Le novità del D.Lgs. n. 90/2017 in materia di antiriciclaggio

31 Ottobre 2017

Nell'attuale scenario globalizzato, il riciclaggio dei profitti illeciti e il finanziamento del terrorismo costituiscono, come noto, un grave pericolo per la stabilità finanziaria e per l'economia legale in quanto possono destrutturare il sistema finanziario nel suo complesso. Proprio al fine di contrastare la dimensione transnazionale di questi fenomeni è necessario intraprendere un processo di armonizzazione internazionale della regolamentazione antiriciclaggio che presuppone, de facto, un adeguamento della normativa interna alle più recenti disposizioni in materia. In questo contesto, il presente approfondimento ha lo scopo di esaminare il D.Lgs. n. 90/2017 che introduce, rispetto alla disciplina previgente, rilevanti novità in materia di antiriciclaggio, sia con riferimento ai soggetti, sia con riguardo agli obblighi e sanzioni.
Introduzione: quadro normativo di riferimento

Con la pubblicazione in G.U. n. 140 del 19 giugno 2017 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 il nostro paese ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva Antiriciclaggio) e al Regolamento (UE) n. 2015/847, introducendo significative modifiche alla previgente normativa incorporata nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, deputata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il D.Lgs. n. 90/2017 innova, perciò, i diversi aspetti della materia che attengono i soggetti destinatari, la valutazione del rischio, le misure di adeguata verifica della clientela, le segnalazioni delle operazioni sospette, l'attività di registrazione e le sanzioni.

Razionalizzazione ed ampliamento del c.d. risk based approach (approccio basato sul rischio)

La filosofia di fondo della novella è incardinata nell'approccio “basato sul rischio”, secondo cui le misure finalizzate alla prevenzione o mitigazione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, presenti nell'esercizio delle attività finanziarie e professionali, devono essere proporzionali ai rischi effettivamente individuati. Nello specifico per esempio, se da una parte viene previsto un alleggerimento burocratico in materia di conservazione e di registrazione, per effetto dell'abolizione del registro dei clienti, è pur vero che la nuova normativa amplia i soggetti destinatari degli adempimenti introducendo, altresì, nuovi obblighi in materia di autovalutazione del rischio da parte dei soggetti interessati modificando, inoltre, le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette.

Le finalità e gli aspetti definitori del Decreto

Prima di affrontare, in dettaglio, i nuovi obblighi che discendono dalla normativa, è opportuno delimitare il campo di applicazione del decreto in esame specificando, cioè, tutte quelle azioni che costituiscono “riciclaggio” e “finanziamento del terrorismo” .

In particolare, ai sensi dell'art. 2, per riciclaggio s'intende:

  • la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  • l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

È opportuno segnalare che il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Il finanziamento del terrorismo consiste invece in "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”.

I soggetti destinatari della disciplina: in particolare i Consulenti del Lavoro

L'art. 3 classifica i soggetti che soggiacciono alla nuova disciplina, in relazione al tipo di attività svolta, nelle seguenti cinque categorie:

  • gli intermediari bancari e finanziari;
  • gli altri operatori finanziari;
  • i professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria;
  • gli altri operatori non finanziari;
  • i prestatori di servizi di gioco

Ai fini della nostra analisi, rinveniamo all'interno del punto 3) i soggetti iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell'albo dei Consulenti del lavoro. Da ciò discendono una serie di obblighi che incombono sulla nostra categoria e che vanno attentamente esaminati.

Gli obblighi a carico dei Consulenti del lavoro

È di fondamentale importanza intercettare quali (esatti) adempimenti la novella pone a carico dei Consulenti del lavoro. Invero, il riformato art. 17, comma 7, del D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che:

Esenzione

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della L. 11 gennaio 1979, n. 12.

Al tempo stesso, però, i Consulenti del lavoro devono procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale in occasione:

  • dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
  • dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a quidicimila euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'art. 3, paragrafo 1, punto 9, del Regolamento UE n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro.

Si segnala che, in ogni caso, i Consulenti del lavoro quali soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

  • quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
Adeguata verifica e valutazione del rischio: dai criteri generali al contenuto degli obblighi

Viene precisato che i soggetti obbligati adottano misure per l'adeguata verifica e la valutazione del rischio:

  • proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
  • dimostrando alle Autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate risultano adeguate al rischio rilevato.

