Competenza territoriale in relazione alla qualità di consumatore del condominio

Redazione scientifica
30 Ottobre 2017

Il Tribunale di Ravenna si è pronunciato sulla questione dell'incompetenza territoriale sollevata dal condominio ingiunto in relazione alla sua qualità di consumatore.

L'art. 33, comma 2, lett. u) del T.U. del Consumo è norma meramente riproduttiva di quella che precedentemente era contenuta nell'art. 1479-bis c.c., che con identico contenuto precettivo stabiliva come vessatoria fino a prova contraria quella clausola che, fra l'altro, come previsto dal comma 2 n. 19, avesse l'effetto di «stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore». Conseguentemente non può porsi un problema di applicabilità temporale della nuova norma laddove il suo contenuto sia identico a quella sostituita e precedentemente vigente, considerato che lo stesso contenuto normativo e la medesima interpretazione giurisprudenziale finiscono per saldarsi senza soluzione di continuità.

Al Condominio va riconosciuta la qualità di consumatore (nella specie le tabelle millesimali prodotte in udienza hanno confermato come la stragrande maggioranza dei condomini, salvo 76/1000, siano persone fisiche e nessuna eccezione o prova circa la loro qualità di professionista è stata fornita dall'opposta).

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