattutto dalla possibilità di utilizzare lo stesso a prescindere dalla sussistenza del periculum in mora (v., tra i molti, Panzarola, 254 ss.; Balena, in (-Bove), 370 ss.; Romano A.A., 405 ss.).

Il medesimo art. 2, comma 2-quiquies, lett. c), c.d. legge Pinto, nella formulazione risultante dopo le modifiche apportate dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede che è escluso il diritto all'indennizzo nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, d.lgs. n. 28/2010.

A riguardo, è opportuno ricordare che mediante il d.lgs. 28/2010 il Governo ha provveduto all'attuazione dell'art. 60 della l. 18 giugno 2009, n 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione. Il d. lgs. n. 28 è entrato in vigore il 20 marzo 2010, mentre l'entrata in vigore della c.d. «mediazione obbligatoria» (art. 5, comma 1) è stato differito di dodici mesi rispetto alla data indicata. Il D.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato di ulteriori dodici mesi l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti per le quali, pertanto, la c.d. mediazione obbligatoria opererà esclusivamente per le controversie proposte successivamente alla data del 20 marzo 2012. In particolare, l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 aveva introdotto quale condizione di procedibilità delle controversie in materia civile e commerciale indicate nel primo co. della stessa previsione normativa incardinate successivamente alla data del 20 marzo 2011, il previo esperimento del procedimento dinanzi agli organismi di mediazione (Punzi, 1231).

Tale disciplina, pur con una lieve modifica delle materie, è stata riproposta, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del richiamato art. 5, primo comma, d.lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega, dal comma primo bis della medesima disposizione normativa.

Per quel che maggiormente rileva in questa sede, il richiamato decreto legislativo n. 28/2010 ha introdotto all'art. 13 in materia di spese processuali una disciplina finalizzata ad incentivare l'accettazione della proposta formulata dal mediatore (Vaccari 1 ss.). Di fondamentale rilevanza, a riguardo, è proprio il disposto dell'art. 13, primo comma, secondo cui «quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma quarto».

L'idea di fondo sottesa a tale previsione normativa è quella secondo cui se il risultato del processo corrisponde alla proposta di mediazione la parte è soltanto formalmente vincitrice avendo in sostanza perso nel «tragitto processuale» successivo alla formulazione della corrispondente proposta da parte del mediatore (Fabiani, § 5).

Invero, una parte dei commentatori della riforma, stante la necessità, per l'applicazione di tale previsione normativa, che il contenuto della proposta sia identico alla sentenza che definisce il giudizio nondimeno instaurato dalla parte destinataria di tale proposta non accettata, evidenzia che, in concreto, la norma sarà inoperante essendo fantasioso che una soluzione eteronoma come quella resa dal giudice in sede decisoria possa corrispondere ad una soluzione autonoma, di portata sostanzialmente transattiva, come quella formulata dal mediatore (Canale, § 11).

Tenendo conto, peraltro, che in sede giudiziale l'equivalenza della proposta formulata dal mediatore rispetto alla sentenza potrebbe essere interpretata anche avendo riguardo, più in concreto, al quantum riconosciuto al vincitore, nel senso che la sanzione colpirà la parte la quale abbia rifiutato una proposta di conciliazione dal contenuto corrispondente ovvero, a maggior ragione, più favorevole rispetto al provvedimento giurisdizionale successivamente reso (Zingales, § 6), sembra che l'art. 13, primo comma, sia destinato ad avere applicazione nella prassi giudiziale (fermo che dovrà esservi una totale sovrapponibilità tra il contenuto della proposta e quello della decisione: Fabiani, § 5).

Tuttavia, non appaiono peregrine le perplessità espresse dalla disciplina in questione dalla dottrina più autorevole.

È stato in particolare evidenziato, in primo luogo, un potenziale contrasto di tale previsione normativa con l'art. 24 Cost., norma che, come noto, riconosce a ciascuno il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, essendo inflitta ad una parte, pur nell'obiettivo di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari, una sanzione soltanto per avere incardinato un processo a fronte della formulazione di una proposta di conciliazione ritenuta non conveniente (Scarselli, § 6).

