Termini comunicazione licenziamento disciplinare

02 Novembre 2017

Se il CCNL dispone che il datore deve comunicare entro un certo termine la propria decisione sulla sanzione da applicare, di quale momento si tiene conto: dell'invio della comunicazione o della ricezione da parte del lavoratore?

Se il CCNL dispone che il datore deve comunicare entro un certo termine la propria decisione sulla sanzione da applicare, di quale momento si tiene conto: dell'invio della comunicazione o della ricezione da parte del lavoratore?

Premesso che, ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/1970, devono essere garantiti al dipendente i termini per la presentazione di controdeduzioni rispetto alla contestazione a questo rivolta dal datore, tutelando il diritto di difesa dello stesso, qualora il CCNL imponga alla parte datoriale di dare conoscenza della propria determinazione finale entro un tempo preciso, la manifestazione di volontà si considera avvenuta nel momento in cui essa è palesata, secondo le modalità previste dal medesimo contratto. Si applica il principio in base al quale, al fine di verificare il rispetto dei termini di decadenza, si opera una scissione tra il momento in cui la volontà datoriale è stata esternata e quello nel quale si producono gli effetti ricondotti alla stessa, quindi la conoscenza legale della decisione da parte del lavoratore. Si veda: Cass. n. 21260/2017 e n. 5714/2015.

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