Manager ostacola la ricostruzione della contabilità: trattasi di bancarotta fraudolenta
31 Ottobre 2017
È condannato per bancarotta fraudolenta documentale il manager che ostacola e non rende possibile la ricostruzione della contabilità aziendale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 25 ottobre 2017 n. 49014. Nel caso in esame, un imputato chiedeva la cassazione della sentenza che lo condannava per bancarotta fraudolenta documentale, in merito alla tenuta della contabilità della società fallita, gestita in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del giro d'affari.
Nel ritenere che l'assenza pressoché totale di documentazione era stata finalizzata a rendere impervia la ricostruzione, la Corte territoriale si era allineata all'insegnamento dei giudici di legittimità, allorché aveva affermato che “mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri o scritture contabili […] è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate dalla tenuta delle scritture in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento d'affari, è richiesto, invece, il dolo intenzionale, perché la finalità dell'agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva […] anziché ad un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, quale è il pregiudizio per i creditori”. |