L'art. 13 d.lgs. n. 28/2010, peraltro, è soltanto simile ma non ha un contenuto del tutto sovrapponibile a quello del già esaminato art. 91 c.p.c. nell'attuale formulazione nella parte in cui dispone che il giudice se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato la stessa senza giustificato motivo alle spese maturate successivamente alla formulazione della proposta.

Innanzitutto manca, difatti, il riferimento alla necessità di valutare la ricorrenza di un giustificato motivo di rifiuto della proposta, che, peraltro, come si è correttamente notato, sarebbe stato tanto più opportuno nella fattispecie in considerazione tenuto conto della circostanza che il mediatore formula la proposta prescindendo da un accertamento dei fatti, in un momento anteriore all'introduzione del giudizio e che, quindi, tante più possono essere le ragioni per rifiutare la stessa (Scarselli, § 6). Né appare trascurabile il rilievo per il quale nel procedimento di mediazione il giustificato motivo di rifiuto della proposta potrebbe essere determinato, non essendo obbligatoria l'assistenza di un avvocato, da un'errata percezione giuridica dei fatti controversi (Zingales, § 6). Almeno secondo alcuni, la valutazione circa la sussistenza di un giustificato motivo per non accettare la proposta conciliativa potrebbe nondimeno essere effettuata stante il richiamo dell'art. 13, primo comma, d.lgs. n. 28/2010 all'art. 92 c.p.c. e quindi considerato alla stregua di valida ragione per compensare le spese del giudizio (Fabiani, § 5).

Inoltre, se in base all'odierno art. 91 c.p.c., come evidenziato, il giudice potrà condannare la parte vittoriosa che ha ingiustificatamente rifiutato una proposta conciliativa parimenti satisfattiva per la stessa rispetto alla decisione conclusiva del procedimento, soltanto alle spese maturate successivamente alla formulazione della stessa, invece, nel caso in esame saranno poste a carico della parte che abbia rifiutato la proposta del mediatore le spese dell'intero giudizio di merito, del procedimento di mediazione nonché, in una prospettiva con ogni evidenza afflittiva, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.

Volendo sintetizzare il discorso sin qui svolto rispetto al novellato art. 91 c.p.c. ed all'art. 13 d.lgs. n. 28/2010 ne consegue, a nostro parere, che dovrà essere esclusa l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo in favore del ricorrente il quale abbia rifiutato, in corso di causa o dinanzi al mediatore, senza alcuna giustificata ragione (nei termini richiamati) una proposta conciliativa sostanzialmente equivalente al diritto spettante come riconosciuto all'esito del processo rendendo, rispettivamente, inutile la prosecuzione del giudizio dalla formulazione della proposta in poi ovvero la stessa instaurazione del processo.

Quanto, invece, per altro verso, alla portata della lett. e) dello stesso art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), è stato più volte ribadito, in sede di legittimità, che tale norma - introdotta dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, e successivamente abrogata dalla l. n. 208 del 2015, a partire dal 1° gennaio 2016 - secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2 bis, non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all'art. 2 bis della medesima legge, mancando una norma transitoria che lo preveda espressamente, sicché, diversamente, il termine di presentazione della suddetta istanza decorrerebbe, in tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla data di entrata in vigore della citata l. n. 134, con mutamento dei presupposti applicativi della disposizione (Cass., n. 20583/2018).

Casistica

In materia di equa riparazione, la dichiarazione di estinzione del giudizio presupposto per mancata riassunzione in esito all'interruzione per decesso della parte o del difensore non esclude la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (Cass. n. 18333/2016).

Presunzione di insussistenza del diritto all'indennizzo

La legge n. 208 del 2015, di stabilità per l'anno 2016, nell'intento di ridurre i notevoli esborsi economici correlati alle condanne dello Stato italiano per irragionevole durata dei giudizi, ha inserito il comma 2-sexies nella disposizione in esame che introduce alcune ipotesi nelle quali l'indennizzo non è escluso ma, ribaltando la consueta presunzione in favore della parte ricorrente (almeno per il patema d'animo, e quindi il danno di carattere non patrimoniale) si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, che, per l'appunto, il ricorrente dovrà fornire in alcune ipotesi.

