CCNL comparto scuola: dichiarata la parziale nullità per violazione della L. n. 104/1992

Luca Dell'Osta
06 Novembre 2017

Il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato la nullità parziale del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente perché limita alcuni diritti previsti dalla L. n. 104/1992.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Tempio Pausania la ricorrente, docente in una scuola primaria, adiva il giudice del lavoro e sosteneva di rientrare tra i soggetti beneficiari della L. n. 104/1992 per l'assistenza prestata al fratello disabile e di fruire dei permessi previsti dall'art. 33 L. cit.; tuttavia, rappresentava di non poter godere del diritto di cui all'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 (possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e impossibilità di essere trasferita in caso di mancato consenso) dal momento che il CCNL comparto scuola per l'anno scolastico 2015/2016 ometteva di inserire tutte le ipotesi contemplate dalla norma al fine di disciplinare il diritto di precedenza nei trasferimenti e il divieto di trasferimento in assenza di consenso.

Nell'articolata sentenza, il giudice evidenzia che:

  • l'art. 33 L. n. 104/1992 si applica anche a tutto il personale scolastico (e questo in virtù del disposto dell'art. 601 D.Lgs. n. 297/1994);
  • il CCNL 2015/2016 (e così i CCNL 2016/2017 e 2017/2018) prevedono, al contrario, che il diritto di precedenza e il beneficio dell'esclusione dalle graduatorie dei perdenti posto da trasferire di ufficio operino solo in favore di coloro che prestano assistenza nei confronti di fratelli solo se i genitori sono inabili o mancanti, e non anche negli altri casi previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992.

Pertanto, dal momento che l'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 è una norma nazionale di riferimento, non è giustificata alcuna esclusione o gerarchia da parte del CCNL, essendo irragionevole che i soggetti beneficiari vengano arbitrariamente scelti: infatti, si deve osservare che oggetto di tutela non è il lavoratore che chiede il trasferimento, ma il soggetto portatore di handicap che ha diritto di essere facilitato nel ricevere assistenza. Dal momento che il CCNL impugnato non contiene alcuna giustificazione relativa a esigenze organizzative del datore di lavoro, e non potendo le parti che stipulano un contratto collettivo derogare a norme imperative di legge, ne consegue la nullità parziale del contratto collettivo ex art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa di legge (l'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992), laddove limita il diritto di precedenza e il diritto ad essere escluso dalle graduatorie di istituto dei perdenti posto al personale che presta assistenza al germano nella sola ipotesi di genitori mancanti o con inabilità permanente.

Fonte: ilfamiliarista.it

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