Età pensionabile e indennità ex art. 2118 c.c.Fonte: Cod. Civ. Articolo 2118
30 Ottobre 2017
Ricevuta la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile, momento regolato nel CCNL applicato come clausola risolutiva automatica, il lavoratore ha diritto all'indennità di mancato preavviso?
L'indennità di mancato preavviso, ex art. 2118 c.c., fonda la propria ratio sull'esigenza di limitare il pregiudizio arrecato al lavoratore, in modo particolare sul piano economico, a seguito del recesso datoriale in assenza di preavviso, funzionale a garantire una posticipazione degli effetti del licenziamento tale da consentire al licenziato di fronteggiare la nuova situazione. L'ipotesi in cui la cessazione del rapporto avvenga in ragione del raggiungimento dei limiti massimi di anzianità lavorativa, fattispecie prevista nel CCNL come clausola di risoluzione automatica, non può essere equiparata a quella di un licenziamento strictu sensu. Difetta infatti la volontà di interrompere il rapporto, dovendosi, piuttosto, qualificare tale comunicazione come atto risolutivo. Di conseguenza si esclude la configurabilità del diritto all'indennità suddetta in capo al lavoratore. In merito: Cass. n. 20499/2017 e n. 1743/2017. |