In particolare vengono in rilievo i seguenti casi: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato; b) contumacia della parte; c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi; g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

Si tratta di ipotesi nelle quali, in genere, il risultato processuale conseguito dalla parte ovvero la condotta assunta dalla stessa all'interno del giudizio (v., ad esempio, la parte contumace) possono far ritenere che, effettivamente, alcun pregiudizio sia derivato, almeno di regola, alle stesse dall'eccesiva durata del processo presupposto.

La fattispecie di cui alla lett. g), ossia l'irrisorietà della pretesa o il valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte, sembra invece correlarsi alle novità introdotte dal Protocollo n. 14 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche come condizione di accesso al giudizio dinanzi alla Corte di Strasburgo.

Più in particolare, l'articolo 12 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280, ha introdotto la lett. b) del terzo paragrafo all'art. 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) secondo cui la Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato, in applicazione dell'articolo 34 della medesima Convenzione, qualora ritenga che il ricorrente non abbia subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il merito ed a patto di non rigettare, per questa ragione alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno.

Tali condizioni di ricevibilità trovano applicazione, come espressamente previsto dall'art. 20 del Protocollo n. 14, anche alle procedure pendenti alla data del 1° luglio 2010 di entrata in vigore di detto Protocollo qualora non sia già intervenuta una decisione della Corte sulla ricevibilità del ricorso.

Finalità precipua del nuovo terzo paragrafo dell'art. 35 è consentire alla Corte di trattare e definire rapidamente i ricorsi di carattere futile, onde potersi concentrare sul compito essenziale affidato alla stessa (Giordano 2012, 42 ss.), ovvero assicurare a livello europeo la tutela effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (Corte europea dei diritti dell'uomo, 12 aprile 2011, Stefanescu c. Romania, § 35).

L'interpretazione della portata del nuovo filtro all'accesso al giudizio di merito della Corte di Strasburgo è oggetto di ampio dibattito tra i commentatori della riforma realizzata dal Protocollo n. 14 alla Cedu. Ciò dipende dalla formulazione non particolarmente felice della nuova disposizione convenzionale che, da un parte, pone quale condizione di ricevibilità dei ricorsi individuali la sussistenza di un danno rilevante in capo al ricorrente e che, tuttavia, individua un limite all'operare della condizione nella necessità di un esame del ricorso per assicurare il rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli nonché nel non rigettare, per questa ragione alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno (cfr. Pisillo Mazzeschi, 601).

In questa sede ci si può limitare ad evidenziare che, in accordo con una prima tesi, affinché operi la nuova condizione di ricevibilità introdotta per i ricorsi individuali con conseguente preclusione all'accesso al giudizio della Corte di Strasburgo, devono sussistere cumulativamente i tre seguenti presupposti, i.e. mancanza di un danno rilevante in capo al ricorrente, non contrasto del mancato esame del ricorso con l'esistenza di tutela dei diritti umani, previo esame adeguato delle medesime doglianze da parte di un Tribunale interno. In altre e più chiare parole, anche l'aver subito un danno privo di particolare rilevanza potrà essere oggetto di denuncia dinanzi alla Corte europea qualora in violazione del principio di sussidiarietà il ricorso non sia stato adeguatamente esaminato in ambito nazionale (Padelletti, 48).

Per quel che interessa maggiormente ai fini che ne occupa, la nozione di «danno rilevante» non è stata definita dal Rapporto Esplicativo al Protocollo n. 14 alla Convenzione nel quale si è evidenziato soltanto che la nuova disposizione ha inteso fornire alla Corte uno strumento flessibile per individuare i ricorsi la cui qualità merita di essere esaminata sia in ragione del diritto fatto valere dal ricorrente sia dal punto di vista più generale del diritto della Convenzione e della tutela dell'ordine pubblico europeo.

