Opposizione all’esecuzione del difensore distrattario delle spese di lite: come introdurre il giudizio di merito

Redazione scientifica
02 Novembre 2017

A norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata.

Il caso. Un avvocato procedeva ad espropriazione forzata presso terzi nei confronti dell'INPS debitore per il pagamento delle spese di lite distratte in suo favore con sentenza del Tribunale di Foggia, sezione lavoro. Il giudice dell'esecuzione pronunciava ordinanza di assegnazione. Il difensore distrattario notificava all'Istituto un atto di precetto per il recupero delle spese relative alla registrazione dell'ordinanza. Instaurava, quindi, una seconda procedura esecutiva, contro la quale l'INPS proponeva opposizione. Il giudice disponeva l'assegnazione delle somme pignorate fino alla concorrenza di un terzo del credito esposto dall'avvocato. Quest'ultimo proponeva opposizione agli atti esecutivi dolendosi della decurtazione del credito. Il giudice dell'opposizione assegnava alle parti il termine per la prosecuzione del giudizio di merito; il giudizio veniva introdotto dall'avvocato con ricorso, nelle forme del rito del lavoro, e il Tribunale accoglieva l'opposizione.

Contro tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il difensore avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito ex art. 618, comma 2, c.p.c., con atto di citazione, anziché con ricorso, trattandosi di credito di natura ordinaria.

La natura ordinaria del credito azionato in executivis dal difensore distrattario. Preliminarmente la Corte ricorda come, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il credito azionato in executivis dal difensore distrattario delle spese di lite, ancorchè consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore (v. ex multis, Cass. n. 24691/2010).

Se l'opposizione all'esecuzione è trattata con rito ordinario… Ciò posto, a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., l'introduzione del giudizio di merito nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata. Pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito deve essere introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (Cass. n. 19264/2012).

… il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte. Nel caso di specie, osserva la Corte, l'opponente ha introdotto il giudizio con ricorso anziché con citazione, dunque, per rispettare il termine perentorio fissato dal giudice, avrebbe dovuto entro tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo. Ciò non è avvenuto, pertanto, il Tribunale adito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'avvocato intimato inammissibile.

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