Nessun rimborso al singolo condomino per le spese anticipate non urgenti
07 Novembre 2017
Fatto. In un condominio, uno dei partecipanti, nella specie una società che all'interno del complesso immobiliare gestiva un'attività alberghiera, chiedeva ad un altro condomino (mediante ricorso per decreto ingiuntivo, ottenuto e notificato) il rimborso pro quota delle spese che la medesima assumeva di aver sostenuto per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni. Il singolo condomino, richiesto del rimborso, proponeva opposizione contestando la pretesa ed avanzando una riconvenzionale, ma otteneva il rigetto delle sue domande, sia in primo che in secondo grado. Segue il ricorso per Cassazione.
I requisiti di legge per ottenere il rimborso dei costi anticipati. Tra i vari motivi di ricorso, la Suprema Corte ha accolto quello relativo all'insussistenza del requisito dell'urgenza che l'art. 1134 c.c. ritiene essenziale affinché il singolo che abbia anticipato spese per i beni comuni ottenga (o possa pretendere) il rimborso. L'orientamento dei giudici di legittimità si conforma a costanti precedenti interpretazioni (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 aprile 2017, n. 9177; Cass. civ., sez. II, 3 settembre 2013. n. 20151; Cass. civ., Sez. Un., 31 gennaio 2006, n. 2046) che, in tale fattispecie, hanno ritenuto che detto requisito esiste quando l'erogazione delle spese non può essere differita senza danno o pericolo. La particolarità della pronuncia consiste soprattutto nel fatto che ha ritenuto non rilevante la mera trascuratezza degli altri condomini. Per questi motivi, la Corte ha accolto il ricorso.
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