No all’esenzione TOSAP per la partecipata del Comune

La Redazione
02 Novembre 2017

La Cassazione, con l'ordinanza del 25 ottobre 2017 n. 25300, ha chiarito che in materia di TOSAP, l'esenzione prevista in favore del Comune non può essere applicata in favore della società partecipata.

In materia di TOSAP, l'esenzione prevista in favore del Comune non può essere applicata in favore della società partecipata dal Comune stesso. Lo dice la Cassazione con l'ordinanza del 25 ottobre 2017 n. 25300.

Una S.p.A. impugnava il diniego di rimborso della TOSAP versata nel 2006, per la posa in opera di una rete di teleriscaldamento appaltata da una società municipale. Il Comune in questione ricorreva per l'annullamento della sentenza di secondo grado, osservando che il giudice di appello aveva applicato l'esenzione TOSAP prevista per l'ente territoriale in favore di una società privata, seppur partecipata dall'ente stesso; le norme di esenzione fiscale – osservava il Comune – in ragione del loro carattere eccezionale, sono inapplicabili per analogia. Tale ragionamento ha trovato il parere favorevole della Cassazione.

Aveva errato il giudice di appello nel riconoscere l'esenzione ex art. 49, lett. a) in favore della società, poiché aveva applicato l'esenzione prevista per un soggetto (il Comune) ad un soggetto diverso (la società partecipata dal Comune). “Diversità soggettiva – ha evidenziato la Cassazione – che resterebbe ferma quand'anche si trattasse di società in house, giacché questa è pur sempre sottoposta ad un regime tendenzialmente privatistico”. Era inoltre irrilevante l'interesse pubblico dell'opera. Il giudice territoriale doveva invece attenersi al seguente principio di diritto: “in materia di TOSAP, l'esenzione prevista in favore del Comune […] non può essere applicata in favore della società partecipata dal Comune […] ostandovi il carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria”.

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