Giuseppe Lauropoli
02 Novembre 2017

Trattando del fascicolo dell'esecuzione, non può prescindersi dal riferimento alle specifiche disposizioni dettate con riferimento a ciascun mezzo di espropriazione; disposizioni che sono state oggetto di significative modifiche per effetto del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, e devono inoltre tener conto della progressiva digitalizzazione del processo civile e della documentazione relativa allo stesso.
Inquadramento

Al fine di meglio comprendere la modalità di formazione del fascicolo dell'esecuzione, è necessario contestualizzare la disposizione prevista dall'art. 488 c.p.c. nell'ambito delle disposizioni codicistiche dettate con riguardo agli specifici mezzi di espropriazione ed è inoltre necessario tenere conto dell'articolato iter legislativo che ha gradatamente condotto alla digitalizzazione del fascicolo dell'esecuzione.

E così, trattando del fascicolo dell'esecuzione, non può prescindersi dal riferimento alle specifiche disposizioni dettate con riferimento a ciascun mezzo di espropriazione (si vedano, quindi, l'art. 518 c.p.c. per l'espropriazione diretta mobiliare; l'art. 543 c.p.c. per l'espropriazione presso terzi; gli artt. 555-557 c.p.c. per l'espropriazione immobiliare); disposizioni che, peraltro, sono state oggetto di significative modifiche per effetto del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, e devono inoltre tener conto della progressiva digitalizzazione del processo civile e della documentazione relativa allo stesso.

In particolare, prima delle modifiche introdotte per effetto del menzionato d.l. n. 132/2014, veniva previsto dalle citate disposizioni relative agli specifici mezzi di espropriazione che fosse l'ufficiale giudiziario a depositare presso la cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento immediatamente dopo averlo eseguito.

A quel punto il cancelliere, in conformità al dettato dell'art. 488 c.p.c., formava il fascicolo dell'esecuzione, all'interno del quale confluivano l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo, l'atto di precetto, nonché gli atti compiuti dal giudice e gli ulteriori atti e documenti depositati dalle parti.

Un tale assetto della fase iniziale della procedura esecutiva è stato significativamente alterato per effetto delle modifiche apportate al codice di procedura civile da parte del d.l. n. 132/2014.

In base a tali modifiche, che hanno inciso, come si accennava in precedenza, sul contenuto degli artt. 518 c.p.c. (in tema di pignoramento diretto mobiliare), 543 c.p.c. (in tema di pignoramento presso terzi) e 555-557 c.p.c. (in materia di espropriazione immobiliare), l'ufficiale giudiziario, una volta eseguito il pignoramento, deve restituire lo stesso al creditore, il quale sarà onerato, ove intenda procedere alla iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, di attivarsi per l'esecuzione di un tale adempimento entro un determinato termine (termine che varia da quindici giorni dalla restituzione del pignoramento, nel caso di pignoramento mobiliare e immobiliare, a trenta giorni, nel caso di pignoramento presso terzi), mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione della nota di iscrizione a ruolo, nonché di copia conforme dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto.

Le menzionate disposizioni precisano ulteriormente che la conformità di tali copie (del pignoramento, del titolo e del precetto) agli originali venga attestata dal difensore del creditore ai soli effetti della iscrizione a ruolo (si vedano gli artt. 557, comma 2, 543, comma 4 e 518, comma 6, c.p.c.).

In evidenza

Per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 132/2014 al codice di procedura civile, il creditore, una volta ricevuto dall'ufficiale giudiziario l'atto di pignoramento, deve provvedere tempestivamente alla iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione della nota di iscrizione a ruolo e di copia conforme del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento.

