Le clausole di drag along

31 Ottobre 2017

Il Comitato Triveneto, con la massima H.I.19, è tornato a pronunciarsi sulle modalità di introduzione delle clausole di drag-along, cioè le previsioni statutarie che attribuiscono a determinati soci – generalmente quelli che detengono una partecipazione di maggioranza – il diritto di vendere unitamente alle loro azioni anche quelle dei restanti soci.

La massima

Il Comitato Triveneto, con la massima H.I.19, è tornato a pronunciarsi sulle modalità di introduzione delle clausole di drag-along, cioè le previsioni statutarie che attribuiscono a determinati soci – generalmente quelli che detengono una partecipazione di maggioranza – il diritto di vendere unitamente alle loro azioni anche quelle dei restanti soci. Nell'orientamento precedente (pubblicato nel 2006), si accoglieva la tesi per cui fosse sempre necessaria l'unanimità dei voti per introdurre le predette clausole.

Come accade negli ordinamenti anglosassoni in cui trovano origine, le clausole di drag-along possono strutturarsi mediante l'attribuzione ad alcuni soci di un diritto di opzione call, che – in quanto tale ed estraneo al contenuto tipico dello statuto di una società di capitali – sorgerebbe in forza del consenso di tutte le parti coinvolte (l'opzione, com'è noto, è un contratto tipico regolato all'art. 1331 c.c.).

La pronuncia in esame ritiene, tuttavia, ammissibile la costruzione della clausola di drag-along in una forma diversa, ovvero quale “particolare modalità di liquidazione di tutti i soci all'esito di una decisione di disinvestimento collettivo”. Tale previsione potrà essere introdotta con il voto della maggioranza dei soci, purché sussistano tre diversi requisiti:

(i) tutte le azioni vengano cedute contestualmente (poiché altrimenti ricorrerebbe un'ipotesi di esclusione o di riscatto),

(ii) al socio sia garantita una liquidazione almeno pari a quella determinata ex art. 2437-ter c.c., nonché

(iii) sia rispettato il principio della parità di trattamento tra i soci.

La motivazione

L'orientamento del Comitato del 2006, per il quale la clausola di drag-along poteva introdursi nello statuto sociale solo con il consenso di tutti i soci, era suffragato da alcune pronunce (non insuscettibili di obiezioni, per tutti v. Rescio) del Tribunale di Milano, ove si riteneva che una “radicale alterazione” della struttura del rapporto sociale non potesse verificarsi con il solo voto della maggioranza.

Lo stesso Tribunale, tuttavia, ha successivamente (con una pronuncia del 2014) mutato il proprio indirizzo, osservando come la clausola in esame possa costruirsi alla stregua di una modalità di liquidazione della società (introducibile, pertanto, a maggioranza).

La commissione che ha redatto la massima in parola, indicando l'ammissibilità dell'introduzione della clausola di drag-along a maggioranza, ha articolato le proprie conclusioni in ragione di tre diversi argomenti:

(i) in primo luogo, il diritto dei soci di maggioranza di determinare lo scioglimento della società, riconosciuto dall'art. 2484, comma 1, n. 6, c.c.,

(ii) si è poi richiamata la norma di cui all'art. 2487, comma 1, lett. c) c.c., per la quale lo statuto sociale può regolare i criteri di liquidazione della società, e

(iii) infine, osservando come la vendita di partecipazioni quale modalità di liquidazione del singolo socio sia prevista agli artt. 2437-quater, 2437-sexies, 2473 e 2473-bis c.c.

Guida all'approfondimento

In dottrina

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- L. BOTTI, “Clausola di «covendita forzata» e «drag-along»”, in Giur. comm., 2016, fasc. 4, pt. 2, 905 – 914;

- C. D'ALESSANDRO, “Patti di «co-vendita» (tag along e drag along)”, in Riv. dir. civ., 2010, fasc. 4, pt. 2, 373 – 414;

- N. DE LUCA, “Ancora sulle clausole statutarie di accodamento e trascinamento («tag» e «drag-along»). Possono essere introdotte a maggioranza?”, in BBTC, 2013, fasc. 1, pt. 2, 65 – 79;

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- C. DI BITONTO, “Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei?”, in Soc., 2008, fasc. 11, 1378 – 1384;

- M. DI PAOLO, “Le clausole «drag along». Legittimità e responsabilità del notaio rogante”, in Vita not., 2013, fasc. 3, 1409 – 1429;

- P. DIVIZIA, “Clausole di «tag-along» e «drag-along» e modalità di introduzione nello statuto”, in Not., 2011, fasc. 4, 398 – 407;

- ID., “Clausole statutarie di covendita e trascinamento”, in Not., 2009, fasc. 2, 157 – 173;

- L. FABBRINI, “Validità delle clausole statutarie di drag along”, in Giur, comm., 2009, fasc. 5, pt. 2, 1034 – 1048;

- C.F. GIAMPAOLINO, “Clausola di co-vendita (drag-along) ed equa valorizzazione dell'azione”, in BBTC, 2009, fasc. 4, pt. 2, 523 – 538;

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- L. ROSSANO, “La natura e la validità della clausola drag along”, in Riv. dir. comm., 2010, fasc. 3, pt. 2, 124 – 147;

- D. SCARPA, “Clausole di trascinamento di partecipazione societaria tra struttura e limiti - «Drag along Clause»: Structure and Limits”, in Giust. civ., 2013, fasc. 1, pt. 2, 41 – 61;

- ID., “Parasocialità come mezzo di controllo esterno della società”, in Contr. e impr., 2011, fasc. 6, 1528 – 1575;

- I. SCOTTI, “Clausola di «Drag-along» e principio maggioritario”, in Not., 2015, fasc. 6, 620 – 628;

- A. STABILINI - M. TRAPANI, “Clausole di drang along e limiti all'autonomia privata nelle società chiuse” in Riv. dir. comm., 2010, fasc. 4, 1, 949 – 1000.

In giurisprudenza

- Trib. Milano, ord. 31 marzo 2008, in Soc., 2008, fasc. 11, 1373;

- Trib. Milano, decr. 24 marzo 2011, in BBTC, 2013, II, 59;

- Trib. Milano, decr. 22 dicembre 2014, in Not., 2015, fasc. 6, 620.

Orientamenti notarili

- “Clausole statutarie disciplinanti il diritto e l'obbligo di «covendita» delle partecipazioni”, Massima n. 88, 22 novembre 2005, a cura della Commissione società del Consiglio notarile di Milano;

- “Clausole di co-vendita e di trascinamento: tipologia e limiti di validità”, Massima n. 7, luglio 2013 a cura del Consiglio notarile di Roma.

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