Il decreto di convalida deve intervenire entro 48 ore dalla comunicazione del provvedimento del Questore
30 Ottobre 2017
Il caso. Il Giudice di pace di Roma confermava la richiesta della Questura, autorizzando l'applicazione allo straniero della misura, alternativa al trattenimento, dell'obbligo di presentazione bisettimanale presso l'ufficio immigrazione della Questura ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998.
Contro il provvedimento del Giudice di pace ha proposto ricorso in Cassazione lo straniero.
Il termine per la convalida è fissato in ore! Il Collegio nel decidere si conforma ad un precedente che ha ritenuto che l'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 impone che il decreto di convalida del trattenimento dello straniero, caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, sia emesso, a pena di inefficacia, entro 48 ore dalla comunicazione del trattenimento stesso (Cass. n. 8268/2016). Pertanto, essendo il termine fissato in ore, «è indispensabile, al fine della verifica della sua osservanza, l'indicazione, nel verbale della corrispondente udienza, se ivi reso, del giorno e dell'ora della sua emissione, ovvero dell'ora del suo deposito in cancelleria se emesso con distinto provvedimento, altrimenti determinandosene la nullità insanabile per mancanza di un requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 2, c.p.c.».
Nel caso in esame, il provvedimento di convalida è stato depositato dopo le 48 ore dalla ricezione del provvedimento del Questore.
Per tale motivo, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annullato il provvedimento del Questore. |