Pubblicata in G.U. la riforma del Codice Antimafia

La Redazione
06 Novembre 2017

La riforma del codice antimafia (Legge 17 ottobre 2017, n. 161) è approdata in Gazzetta Ufficiale, la n. 258 dello scorso 4 novembre. Tra le varie modifiche apportate, il legislatore dedica l'art. 22 del provvedimento al rapporto con le procedure concorsuali, dove ha previsto modifiche all'art. 63 del D.lgs n. 159/2011.

La riforma del codice antimafia (Legge 17 ottobre 2017, n. 161) è approdata in Gazzetta Ufficiale, la n. 258 dello scorso 4 novembre.

Tra le varie modifiche apportate, il legislatore dedica l'art. 22 del provvedimento al rapporto con le procedure concorsuali, dove ha previsto modifiche all'art. 63 del D.lgs n. 159/2011.

Tra le altre, in tema di procedure concorsuali e tutela dei terzi, la riforma ha previsto:

  • Dichiarazione di fallimento ed esclusione dalla massa attiva fallimentare dei beni assoggettati a sequestro o confisca;
  • Chiusura del fallimento qualora nella massa attiva del fallimento siano ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro;
  • In caso di revoca del sequestro o della confisca il curatore procede con l'apprensione dei beni ex Capo IV, Titolo II, l.fall.;
  • Sequestro di complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza e obblighi dell'amministratore giudiziario;
  • Laddove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione, presentare al tribunale fallimentare competente domanda per l'ammissione al concordato preventivo, nonchè accordo di ristrutturazione dei debiti o predisporre un piano attestato.

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