Vi è da aggiungere che nelle ipotesi di esecuzione forzata in forma specifica la formazione del fascicolo dell'esecuzione ha luogo in tempi e con modalità differenti rispetto a quelle appena illustrate con riguardo agli ordinari mezzi di espropriazione: e così, quanto alla esecuzione per consegna o rilascio, la formazione del fascicolo avverrà normalmente al momento del deposito presso la cancelleria del processo verbale di consegna o di rilascio, in vista degli eventuali provvedimenti sulla liquidazione delle spese della procedura (art. 611 c.p.c.); nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare il fascicolo dell'esecuzione verrà formato al momento del deposito del ricorso per la determinazione delle modalità dell'esecuzione (art. 612 c.p.c.). Ancor diverso, poi, è il caso dell'esecuzione intrapresa dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72-bis, d.P.R. n. 602/73, laddove ordinariamente neppure esiste un fascicolo dell'esecuzione (non svolgendosi tale attività esecutiva sotto la direzione del giudice dell'esecuzione) e solo si procederà alla formazione di un fascicolo dell'esecuzione (destinato a ricevere gli atti relativi alla fase sommaria dell'opposizione, che si conclude con i provvedimenti cautelari assunti dal giudice dell'esecuzione e con l'assegnazione del termine per l'eventuale inizio del giudizio di merito) nel caso in cui venga proposta opposizione da parte dell'esecutato.

L'incidenza del processo civile telematico sul fascicolo dell'esecuzione

Come si accennava in precedenza, una importante incidenza sulla formazione del fascicolo dell'esecuzione ha avuto la progressiva informatizzazione del processo civile, al punto che il fascicolo dell'esecuzione ad oggi può ritenersi interamente “smaterializzato”, sia pure con alcune importanti precisazioni che di seguito si svolgeranno.

Deve a riguardo premettersi come l'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012 (convertito in l. n. 221/2012), come modificato dal già citato d.l. n. 132/2014, ha previsto che a decorrere dal 31 marzo 2015 nei procedimenti di espropriazione forzata il deposito della nota di iscrizione a ruolo avvenga esclusivamente con modalità telematiche.

Per effetto di tale importante dato normativo, l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva avviene oggi telematicamente, con conseguente costituzione in via telematica del fascicolo dell'esecuzione, nel quale confluiscono la nota di iscrizione a ruolo, di norma predisposta e depositata dal creditore procedente, le copie conformi dell'atto di pignoramento, del precetto e del titolo esecutivo, nonché gli ulteriori atti depositati dalle parti (si pensi, così, ad esempio, agli interventi svolti ai sensi dell'art. 499 c.p.c. o alle istanze formulate dalle parti in corso di procedura, ma anche al ricorso in opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi proposto in corso di esecuzione, il quale confluisce nel fascicolo dell'esecuzione ed è destinato ad essere trattato, quanto alla fase sommaria relativa ai provvedimenti sulla sospensione, dal giudice dell'esecuzione) e i provvedimenti del giudice.

Pare utile una precisazione in tema di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.

Non sempre, infatti, l'iscrizione a ruolo della procedura deve necessariamente avvenire in formato telematico.

Viene così in rilievo, per espressa previsione normativa, l'ipotesi prevista dall'art. 159-ter disp. att. c.p.c..

Tale norma disciplina il caso in cui l'iscrizione a ruolo venga richiesta non dal creditore procedente (il quale resti inerte dopo aver dato inizio all'esecuzione con la richiesta di pignoramento), bensì dal debitore esecutato, ovvero dall'ufficiale giudiziario.

Ebbene, con riguardo a tale caso, la disposizione in questione prevede espressamente che al deposito della nota di iscrizione a ruolo possa anche procedersi in forma non telematica, così come non sarà necessaria l'attestazione di conformità all'originale con riguardo alla documentazione depositata a corredo dell'iscrizione a ruolo.

Ciò non toglie, tuttavia, che pur a fronte di una tale iscrizione a ruolo avvenuta in forma non telematica, la cancelleria sarà ugualmente tenuta a procedere alla formazione di un fascicolo telematico della procedura, nel quale confluirà la successiva documentazione depositata dalle parti.

Peculiarità del titolo esecutivo

Come si accennava in precedenza la “smaterializzazione” del fascicolo dell'esecuzione non può ritenersi, ad oggi, un dato definitivamente acquisito.

Resta intatta, infatti, la previsione normativa di cui all'art. 488, comma 2, c.p.c., stando alla quale rimane sempre in facoltà del giudice dell'esecuzione di richiedere alla parte creditrice la esibizione o il deposito dell'originale del titolo esecutivo.

