Il compenso “unitario” dell’avvocato per l’assistenza alla procedura di concordato preventivo

Redazione scientifica
03 Novembre 2017

Per l'attività professionale prestata in vista della predisposizione della domanda di ammissione al concordato preventivo verrà liquidato all'avvocato un compenso unitario, determinato in base ai soli criteri contemplati dalla tariffa giudiziale.

Il caso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, escludendo l'applicabilità della tariffa stragiudiziale, rigettava l'opposizione proposta da un avvocato contro lo stato passivo del fallimento di una società, negando l'ammissione al passivo della somma richiesta a titolo di compenso per l'attività svolta in favore della società fallita ai fini della presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo.

Contro tale decisione l'avvocato ha proposto ricorso in Cassazione.

Domanda di ammissione al concordato preventivo. La Suprema Corte ricorda come tutte le attività strettamente connesse e complementari all'introduzione ed allo svolgimento della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche se svolte al di fuori della stessa, non danno luogo al riconoscimento del compenso previsto per le prestazioni stragiudiziali. Tale compenso è applicabile solo nel caso in cui, per la natura della procedura e la specificità dell'attività, le attività svolte non trovino adeguato corrispettivo nella tariffa relativa alle prestazioni giudiziali (v. Cass. civ., sez. I, n. 14443/2008).

Liquidazione compenso dell'avvocato. In base alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, salvo casi eccezionali, le attività diverse da quelle svolte nell'ambito del processo, ma collegate alle stesse, trovano il loro corrispettivo nell'importo liquidato in base ai criteri previsti dalla tariffa giudiziale, «se del caso maggiorato in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa» (Cass. civ., Sez. Un., n. 17357/2009).

In base ai criteri della tariffa giudiziale. Nel caso di specie, osservano i Giudici, il rapporto complementare tra le attività svolte dall'avvocato, giustifica l'aggregazione in un'unica prestazione complessa, avente ad oggetto la rappresentanza tecnica e la difesa della debitrice nell'ambito della procedura concorsuale. Sicché risulta legittima la liquidazione di un compenso unitario, determinato in base ai soli criteri della tariffa giudiziale.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato l'avvocato ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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