Ciò posto, si è evidenziato, in dottrina, che, ferma la necessità di distinguere tra gravità della violazione del diritto e danno subito dal ricorrente (posto che le stesse possono non coincidere nei casi concreti), la Corte non dovrebbe ricostruire la nozione di danno rilevante, ai fini dell'accesso al giudizio dinanzi a sé, considerando esclusivamente il danno patrimoniale subito dal ricorrente al fine di non «banalizzare» in termini economici un contenzioso come quello demandato all'esame della Corte di Strasburgo finalizzato in via principale alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali a prescindere dalla ricorrenza di un danno patrimoniale in senso stretto (Flauss, 227 ss.), fermo restando, nondimeno, il potere della Corte stessa, rispetto a tipologie meno gravi di violazione, di tenere conto dell'importanza del danno subito dal ricorrente dal punto di vista economico, in una valutazione che, quindi, deve essere effettuata caso per caso (cfr. Padelletti, 52).

Sull'individuazione della nozione di danno rilevante subito dal ricorrente individuale è poi intervenuta anche la Corte di Strasburgo la quale, premesso in termini generali, che l'art. 35 della Convenzione, come modificato dal Protocollo n. 14 introduce un «filtro» per i ricorsi individuali, imponendo di dichiararne l'irricevibilità quando «il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questa ragione alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno», ha evidenziato che tale «pregiudizio importante», ispirato al principio de minimis non curat praetor, richiama l'idea che la violazione di un diritto, seppure esistente da un punto di vista meramente legale, deve raggiungere un minimo livello di gravità per essere esaminata da un giudice internazionale.

La valutazione di questo livello minimo, ha sottolineato inoltre la Corte, è relativa, dipendendo da tutte le circostanze del caso concreto, e deve quindi essere compiuta tenendo conto sia della percezione soggettiva del ricorrente, sia dell'oggettiva posta in gioco, con la conseguenza che il valore monetario non è il solo elemento da prendere in considerazione, poiché una violazione della Convenzione può riguardare importanti questioni di principio e così determinare un pregiudizio importante senza incidere su interessi economici (Corte europea dei diritti dell'uomo, 1° luglio 2010 n. 25551, Korolev c. Russia: nel caso di specie il pregiudizio economico ricevuto dal ricorrente era relativo ad un credito accertato, con decisione giudiziaria, di una somma inferiore ad un euro e quindi da ritenersi da ogni punto di vista di minima gravità, con conseguente assenza di un pregiudizio importante pronuncia di irricevibilità della Corte).

Si rileva peraltro la tendenza della stessa giurisprudenza europea a ritenere irricevibili i ricorsi nei quali la posta in gioco sotto il profilo patrimoniale è talmente limitata da indurre di per sé a ritenere non grave la stessa violazione dedotta (Giordano, 45 ss.). In tal senso, ad esempio, nella giurisprudenza della Corte si segnala anche, per la ritenuta insussistenza in capo al ricorrente di un danno rilevante, la decisione resa nel caso Rinck c. Francia relativo all'equità di un processo penale nel quale la Corte ha ritenuto che comunque la condanna della vittima al pagamento di un'ammenda dell'importo di 150 euro e la perdita di un punto della patente non costituivano un pregiudizio importante, tanto più che il ricorrente non aveva subito conseguenze significative sulla propria condizione personale in ragione della condanna (Corte europea dei diritti dell'uomo, 19 ottobre 2010, Rinck c. Francia).

Ancora, si è escluso un danno rilevante in capo al ricorrente il quale lamentava la mancata rivalutazione rispetto al tasso di inflazione di una somma dovuta dallo Stato convenuto per un ritardo nel pagamento essendo il danno economico lamentato per tale ragione pari a circa 25 euro (Corte europea dei diritti dell'uomo, 22 febbraio 2011, Graftoniuc c. Romania).