Una tale previsione, peraltro, non deve considerarsi superata a seguito delle modifiche apportate, per effetto del d.l. n. 132/2014, agli artt. 518, 543 e 557 c.p.c.: tali novellate previsioni codicistiche, infatti, laddove prevedono che l'iscrizione a ruolo avvenga mediante deposito di copia del titolo esecutivo, la cui conformità è attestata dal difensore del creditore, precisano anche che una tale conformità della copia del titolo all'originale viene attestata dal difensore del creditore ai soli fini della iscrizione a ruolo, sicché permane intatta la possibilità di richiedere, in vista dei provvedimenti sulla assegnazione o sulla vendita, il deposito quanto meno dell'originale del titolo esecutivo.

Una tale possibilità per il giudice di ordinare il deposito dell'originale del titolo esecutivo deve ritenersi, peraltro, allo stato, non solo consentita, ma anche opportuna.

A fronte, infatti, della progressiva informatizzazione del processo civile, la quale ha avuto effetti particolarmente penetranti in ambito esecutivo, la spedizione in forma esecutiva del titolo resta ancorata alla previsione contenuta nell'art. 475 c.p.c., ossia alla circostanza che la copia del titolo, per essere spedita in forma esecutiva, sia munita della formula esecutiva apposta in originale dal cancelliere, o dal notaio o da altro pubblico ufficiale.

Il titolo esecutivo, allora, rilasciato alla parte creditrice in unico originale, costituisce ad oggi necessariamente ancora un documento cartaceo, formato da una copia del titolo, con apposta in calce la formula esecutiva sottoscritta in originale dal cancelliere, dal notaio o da altro pubblico ufficiale.

Proprio in ragione di tale persistente consistenza cartacea del titolo esecutivo, si rende necessario disporre, all'interno del fascicolo dell'esecuzione, di tale copia in forma esecutiva del titolo, onde scongiurare possibili abusi nell'utilizzo del titolo esecutivo, il quale ordinariamente sarà destinato a rimanere all'interno del fascicolo dell'esecuzione laddove la stessa sia stata definita mediante integrale soddisfazione delle ragioni fatte valere dal creditore.

In evidenza

Anche a seguito della digitalizzazione del fascicolo dell'esecuzione, resta inalterata la possibilità per il giudice dell'esecuzione di richiedere il deposito dell'originale del titolo esecutivo.

Conclusioni

Ecco riassunti i principali elementi ricavabili dalla disciplina vigente in merito alla formazione del fascicolo dell'esecuzione.

Elementi che certamente inducono ad una riflessione, dovendosi rilevare come a fronte di un notevole sforzo, posto in essere dal legislatore e, in sede attuativa, dall'amministrazione della giustizia, per pervenire ad una integrale digitalizzazione del fascicolo dell'esecuzione (dal suo inizio, mediante previsione dell'obbligo di procedere ad iscrizione telematica della procedura esecutiva, alla sua chiusura ed archiviazione), con conseguenti indubbi vantaggi in termini di risparmio di risorse e di snellezza dello svolgimento dell'attività propria dell'esecuzione (si pensi, solo per accennare agli obiettivi vantaggi di un tale processo di informatizzazione dell'attività processuale, al risparmio di carta, alla maggiore facilità di conservazione ed archiviazione dei fascicoli, alla maggiore facilità per l'utenza di accedere alla documentazione del fascicolo), è rimasto tuttavia estraneo ad un tale intento “modernizzatore” proprio uno dei tasselli più importanti del processo esecutivo, ossia il titolo in forma esecutiva.

Non mancano, allo stato, proposte e studi finalizzati a pervenire ad una integrale digitalizzazione anche del titolo esecutivo, mediante, ad esempio, la creazione di una banca dati nazionale dei titoli esecutivi di origine giudiziale: proposte che meritano attenzione, proprio perché finalizzate a colmare una lacuna dell'attuale assetto normativo attribuito al processo civile telematico in materia esecutiva.

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