Locazione temporanea ad extracomunitario privo di permesso di soggiorno

Nicola Frivoli
06 Novembre 2017

Locazione temporanea a cittadino statunitense, il quale non provvede al rinnovo del permesso di soggiorno e non rilascia l'immobile: quali sono le conseguenze a carico del locatore da un punto di vista penale e amministrativo?

Locazione temporanea a cittadino statunitense, il quale non provvede al rinnovo del permesso di soggiorno e non rilascia l'immobile: quali sono le conseguenze a carico del locatore da un punto di vista penale e amministrativo?

Nel caso in cui si stipuli un contratto di locazione temporanea con un cittadino extracomunitario (nel caso di specie statunitense), il mancato rinnovo del permesso di soggiorno da parte del conduttore comporta al locatore delle conseguenze sia dal punto di vista amministrativo che penale.

Affinché possa essere stipulato un contratto di locazione con cittadino extracomunitario è indispensabile che il conduttore sia fornito di permesso di soggiorno, oltre che di passaporto valido e codice fiscale, anche riferito al paese di origine; tali documenti devono preventivamente essere forniti al locatore al fine di verificarne la legittimità, nonché consentire allo stesso di comunicare, entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto, alla P.S. le generalità del cittadino straniero, con il deposito di apposito modello, ex art. 7 della l. 25 luglio 1998, n.286.

In caso di mancata comunicazione, il locatore è passibile di sanzione amministrativa con pagamento di una somma da euro 160 a euro 1.100,00 (art. 7, comma 2-bis, T.U.).

L'onere di comunicazione in questione non può essere sostituito dalla registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate, come invece avviene per il diverso obbligo di informazione inizialmente previsto dall'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59; mentre a quest'ultima comunicazione a seguito dell'introduzione del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, può ovviarsi con la registrazione del contratto di locazione (art. 2), l'informazione riguardante la cessione di fabbricati a cittadini stranieri rimane invece valida e necessaria per l'espressa previsione contenuta nell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 79/2012, anche nel caso in cui il contratto così stipulato venga registrato presso al competente Agenzia delle Entrate.

Se nel corso del rapporto locatizio al cittadino straniero non viene rinnovato il permesso di soggiorno, lo stesso è da considerarsi irregolare, a meno che non ottenga il rinnovo del detto permesso nei successivi sessanta giorni.

Pertanto, in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, il locatore potrebbe subire delle conseguenze penali, ovvero in capo allo stesso potrebbe configurarsi il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, così come previsto e punito dall'art. 12, comma 5-bis, della l. 25 luglio 1998, n. 286, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per la sussistenza del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con cessione dell'immobile, è necessario l'ingiusto profitto, che può desumersi anche dalle condizioni contrattuali oggettivamente più vantaggiose per il proprietario dell'immobile, in altri termini, non è essenziale lo sfruttamento della sfavorevole condizione dell'immigrato essendo sufficiente che l'illegale condizione dello straniero abbia reso possibile o anche solo agevolato la stipula di un contratto di locazione a condizioni concretamente più vantaggiose per il locatore. Come, appunto, l'evasione fiscale conseguente alla mancanza di un regolare contratto come da pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2017, n. 32391; Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n.17117).

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