Il caso della notifica inesistente nonostante la costituzione del destinatario dell’atto

Redazione scientifica
06 Novembre 2017

La notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine, seguita da una comunicazione informale a mezzo PEC da parte di soggetto non munito di mandato, è inesistente nonostante la successiva costituzione del destinatario dell'atto, il quale eccepisca in via pregiudiziale la radicale irritualità dell'instaurazione del gravame.

Il caso. A seguito del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la società soccombente proponeva appello. La notifica dell'impugnazione all'avvocato costituito in primo grado fu tentata, con avvio della relativa operazione a mezzo posta al domicilio eletto, ma non andò a buon fine, poiché l'ufficiale postale restituì il plico annotando l'avvenuto trasferimento del domiciliatario dal luogo indicato. Seguiva solo un'informale comunicazione a mezzo posta elettronica dell'atto di appello, da parte di chi si addusse essere collaboratore dei procuratori dell'appellante. La Corte territoriale, nonostante l'avvenuta costituzione dell'appellato, dichiarò inesistente la notifica e, quindi, inammissibile il gravame.

L'appellante soccombente ha proposto ricorso in Cassazione contro tale sentenza, sostenendo che la notifica non era da considerarsi inesistente, ma al più nulla e, dunque, suscettibile di sanatoria.

Notifica non andata a buon fine… I Supremi Giudici ricordano preliminarmente come, per pacifica giurisprudenza, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservarne gli effetti, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento (Cass. civ., Sez. Un., n. 14594/2016)

… e riattivazione del processo notificatorio. Nel caso di specie, però, osservano i Giudici, è avvenuto che, restituito il plico non notificato a mezzo posta, entro il termine prorogato – che, in base a quanto disposto da Cass. civ., Sez. Un., n. 14594/2016, è pari alla metà del tempo previsto per ciascun atto di impugnazione – l'atto è stato solo informalmente trasmesso a mezzo posta elettronica da un collaboratore del difensore, senza alcuna osservanza della normativa sulla notificazione a mezzo posta elettronica. L'appellato, proseguono i Giudici, si è poi costituito, ma solo per eccepire in via pregiudiziale la radicale irritualità dell'instaurazione del gravame. Pertanto, non si è avuta nessuna attività rituale entro il termine ordinario, non potendo ritenersi tale quella effettuata dall'appellante (sia sotto il profilo del soggetto agente, privo di mandato della parte appellante, che per l'assoluta carenza dei requisiti di forma anche solo per la notifica a mezzo PEC).

Quando la notifica resta inesistente. Sulla base di tali osservazioni, la Suprema Corte, decidendo per il rigetto del ricorso, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «la notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine, seguita, quand'anche entro il termine originario maggiorato della metà, da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandato, non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell'atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibile come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza dall'impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo».

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