L’incidenza della transazione fiscale sul delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Letizia d'Altilia
03 Novembre 2017

La transazione fiscale concordata ai sensi dell'art. 182-ter l.fall., ove omologata prima della scadenza del termine previsto per il versamento delle ritenute, esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000?

La transazione fiscale concordata ai sensi dell'art. 182-ter l.fall., ove omologata prima della scadenza del termine previsto per il versamento delle ritenute, esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000?

A tale quesito è possibile fornire una risposta positiva.

Difatti, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la transazione omologata prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta incide sulla struttura della fattispecie incriminatrice in oggetto, in quanto ne muta gli elementi costitutivi e, in particolare, il termine del pagamento, che può essere dilazionato ovvero frazionato in più rate e, nel caso di imposte diverse dall'Iva e da quelle armonizzate, addirittura ridotto (con eventuale rimodulazione del debito al di sotto della soglia di punibilità), sostituendo lo stesso titolo del pagamento, costituito non più dalla dichiarazione annuale di sostituto di imposta o dai certificati rilasciati ai sostituti ma dalla transazione fiscale (sul punto cfr. Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 6591). In questa particolare ipotesi sarebbe, infatti, contraddittorio ritenere che la dilazione dei termini di pagamento delle imposte accordata dal giudice fallimentare possa risultare idonea ad integrare, sotto il profilo penal tributario, gli estremi di un reato. Ciò verrebbe a creare una frattura ordinamentale tra la disciplina della crisi d'impresa (volta a salvaguardare il complesso produttivo) e quella tributaria (improntata alla tutela dell'interesse statale alla percezione dei tributi).

Viceversa, la transazione fiscale omologata successivamente alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta non estingue il reato ormai già consumato; ciò vale anche se la proposta è stata fatta in epoca antecedente.

Giova, infine, osservare come l'unico precedente giurisprudenziale in tema di rapporti tra il reato di cui al citato art. 10-bis e concordato sia rappresentato dalla sentenza n. 3541 del 16 dicembre 2015, emessa sempre dalla terza Sezione penale, nella quale si asserisce quanto segue: «poiché il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta ha carattere istantaneo, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, l'ammissione al concordato preventivo della società, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilità del rappresentante legale». Si tratta, quindi, di un principio che vale nell'ipotesi di un concordato successivo alla scadenza del termine penalmente rilevante di versamento delle ritenute e non nel caso in cui l'ammissione in parola avvenga in epoca precedente alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta.

Fonte: www.ilpenalista.it

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