Nessuna compensazione tra Fondo Vittime dell’amianto e diritto al risarcimento delle vittime
31 Ottobre 2017
IL CASO Un uomo si rivolge al Tribunale di Venezia prima ed alla Corte d'appello poi per sentire condannare l'Autorità Portuale di Venezia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lesione dell'integrità psicofisica di origine professionale. Ritenendo provato il nesso causale tra le placche pleuriche sofferte dall'uomo, dovute all'inalazione di microfibre di amianto, e la sua attività di carico/scarico di merci in zona portuale dall'aprile 1968 al maggio 1996, i giudici di prime cure avevano accolto la domanda, escludendo la corresponsabilità della Compagnia lavoratori portuali e degli armatori di navi che trasportavano amianto e ritenendo sussistente la responsabilità dell'Autorità portuale esclusiva per la mancata adozione, ex art. 2087 c.c., dei presidi necessari, implicanti l'uso delle mascherine. L'Autorità portuale di Venezia propone ora ricorso in Cassazione.
TUTELA SPECIALE ASSICURATA DALL'INAIL In particolare, con il primo motivo di ricorso, l'Autorità censura il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento proposta dal lavoratore, essendo stato istituito l'apposito Fondo per le vittime dell'amianto. La società deduce infatti che, in virtù dell'Istituzione del Fondo Vittime dell'Amianto (art. 1, commi 241 e ss. l. n. 244/2007), mediante cui il legislatore aveva provveduto a socializzare i costi conseguenti all'esposizione dell'amianto, la Corte territoriale avrebbe errato nel mancato riconoscimento della proponibilità della domanda di risarcimento nei confronti dell'Ente previdenziale.
IL PRECEDENTE DI CASS. CIV. N. 17092/2012 La questione, ricorda la Corte, è già stata oggetto di pronuncia da parte della stessa Cassazione, che con la sentenza n. 17092/2012 aveva chiarito che, in tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell'Amianto «non escludono e si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall'INAIL o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro».
NESSUNA COMPENSAZIONE Pertanto, continua la Corte, l'istituzione di un fondo dedicato non esclude in alcun modo gli altri diritti previsti per i soggetti cui sono rivolte le misure di prevenzione e tutela contro l'esposizione all'amianto. Parimenti, non è ammissibile alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal fondo e il diritto al risarcimento del danno previsto per le vittime.
RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELL'AUTORITÀ PORTUALE La società, affermando di non avere la qualifica di datore di lavoro, si reputa sgravata dall'obbligo di prevedibilità della presenza del fattore di rischio amianto e lamenta che la sentenza gravata non aveva valutato ex ante se erano stati adottati tutti i criteri necessari per impedire il danno in base alle conoscenze scientifiche dell'epoca della presunta intossicazione. La Cassazione chiarisce che è stata correttamente attribuita all'Autorità portuale la responsabilità ex art. 2087 c.c. e ricorda, sulla presunta necessità del riscontro della colpa nella condotta del datore di lavoro, che la responsabilità ex art. 2087 c.c., pur non configurando una responsabilità oggettiva, deve ritenersi volta a «sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità e la salute psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro», avendo riguardo alla concreta realtà aziendale e della sua «maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico» (Cass. civ. n. 17334/2012).
PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO MORALE Parte attrice sostiene infine che il lavoratore non abbia allegato né provato il danno morale, e che la Corte abbia omesso di adottare la personalizzazione del danno che prevede la necessità, in caso di lesione di diritti fondamentali, nella determinazione del danno di tenere conto dell'insieme di tutti i pregiudizi sofferti ossia delle condizioni personali e soggettive, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. La Suprema corte ritiene invece che la quantificazione del danno morale operata dalla Corte territoriale sia scaturita da un'adeguata personalizzazione del danno subito, avendolo commisurato al patema e al turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlata all'incrementato rischio di contrarre il mesotelioma rispetto ad altri soggetti ugualmente esposti ma non affetti da placche pleuriche. La Corte dunque rigetta il ricorso. |