“Clamoroso al Cibali”: il ricorso per cassazione è improcedibile se è depositata solo la stampa della sentenza in formato digitale

Redazione scientifica
30 Ottobre 2017

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente deve riprodurre tale copia in formato analogico conforme all'originale.

Il caso. Il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta da due fideiussori avverso il decreto emesso dallo stesso Tribunale con il quale veniva ingiunto loro il pagamento di una somma di denaro a favore di una società. La Corte d'appello di Milano confermava la decisione impugnata da uno solo dei due opponenti.

Contro la sentenza di appello, notificata telematicamente a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 3-bis, l. n. 53/1994, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione.

In Cassazione valgono ancora le regole del “deposito cartaceo”. Il Collegio osserva che, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, obbligatorie negli uffici di merito, non operano nel giudizio di legittimità, il quale è ancora regolato dalle norme processuali che prevedono la notifica ed il deposito in cancelleria di atti e documenti in formato analogico. Ne consegue che gli atti e i documenti elettronici, anche se trasmessi dal difensore o pervenuti al suo indirizzo PEC in forma telematica devono necessariamente essere trasformati in documento cartaceo.

La trasformazione del documento da digitale in cartaceo. Pertanto, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per ottemperare al disposto dell'art. 369, comma 2, c.p.c., il difensore destinatario della notifica, deve «estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte» (Cass. civ., sez. III, sent., 14 luglio 2017, n. 17450).

Improcedibilità del ricorso. Nel caso di specie, osservano i Supremi Giudici, difetta del tutto sia l'estrazione dei documenti, tra i quali la relata di notifica, allegati al messaggio di posta elettronica, che l'attestazione di conformità all'originale digitale dei documenti digitali, prodotti in formato analogico, sottoscritta dal destinatario della notifica.

Per il difetto di tale adempimento, conclude la Corte, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.

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