La funzione del comitato dei creditori nell’azione di responsabilità promossa dal curatore

Alberto Molgora
06 Novembre 2017

Quale ruolo assume il comitato dei creditori allorché il curatore fallimentare intenda esperire specifica azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali della fallita, ai sensi dell'art. 146 l. fall.?

Quale ruolo assume il comitato dei creditori allorché il curatore fallimentare intenda esperire specifica azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali della fallita, ai sensi dell'art. 146 l. fall.?

La normativa di riferimento – Come noto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, numero 6), l. fall., l'esperimento di qualsivoglia azione giudiziale ad opera della curatela abbisogna della preventiva autorizzazione da parte del Giudice Delegato.

L'art. 146, comma 2, l. fall., dispone poi che, in ipotesi di fallimento di società di capitali, le azioni di responsabilità da esercitarsi, da parte del curatore, contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali ed i liquidatori ai sensi dell'art. 2394-bis c.c., nonché i soci di società a responsabilità limitata a mente dell'art. 2476, comma 7, c.c., necessitano della richiamata autorizzazione del Giudice Delegato, sentito il comitato dei creditori.

Del resto, a mente dell'art. 41, comma 1, l. fall., il comitato dei creditori, oltre a vigilare sull'operato del curatore e ad autorizzarne gli atti, esprime per l'appunto pareri nei casi previsti dalla legge.

In tale contesto normativo, si propongono nel seguito talune considerazioni di ordine metodologico operativo, onde meglio circostanziare le peculiarità proprie di un simile intervento.

Le caratteristiche dell'intervento del comitato dei creditori – Qualora la curatela, in conformità con quanto dalla medesima previamente rappresentato nel programma di liquidazione a mente dell'art. 104-ter, comma 2, lettera c), l. fall., intenda esperire apposita azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali della fallita, necessita, oltre che dell'autorizzazione del Giudice Delegato, altresì del preventivo parere del comitato dei creditori.

Trattasi di un parere per l'appunto preventivo, il quale non soggiace a particolari formalità, motivo per cui il curatore, nella prassi, è solito avanzare formale richiesta del parere di specie a ciascun membro del comitato dei creditori, avendo cura di anticipare loro il corpo dell'istanza autorizzativa che sarà successivamente presentata al Giudice Delegato; alla predetta istanza sarà quindi opportunamente allegato il riscontro in proposito ricevuto, a che il Giudice Delegato possa averne compiuta contezza.

Il parere in commento può peraltro manifestarsi anche con il silenzio assenso, laddove la richiesta del medesimo sia stata formulata dalla curatela con l'avvertenza che la mancata manifestazione entro un certo termine sarà considerata come parere favorevole.

Peraltro, nell'ambito dell'istanza di autorizzazione ad agire in giudizio avverso gli organi sociali, la curatela, di regola, ha altresì modo di illustrare le fattispecie ritenute alla base dei presunti profili di responsabilità ascrivibili ad amministratori e sindaci, meglio se con il conforto di apposito parere legale, oltre che di proporre considerazioni di opportunità dell'azione prospettata, anche alla luce della capienza patrimoniale dei soggetti coinvolti.

In tale contesto, il parere del comitato dei creditori non assume in ogni caso carattere vincolante, posto che il Giudice Delegato resta pur sempre nel pieno potere di decidere, in proposito, in senso anche difforme rispetto al parere del comitato dei creditori ad uopo previamente reso.

Secondo maggioritaria giurisprudenza, la mancanza del parere de quo rappresenterebbe una causa di illegittimità dell'autorizzazione giudiziale massiva, eccepibile tuttavia, secondo autorevole giurisprudenza di merito, unicamente dalla curatela e dai creditori, e non anche dai soggetti passivi dell'azione de qua agitur (Trib. Milano, 4 luglio 1985). Un simile vizio processuale di costituzione in giudizio risulterebbe peraltro sanabile con effetto ex tunc, anche mediante produzione del parere di specie in corso di causa (Cass. Civ., n. 4891/80).

In assenza del comitato dei creditori – tipicamente allorquando la curatela è risultata impossibilitata alla relativa costituzione in quanto al cospetto di un numero insufficiente di adesioni al riguardo ricevute – si avrà cura di rappresentare formalmente una simile circostanza nell'ambito dell'istanza autorizzatoria sottoposta al Giudice Delegato, il quale provvederà in proposito pur in mancanza del parere di cui all'art. 146 l. fall.

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