L'utilizzo dell'imbarcazione per fini personali non permette la deduzione del leasing
07 Novembre 2017
Se la barca non è noleggiata a terzi, ma è utilizzata per fini personali, il leasing non è deducibile. Lo confermano i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 3 novembre 2017 n. 26233. La pronuncia della Sesta Sezione Civile ha visto l'accoglimento del ricorso delle Entrate avverso una S.n.c.
Nel caso di specie, hanno osservato i Giudici, non vi era alcuna prova che l'imbarcazione oggetto della ripresa fiscale fosse stata noleggiata a terzi; l'unico noleggio era stato effettuato ad una S.r.l. della quale, tuttavia, facevano parte le stesse persone fisiche della S.n.c.
«In tema di IVA – si legge nell'ordinanza – l'imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e sia inerente a detto esercizio, mentre non è sufficiente il requisito astratto della mera strumentalità per natura del bene, dovendosi escludere che assuma rilievo la messa a rendita del bene operata successivamente all'acquisto, tanto più per operazioni non rientranti nell'oggetto sociale». Nel caso in esame, non c'era alcun dubbio che il leasing dell'operazione esulasse dall'oggetto sociale. E va comunque aggiunto che per la determinazione del reddito di impresa non basta, al fine della deduzione dei costi, che l'attività svolta rientri in quelle previste dallo statuto, in quanto il contribuente deve dimostrare che l'operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata a generare lucro in proprio favore. |