Per converso, la Corte ha ritenuto di dover qualificare quale danno rilevante ai fini della ricevibilità del ricorso quello subito dalla vittima pur a fronte di un danno economico limitato a fronte di un presumibile pregiudizio non patrimoniale: in tal senso nella pronuncia resa nel caso Giuran, avente ad oggetto un procedimento penale per furto dei beni mobili del ricorrente, la Corte ha rigettato la relativa eccezione preliminare dello Stato convenuto valutando, tra le altre circostanze, il valore affettivo per la parte lesa dei beni sottratti (Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 giugno 2011, Giuran c. Romania).

Tenendo conto della propria giurisprudenza sulla questione, nella decisione concernente il caso Giusti c. Italia, la Corte europea ha evidenziato che per verificare se la violazione di un diritto convenzionalmente garantito ha superato la soglia minima di gravità tale da giustificare un esame della Corte nel merito del ricorso devono essere considerati una serie di elementi, ossia la natura del diritto che si assume violato, la gravità dell'incidenza della violazione allegata sull'esercizio del diritto e le eventuali conseguenze della violazione sulla situazione personale del ricorrente. La Corte ha quindi precisato che soltanto nella valutazione del complesso delle indicate circostanze dovrà essere esaminata anche la posta in gioco della procedura nazionale per la vittima (Corte europea dei diritti dell'uomo, 18 ottobre 2011, Giusti c. Italia, § 34: nella fattispecie concreta la Corte ha quindi rigettato l'eccezione preliminare sollevata dal Governo in quanto i ricorrenti lamentavano l'eccessiva durata di un giudizio civile avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto, giudizio della durata di oltre quindici anni, ed il valore del contratto era rilevante, evidenziando che ad una differente conclusione sarebbe potuta pervenire esclusivamente nell'ipotesi di valore faible ou dérisoire di tale contratto).

In coerenza con tali canoni interpretativi generali, la Corte europea ha posto attenzione anche alla nozione di pregiudizio rilevante riferita proprio alla proposizione di ricorsi concernenti la violazione del termine di durata ragionevole del processo da parte dei giudici interni.

In particolare, la Corte ha chiarito che il ricorso presentato da un individuo che ha subito un processo troppo lungo ma che, nell'ambito del procedimento penale a suo carico ha ricevuto un beneficio dalla durata del processo perché il reato si è prescritto non supera il filtro di ricevibilità stabilito dall'art. 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché non sussiste un pregiudizio importante. è invece ricevibile il ricorso presentato per la durata eccessiva del procedimento avviato in base alla legge Pinto, ma nella quantificazione dell'indennizzo da concedere la Corte europea deve procedere a una valutazione globale anche alla luce dell'alto numero di ricorsi sulle stesse questioni pendenti a Strasburgo (Corte europea dei diritti dell'uomo, II, 6 marzo 2012 n. 23563).

Dell'incidenza del nuovo sistema di accesso alla Corte europea dei diritti dell'uomo rispetto al riconoscimento, sul piano interno, dell'indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo si era occupata la Corte di Cassazione in un'articolata decisione (Cass. n. 633/2014), già prima dell'intervento operato dalla legge di stabilità per l'anno 2016.

Nella fattispecie concreta posta all'esame della Corte di legittimità, il ricorso proposto ai sensi della legge c.d. Pinto era stato rigettato dalla Corte d'Appello territorialmente competente, nonostante l'irragionevole durata della procedura, per la limitata entità della posta in gioco (ossia l'indennità di vacanza contrattuale richiesta nel giudizio presupposto per il periodo 1.6.1998-1.3.2000 per un importo complessivo di Euro 170,00), riguardante una pretesa economica da valere una tantum, non incidente né sulla carriera, né sulle condizioni del lavoro dipendente del ricorrente. Oltre a ciò, veniva in rilievo la circostanza che la causa, non necessitando d'istruzione probatoria, non imponeva agli attori l'affanno di ricercare documenti, indicare testi e sottoporsi a più sessioni con il difensore, sicché doveva ritenersi superata «la presunzione relativa di un pregiudizio morale derivante dal perdurare del processo, essendo positivamente esclusa l'esistenza di un danno per i ricorrenti».

