Finanziamento erogato ad una newco e riconoscimento della prededucibilità del credito

La Redazione
27 Ottobre 2017

L'art. 182-quater, comma 1, l.fall. non esclude la prededucibilità del credito derivante da un finanziamento previsto nel piano o nell'accordo omologato ed erogato alla newco nel suo successivo fallimento, anche se rappresentante un soggetto diverso dal proponente il concordato o l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'art. 182-quater, comma 1, l.fall. non esclude la prededucibilità del credito derivante da un finanziamento previsto nel piano o nell'accordo omologato ed erogato alla newco nel suo successivo fallimento, anche se rappresentante un soggetto diverso dal proponente il concordato o l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

La lettera dell'art. 182-quater “finanziamento in qualsiasi forma effettuato” ricomprende, infatti, anche il finanziamento previsto nel piano ed effettivamente erogato alla newco costituita come mezzo e strumento del piano finanziario strutturato per la soluzione della crisi di impresa della proponente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.