La competenza nell'opposizione alla vendita della cosa pignorata

Mauro Di Marzio
02 Novembre 2017

Nel predisporre l'atto di citazione in opposizione a intimazione ex art. 2797 c.c. ci si interroga su quale sia il giudice competente a conoscere il merito della controversia.

Qual è il giudice competente a conoscere il merito della controversia nell'opposizione a intimazione ex art. 2797 c.c.?

L'opposizione alla vendita introdotta a termini dell'art. 2797 c.c. è di competenza del giudice della cognizione e non del giudice dell'esecuzione (Cass. civ., 21 luglio 1977, n. 3261; Cass. civ., 11 agosto 1987, n. 6894; Cass. civ., 3 giugno 1994, n. 5831).

Tale opposizione possiede di per sé efficacia sospensiva della vendita, come si desume dalla lettera della norma. Un giudice di merito ha tuttavia ritenuto ammissibile da parte del creditore chiedere ed ottenere un provvedimento di urgenza che lo autorizzasse a procedere comunque alla vendita coattiva del bene, fino alla concorrenza del credito (Trib. Bologna, 31 maggio 2002, Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 1133).

Ci si interroga se, nel proporre l'opposizione, il debitore e l'eventuale terzo datore possano spiegare esclusivamente doglianze di natura processuale, oppure possono sollevare anche ogni possibile questione di merito. Quest'ultima soluzione è accolta dalla Suprema Corte (Cass. civ., 24 novembre 1998, n. 11893). Anche in tempi non troppo remoti è stato così ribadito (v. pure Cass. civ., 29 agosto 2008, n. 21908) che: «Attraverso l'opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall'art. 2797 c.c., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno. La suddetta opposizione, pertanto, è soggetta al regime dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., e non al più restrittivo regime previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c. (Cass. civ., 14 novembre 2008, n. 27266).

L'opposta soluzione — sulla scorta di Cass. civ., 15 giugno 1979, n. 3383; ed altresì condivisa nella giurisprudenza di merito da Trib. S. Maria Capua Vetere 6 febbraio 1998, GIUS, 1998, 2647 — è stata talora raggiunta muovendo dalla sottolineatura delle differenze strutturali tra il procedimento di opposizione previsto dall'art. 2797 c.c. e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., 1° settembre 1987, n. 7179).

Il giudice dell'opposizione, per espressa disposizione normativa, può limitare la vendita a quelle tra le cose date in pegno il cui valore base a soddisfare il credito. L'eventuale mancata opposizione, da parte del debitore, ai sensi del secondo comma dell'art. 2797 c.c., non importa effetti preclusivi nei suoi confronti con riguardo all'esistenza del credito garantito: «La mancata opposizione del debitore — cui sia stato intimato, ai sensi dell'art. 2797 c.c., di pagare il debito e gli accessori, con l'avvertimento che in mancanza si procederà alla vendita del bene sottoposto a pegno — non preclude allo stesso, convenuto in giudizio per il pagamento della somma rimasta non coperta dalla vendita del bene, la contestazione dell'esistenza del debito non essendo prevista una tale limitazione dei diritti di difesa del debitore» (Cass. civ., 27 gennaio 1986, n. 536).

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