Significative appaiono le considerazioni generali effettuate dalla S.C. nel confermare gli assunti della Corte d'Appello.

In primo luogo, viene richiamata l'origine sovranazionale della legge 24 marzo 2001, n. 89, mediante la quale il legislatore ha inteso «nazionalizzare il procedimento per la tutela del diritto all'equa riparazione quando un giudizio non venga definito entro un termine ragionevole», creando un meccanismo interno tale da garantire al ricorrente una tutela analoga a quella assicurata dall'istanza internazionale, con il conseguente dovere, rafforzato anche dal nuovo art. 117, primo comma Cost. Da qui e dal nuovo dell'art. 117 Cost., comma 1, il corollario per cui il giudice nazionale ha il dovere d'interpretare la norma interna in senso «convenzionalmente conforme» ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte europea sulla base della Convenzione e dei suoi Protocolli secondo «un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale da vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati» dall'art. 117 Cost.

Richiamata la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla portata della nuova condizione di ricevibilità ai ricorsi individuali, specie con riferimento alla nozione di «danno rilevante», la Corte di Cassazione evidenzia che l'affermazione in sede europea di una soglia minima di gravità al di sotto della quale il pregiudizio ai diritti garantiti dalla Convenzione non è giustiziabile implica in sede di esame dei ricorsi fondati sulla denuncia dell'irragionevole durata del processo: a) l'abbandono di una concezione del danno morale risarcibile costruito, praticamente, quale danno evento; b) la necessità, per valutare la ricorrenza del pregiudizio, di effettuare un apprezzamento in concreto considerando complessivamente sia elementi oggettivi quali la natura del diritto in questione e la gravità della violazione dedotta che soggettivi, ad esempio il riflesso della violazione sulla situazione personale del ricorrente.

L'entrata in vigore del Protocollo n. 14 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo comporta, secondo l'impostazione della S.C., che la presunzione di normale afflizione derivante dalla durata di un processo può operare soltanto nei casi nei quali il pregiudizio sofferto raggiunga una soglia minima di gravità, al di sotto della quale, invero, il patema non è più meritevole di tutela. Nelle ipotesi-limite non potrà quindi valere la tradizionale presunzione del danno morale da irragionevole durata del processo, dovendo per converso essere effettuato un accertamento diretto e specifico in ordine alla ricorrenza, sulla scorta dei richiamati elementi oggettivi e soggettivi, di un pregiudizio significativo.

Conclude quindi la Corte di legittimità mediante l'affermazione dell'innovativo principio secondo cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 12 del Protocollo n. 14 alla Cedu, la soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non è indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicché dall'ambito di tutela della legge 24 marzo 2001, n. 89, restano escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi.

Tale decisione della S.C. appare coerente con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che essa stessa richiama in motivazione limitatamente alla nozione di «danno rilevante» che è, invero, l'unica parte del terzo paragrafo, dell'art. 35 Cedu che la medesima sembra prendere in considerazione.

La Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contiene una presunzione "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio in caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c., che, incidendo innovativamente sul riparto dell'onere della prova, impone alla parte di fornire la prova contraria attraverso una presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della  durata  non ragionevole del processo, il fatto ignoto, opposto a quello presunto, del danno non patrimoniale da indennizzare (Cass. II, n. 20423/2022).

Per altro verso, la S.C. ha recentemente chiarito che in tema di equa riparazione "ex lege" Pinto, la rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. è assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., della quale adatta la regola al giudizio di legittimità, con conseguente estensione a siffatta ipotesi della presunzione relativa di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede la dimostrazione specifica del "patema d'animo" sofferto a causa e per effetto dell'irragionevole protrazione del giudizio presupposto, sino al deposito del provvedimento di estinzione ex art. 391 c.p.c. (Cass. II, n. 7041/2012).

Infine, il comma 2-septies della norma in esame, introdotto anch'esso dalla legge di stabilità per l'anno 2016, prevede che si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.

Bibliografia

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