Ciò posto, il Decreto stabilisce i criteri generali che preordinano a graduare l'entità di dette misure e che, quindi, ogni professionista dovrà esaminare scrupolosamente durante l'esercizio della sua attività:

  • con riferimento al cliente:
    • la natura giuridica;
    • la prevalente attività svolta;
    • il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
    • l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

  • con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere:
    • la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o rapporto professionale posto in essere;
    • le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
    • l'ammontare dell'operazione;
    • la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
    • la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
    • l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione occasionale.

Passando al contenuto degli obblighi, i Consulenti devono espletare i seguenti adempimenti:

  • identificazione del cliente;
  • identificazione del titolare effettivo;
  • raccolta informazioni su natura e scopo della prestazione professionale;
  • valutazione del rischio;
  • controllo costante durante la prestazione professionale;
  • conservazione dei dati;
  • segnalazione delle operazioni sospette;
  • formazione del personale ove esistente.
(Segue): la segnalazione di operazioni sospette

I soggetti obbligati prima di compiere l'operazione inviano all'U.I.F una segnalazione di operazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il ricorso frequente o ingiustificato del contante anche se non eccedenti la soglia di 3.000 euro e, in particolare, il prelievo e il versamento in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

Apparato sanzionatorio: sanzioni amministrative e sanzioni penali

Per quanto riguarda i profili sanzionatori possiamo distinguere le principali sanzioni amministrative che si possono cosi riepilogare:

  • inosservanza degli obblighi di adeguata verifica: sanzione di 2.000 euro che nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime vanno da 2.500 a 50.000 euro;
  • inosservanza di obblighi di conservazione dei documenti e informazioni ivi previste: sanzioni di 2.000 euro, eccettuate le ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime che vanno da 2.500 a 50.000 euro;
  • inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo delle segnalazioni delle operazioni sospette: salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione di euro 3.000; in ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime da 30.000 a 300.000 euro. Nel caso in cui le stesse producono un vantaggio economico determinato o determinabile l'importo massimo delle sanzioni è elevato al doppio; diversamente, se l'importo non è determinabile fino ad un milione di euro;
  • limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche quando il valore oggetto di trasferimento è pari superiore a 3.000 euro sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro (gli assegni pari o superiori a 1.000 euro devono arrecare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità).

Quanto alle sanzioni penali, il decreto prevede le seguenti fattispecie (particolarmente gravose):

  • falsificazione dati e informazioni: chiunque, essendo tenuto all'obbligo di adeguata verifica falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore ,allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o alla prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni oltre alla multa da 10.000 a 30.000 euro;
  • utilizzo di dati e informazioni falsi: alla medesima pena di cui sopra soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dei predetti adempimenti utilizza dati e informazioni falsi relativi al clienti, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione occasionale e dell'operazione;
  • conservazione dati e informazioni non veritiere: chiunque obbligato acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione occasionale e dell'operazione si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro;
  • fornitura dati falsi o informazioni non veritiere: alla medesima pena di cui sopra, soggiace chiunque essendo obbligato a fornire i dati per l'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere;
  • utilizzo indebito ai fini del profitto di carte di credito o pagamento: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone il titolare carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi documento analogo cha abiliti al prelievo di denaro contanti o all'acquisto di beni o prestazioni di servizi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al medesimo fine, falsifica o altera i predetti documenti.

Va detto pure che i Consulenti del lavoro che comunicano le segnalazioni di operazioni sospette a clienti interessati dalla stessa, ovvero a terzi, sono sanzionati con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro.

Conclusioni

Le novità del Decreto n. 90/2017 dimostrano che, assieme agli altri soggetti obbligati, anche il ruolo attivo dei professionisti è determinante nella lotta contro il riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. L'inclusione (a pieno titolo) dei Consulenti del lavoro, tra i protagonisti del contrasto e delle prevenzione, esige obbligatoriamente la conoscenza degli adempimenti (e delle sanzioni) connessi alle importanti novità introdotte dalle recenti disposizioni.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario