Tributario

Aiuti di Stato: le sanzioni sono regolate dalla normativa nazionale

La Redazione
31 Ottobre 2017

In tema di recupero di aiuti di Stato, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25583/2017 ha ricordato un importante principio di diritto, secondo cui: "[...] l'attestazione di cui all'art. 24, comma 2, della Legge 25 gennaio 2006, n. 29, in quanto strumentale alle attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, prescinde dal fatto che il beneficiario dell'aiuto abbia il diritto di trattenerlo o debba, invece, restituirlo in tutto o in parte, come depone la previsione dell'obbligo della sua presentazione anche in caso di autoliquidazione negativa, sicché la sua omissione soggiace sempre alla sanzione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997".

In tema di recupero di aiuti di Stato, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25583/2017 ha ricordato un importante principio di diritto, secondo cui: "[...] l'attestazione di cui all'art. 24, comma 2, della Legge 25 gennaio 2006, n. 29, in quanto strumentale alle attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, prescinde dal fatto che il beneficiario dell'aiuto abbia il diritto di trattenerlo o debba, invece, restituirlo in tutto o in parte, come depone la previsione dell'obbligo della sua presentazione anche in caso di autoliquidazione negativa, sicché la sua omissione soggiace sempre alla sanzione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997".

La vicenda prende avvio da una comunicazione di recupero di aiuti di Stato che, secondo l'Amministrazione finanziaria, erano stati illegittimamente fruiti (detassazione del reddito d'impresa per investimenti produttivi nei comuni colpiti da eventi calamitosi), oltre a richiedere sanzioni per mancata presentazione entro il termine di legge dell'attestazione contenente gli elementi necesari per individuare l'aiuto di Stato.

Sia CTP che CTR respingevano la contestazione mossa dal contribuente, eccezione solo per la contestazione delle sanzioni. Le Entrate ricorrevano in Cassazione su quest'ultimo aspetto.

La Corte, ora, ha espresso il suo disappunto circa la decisione della CTR: ovvero di estromettere le sanzioni sulla base del fatto che la normativa comunitaria obbliga gli Stati a recuperare l'agevolazione illegittima ed il relativo interesse e nulla più, con esclusione quindi delle sanzioni, la cui applicazione deve essere espressamente indicata nell'atto normativo di riferimento e non può essere applicata per analogia.

A questo punto ai Giudici di legittimità non resta che ribadire che se l'obbligo di recupero è normato dall'Unione, le modalità concrete con cui attuare lo stesso sono regolate dalla normativa nazionale (perciò le sanzioni devono rientrare nell'alveo delle disposizioni dello Stato di riferimento).

Alla luce di questo se ne deduce che se la legislazione nazionale prevede sanzioni applicabili anche in caso di inadempimento delle procedure fissate a livello nazionale per permettere il recupero dell'aiuto non solo non è in contrasto, ma è in linea con lo spirito della normativa comunitaria.

In conclusione, i Giudici di legittimità confermano l'erronea applicazione del principio espresso dai giudici di merito, cassando così la decisione della CTR.

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